Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.175/2007
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5A_175/2007 /biz

Sentenza del 3 settembre 2007
II Corte di diritto civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Escher, Meyer, Hohl, Marazzi,
cancelliere Piatti.

A. ________ e B.________,
ricorrenti, patrocinati dagli avv. dott. Tuto Rossi e Michele Rusca,

contro

C.________SA,
opponente, patrocinata dall'avv. Edy Grignola.

rettifica del registro fondiario,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 7 marzo 2007 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
A. ________ e B.________ sono proprietari in comune di due particelle ad
Acquarossa da cui sgorgano due sorgenti. Con rogito del 19 novembre 1997 essi
hanno concesso alla C.________SA una serie di servitù, segnatamente di
captazione e d'uso dell'acqua, di posa e transito di condotte, di diritto di
superficie per le infrastrutture necessarie alla captazione e al trasporto
delle acque e un diritto di accesso. L'atto pubblico specifica alla cifra 2
che "il notaio provvederà all'iscrizione provvisoria delle presenti
pattuizioni nel registro fondiario. L'iscrizione definitiva avverrà ad opera
della beneficiaria quando sarà costruito il centro termale sulle proprietà di
Leontica" e precisa alla cifra 4 che "i diritti qui concessi sono personali e
trasmissibili a persone fisiche o giuridiche. Saranno iscritti a registro
fondiario quali servitù reali a favore dei fondi della beneficiaria
rispettivamente diritti di superficie dopo la costruzione del centro termale.
La beneficiaria ne curerà l'iscrizione". La convenzione accorda alla cifra 6
un diritto di prelazione sui fondi dei concedenti da annotare a registro
fondiario, indica alla cifra 7 che "questo contratto non sarà valido se non
verranno concessi i permessi di costruzione del previsto centro termale sui
fondi della beneficiaria e se quest'ultima non realizzerà il centro
nonostante le approvazioni dell'Autorità" e, infine, menziona alla cifra 9
che le pattuizioni sono opponibili a qualsiasi successore contrattuale o
legale di entrambe le parti. In un ulteriore accordo concluso il medesimo
giorno, la C.________SA si è impegnata a versare ad A.________ e B.________
un'indennità annua indicizzata di fr. 40'000.-- "a decorrere dalla crescita
in giudicato della licenza di costruzione del centro termale sui fondi della
beneficiaria", oltre a un'indennità annua indicizzata di fr. 60'000.-- "a
decorrere dalla captazione dell'acqua delle sorgenti per scopi gestionali del
centro termale". Le servitù e i diritti di prelazione sono stati iscritti a
registro fondiario l'11 dicembre 1997.

Il 16 dicembre 1997 la C.________SA ha tenuto una conferenza stampa in cui
annunciava di prevedere la domanda di costruzione entro giugno 1998,
l'elaborazione dei piani esecutivi entro gennaio 1999, l'apertura del
cantiere il maggio seguente e "la piena operatività entro ulteriori 26 mesi".
Il 13 aprile 1999 A.________, lamentando il mancato rispetto dei termini
assicuratigli nell'ambito delle discussioni preliminari, aveva comunicato
alla C.________SA di ritenere le pattuizioni inoperative. Il 25 febbraio 2002
A.________ e B.________ hanno disdetto il contratto e chiesto invano alla
C.________SA di annullare entro un mese le iscrizioni e annotazioni nel
registro fondiario.

B.
Il 25 settembre 2003 A.________ e B.________ hanno convenuto in giudizio la
C.________SA innanzi al Pretore del distretto di Leventina. Questi ha accolto
l'azione e ha ordinato all'Ufficiale del registro fondiario di cancellare le
servitù e i diritti di prelazione in favore della convenuta dopo il passaggio
in giudicato della decisione.

C.
Con sentenza 7 marzo 2007 la I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha accolto l'appello principale presentato dalla convenuta e
ha respinto la petizione. Ha pure respinto l'appello adesivo proposto dagli
attori con riferimento alle ripetibili accordate nel giudizio di primo grado.
I Giudici cantonali hanno negato - interpretando il contratto e basandosi
sull'operato del notaio rogante - che le servitù e i diritti di prelazioni
fossero stati iscritti indebitamente, perché non iscritti in modo
provvisorio. Essi hanno quindi respinto in via principale l'azione di
rettifica del registro fondiario ex art. 975 CC promossa dagli attori, perché
hanno ritenuto che una tale azione possa unicamente tendere - tranne
eccezioni che non si realizzano in concreto - alla modifica di iscrizioni,
annotazioni o cancellazioni che sono fin dall'inizio indebite o inesatte. A
titolo abbondanziale, la Corte cantonale ha pure negato che le iscrizioni
siano successivamente divenute senza causa legittima.

D.
A.________ e B.________ sono insorti contro la sentenza cantonale con un
ricorso in materia civile con cui chiedono al Tribunale federale di riformare
la sentenza impugnata, ordinando la cancellazione delle servitù e dei diritti
di prelazione inscritti sulle loro particelle in favore della convenuta, e di
condannare quest'ultima al versamento di un'indennità da fr. 75'000.-- a fr.
100'000.--, rispettivamente da fr. 40'000.-- a fr. 80'000.-- per ripetibili
di prima e seconda istanza. Sostengono che l'Ufficiale del registro fondiario
avrebbe dovuto respingere la domanda di iscrizione perché l'istanza non era
conforme al testo dell'atto di costituzione e priva di un piano di situazione
firmato dalle parti. Negano poi che non sarebbe possibile procedere con
un'azione fondata sull'art. 975 CC per cancellare iscrizioni divenute
illegittime in seguito alla decadenza dell'atto costitutivo e affermano che
nonostante i proclami di celerità, la convenuta non ha nemmeno chiesto la
licenza edilizia, che tutto il progetto non è serio e che pertanto il
contratto dev'essere considerato decaduto. Ritengono infine che le iscrizioni
siano soggette a condizioni e quindi contrarie al numerus clausus dei diritti
reali.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto:

1.
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale
federale (LTF; RU 2006 1242). Giusta l'art. 132 cpv. 1 LTF tale legge si
applica ai procedimenti su ricorso se la decisione impugnata è stata
pronunciata dopo la sua entrata in vigore. Poiché il Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha pronunciato la sentenza il 7 marzo 2007, la presente
procedura ricorsuale è retta dalla LTF.

1.2 Il ricorso è diretto contro una decisione pronunciata in una causa civile
(art. 72 cpv. 1 LTF) di natura pecuniaria, atteso che è controversa
l'esistenza di servitù e diritti annotati a registro fondiario. Giusta l'art.
74 cpv. 1 LTF un ricorso in materia civile è ammissibile, tranne eccezioni
che non si verificano in concreto, se il valore litigioso ammonta almeno a fr
30'000.--. Il valore di lite viene determinato nei casi come quello all'esame
dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi all'autorità inferiore (art. 51
cpv. 1 lett. a LTF) e se non è stato chiesto il pagamento di una somma di
denaro, il Tribunale federale stabilisce il valore litigioso secondo il suo
apprezzamento (art. 51 cpv. 2 LTF). Quest'ultima disposizione riprende quanto
già previsto dalla legge previgente all'art. 36 cpv. 2 OG (Messaggio del 28
febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria
federale, FF 2001 3764, pag. 3858).

L'autorità cantonale ha ritenuto che il valore di lite superasse
fr. 30'000.--, perché i diritti reali litigiosi sarebbero il fulcro di un
contratto alla base di un investimento di oltre 40 milioni. I ricorrenti
affermano dal canto loro che i diritti concessi avrebbero un valore di almeno
fr. 2'500'000.--. Sia come sia, anche in virtù delle indennità pattuite dalle
parti in una convenzione separata, appare manifesto che in concreto il valore
di lite minimo di cui all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF risulta raggiunto.

2.
2.1 La Corte cantonale ha rilevato, interpretando il rogito, che a giusta
ragione l'Ufficiale del registro fondiario non ha proceduto all'iscrizione di
servitù provvisorie, ma ha semplicemente iscritto delle servitù personali.
Essa ha ritenuto che alla cifra 1 dell'atto pubblico gli attori hanno
dichiarato di concedere alla convenuta una serie di servitù, senza cenno
alcuno di provvisorietà o intenzione di accordare diritti solo una volta
ultimato il centro termale, motivo per cui la cifra 2 del contratto non ha
per scopo una semplice iscrizione provvisoria delle servitù, atteso che
altrimenti anche la cifra 4 del rogito non avrebbe più avuto alcun senso.
Inoltre, sempre a mente dei giudici cantonali, tale interpretazione sarebbe
pure confortata dall'agire del notaio rogante, che aveva inviato
all'Ufficiale una lettera in cui specificava che "il carattere di
provvisorietà (...) dev'essere inteso nel senso che le servitù personali
concesse varranno fino al momento in cui le parti le trasformeranno in
servitù reali [recte: prediali] tra i fondi interessati". L'illiceità
iniziale non risulterebbe nemmeno da elementi che l'Ufficiale non conosceva
rispettivamente che esulavano dalle sue possibilità di verifica, ma di cui il
giudice adito con un'azione ex art. 975 può tenere conto: il notaio rogante
aveva infatti confermato durante la sua audizione che tale interpretazione
scaturiva pure dalle discussioni avute con le parti al momento della
sottoscrizione del contratto. La Corte cantonale ha poi ritenuto che la cifra
7 del contratto esplica meri effetti obbligatori, poiché prevede unicamente
la decadenza del contratto: se così non fosse la clausola n. 9, che impegna
le parti a trasmettere a eventuali successori diritti e obblighi, non avrebbe
alcun senso e sarebbe stata superflua, perché nell'ipotesi di un'iscrizione
di diritti soggetti a condizioni questi avrebbero beneficiato della
pubblicità di cui godono le iscrizioni del registro fondiario.

2.2 Secondo i ricorrenti l'Ufficiale avrebbe dovuto respingere la richiesta
d'iscrizione presentata dal notaio rogante, atteso che questi, contrariamente
a quanto indicato alla cifra 2 del contratto, non aveva richiesto
un'iscrizione provvisoria. L'Ufficiale avrebbe quindi violato i suoi
obblighi, iscrivendo nel registro fondiario diritti reali limitati che non
corrispondono ai documenti giustificativi (art. 965 CC e 25 cpv. 3 RRF) e
privi del piano di situazione firmato dalle parti (art. 36 Regolamento
ticinese concernente la legge sul registro fondiario). Sempre a mente dei
ricorrenti, le servitù erano sottoposte ad una condizione risolutoria ed una
loro iscrizione avrebbe violato l'art. 12 RRF; a torto la Corte cantonale le
avrebbe invece considerate definitive. Infine, atteso che il notaio rogante
si sarebbe limitato a riprendere l'atto pubblico allestito dal suo associato,
che era membro del consiglio di amministrazione della convenuta, la sentenza
impugnata sarebbe pure arbitraria, perché avrebbe leso il principio in dubio
contra proferentem.

2.3 Occorre innanzi tutto rilevare che una violazione dell'art. 12 RRF non
entra in linea di conto perché tale norma si limita a richiedere che
l'istanza di iscrizione sia senza condizioni e riserve (DTF 115 II 213
consid. 4a pag. 217), ciò che in concreto è avvenuto.

2.3.1 A giusta ragione poi la Corte cantonale ha osservato che le clausole 2
e 4 del contratto non sono esempi di chiarezza. Dal rogito risulta tuttavia
che i ricorrenti hanno immediatamente concesso servitù personali e diritti di
prelazione. Le parti hanno convenuto che unicamente in un secondo tempo,
quando il centro termale sarà costruito, i fondi degli attori non saranno più
gravati da servitù personali, ma servitù prediali. Del resto, nemmeno i
ricorrenti affermano di non aver voluto conferire servitù personali alla
convenuta prima della costruzione del centro termale, e il contratto non
richiede al notaio di provvedere all'iscrizione di servitù provvisorie. Il
termine provvisorio deve piuttosto essere inteso nel senso che in un primo
tempo sono da iscrivere delle servitù personali. Il fatto che una volta
costruito il centro termale i fondi dovranno, nelle intenzioni delle parti,
essere gravati da servitù prediali, non significa che le servitù personali
siano soggette a una condizione. Un'altra questione, che però non deve essere
risolta in questa sede, è sapere se il rogito in discussione permetta, dopo
l'edificazione del centro termale, di semplicemente chiedere l'iscrizione di
servitù prediali senza più interpellare gli attori o se invece, come indicato
nella lettera successivamente inviata dal notaio all'Ufficiale del registro
fondiario, saranno invece le parti a "trasformarle" in servitù prediali.
Inconferente appare poi l'argomentazione ricorsuale secondo cui i diritti
reali in discussione sarebbero nulli a causa della cifra 7 del rogito: i
ricorrenti medesimi riconoscono che la condizione contenuta in tale clausola
prevede la decadenza del contratto e sembrano ignorare la possibilità
d'iscrivere nel registro fondiario senza condizioni una servitù, ma di
pattuire con effetti puramente obbligatori una clausola risolutiva (Peter
Liver, Commento zurighese, n. 73 segg. ad art. 730 CC). Infine, il richiamo
al principio sussidiario in dubio contra stipulatorem (DTF 122 III 118
consid. 2a) - a prescindere dalla sua applicabilità nella concreta
fattispecie in cui non si tratta di interpretare condizioni generali -
risulta superfluo, atteso che è stato possibile determinare il senso del
contratto.

2.3.2 Nemmeno l'assenza di una planimetria firmata dalle parti giova ai
ricorrenti. Innanzi tutto il carattere indebito dell'iscrizione è costituito
dall'illiceità materiale della stessa (Henri Deschenaux, Traité de droit
privé suisse, volume V, tomo II, 2, § 40 B I 2, pag. 670), motivo per cui
l'assenza dei necessari documenti giustificativi o di altre condizioni
formali non permette ancora di procedere ad una modifica dell'iscrizione se
la stessa risulta corretta e fondata dal profilo materiale (DTF 56 II 261
pag. 265; Henri Deschenaux, op. cit., § 37 V pag. 598; sentenza 5C.220/1994
del 22 febbraio 1995 consid. 6, riprodotto in Rep. 1995, pag. 81).

2.3.3 I ricorrenti muovono poi una serie di critiche all'apprezzamento delle
prove effettuato dai giudici cantonali.

2.3.3.1 Un ricorrente può unicamente censurare l'accertamento dei fatti se è
stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai
sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per
l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). La nozione di "manifestamente
inesatto" corrisponde a quella dell'arbitrio (Messaggio citato, pag. 3899) e
non è quindi sufficiente rimproverare alla Corte cantonale di essere caduta
nell'arbitrio nell'accertamento dei fatti, ma occorre invece dimostrare con
un ragionamento preciso perché la decisione impugnata sarebbe insostenibile
(cfr. DTF 130 I 258 consid. 1.3 pag. 262).

2.3.3.2 Come osservato, l'interpretazione del contratto effettuata dalla
Corte cantonale non viola il diritto. Per questa ragione non occorre
esaminare le censure rivolte contro l'apprezzamento riportato nella sentenza
impugnata della lettera inviata dal notaio rogante all'Ufficiale del registro
fondiario dopo l'inoltro dell'istanza di iscrizione: esse si rivelano
ininfluenti ai fini del presente giudizio, atteso che i ricorrenti criticano
la valutazione di tale scritto per affermare che esso non avrebbe potuto
togliere "la provvisorietà delle servitù pattuite". Per lo stesso motivo non
occorre approfondire la critica diretta contro l'interpretazione della
deposizione del notaio. Per formulare validamente una censura di arbitrio
nell'accertamento dei fatti non è infine sufficiente estrarre una frase dal
suo contesto, come fanno i ricorrenti quando sostengono che il rappresentante
della società beneficiaria avrebbe affermato (in una lettera) "che il
contratto conteneva delle pattuizioni a carattere provvisorio".

2.4 Da quanto precede discende che l'Ufficiale non ha provveduto ad alcuna
iscrizione indebita.

3.
Nella fattispecie i ricorrenti non contestano, a giusta ragione visto
l'esplicito titolo della petizione e la richiesta di cancellazione dei
diritti concessi alla convenuta, di aver introdotto un'azione di rettifica
del registro fondiario ai sensi dell'art. 975 CC. Occorre quindi esaminare
se, come ritenuto dalla Corte cantonale, con una tale azione sia unicamente
possibile - tranne eccezioni che non si verificano in concreto - attaccare
un'iscrizione effettuata indebitamente, o se invece, come preteso dai
ricorrenti, essa possa essere utilizzata per chiedere la cancellazione di
iscrizioni a registro fondiario che non si rivelano più giustificate
successivamente.

3.1 Giusta l'art. 975 cpv. 1 CC, essendo stato indebitamente iscritto un
diritto reale, od essendo stata cancellata o modificata una giusta
iscrizione, ognuno che ne sia pregiudicato nei propri diritti reali può
chiedere che l'iscrizione sia cancellata o modificata.

3.1.1 In virtù della giurisprudenza del Tribunale federale tale norma regge -
con l'art. 977 CC - la rettifica di iscrizioni inesatte e fin dall'inizio
indebite (DTF 117 II 43 consid. 4b; 95 II 605 consid. 2a). Anche la dottrina
recente ritiene - contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti - che
l'azione di cui all'art. 975 CC sia in linea di principio unicamente
ammissibile per correggere iscrizioni fin dall'inizio indebite (Jörg
Schmid/Bettina Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 2a ed., Zurigo 2003, n. 615 seg.,
pag. 127; Jürg Schmid, Commento basilese, n. 2 seg. ad art. 975 CC;
Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tomo 1, 4a ed., Berna 2007, n. 951,
pag. 331; Henri Deschenaux, op. cit., § 40 A/I, pag. 661). Fra le eccezioni
al predetto principio, essa annovera la cancellazione di una servitù che ha
perso ogni utilità per il fondo dominante (art. 736 cpv. 1 CC) e il riscatto
totale o parziale di una servitù che conserva solo ancora un'utilità ridotta
(art. 736 cpv. 2 CC) (Paul-Henri Steinauer, op. cit., n. 955a e 955b, pag.
333; Henri Deschenaux, op. cit., § 41 IV/2, pag. 715 segg.). I casi previsti
dall'art. 736 CC, norma che concede esplicitamente il diritto ad ottenere la
cancellazione della servitù, si verificano ad esempio quando un diritto di
passo privato è stato sostituito da un accesso stradale pubblico (DTF 130 III
554), o nel caso di riunione del fondo dominante con un fondo che non lo è
(DTF 114 II 426) o anche quando un diritto di passo non grava un tratto
indispensabile al percorso (DTF 121 III 52).

3.1.2 Per contro, un'iscrizione legittima non diviene indebita se il titolo
giuridico - la causa giuridica - decada successivamente, ad esempio in
seguito al realizzarsi di una condizione risolutiva prevista in un contratto.
In questo caso il proprietario gravato non può prevalersi dell'azione di
rettifica del registro fondiario, atteso che dispone unicamente di una
pretesa liberatoria di natura obbligatoria nei confronti del titolare del
diritto risultante dal registro fondiario, affinché la situazione giuridica
anteriore del fondo venga ripristinata (Jürg Schmid, op. cit., n. 8 ad art.
974 CC; con riferimento alla trasmissione della proprietà Andreas v. Tuhr,
Eigentumsübertragung nach schweizerischem Recht, ZSR 1921, pag. 60;
Guhl/Koller, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9a ed., Zurigo 2000, § 9
n. 9, pag. 56). Il proprietario del fondo gravato che ritiene che il
contratto con cui ha concesso una servitù sia divenuto inefficace può - come
nel caso in cui il beneficiario del diritto reale limitato si sia
esplicitamente impegnato contrattualmente ad autorizzare o a chiedere la
cancellazione - adire il giudice per ottenere il permesso di far cancellare
la servitù e la sentenza sostituisce la dichiarazione ai sensi dell'art. 963
cpv. 1 CC del beneficiario o, in applicazione analogica dell'art. 665 cpv. 1
CC, postulare giudizialmente di essere liberato dalla servitù e può, in caso
di accoglimento della domanda, chiedere la cancellazione in virtù dell'art.
963 cpv. 2 CC (Peter Liver, op. cit., n. 26 ad art. 734 CC; v. sul fatto che
la nozione di iscrizione ai sensi dell'art. 963 CC include pure - almeno per
analogia - la cancellazione di un diritto: Jürg Schmid, op. cit., n. 1 ad
art. 963 CC e Paul-Henri Steinauer, op. cit., n. 758, pag. 270).

3.2 Nella fattispecie, i ricorrenti fondano in sostanza la loro tesi secondo
cui le iscrizioni a registro fondiario sarebbero divenute illegittime sulla
cifra 7 del rogito. Sennonché, come già osservato (supra, consid. 2.3.1),
tale clausola contiene una condizione risolutiva che prevede semplicemente la
decadenza del contratto. Non si tratta quindi di uno di quei motivi
intrinseci ai diritti reali, che permette l'introduzione di un'azione di
rettifica del registro fondiario. Con il - preteso - realizzarsi della
condizione risolutiva contenuta nel rogito, i ricorrenti avrebbero unicamente
acquisito una pretesa obbligatoria nei confronti della convenuta di
cancellazione delle iscrizioni che ritengono divenute ingiustificate, ma
queste non sarebbero diventate indebite ai sensi degli art. 974 e 975 CC. Ne
segue che la Corte cantonale non ha violato il diritto, respingendo in via
principale la petizione perché la via dell'azione di rettifica ex art. 975 CC
non era in concreto aperta.

4.
Così stando le cose non occorre esaminare né le censure dirette contro la
motivazione abbondanziale della Corte cantonale, che ha escluso il
realizzarsi della condizione risolutiva rispettivamente una valida disdetta
dell'accordo, né quelle attinenti alle ripetibili che i ricorrenti avrebbero
voluto ottenere quale parte vincente nella sede cantonale.

5.
Da quanto precede discende che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso
risulta infondato e dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare
ripetibili all'opponente che, non essendo stato ordinato uno scambio di
scritti, non è incorsa in spese necessarie nella procedura federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 8'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 settembre 2007

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: