Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.53/2007
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007


4A_53/2007 /viz

Sentenza del 26 settembre 2007
I Corte di diritto civile

Giudici federali Corboz, presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Kiss,
cancelliera Gianinazzi.

A.________,
ricorrente,

contro

X.________ SA,
opponente.

LCA; contratto d'assicurazione collettiva
d'indennità giornaliere in caso di malattia

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 15 febbraio 2007 dal Giudice delegato del Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Alle dipendenze di X.________ SA dal 1° giugno 1986, A.________ ha cessato la
propria attività il 28 gennaio 2004, data a partire dalla quale egli è stato
inabile al lavoro al 100% per malattia. Il rapporto di lavoro si è concluso
il 31 ottobre 2004.

A.a Per il tramite della datrice di lavoro A.________ beneficiava presso
Y.________SA di un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliere in caso
di malattia, che a partire dal 61° giorno d'incapacità lavorativa e fino al
26 gennaio 2006 gli ha versato un'indennità giornaliera di fr. 245.95.
A.b Il 12 maggio 2006 l'Ufficio dell'Assicurazione invalidità ha riconosciuto
ad A.________, retroattivamente, per il periodo tra il 1° gennaio 2005 e il
31 marzo 2006, una rendita intera d'invalidità, oltre a due rendite per i
figli, per un importo complessivo di fr. 58'050.--.
A.c Preso atto di questa decisione, Y.________ - che durante il
medesimo periodo aveva erogato indennità giornaliere per un totale di
fr. 96'166.45 - ha preteso e ottenuto direttamente dall'Ufficio
dell'Assicurazione invalidità il versamento di fr. 49'747.--, pari al
sovraindennizzo verificatosi tra il 1° gennaio 2005 e il 26 gennaio 2006.

A.d A.________ ha contestato il calcolo del sovraindennizzo effettuato
dall'assicurazione; ne è seguito uno scambio epistolare che non ha tuttavia
consentito di appianare il dissenso fra le parti.

B.
Donde la presente causa.

B.a Il 21 novembre 2006 A.________ ha convenuto l'ex datrice di lavoro,
X.________ SA, dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
onde ottenere il pagamento di fr. 9'907.-- "a titolo di riparazione del danno
causato dalla malattia iniziatasi in data 28.01.2004, in parte addebitati
alla perdita dei contributi assicurativi (parte integrante del salario
secondo il contratto vigente ad inizio inabilità lavorativa) e in parte da
ascrivere ad altri costi dovuti alla malattia non coperti altrimenti, facendo
capo alla somma di fr. 49'747.--, ossia l'importo direttamente richiesto e
incassato dalla X.________ SA, Berna, all'Assicurazione Invalidità del
Cantone Ticino, Bellinzona".
In sintesi, asseverando di essere stato al beneficio di
un'assicurazione privata collettiva contro i danni, egli ha preteso il
rimborso di fr. 9'907.--, in applicazione degli art. 62 e 72 LCA. Ha tuttavia
aggiunto che, qualora il Tribunale cantonale avesse invece ammesso la
stipulazione di un'assicurazione di somme, il caso avrebbe dovuto venir
esaminato alla luce dell'art. 96 LCA, con conseguente concessione del libero
passaggio nell'assicurazione individuale a partire dalla data del
licenziamento (31 ottobre 2004); questo implicherebbe un obbligo di pagamento
dei premi a suo carico e farebbe cadere il diritto della controparte alla
consegna del sovraindennizzo di fr. 49'747.--. In sede di replica l'attore ha
invece contestato l'applicabilità delle Condizioni Generali d'Assicurazione
(CGA) 2002, tipo A, richiamando piuttosto l'applicabilità delle CGA 1996,
tipo B, che gli darebbero diritto al ristorno dell'intera somma incassata
dalla controparte, ovvero fr. 49'747.--.
La risposta di causa e la duplica sono state inoltrate da Y.________SA.
Questa ha proposto la reiezione delle pretese di A.________ adducendo che i
costi di cui egli ha rivendicato il rimborso non rientravano nella perdita di
guadagno assicurata. Sia il contratto d'assicurazione collettiva d'indennità
giornaliere in caso di malattia per i dipendenti di X.________ SA valido nel
2004, sia quello valido nel 2005, entrambi disciplinati dalle CGA 2002, tipo
A, prevedevano infatti un'indennità giornaliera assicurata corrispondente al
93.95% del salario sottoposto ad AVS (ovvero: 100% del salario sottoposto ad
AVS ./. 5,05% di contributi AVS ./. 1% di contributi LADI).

B.b Con sentenza del 15 febbraio 2007 il giudice delegato del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto la petizione.
Premessa l'applicabilità delle CGA 2002, tipo A, il giudice cantonale ha
proceduto all'interpretazione delle stesse, giungendo alla conclusione che
l'assicurazione di cui beneficiava A.________ copriva solo la perdita del
salario in caso di malattia, non invece i costi di altre prestazioni (quali
ad esempio i costi di ricovero). Donde la reiezione della pretesa di
risarcimento delle spese mediche non coperte altrimenti (fr. 511.-- di spese
dentarie e fr. 1'200.-- per un trattamento del dott. B.________). Il giudice
ha poi osservato che il salario determinante per il calcolo delle indennità
giornaliere era quello soggetto ad AVS e che l'art. 8 lett. b OAVS esclude
esplicitamente da questo i contributi versati dal datore di lavoro
all'assicuratore malattia e infortunio dei loro dipendenti. Per questo motivo
egli ha respinto anche la tesi attorea secondo cui questi contributi erano
parte integrante del salario e, di conseguenza, ha disatteso la relativa
domanda di rimborso. Trattandosi di un'assicurazione contro i danni, volta a
compensare la perdita di guadagno effettiva - ha proseguito il giudice - il
versamento di prestazioni da parte di altri assicuratori, segnatamente
dell'Assicurazione invalidità, ha ridotto l'importo a carico di Y.________,
debitrice unicamente della differenza tra quanto versato dall'assicurazione
invalidità e quanto dovuto ad A.________ sulla base del contratto
d'assicurazione collettiva (divieto di sovraindennizzo). Di qui la reiezione
della richiesta subordinata di cumulare le prestazioni percepite dall'Ufficio
dell'Assicurazione invalidità con quelle della Y.________. Per finire,
considerato che l'art. 72 LCA prevede la surrogazione dell'assicuratore sino
a concorrenza dell'indennità pagata e che l'attore non ha contestato
l'ammontare dell'indennità giornaliera riconosciutagli, il giudice ha
avallato la decisione di Y.________ di rivolgersi direttamente
all'Assicurazione invalidità per ottenere il pagamento della somma pagata in
eccesso.

C.
Contro questa sentenza A.________ è tempestivamente insorto dinanzi al
Tribunale federale con un ricorso in materia civile fondato sulla violazione
del diritto federale, volto a ottenere la modifica della pronunzia impugnata
nel senso della condanna di X.________ SA al versamento di fr. 49'747.--.
Nella risposta del 19 aprile 2007 Y.________SA ha proposto di respingere il
gravame "nel caso o nella misura in cui fosse dichiarato ammissibile".
L'autorità cantonale non si è invece pronunciata.
Il 27 aprile 2007 A.________ ha introdotto un allegato di replica.

Diritto:

1.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione in concreto impugnata è
stata pronunciata dopo questa data, la procedura ricorsuale è disciplinata
dalla nuova normativa (art. 132 cpv. 1 LTF).

2.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità del rimedio esperito.

2.1 Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente
in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale
(art. 90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75
cpv. 1 LTF) in una causa civile di carattere pecuniario (DTF 124 III 44
consid. 1a/aa, 229 consid. 2b), con un valore litigioso superiore a fr.
30'000.-- (art. 74 cpv. 1 let. b LTF), il ricorso risulta ricevibile.

2.2 Y.________SA assevera l'inammissibilità del ricorso per il motivo ch'esso
è stato presentato nei confronti di X.________ SA, allorquando la sentenza
impugnata è stata emanata nei confronti di A.________ e, appunto,
Y.________SA.
A questo proposito nell'allegato di replica il ricorrente rileva aver sempre
in buona fede ritenuto quale sua legittima interlocutrice - sia per le
problematiche relative al contratto di lavoro sia per il diritto alle
prestazioni d'indennità giornaliera - l'ex datrice di lavoro X.________ SA,
la quale ha peraltro dato seguito alla sua corrispondenza senza mai sollevare
alcuna obiezione.

2.2.1 Dalla lettura dell'incarto emerge che vi è in effetti una certa
confusione in merito alle parti in causa. La responsabilità di questa
situazione non va però ascritta all'attore bensì all'autorità di primo grado
e, soprattutto, alla stessa Y.________SA.
Nella petizione introdotta il 21 novembre 2006 A.________ ha infatti indicato
chiaramente, quale parte convenuta, l'ex datrice di lavoro X.________ SA.
Ciononostante l'autorità adita ha notificato la petizione a Y.________SA, la
quale si è costituita in giudizio, introducendo sia la risposta di causa che
la duplica senza nulla eccepire.
Dinanzi al Tribunale federale A.________ ha nuovamente indicato X.________ SA
quale controparte. Il Tribunale federale ha pertanto notificato il ricorso a
questa società. La risposta è stata tuttavia introdotta da Y.________SA. E,
pur precisando che si tratta di due persone giuridiche autonome e
indipendenti, è Y.________SA che fa valere la carenza di legittimazione
passiva di X.________ SA.

2.2.2 In simili circostanze sarebbe iniquo dichiarare il ricorso
inammissibile perché la parte ivi menzionata quale opponente non corrisponde
a quella indicata nel giudizio impugnato; Y.________ non può trarre alcun
beneficio dalla confusione che lei stessa ha contribuito a ingenerare nel
ricorrente.
La questione non necessita comunque di venir ulteriormente approfondita
giacché il ricorso deve in ogni caso venire respinto.

3.
Con il ricorso in materia civile può essere fatta valere la violazione del
diritto così come determinato dagli art. 95 e 96 LTF.

3.1 Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF).
Esso non è vincolato dai motivi indicati nel ricorso né dal valore giuridico
attribuito ai fatti dall'autorità cantonale; il Tribunale federale può dunque
accogliere un ricorso per motivi diversi da quelli di cui si prevale la parte
che ricorre, così come può respingerlo adottando un'argomentazione giuridica
differente da quella esposta nel giudizio impugnato (cfr. DTF 130 III 136
consid. 1.4 pag. 140).
Ciononostante, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42
cpv. 1 e 2 LTF - che, se disattesa, può comportare l'inammissibilità del
gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF) - in linea di principio il Tribunale
federale esamina solamente le censure adeguatamente sollevate; non è tenuto a
chinarsi su tutte le questioni giuridiche che si pongono, come farebbe
un'autorità di prima istanza.

3.2 In linea di massima, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sui fatti così come accertati dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF); può scostarsi dall'accertamento dei fatti dell'autorità
inferiore solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 (art. 105 cpv. 2 LTF). Incombe
alla parte che intende scostarsi dalla fattispecie contenuta nella sentenza
impugnata addurre, con un'argomentazione circostanziata, il motivo che la
induce a ritenere adempiute le condizioni di una delle eccezioni previste
dall'art. 105 cpv. 2 LTF; altrimenti non si può tener conto di una
fattispecie diversa da quella esposta nella decisione impugnata (cfr. DTF 130
III 136 consid. 1.4 pag. 140 con rinvii). Infine, possono essere addotti
nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione
dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF).

4.
Prima di esaminare il ricorso appare utile rammentare brevemente il contesto
in cui si inserisce l'attuale vertenza, concernente un'assicurazione
collettiva d'indennità giornaliere in caso di malattia, stipulata da un
datore di lavoro a favore dei suoi dipendenti e sottoposta alla legge sul
contratto d'assicurazione (LCA; RS 221.229.1).
4.1 L'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua
colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il
datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa
un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il
rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi
(sulle condizioni di applicazione di questa norma cfr. Adrian von Kaenel,
Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in:
Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte,
Zurigo 2007, pag. 109-131, in particolare pag. 111-115).
La durata del pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di
lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai tribunali
in questi casi cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).
Salvo pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di
malattia cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller,
Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in:
Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte,
Zurigo 2007, pag. 19-45, in particolare pag. 20).

4.2 Queste norme configurano il regime legale di base a tutela del
lavoratore, gli garantiscono una protezione minima alla quale non può essere
derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 623 consid.
2.2 pag. 628).

4.3 L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di
base legale appena descritto mediante accordo scritto, contratto normale o
contratto collettivo che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il
lavoratore (sull'aspetto dell'equivalenza cfr. Adrian von Kaenel, op. cit.,
pag. 120 segg.). Si tratta, di regola, di un regime che comporta una
riduzione delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo
previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del
periodo durante il quale il datore di  lavoro procede al versamento (Gabriel
Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).
La deroga al regime di base deve essere pattuita in forma scritta.
Trattandosi di un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso
deve menzionare i punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio
la percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle
prestazioni, se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora - come
spesso accade nella pratica - il datore di lavoro stipuli un'assicurazione
d'indennità giornaliere in caso di malattia, l'accordo indica anche le
modalità di finanziamento dei premi assicurativi; per il resto può rinviare
alla condizioni generali di assicurazione o a un altro documento tenuto a
disposizione del lavoratore (DTF 131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi
riferimenti dottrinali).

4.4 Già si è detto che nella pratica numerosi sono i datori di lavoro che -
come nel caso qui in esame - stipulano un contratto d'assicurazione
d'indennità giornaliere in caso di malattia, sottoposto alla LCA (Vincent
Brulhart, L'assurance collective contre la perte de gain, Le droit social
dans la pratique de l'entreprise, Questions choisies, Berna 2006, pag.
95-112, in particolare pag. 101).

4.4.1 Il contratto stipulato dal datore di lavoro con l'assicurazione è un
contratto a favore di terzi (art. 112 CO; Vincent Brulhart, op. cit.,
pag. 99). Il lavoratore non è parte al contratto, anche se ne è il
beneficiario (Hans-Rudolf Müller, op. cit., pag. 30).
Con la (valida) conclusione di un contratto di assicurazione malattia
collettiva il datore di lavoro si libera dal suo obbligo di continuare a
versare il salario (DTF 120 V 38 consid. 3); gli subentra l'assicuratore, il
quale non versa al lavoratore/assicurato il salario vero e proprio, dal quale
andrebbero ancora dedotti i contributi sociali, bensì un'indennità
giornaliera, esente da tali contributi (Adrian von Kaenel, op. cit., pag.
116).
Il diritto alle prestazioni assicurative spetta per legge direttamente
all'assicurato/lavoratore (art. 87 LCA; Hans-Rudolf Müller, op. cit., pag.
27, Vincent Brulhart, op. cit., pag. 102 seg.).
4.4.2 L'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia può essere
stipulata nella forma di un'assicurazione di somme o di un'assicurazione
contro i danni.
L'assicurazione di somme garantisce una prestazione che è stata definita al
momento della conclusione del contratto e non dipende dal verificarsi di un
pregiudizio economico: essa è dovuta non appena l'evento assicurato si sia
verificato (sulla nozione di assicurazione di somme in relazione a
un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia cfr. in
particolare la sentenza del 16 luglio 2007 nella causa 4A_168/2007 consid.
3.2.4 e 3.2.5, destinata a pubblicazione). L'assicurazione contro i danni
mira invece a rimborsare il danno: in questo caso il versamento e la misura
delle prestazioni dipendono dalla misura del pregiudizio economico
effettivamente patito dall'assicurato. Nell'ambito dell'assicurazione di
somme l'assicurato può cumulare le prestazioni dell'assicurazione con le
pretese di risarcimento nei confronti di un eventuale responsabile (art. 96
LCA); nell'assicurazione contro i danni prevale invece il principio
dell'indennizzo e la legge concede all'assicuratore un diritto di regresso
nei confronti di un eventuale terzo responsabile (art. 72 LCA).
La questione di sapere se si è in presenza dell'una o dell'altra forma di
assicurazione va decisa mediante l'interpretazione del contratto di
assicurazione e delle condizioni generali d'assicurazione che lo accompagnano
(CGA), secondo le regole usuali dell'interpretazione dei contratti (sui
criteri di distinzione fra queste due modalità di assicurazione cfr. anche
sentenza dell'11 giugno 1998 nella causa 4C.83/1998 consid. 3c e 3d;
Hans-Rudolf Müller, op. cit., pag. 29; Vincent Brulhart, op. cit., pag. 109
seg.).

5.
In concreto, l'interpretazione del contratto di assicurazione collettiva
stipulato da X.________ SA con Y.________SA, e più in particolare delle CGA
2002 tipo A, ha condotto il giudice delegato del Tribunale delle
assicurazioni a concludere che l'assicurazione collettiva d'indennità
giornaliere in caso di malattia di cui ha beneficiato il ricorrente era
un'assicurazione contro i danni, volta a coprire la perdita di salario in
caso di malattia.

5.1 Il ricorrente non critica il giudizio sul genere di assicurazione
stipulata dall'ex datrice di lavoro, ma nega l'applicabilità delle CGA 2002
tipo A. Egli sostiene l'applicabilità delle CGA versione 1996, tipo B, che
benché soggiacenti alla LCA avevano un contenuto sociale spiccato, in base al
quale egli avrebbe avuto diritto al versamento integrale dell'importo di fr.
49'747.--, dilazionato nel tempo.
Si tratta di un argomento privo di fondamento. Giovi rammentare che, di
principio, le CGA rimangono applicabili per tutta la durata del contratto di
assicurazione ch'esse regolano; nuove CGA sono applicabili ai contratti
conclusi dopo la loro entrata in vigore (cfr. anche Jean-Luc Mercier, Le
contrat d'assurance maladie perte de salaire selon la LCA, in: Colloques et
journées d'étude 1999-2001, Lausanne 2002, pag. 781-830, in particolare pag.
804). Nella fattispecie, l'ex datrice di lavoro del ricorrente ha stipulato
un contratto di assicurazione collettiva per il 2004 e uno per il 2005;
entrambi rinviavano esplicitamente alle CGA 2002. I giudici cantonali hanno
inoltre accertato che il ricorrente, tempestivamente informato della modifica
delle CGA, non aveva manifestato nessuna reazione a questo riguardo. Dinanzi
al Tribunale federale egli non contesta questo accertamento. Si concentra
piuttosto sul peggioramento subito dai salariati con l'entrata in vigore
delle CGA 2002 tipo A, ma dimentica che l'elemento di riferimento per
valutare il contenuto di un contratto di assicurazione d'indennità
giornaliere in caso di malattia non è il regime convenzionale precedente,
bensì il regime legale di base previsto dall'art. 324a cpv. 1 e 2 CO, come
esposto al consid. 4.3. Se il regime adottato mediante accordo scritto
sancisce un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore - ciò che in
concreto non è contestato - esso è valido.

5.2 Richiamandosi all'art. 62 LCA, il ricorrente ribadisce inoltre il diritto
al rimborso dei costi medici non coperti altrimenti e dei contributi che il
datore di lavoro versava per il pagamento premio per l'assicurazione cure
mediche, per complessivi fr. 9'907.--.
La sua richiesta è volta all'insuccesso. L'art. 62 LCA stabilisce che il
valore di risarcimento dev'essere calcolato sulla base del valore che
l'interesse assicurato aveva al momento in cui accadde il sinistro. Come
osservato nella risposta al ricorso, in concreto il sinistro è l'incapacità
lavorativa cagionata dalla malattia e l'interesse assicurato è la perdita di
guadagno, determinata sulla base del salario netto percepito dal ricorrente
al momento del sinistro, così come indicato nella sentenza impugnata. Nel
contratto di assicurazione non è stata pattuita la copertura di altri costi,
quali ad esempio le spese mediche non coperte altrimenti, né il ricorrente è
in grado di dimostrare il contrario.
Egli non può essere seguito nemmeno laddove sostiene che nel salario
assicurato sarebbero inclusi i contributi versati dal datore di lavoro per il
pagamento dei premi per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico
sanitarie all'assicuratore malattia. Contrariamente a quanto da lui asserito
la sua affermazione non trova conforto nel contratto di lavoro né nelle
condizioni d'impiego del 1° aprile 1999 e, in ogni caso, come rettamente
ricordato dal giudice delegato del Tribunale cantonale, l'art. 8 OAVS esclude
questi contributi dal salario soggetto ad AVS.

6.
Quanto appena esposto comporta la reiezione integrale del ricorso.
Le spese giudiziarie vengono poste a carico del ricorrente, soccombente (art.
66 cpv. 1 LTF). Per quanto attiene alle ripetibili, va osservato che dinanzi
al Tribunale federale l'opponente non si è avvalsa del patrocinio di un
legale. Per costante giurisprudenza - valida anche dopo l'entrata in vigore
della LTF - alla parte che non è patrocinata non viene di principio assegnata
alcuna indennità per ripetibili della sede federale (DTF 113 Ib 353 consid.
6b con rinvii). In via eccezionale può esserle accordata un'indennità per i
disborsi e per l'attività svolta in relazione con il ricorso (art. 2 cpv. 1
della Tariffa delle spese ripetibili accordate alla controparte nelle cause
davanti al Tribunale federale), a patto però che i costi siano rilevanti e
dimostrati, ciò che non è il caso in concreto.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e al Giudice delegato del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino.

Losanna, 26 settembre 2007

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: