Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.76/2007
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4A_76/2007 /biz

Sentenza del 7 novembre 2007
I Corte di diritto civile

Giudici federali Corboz, presidente,
Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly, Kiss,
cancelliera Gianinazzi.

CE A.A.________, composta da:,
B.A.________,
C.A.________,
D.A.________,
ricorrenti,
patrocinati dall'avv. Giacomo Talleri,

contro

E.________,
opponente,
patrocinato dall'avv. dott. Carlo Solcà.

responsabilità dell'amministratore di una
società anonima,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 23 febbraio 2007 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
La F.________SA è una società anonima del diritto svizzero, costituita nel
1973, che dispone di un capitale nominale di fr. 50'000.-- suddiviso in 100
azioni al portatore da fr. 500.-- cadauna. Sempre stando a quanto indicato
nel registro di commercio, la società ha per scopo "la compravendita,
costruzione e locazione di beni immobili in generale ed in particolare di
unità condominiali, nonché la partecipazione ad imprese commerciali e
industriali, l'amministrazione del patrimonio di proprietà di terzi,
operazioni finanziarie di ogni genere ed ogni transazione finanziaria e
commerciale connessa con questo scopo in Svizzera e all'estero".

Amministratore unico della società è - da sempre - E.________.

B.
Nell'autunno 1983 A.A.________, cittadino italiano residente in Italia, ha
acquistato nove azioni al portatore della F.________SA.

Il possesso di questi titoli - come deciso nell'assemblea generale
straordinaria svoltasi il 28 novembre 1983 - gli ha conferito un "diritto
d'uso esclusivo" sull'unità PPP n. xxx (appartamento n. 12 al quarto piano,
più garage e cantina) del fondo base n. yyy, appartenente alla F.________SA.

La F.________SA ha affidato l'amministrazione del condominio alla
G.________SA, di cui H.________ era direttore.

C.
A.A.________ è deceduto il 1° luglio 1992.

Nel 1995 i suoi eredi sono venuti a conoscenza dell'esistenza delle nove
azioni e del relativo "diritto d'uso esclusivo" sull'unità PPP n. xxx del
fondo base n. yyy. Rivoltisi a H.________ per avere spiegazioni in merito
all'immobile, essi hanno scoperto che il 31 gennaio 1991 la F.________SA,
rappresentata da H.________ (al beneficio di una procura rilasciata da
E.________), aveva venduto la PPP e che alcuni giorni dopo lo stesso
H.________ aveva prelevato il ricavo della vendita dal conto della
F.________SA per consegnarlo a A.A.________, il quale però non ha ricevuto
nulla.

D.
Il 28 settembre 1999 i componenti della Comunione ereditaria (CE) di
A.A.________ hanno convenuto E.________, amministratore unico della
F.________SA, dinanzi alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud con
un'azione tendente al pagamento di fr. 235'351.--, corrispondente al provento
della vendita della PPP. Essi gli hanno rimproverato di aver violato il
proprio dovere di diligenza, rispettivamente di aver commesso un atto
illecito, permettendo a H.________ di alienare la PPP all'insaputa di
A.A.________ e omettendo di verificare, in seguito, che il guadagno
dell'operazione fosse stato riversato a quest'ultimo.

Sollevata l'eccezione di prescrizione, E.________ ha negato ogni
responsabilità nell'accaduto, asserendo che la vendita della PPP era stata
oggetto di un accordo tra A.A.________ - ch'egli neppure conosceva - e
H.________ e ch'essa si era svolta in modo regolare, tanto che i conti
societari, da cui risultavano gli effetti di quest'operazione, sono poi stati
approvati dall'assemblea degli azionisti.

D.a La procedura è dapprima continuata limitatamente all'eccezione di
prescrizione, che la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino ha evaso il 24 maggio 2002, accertando l'intervenuta prescrizione
dell'azione in quanto fondata su un presunto atto illecito (art. 41 CO).
Nella misura in cui basata sulla responsabilità dell'amministratore (art. 754
segg. CO), sottoposta al termine di prescrizione quinquiennale, ha invece
stabilito che al momento dell'inoltro della petizione l'azione non era
prescritta.

D.b La causa è quindi proseguita e con sentenza del 9 gennaio 2006 il Pretore
ha accolto la petizione.

Ammessa l'applicabilità dell'art. 754 CO per il motivo che la CE A.A.________
faceva valere un danno diretto - pari al mancato aumento degli attivi
cagionato dall'omesso versamento dei proventi della vendita sul conto di
A.A.________ -, il pretore ha respinto l'eccezione di carenza di
legittimazione passiva sollevata da E.________. Avendo rilasciato la procura
che ha permesso a H.________ di sottoscrivere l'atto di compravendita
dell'unità di PPP e di prelevare poi il denaro dal conto della banca, egli
era infatti tenuto a sorvegliare l'agire di questi in forza dell'art. 754
cpv. 2 CO.

Il giudice ha dipoi esaminato le condizioni per la responsabilità di
E.________ - danno, violazione dei doveri che gli incombevano nella sua
qualità di amministratore unico della F.________SA nonché nesso di causalità
adeguata fra il danno e il suo comportamento - giungendo alla conclusione
ch'esse erano soddisfatte, donde l'accoglimento della petizione.

E.
Adita dal soccombente, il 23 febbraio 2007 la II Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha modificato la pronunzia pretorile,
respingendo la petizione.

Premessa l'applicabilità dell'art. 754 seg. vCO alla fattispecie, vista
l'epoca a cui risalgono i fatti all'origine della controversia, la Corte
cantonale ha approfondito il tema del tipo di danno (diretto o indiretto)
subito dagli eredi di A.A.________, trattandosi di una questione che attiene
alla legittimazione della parte procedente, e ha deciso che, qualora i fatti
si siano svolti come da loro preteso, essi non hanno subito un danno diretto,
sicché non sono legittimati a procedere nei confronti dell'amministratore
unico della società in virtù dell'art. 754 vCO.

I giudici dell'alta Corte ticinese hanno pure osservato che qualora fosse
stato A.A.________ ad incaricare H.________ della vendita della PPP e delle
operazioni ad essa connesse, come sostenuto da E.________, allora la presa in
consegna della somma incassata con la vendita dell'immobile da parte di
H.________ sarebbe avvenuta regolarmente e il mancato riversamento a
A.A.________ costituirebbe una violazione del contratto venuto in essere tra
loro. In questo caso una responsabilità di E.________ sarebbe quindi esclusa
perché H.________ si sarebbe appropriato del denaro di pertinenza di
A.A.________ e non della società anonima.

F.
Tempestivamente insorti dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in
materia civile fondato sulla violazione dell'art. 754 vCO, B.A.________,
C.A.________ e D.A.________ postulano in via principale la modifica della
sentenza impugnata nel senso di respingere l'appello e, di conseguenza,
confermare la pronunzia di primo grado. In via subordinata, nell'eventualità
che il Tribunale federale dovesse respingere il gravame, chiedono la modifica
della sentenza impugnata quo alle ripetibili.

Nella risposta del 1° giugno 2007 E.________ ha proposto la reiezione del
gravame nella misura in cui ammissibile, mentre l'autorità cantonale ha
rinunciato a presentare osservazioni.

Diritto:

1.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione in concreto impugnata è
stata pronunciata dopo questa data, la procedura ricorsuale è disciplinata
dalla nuova normativa (art. 132 cpv. 1 LTF).

2.
Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in
sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art.
90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1
LTF) in una causa civile di carattere pecuniario, con un valore litigioso
superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 let. b LTF), il ricorso risulta
ricevibile.

3.
Con il ricorso in materia civile si può far valere la violazione del diritto
così come determinato dagli art. 95 e 96 LTF.

3.1 Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF).
Esso non è vincolato dai motivi indicati nel ricorso né dal valore giuridico
attribuito ai fatti dall'autorità cantonale; il Tribunale federale può dunque
accogliere un ricorso per motivi diversi da quelli di cui si prevale la parte
che ricorre, così come può respingerlo adottando un'argomentazione giuridica
differente da quella esposta nel giudizio impugnato (cfr. DTF 130 III 136
consid. 1.4 pag. 140 con rinvii).

Ciononostante, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42
cpv. 1 e 2 LTF - che, se disattesa, può comportare l'inammissibilità del
gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF) - in linea di principio il Tribunale
federale esamina solamente le censure adeguatamente sollevate; non è tenuto a
esaminare tutte le questioni giuridiche che si pongono, come farebbe
un'autorità di prima istanza. L'art. 106 cpv. 2 LTF stabilisce inoltre che il
Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di
disposizioni di diritto cantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e
motivato tale censura; ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare
chiaramente i diritti costituzionali, rispettivamente cantonali, che si
pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF
133 III 393 consid. 6).

3.2 In linea di massima, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv.
1 LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 (art. 105 cpv. 2
LTF).

Ed è pertanto solo in questa stessa misura che l'accertamento dei fatti
dell'autorità inferiore può venir censurato in sede di ricorso (art. 97 cpv.
1 prima parte LTF); occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio
possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1
seconda parte LTF). Incombe alla parte che intende distanziarsi dalla
fattispecie contenuta nella sentenza impugnata addurre, con un'argomentazione
circostanziata, il motivo che la induce a ritenere adempiute le condizioni di
una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF; altrimenti non si può
tener conto di una fattispecie diversa da quella esposta nella decisione
impugnata (DTF 133 III 462 consid. 2.4 pag. 466 seg.).
3.3 Infine, possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova
soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1
LTF).

4.
In breve, la controversia verte sulla pretesa di risarcimento danni avanzata
dagli eredi di A.A.________ nei confronti di E.________ - amministratore
unico della F.________SA, di cui A.A.________ possedeva nove azioni - per il
motivo che il 31 gennaio 1991 egli ha autorizzato H.________ a procedere alla
vendita della PPP sulla quale A.A.________ - in quanto proprietario delle
nove azioni - disponeva di un "diritto d'uso esclusivo", senza verificare che
quest'ultimo avesse consentito a tale operazione né, successivamente, ch'egli
avesse effettivamente ricevuto il ricavo della vendita.

Nella sentenza impugnata, prima ancora di chinarsi sui presupposti della
responsabilità dell'amministratore unico ex art. 754 cpv. 1 vCO, i giudici
cantonali hanno esaminato e negato la legittimazione attiva degli eredi di
A.A.________, richiamandosi alla giurisprudenza secondo cui i creditori
sociali e gli azionisti che si ritengono lesi per gli atti di un organo della
società possono agire a titolo individuale contro gli amministratori solo per
chiedere la riparazione di un danno diretto, ovvero del pregiudizio che hanno
subito personalmente, indipendentemente dal danno della società.

Non avendo gli eredi di A.A.________ subito un danno diretto - hanno
stabilito i giudici ticinesi - essi non possono procedere nei confronti di
E.________.
Qualora infatti, come da loro sostenuto, A.A.________ non avesse conferito
alcun mandato a H.________ - o comunque non lo avesse abilitato a prendere in
consegna il provento della vendita per suo conto - il prelevamento da parte
di H.________ dal conto della società sarebbe avvenuto senza valido motivo;
in altre parole, la presa in consegna dei soldi da parte di H.________ non
avrebbe effetto liberatorio per la società. In questo caso gli eredi di
A.A.________ avrebbero tuttora un credito nei confronti della società.
Danneggiata direttamente sarebbe dunque solo la società, ma non gli eredi, il
cui credito verso di essa sarebbe ancora esistente, senza che vi siano
elementi per ritenere, né è stato mai sostenuto, che la società non sarebbe
in grado di farvi fronte.

Gli eredi di A.A.________ - hanno proseguito i giudici ticinesi - potrebbero
semmai essere danneggiati perché, a dipendenza del prelevamento dai conti
societari senza l'esistenza di un corrispettivo, il valore della loro
partecipazione azionaria potrebbe risultare diminuito. Trattandosi però di un
danno indiretto essi non sarebbero legittimati a chiederne la rifusione a sé
ma piuttosto a chiederne il rimborso alla società medesima (755 vCO).

5.
Dinanzi al Tribunale federale i ricorrenti contestano recisamente queste
considerazioni e rimproverano ai giudici ticinesi di aver violato l'art. 754
vCO ammettendo l'esistenza di un danno diretto della società e riconoscendo
loro solo un danno indiretto. Contrariamente a quanto ritenuto nella
decisione impugnata, la mancata consegna del provento della vendita a
A.A.________ avrebbe provocato un danno diretto solo nel suo patrimonio, non
invece in quello della società.

L'argomentazione ricorsuale può essere riassunta come segue.

5.1 Innanzitutto la Corte cantonale non avrebbe tenuto nella debita
considerazione l'organizzazione specifica della F.________SA.

I ricorrenti ricordano che all'assemblea generale straordinaria del
28 novembre 1983 fu decisa l'attribuzione a ogni lotto di azioni di un
"diritto d'uso esclusivo" su di un appartamento corrispondente a una PPP; ad
A.A.________, proprietario di nove azioni, fu attribuito il diritto d'uso
esclusivo sulla PPP n. xxx (appartamento n. 12 al quarto piano, più garage e
cantina) del fondo base n. yyy appartenente alla F.________SA.

Ora, la società era sì formalmente proprietaria della PPP n. xxx, come degli
altri appartamenti nell'immobile, ma ognuno di essi era amministrato
separatamente e in modo individuale, nel senso che a pagare eventuali deficit
o a incassare i proventi (ad esempio le pigioni) erano sempre gli azionisti -
proprietari delle azioni che conferivano il "diritto d'uso esclusivo" sugli
appartamenti - e non la società. Le singole quote di PPP - osservano i
ricorrenti - non erano d'altro canto nemmeno voce in bilancio della società
anonima (a causa del "diritto d'uso esclusivo") e neppure le entrate -
relative agli affitti incassati e/o ai proventi di compravendita -
costituivano delle posizioni di conto economico.

Ciò significa che l'azionista non godeva dei benefici e non partecipava alle
perdite della società in quanto tale ma unicamente per la quota relativa
all'appartamento da lui posseduto. Di conseguenza le considerazioni dei
giudici cantonali in merito al danno derivante dall'eventuale minor valore
delle azioni con riferimento al patrimonio aziendale della società, per la
perdita di un attivo a bilancio, sono - a mente dei ricorrenti - prive di
ogni pertinenza.

5.2 Non è comunque questo il danno fatto valere in causa.

I ricorrenti spiegano che la loro azione tende al risarcimento del danno
derivante dalla perdita del substrato economico del "diritto d'uso esclusivo"
dell'appartamento, che configura indubbiamente un danno patrimoniale,
personale e diretto di A.A.________. La vendita ai terzi dell'appartamento
gravato dal diritto assegnato all'azionista ha "scorporato" di fatto le
azioni da questo beneficio economico, causando così un danno patrimoniale
diretto che non si identifica con la perdita di valore aziendale della
società. Perdita che peraltro non si è nemmeno verificata, come dimostra la
contabilità della società, approvata dall'assemblea generale degli azionisti,
dalla quale risulta il pagamento dell'appartamento compravenduto e il
versamento del saldo ai correntisti (azionisti). Diversamente da quanto
accertato dall'autorità cantonale, non sussiste alcun credito nel bilancio
31.12.1991 della F.________SA nei confronti di A.A.________.

5.3 In conclusione: unico danneggiato è l'azionista che non ha incassato il
prezzo della compravendita, ovvero A.A.________; la società non è per contro
stata minimamente danneggiata dall'agire di H.________, terzo delegato di cui
l'amministratore della F.________SA porta la responsabilità.

6.
Nell'allegato di risposta l'opponente fa notare come gli argomenti ricorsuali
siano fondati su fatti privi di riscontro nel giudizio impugnato e propone
pertanto di non tenerli in nessuna considerazione, visto che il Tribunale
federale è vincolato ai fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF).

L'osservazione è pertinente ma non necessita di ulteriori disquisizioni
poiché, a prescindere dal fatto che, effettivamente, i ricorrenti non hanno
adeguatamente censurato gli accertamenti contenuti nella sentenza cantonale
(cfr. quanto esposto al consid. 3.2), le circostanze addotte del gravame non
sono comunque suscettibili di influire sull'esito della causa, per i motivi
esposti qui di seguito.

7.
Adito con un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di
una società anonima giusta l'art. 754 CO, rispettivamente, come in concreto,
giusta l'art. 754 vCO - dato che gli avvenimenti all'origine della vertenza
risalgono al periodo precedente l'entrata in vigore del nuovo diritto della
società anonima, avvenuta 1° luglio 1992 (cfr. DTF 128 III 180 consid. 2b) -
il giudice deve in primo luogo stabilire chi sia la persona danneggiata nel
senso giuridico del termine dal comportamento rimproverato
all'amministratore, ovvero chi sia direttamente toccato nel suo patrimonio
(Bernard Corboz, Note sur la qualité pour agir en responsabilité contre un
administrateur ou un réviseur, in: SJ 2005 I pag. 390 segg.).

Come rettamente ricordato nella sentenza impugnata e riconosciuto anche dai
ricorrenti, solo i creditori sociali e gli azionisti che hanno subito un
danno diretto nel loro patrimonio possono infatti procedere a titolo
individuale contro gli amministratori sulla base dell'art. 754 vCO (DTF 110
II 391 consid. 1; cfr. anche la giurisprudenza relativa all'art. 754 cpv. 1
CO, il cui tenore corrisponde in sostanza a quello della norma
precedentemente in vigore: sentenza inedita del 13 settembre 2007 nella causa
4A_174/2007 consid. 3; DTF 132 III 564 consid. 3.1 e 3.2 con rinvii).

8.
Per costante dottrina e giurisprudenza il danno si definisce come una
diminuzione involontaria del patrimonio netto; esso corrisponde alla
differenza fra lo stato attuale del patrimonio del danneggiato e quello
presumibile se l'evento dannoso non si fosse prodotto (DTF 129 III 331
consid. 2.1; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht
Allgemeiner Teil, 8a ed. Zurigo 2003, vol II, n. 2652 segg.).
8.1 Nella fattispecie in esame occorre tenere ben presente che la PPP non
faceva parte del patrimonio di A.A.________, bensì apparteneva a quello della
società anonima, che il 31 gennaio 1991 l'ha venduta e ha incassato il
provento dell'affare.

8.2 Gli argomenti addotti dai ricorrenti in merito all'amministrazione
separata delle PPP - esposti al consid. 5.1 - non possono modificare questa
situazione giuridica chiara.

8.2.1 In particolare non possono corroborare la tesi dell'esistenza di un
rapporto diretto tra l'azionista e l'acquirente dell'appartamento, tale per
cui il prezzo della compravendita apparterrebbe direttamente al patrimonio di
A.A.________.

8.2.2 Stando a quanto accertato nella sentenza impugnata e non contestato
dalle parti in causa, il possesso delle nove azioni della società anonima
concedeva tuttavia a A.A.________ il diritto di ricevere - in un secondo
tempo - quanto ricavato dalla vendita della sua PPP; in altre parole egli
poteva esigere dalla società la consegna del denaro incassato, ciò che
permette, in questo contesto, di assimilare la sua posizione a quella di un
creditore della società. Su questo punto la decisione impugnata può essere
seguita.

Ora, i giudici ticinesi hanno accertato che, qualche giorno dopo la vendita,
H.________ ha prelevato dal conto della società l'importo incassato mediante
la vendita, con l'obbligo di consegnarlo a A.A.________. Ciò che però non ha
fatto.

Tale circostanza è emersa solo nel 1995, quando la CE A.A.________ ha
scoperto l'esistenza delle azioni e dei diritti ad esse connessi. Questo
spiega l'assenza - allegata nel ricorso - nel bilancio allestito il
31 dicembre 1991 dalla F.________SA di un credito nei confronti di
A.A.________, rispettivamente del detentore delle nove azioni al portatore
che concedevano un diritto d'uso esclusivo sulla PPP n. xxx.
A questo proposito si rileva che, contrariamente a quanto preteso dai
ricorrenti, la Corte cantonale non ha accertato l'esistenza di un simile
credito nei confronti di A.A.________ nel bilancio della società.
La Corte ticinese ha piuttosto stabilito che, qualora - come sostenuto dai
ricorrenti - H.________ abbia prelevato la nota somma senza essere al
beneficio di una procura da parte di A.A.________, la consegna del denaro a
lui (ovvero a un terzo non autorizzato) non può avere effetto liberatorio per
la società, la quale è pertanto tuttora debitrice nei confronti di
A.A.________, rispettivamente dei suoi eredi. Si tratta di un'affermazione
corretta (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit, n. 2070).

8.2.3 Ne discende che, qualora i fatti si siano svolti come asseverato dai
ricorrenti, la società anonima è direttamente danneggiata nel proprio
patrimonio in quanto debitrice nei loro confronti dell'importo di
fr. 235'351.--, pari al provento realizzato mediante la vendita della PPP.

Non invece i ricorrenti/creditori, perlomeno sintanto che la società è
solvibile, come sembra essere il caso stando a quanto si evince dal giudizio
impugnato. Essi potrebbero risultare danneggiati se la società debitrice non
fosse in grado di far fronte al proprio debito, ma solo indirettamente, ciò
che esclude l'azione individuale nei confronti dell'amministratore della
società (DTF 132 III 564 consid. 3.1.2 e 3.2.2).
8.3 L'esito del procedimento non verrebbe a mutare nemmeno tenendo conto
degli argomenti ricorsuali circa la particolare situazione degli azionisti
della F.________SA (cfr. quanto esposto al consid. 5).

Stando a quanto dichiarato dai ricorrenti, A.A.________ non godeva dei
benefici e non partecipava alle perdite della società in quanto tale ma
unicamente per la quota relativa all'appartamento da lui posseduto. Il
"diritto d'uso esclusivo" della PPP n. xxx connesso al possesso delle nove
azioni della società anonima gli concedeva gli stessi diritti di un
proprietario sotto il (solo) profilo finanziario (ad esempio egli incassava
direttamente i canoni di locazione). Si potrebbe allora ritenere che la PPP -
e non il provento della compravendita, come erroneamente sostenuto nel
ricorso - costituiva il substrato economico del "diritto d'uso esclusivo"
conferito alle nove azioni. In altre parole, si potrebbe considerare che il
valore delle azioni corrispondeva a quello della PPP. Seguendo tale tesi si
potrebbe affermare che, poiché la PPP è venuta a mancare e il ricavo della
vendita non è più in possesso della società, le azioni hanno perso il loro
valore in misura corrispondente alla diminuzione del patrimonio della
società; i ricorrenti sono pertanto danneggiati nella loro qualità di
azionisti. Come rettamente osservato nel giudizio impugnato, si tratterebbe
comunque anche in questo caso di un danno indiretto - siccome derivante dalla
riduzione del patrimonio della società - che non permette loro di promuovere
un'azione individuale nei confronti dell'amministratore della società
8.4 Da tutto quanto esposto discende che la sentenza del Tribunale d'appello
risulta conforme al diritto federale.

9.
In via subordinata, per l'eventualità in cui il gravame venisse respinto, i
ricorrenti postulano la modifica del giudizio impugnato sulle ripetibili, in
quanto la Corte cantonale ha accolto l'appello per ragioni diverse da quelle
addotte dall'opponente.

Così come motivato, su questo punto il ricorso deve venir dichiarato
inammissibile per carente motivazione. L'assegnazione e la ripartizione delle
spese e ripetibili della sede d'appello è infatti regolata dal codice di
procedura civile ticinese e, giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale
federale rivede l'applicazione del diritto cantonale soltanto se il
ricorrente ha indicato chiaramente i diritti cantonali che si pretendono
violati, precisando altresì in che consista tale violazione (cfr. quanto già
esposto al consid. 3.1 e il Messaggio concernente la revisione totale
dell'organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, in: FF 2001
pag. 3900).

In concreto, l'impugnativa nemmeno indica quali sarebbero i disposti
cantonale violati.

10.
In conclusione, il ricorso dev'essere respinto nella misura in cui è
ammissibile.

Le spese giudiziarie e gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono
pertanto posti a carico dei ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 e 68
cpv. 1, 2 e 4 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in
solido, i quali rifonderanno all'opponente, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 7'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 7 novembre 2007

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: