Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.143/2007
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5A_143/2007 /viz

Sentenza del 9 luglio 2007
II Corte di diritto civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Nordmann, Marazzi,
cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Adriano A. Sala,

contro

X.________ SA,
opponente, patrocinata dall'avv. Pietro Moggi,
Ufficio fallimenti del distretto di Lugano,
via al Fiume 7, casella postale 463, 6962 Viganello.

avviso d'incanto,

ricorso in materia civile contro la decisione emanata il 2 aprile 2007 dalla
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
quale autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Nell'inventario allestito nell'ambito del fallimento di A.________ risultano
certificati azionari di due società costaricane stimati in fr. 0.--. Il 13
ottobre 2006 l'Ufficio fallimenti di Lugano ha pubblicato un avviso d'incanto
per la vendita dei predetti titoli che è stato impugnato dalla fallita. Con
decisione di riconsiderazione del 24 ottobre 2006 l'Ufficio ha annullato la
prevista asta, ha indicato che i certificati azionari saranno messi all'asta
senza la menzione del controvalore in dollari statunitensi e ha segnalato la
facoltà di inoltrare ricorso contro tale decisione. Il 19 gennaio 2007
l'Ufficio ha pubblicato un secondo avviso d'incanto, pure privo del valore di
stima dei certificati da realizzare.

2.
Con sentenza 2 aprile 2007 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha parzialmente
accolto un ricorso presentato da A.________, ha annullato il secondo avviso
d'incanto e ha in parte riformulato la descrizione degli oggetti da vendere.
L'autorità di vigilanza ha invece respinto il ricorso nella misura in cui
veniva chiesta l'indicazione della "valutazione dei titoli effettuata a suo
tempo dalle parti". Essa ha ritenuto determinante il valore di stima di fr.
0.-- indicato nell'inventario, rimasto incontestato.

3.
Con ricorso in materia civile del 16 aprile 2007 A.________ postula in
sostanza, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, che il
testo dell'avviso d'incanto formulato dall'autorità di vigilanza venga
completato con un'indicazione da cui risulti che il valore di stima delle
azioni ammonterebbe a 400'000.-- rispettivamente 500'000.-- dollari
statunitensi. Deduce tali valori da due contratti di mutuo in cui i titoli
sono stati dati in pegno e ritiene errato il valore di stima indicato
nell'inventario. La ricorrente lamenta altresì una violazione dell'art. 257
LEF a causa della mancata indicazione del valore di stima negli avvisi
d'incanto e arbitrio nell'accertamento dei fatti. Con riferimento a
quest'ultimo punto afferma che il 22 ottobre 2003 - contrariamente a quanto
indicato nella sentenza impugnata - ella non ha firmato l'inventario: in tale
data sarebbe unicamente avvenuto il sopralluogo nella sua abitazione e
l'inventario - concernente per altro le sole suppellettili - è stato
sottoscritto da suo nipote.
Dopo aver ricevuto le osservazioni dell'opponente alla domanda di
conferimento dell'effetto sospensivo, il presidente della Corte adita ha
accolto la richiesta di misure d'urgenza con decreto dell'11 maggio 2007.

4.
4.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale
federale (LTF; RU 2006 1242). Giusta l'art. 132 cpv. 1 LTF tale legge si
applica ai procedimenti su ricorso se la decisione impugnata è stata
pronunciata dopo la sua entrata in vigore. Poiché il Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha pronunciato la sua sentenza il 2 aprile 2007, la presente
procedura ricorsuale è retta dalla LTF.

4.2 Sentenze in materia di esecuzione e fallimento soggiacciono al ricorso in
materia civile, che in tale ambito sostituisce il ricorso previsto dal
previgente art. 19 LEF (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF combinato con l'art. 19
LEF). Il ricorso è ammissibile contro decisioni emanate dall'ultima istanza
cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF). Le sentenze pronunciate dalle autorità
cantonali di vigilanza, adite con un ricorso giusta l'art. 17 LEF contro
provvedimenti degli uffici di esecuzione e fallimenti, sono decisioni finali
ai sensi dell'art. 90 LTF, atteso che in linea di principio nella procedura
di esecuzione forzata in corso non è più possibile mettere in discussione
tali provvedimenti (DTF 133 III 350 consid. 1.2). La decisione dell'autorità
di vigilanza può essere impugnata indipendentemente dal valore di lite (art.
100 cpv. 2 lett. a LTF).

4.3 Giusta l'art. 105 cpv. 2 LTF il Tribunale federale può rettificare o
completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è
stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai
sensi dell'art. 95 LTF. Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti
soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione
del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere
determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

5.
Giusta l'art. 257 LEF il luogo, il giorno e l'ora dell'incanto sono resi
pubblicamente noti (cpv. 1) e un esemplare del bando sarà notificato ad ogni
singolo creditore ipotecario con l'indicazione del prezzo di stima (cpv. 3).
Il testo legale non impone quindi l'indicazione del valore di stima in un
avviso d'incanto concernente la vendita di azioni. Tale fatto non esclude
tuttavia che l'amministrazione del fallimento menzioni nell'avviso d'incanto
anche il valore di stima dei beni mobili da realizzare (v. in favore di un
siffatto obbligo Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, vol. III, Losanna 2001, combinati n.
8 e 10 ad art. 257 LEF).

5.1 Affermando che quando aveva proceduto alla - prima - pubblicazione del 13
ottobre 2006 l'amministrazione del fallimento avrebbe ripreso ed
implicitamente riconosciuto l'esattezza del valore di stima proposto dalla
ricorrente, quest'ultima dimentica che neppure nel primo avviso d'incanto
l'Ufficiale aveva indicato il valore di stima dei certificati azionari in
discussione. È esatto che in tale avviso erano menzionate le cifre di
400'000.-- e 500'000.-- USD, ma quale equivalente del valore nominale
complessivo in colones dei titoli ("... corrispondenti a 250 azioni per
complessivi 250'000.-- colones/USD 400'000.--" rispettivamente "...
corrispondenti a 1'000'000 azioni per complessivi 1'000'000.-- colones/USD
500'000.--") e non quale valore di stima dei certificati azionari. Invano si
cerca una qualsiasi indicazione del valore di stima nell'avviso. Ne segue che
la decisione di non menzionare il valore di stima nell'avviso d'incanto era
già stata presa nella prima metà dell'ottobre 2006.

5.2 La ricorrente aveva impugnato innanzi all'autorità di vigilanza tale -
primo - avviso d'incanto, ed in seguito a tale gravame l'amministrazione del
fallimento aveva emanato la decisione di riconsiderazione del 24 ottobre 2006
con cui annunciava l'annullamento dell'incanto e la nuova messa all'asta dei
certificati "senza l'indicazione dei controvalori in USD". In tale decisione
l'Ufficio non ha tuttavia menzionato l'intenzione di indicare nel prossimo
avviso d'incanto il valore di stima delle poste da realizzare. La ricorrente
non afferma del resto a giusta ragione in questa sede di aver contestato con
il ricorso dell'ottobre 2006 l'assenza della menzione del valore di stima,
rispettivamente di aver chiesto che tale valore venga indicato nel nuovo
avviso d'incanto. Quando è stato pubblicato nel gennaio 2007 il secondo
avviso d'incanto, la decisione dell'Ufficio - risalente all'ottobre 2006 - di
non indicare il valore di stima era quindi oramai già cresciuta in giudicato.

5.3 Così stando le cose, il ricorso all'autorità di vigilanza diretto contro
la mancata menzione del valore di stima nell'avviso d'incanto del 19 gennaio
2007 era manifestamente tardivo, avendo per oggetto una decisione già presa
nell'ottobre 2006: già questo motivo non permetteva ai giudici cantonali di
ordinare all'Ufficio di includere la menzione del valore di stima nella nuova
pubblicazione.

6.
La ricorrente rimprovera all'autorità di vigilanza di essere caduta
nell'arbitrio accertando i fatti, dato che ella - contrariamente a quanto
indicato nella sentenza impugnata - non avrebbe firmato l'inventario. La
fallita ritiene quindi che il valore di stima di fr. 0.-- contenuto in tale
documento non possa esserle opposto, perché ella non aveva potuto
contestarlo, visto che "nulla le è stato comunicato". Si può innanzi tutto
rilevare che quest'ultima affermazione appare perlomeno singolare, poiché
dall'inventario del fallimento agli atti - che costituisce un documento che
fa fede fino a prova contraria (art. 8 cpv. 2 LEF) - risulta che lo stesso è
stato eretto alla presenza del patrocinatore della ricorrente. Sia come sia,
la questione non merita maggiore disamina, poiché l'insorgente può unicamente
censurare l'accertamento dei fatti se l'eliminazione del vizio può essere
determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF): come risulta
dal precedente considerando, il fatto che la ricorrente abbia o meno
sottoscritto l'inventario appare del tutto irrilevante ai fini del presente
giudizio e la censura si rivela inammissibile.

7.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si
giustifica assegnare ripetibili all'opponente che ha unicamente dovuto
pronunciarsi sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo,
risultando però soccombente nella procedura concernente la misura d'urgenza.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio dei fallimenti del
distretto di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 9 luglio 2007

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: