Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.465/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_465/2007 /biz

Sentenza del 18 marzo 2008
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Ramelli, giudice supplente,
cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________SA,
rappresentata dall'amministratore unico
Gabriele Querci,
ricorrente,

contro

B.B.________SA,
opponente,
patrocinata dall'avv. Pierpaolo Caldelari.

Oggetto
contratto di mandato,

ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in
materia costituzionale contro la sentenza emanata
il 28 settembre 2007 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
L'attuale vertenza trae origine da alcune operazioni finanziarie avvenute nel
2001 sulla relazione bancaria denominata xxx, che la società panamense
C.________SA deteneva presso D.B.________SA, Nassau.

B.
Nel settembre 2004 la società luganese A.________SA ha promosso contro la
B.B.________SA di Lugano l'esecuzione n. 1061491, volta all'incasso di fr.
2'420'821.65. Alla voce "titolo di credito" il precetto esecutivo indicava
"contratto di mandato e atto illecito (la creditrice è subentrata a seguito di
cessione nei diritti della C.________SA, Panama)".

Avendo la banca omesso di interporre opposizione al precetto esecutivo, il 18
ottobre 2004 le è stata notificata la comminatoria di fallimento.

C.
Il 28 ottobre seguente B.B.________SA ha quindi adito la Pretura del Distretto
di Lugano con l'azione dell'art. 85a LEF, chiedendo l'accertamento
dell'inesistenza del debito e l'annullamento dell'esecuzione n. 1061491. Essa
ha denunciato la lite alla D.B.________SA, Nassau, la quale è intervenuta
accessoriamente a sostegno della banca ticinese. A.________SA ha proposto di
respingere la petizione.
C.a Statuendo in via cautelare senza contraddittorio, il Pretore ha
innanzitutto sospeso l'esecuzione e ordinato all'Ufficio di esecuzione di
Lugano e a A.________SA di non comunicare a terzi l'esistenza della
comminatoria di fallimento. Queste misure sono poi state confermate - dopo il
contraddittorio - con decreto del 1° marzo 2005.

L'impugnativa presentata contro questa decisione è stata respinta il 4 aprile
2006.
C.b Nel merito il Pretore si è pronunciato con sentenza del 26 luglio 2006,
accogliendo interamente le richieste della banca.

D.
Il successivo appello della soccombente è stato respinto dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 28 settembre 2007.

E.
Tempestivamente insorta dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia
civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale, A.________SA postula in
definitiva - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame -
l'annullamento dei giudizi cantonali di prima e seconda istanza, la reiezione
della petizione e il mantenimento dell'esecuzione n.1061491.

L'istanza tendente al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è stata
accolta il 6 dicembre 2007.

Con risposta del 10 dicembre 2007 B.B.________SA propone di dichiarare
inammissibile il ricorso sussidiario in materia costituzionale e di respingere
quello civile, nella misura in cui fosse ammissibile. La Corte cantonale ha dal
canto suo presentato una breve presa di posizione il 7 dicembre 2007, sulla
quale si tornerà.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del ricorso (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF
133 III 462 consid. 2, 629 consid. 2).

1.1 Come rettamente rilevato dall'opponente il ricorso sussidiario in materia
costituzionale risulta d'acchito inammissibile.

A prescindere dal fatto che nel suo allegato la ricorrente nemmeno motiva in
maniera specifica tale rimedio, si osserva infatti che giusta l'art. 113 LTF il
Tribunale federale giudica i ricorsi in materia costituzionale interposti
contro le decisioni cantonali di ultima istanza solo qualora non sia
ammissibile il ricorso ordinario secondo gli art. 72-89 LTF.
Tale non è il caso in concreto, visto che contro la sentenza cantonale - finale
(art. 90 LTF) e pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75
cpv. 1 LTF) nell'ambito di una causa civile di carattere pecuniario con un
valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (cfr. art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) -
è proponibile il ricorso in materia civile (art. 72 segg. LTF).

1.2 Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in
sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) il ricorso in materia civile è
ricevibile. Perlomeno sotto questo aspetto.

1.3 Così come formulato, la sua ammissibilità suscita infatti numerose
perplessità sotto il profilo della motivazione.
1.3.1 Innanzitutto si osserva che la conformità delle conclusioni formulate
dalla ricorrente alle esigenze poste dall'art. 42 cpv. 1 LTF appare assai
dubbia. Si tratta in effetti di conclusioni assai irrituali, costituite di
domande vere e proprie frammiste a considerazioni di merito, che oltretutto
eccedono quanto richiesto in sede cantonale. Dato l'esito del gravame non è
comunque necessario approfondire oltre la questione e ci si può limitare ad
ammettere quelle evidenziate al consid. E.
1.3.2 In secondo luogo non ci si può esimere dall'osservare che, nonostante la
ricorrente si prevalga di argomenti di per sé proponibili, quali la violazione
di numerosi principi e norme del diritto federale (art. 95 lett. a LTF) ed
errori nell'accertamento dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF), lo scritto da lei
presentato è prolisso, ripetititivo e di difficilissima lettura: le tesi di
diritto e di fatto si accavallano in modo disordinato e sono esposte con un
linguaggio spesso incomprensibile.
1.3.2.1 È allora necessario precisare che, anche se è vero che il Tribunale
federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), questo
non dispensa la parte ricorrente dal motivare in maniera adeguata le proprie
censure. Tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 1 e
2 LTF - che se disattesa può anche comportare l'inammissibilità del gravame
(art. 108 cpv. 1 lett. b LTF) - il Tribunale federale esamina infatti solamente
le censure espresse con sufficiente chiarezza e che hanno pertinenza con la
motivazione del giudizio impugnato o perlomeno con l'oggetto della causa; non è
tenuto a vagliare tutte le questioni giuridiche che si pongono, come farebbe
un'autorità di prima istanza (DTF 133 III 545 consid. 2.2 pag. 550).

Qualora venga fatta valere la violazione di diritti fondamentali, le esigenze
di motivazione sono ancora più rigorose; il Tribunale federale esamina infatti
queste censure solo se il ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate,
come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Il campo di applicazione di questa
norma corrisponde a quello del precedente ricorso di diritto pubblico per
violazione dei diritti costituzionali e valgono pertanto le regole di
motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 133 III 638 consid. 2).
1.3.2.2 Va inoltre rammentato che il Tribunale federale fonda il suo
ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore
(art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se esso è stato svolto o in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente
inesatto, ossia arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF). Ed è pertanto solo in questa
stessa (ridotta) misura che l'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza
cantonale può venir censurato in sede di ricorso (art. 97 cpv. 1 prima parte
LTF); occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in
maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 seconda parte LTF).

Tocca alla parte che propone una fattispecie diversa da quella contenuta nella
sentenza impugnata il compito di esporre in maniera circostanziata il motivo
che la induce a ritenere adempiute le condizioni di una delle eccezioni
previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF (art. 97 cpv. 1 LTF). Se essa si prevale di
un accertamento dei fatti arbitrario, le esigenze di motivazione corrispondono
a quelle vigenti sotto l'egida dell'OG per il ricorso di diritto pubblico
fondato sulla violazione del divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti
e nell'apprezzamento delle prove (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3).

2.
Nella sentenza impugnata, dopo aver formulato alcune considerazioni generali
sull'azione di accertamento dell'inesistenza del debito ex art. 85a LEF (ruolo
delle parti e onere della prova, sospensione provvisoria dell'esecuzione) e
stabilito l'applicabilità del diritto elvetico alla fattispecie, la Corte
cantonale ha esaminato se alla banca possa essere imputata una responsabilità
per violazione del contratto di mandato o per atto illecito, giungendo in
ambedue i casi a una conclusione negativa.
I giudici ticinesi hanno infatti deciso che i requisiti per ammettere una
responsabilità del mandatario giusta l'art. 398 CO non sono adempiuti, mentre
eventuali pretese derivanti da un atto illecito sarebbero in ogni caso
prescritte.

3.
Contro questa decisione la ricorrente propone alcune censure formali che è
opportuno trattare preliminarmente.

3.1 In primo luogo adduce la nullità - definita "inutilità assoluta" - della
sentenza cantonale per il motivo ch'essa ha respinto l'appello datato 11 marzo
2005 (concernente le misure cautelari) e non quello dell'11 agosto 2006.

Effettivamente il dispositivo n. 1 del giudizio impugnato menziona l'appello
dell'11 marzo 2005. Ma si tratta manifestamente di una svista di battitura,
come fa notare anche la Presidente della II Camera civile del Tribunale
d'appello nelle osservazioni del 7 dicembre 2007. L'unica procedura ancora
pendente è infatti quella concernente l'appello dell'11 agosto 2006, così come
emerge inequivocabilmente dalla motivazione della sentenza. L'appello dell'11
marzo 2005, citato per errore nel dispositivo, si riferiva alla procedura
cautelare sfociata nella sentenza del 4 aprile 2006 della II Camera civile del
Tribunale d'appello.

3.2 La ricorrente si duole poi della lesione del diritto di essere sentito;
evoca l'art. 29 cpv. 2 Cost. ed "eccepisce la carenza assoluta di motivazione"
sulla questione "status solvenza-insolvenza".

La critica è manifestamente infondata. La pronunzia impugnata adempie
palesemente i requisiti posti dall'art. 29 cpv. 2 Cost., norma che istituisce
peraltro una garanzia minima e sussidiaria rispetto agli ordinamenti cantonali.
I giudici ticinesi hanno infatti indicato abbondantemente i motivi che stanno
alla base della reiezione dell'appello e la ricorrente è stata indubbiamente
posta nella condizione di capirne la portata e di proporre i rimedi adeguati
con conoscenza di causa (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3 con rinvii). In
particolare, il tema specifico dell'insolvenza della banca escussa, al quale si
allude nel ricorso, è stato espressamente trattato al consid. 11.2.

4.
Per quanto concerne il merito, l'allegato ricorsuale può essere diviso in due
parti. Nella prima, da pagina 11 a 44, la ricorrente si diffonde su difetti di
"competenza funzionale" dei giudici ticinesi, su irregolarità commesse nel
seguire "il processo giurisdizionale di cognizione ordinaria" invece di quello
di esecuzione fallimentare così come sul conseguente "eccesso di potere
giurisdizionale", sulla violazione di innumerevoli norme e principi giuridici
tra i quali quelli di uguaglianza, della buona fede, della legalità e di
divieto d'arbitrio nonché infine sul litisconsorzio necessario in relazione con
il rispetto delle regole del contraddittorio. Nella seconda parte, a partire da
pagina 44, il gravame tratta dei gruppi societari; in particolare la ricorrente
assevera una responsabilità diretta e solidale tra la casa madre e i membri del
gruppo in caso di inadempimento contrattuale.

4.1 Tenuto conto delle esigenze di motivazione descritte al consid. 1.3.2 ci si
potrebbe chiedere se gli argomenti ricorsuali - presentati in una quarantina di
pagine di elucubrazioni astratte, per buona parte incomprensibili, con
pochissimi riferimenti diretti alla motivazione della sentenza impugnata - non
dovrebbero venir dichiarati inammissibili. La questione può rimanere indecisa,
visto che il gravame è comunque destinato all'insuccesso per i motivi che
seguono.

4.2 Nel groviglio redazionale appena esposto si possono isolare quattro temi.
4.2.1 Nel primo viene censurata la procedura applicata dai giudici ticinesi.
Ora, l'azione di accertamento dell'inesistenza del debito è prevista dall'art.
85a LEF: essa tende all'annullamento e alla sospensione dell'esecuzione (cpv.
3) e va trattata con la procedura accelerata (cpv. 4). In concreto, la Corte
cantonale ha respinto l'appello proposto dalla ricorrente contro il giudizio di
primo grado, nel quale, secondo la procedura accelerata, era stata accertata
l'inesistenza del debito dell'attrice e annullata l'esecuzione promossa contro
di essa. Entro i limiti in cui è censurato in modo comprensibile, il diritto
federale risulta essere stato applicato in modo corretto.
4.2.2 La ricorrente sostiene poi di costituire un litisconsorzio necessario con
la C.________SA, la quale andava pertanto convenuta in causa, pena la lesione
del principio del contraddittorio e del diritto di essere sentiti.

Sennonché la Corte cantonale ha accertato in fatto - quindi in modo vincolante
per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF) - che la C.________SA ha ceduto
le proprie pretese alla ricorrente. In queste circostanze, le conclusioni che
la Corte ha tratto quo alla titolarità del credito, nel senso che è passato
alla cessionaria, e alla conseguente inesistenza di un litisconsorzio
necessario sono conformi all'art. 164 cpv. 1 CO. La ricorrente non può dunque
prevalersi della lesione di diritti che competerebbero semmai alla
C.________SA.
4.2.3 Quanto agli argomenti concernenti la responsabilità dei gruppi societari,
la ricorrente non si avvede che il Tribunale d'appello ha sì evocato la
questione, ma l'ha per finire lasciata indecisa, non essendo comunque adempiuti
i presupposti della responsabilità contrattuale.
4.2.4 A quest'ultimo proposito il giudizio cantonale ha ricordato che, in forza
degli art. 398 cpv. 1 e 321 cpv. 1 CO, il mandatario risponde del danno che
cagiona intenzionalmente o per negligenza. Dopo aver precisato che l'inversione
dei ruoli processuali insita nell'azione dell'art. 85a LEF non influisce
sull'onere probatorio, i giudici cantonali hanno rammentato che spetta al
mandante provare il danno, la violazione del contratto e il nesso casuale
adeguato, mentre la colpa è presunta. Essi hanno quindi stabilito che la
ricorrente non è stata in grado di provare il danno, avendo prodotto soltanto
un conteggio di parte, contestato, e non essendo i documenti agli atti
sufficienti per ricostruire la situazione.

Dinanzi al Tribunale federale la ricorrente contesta questa motivazione e
asserisce che agli atti vi sarebbero documenti con "valenza confessoria". Così
facendo propone però soltanto una critica appellatoria inammissibile,
dimenticando che la natura fattuale dell'accertamento dell'esistenza e
dell'entità del danno (DTF 122 III 219 consid. 3b con rinvii) imponeva una
motivazione qualificata (cfr. quanto esposto al consid. 1.3.2.2).

La mancata prova del danno ha per conseguenza il fondamento dell'azione
d'inesistenza del debito, senza che sia necessario soffermarsi anche sugli
altri requisiti dell'azione di responsabilità valutati dall'autorità cantonale.

5.
In conclusione, il ricorso va respinto nella ridotta misura in cui è
ammissibile.

Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
68 cpv. 1 LTF).

Il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

2.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia civile è respinto.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 15'000.-- sono poste a carico della ricorrente, la
quale rifonderà all'opponente fr. 17'000.-- per ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione alla ricorrente, al patrocinatore dell'opponente e
alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 18 marzo 2008
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera

Corboz Gianinazzi