Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.456/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_456/2007 /biz

Sentenza del 30 maggio 2008
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Kiss,
cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________SA,
ricorrente,
patrocinata dall'avv. Silvio Pestelacci,

contro

B.________,
opponente,
patrocinata dall'avv. Salvatore Pinoja.

Oggetto
procura, rappresentanza,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 28 settembre 2007 dalla
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
L'attuale vertenza ha origine nella primavera del 2001, quando l'impresa
C.________SA - attiva nella lavorazione e la vendita di acciaio - ha ricevuto
un numero di commesse per la fornitura di ferro superiore alle sue capacità e
si è quindi rivolta a A.________SA chiedendole di assorbire parte della
produzione.
A.a Consapevole delle difficoltà finanziarie in cui versava C.________SA,
A.________SA ha esitato ad accettare la proposta.

Nella trattativa è stata allora coinvolta anche la succursale ticinese della
società cooperativa B.________ di Zurigo, con la quale C.________SA
intratteneva dal 1999 un rapporto di collaborazione e aveva, parallelamente,
sottoscritto un contratto di fatturazione e incasso (factoring); in base a
quest'ultimo documento le forniture da parte di C.________SA sarebbero state
fatturate ai suoi clienti e B.________, dopo averle anticipato quanto fatturato
e previa trattenuta di una provvigione, ne avrebbe curato l'incasso.

Il 21 giugno 2001 tutte le parti interessate si sono riunite: D.________,
direttore di C.________SA; E.A.________ e F.A.________, direttore
rispettivamente amministratore delegato di A.________SA; G.________, all'epoca
direttore della citata succursale di B.________. In esito a quanto discusso
durante questo incontro, il 28 giugno 2001 A.________SA ha trasmesso a
B.________ una bozza di accordo, nel quale essa si impegnava a pagare le
forniture di A.________SA a C.________SA. L'accordo non è però stato
sottoscritto.
A.b Ciononostante, tra il giugno e l'ottobre 2001 A.________SA ha dato seguito
a diverse ordinazioni di acciaio sagomato per conto di C.________SA. Essa ha
trasmesso le prime quattro fatture a B.________, che le ha contestate,
dopodiché, su richiesta di G.________, ne ha cambiato l'intestazione e le ha
indirizzate a C.________SA. Le successive due fatture sono state inviate
direttamente a C.________SA.

Nessuna di queste fatture è stata pagata: né da B.________ né da C.________SA,
che nel frattempo è fallita.

B.
Il 14 marzo 2003 A.________SA ha quindi convenuto B.________ dinanzi alla
Pretura di Bellinzona onde ottenere il pagamento di fr. 232'024.10 oltre
interessi. A sostegno della propria pretesa A.________SA ha sostenuto che
B.________ si era impegnata verbalmente al pagamento delle fatture in occasione
dell'incontro a quattro svoltosi il 21 giugno 2001. Irrilevante è pertanto il
fatto che l'accordo del 28 giugno 2001 non sia mai stato sottoscritto e che le
fatture siano state intestate a C.________SA, dato che questo modo di procedere
le era stato indicato dalla stessa B.________, con la spiegazione che le
fatture sarebbero state pagate trattenendo gli importi corrispondenti da quanto
dovuto a C.________SA in virtù del contratto di factoring.

Con sentenza del 10 luglio 2006 la Segretaria assessora della pretura adita ha
respinto la petizione. Sulla base delle risultanze istruttorie la giudice ha
infatti escluso che fra le parti in causa sia mai venuto in essere un rapporto
contrattuale. In ogni caso - ha aggiunto la giudice - se anche un simile
accordo fosse esistito, esso non avrebbe vincolato B.________, siccome assunto
dal solo direttore G.________, che aveva un diritto di firma collettiva, senza
successiva convalida da parte di un altro rappresentante della società, la
quale non ha peraltro nemmeno ratificato il suo operato; a A.________SA è stata
pure negata la possibilità di prevalersi di una procura individuale apparente.

C.
L'impugnativa interposta dalla soccombente contro il giudizio di primo grado è
stata respinta dalla II Camera civile del Tribunale d'appello con sentenza del
28 settembre 2007.

In breve, rammentati i principi che disciplinano il diritto di rappresentanza e
la procura ed esaminate le risultanze istruttorie, la Corte ticinese - come già
la prima giudice - ha negato che l'agire di G.________, da solo, possa aver
creato un rapporto contrattuale in virtù del quale B.________ sarebbe tenuta a
pagare le fatture relative all'acciaio fornito a C.________SA.

D.
Tempestivamente insorta dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia
civile, A.________SA postula la modifica della sentenza impugnata nel senso
dell'accoglimento dell'appello e, di conseguenza, della petizione; in via
subordinata chiede il rinvio degli atti all'autorità cantonale per nuovo
giudizio.
Nella risposta del 7 gennaio 2008 B.________ ha proposto la reiezione del
ricorso, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 133 III 462 consid. 2, 629 consid. 2).

Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in
sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art.
90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1
LTF) in una causa civile di carattere pecuniario il cui valore litigioso supera
fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 let. b LTF), il ricorso risulta ricevibile.

2.
Dato il tenore dell'allegato ricorsuale appare opportuno rammentare brevemente
i principi che reggono il ricorso in materia civile al Tribunale federale.

2.1 Con questo rimedio può essere fatta valere la violazione del diritto così
come determinato dall'art. 95 LTF (diritto svizzero) e 96 LTF (diritto estero).

Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nell'allegato ricorsuale occorre spiegare in modo
conciso i motivi per i quali l'atto impugnato viola il diritto. Se questa
condizione è soddisfatta, il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio
(art. 106 cpv. 1 LTF). Quando viene fatta valere la violazione di diritti
fondamentali, le esigenze di motivazione sono tuttavia più rigorose; il
Tribunale federale esamina infatti queste censure solo se il ricorrente le ha
debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Il
campo di applicazione di questa norma corrisponde a quello del precedente
ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali e valgono
pertanto le regole di motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 133
III 638 consid. 2).

2.2 Di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può
scostarsene solo se esso è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 (art. 105 cpv. 2 LTF). È pertanto
solo in questa stessa (ridotta) misura che l'accertamento dei fatti contenuto
nella sentenza cantonale può venir censurato in sede di ricorso (art. 97 cpv. 1
prima parte LTF); occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa
influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 seconda
parte LTF).

Incombe alla parte che propone una fattispecie diversa da quella contenuta
nella sentenza impugnata l'onere di esporre in maniera circostanziata il motivo
che la induce a ritenere adempiute le condizioni di una delle eccezioni
previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF (art. 97 cpv. 1 LTF), altrimenti non si può
tener conto di una fattispecie diversa da quella esposta nella decisione
impugnata.

3.
Prima ancora di chinarsi sulle censure ricorsuali, vale la pena di rammentare
che il litigio verte sulla stipulazione di un contratto tra la ricorrente e
l'opponente, in virtù del quale quest'ultima avrebbe assunto l'obbligo di
onorare le fatture emesse dalla ricorrente per le forniture effettuate a
C.________SA.

Più in particolare, vista l'impostazione della sentenza impugnata, occorre
stabilire se un'eventuale dichiarazione in tal senso rilasciata da G.________ -
che all'epoca dei fatti era direttore della succursale ticinese dell'opponente,
con un diritto di firma collettiva a due iscritto al registro di commercio -
potrebbe vincolare l'opponente.

4.
Come rettamente osservato dai giudici ticinesi, dalle norme che disciplinano la
rappresentanza della società cooperativa, in particolare l'art. 899 cpv. 1 e 2
CO, e da quelle sui limiti della procura, segnatamente l'art. 460 cpv. 2 CO, si
evince che l'agire a titolo individuale del detentore di una procura collettiva
iscritta a registro di commercio (RC) non vincola la società. Vi sono tuttavia
dei casi, rammentati al consid. 9.1 della sentenza impugnata, nei quali si può
eccezionalmente derogare a questo principio.

In ingresso al proprio allegato la ricorrente evidenzia tre casi - fra i cinque
enunciati nel giudizio criticato - nei quali un procuratore con firma
collettiva iscritta a RC può, agendo individualmente, vincolare la società nei
confronti di terzi:
- se al procuratore con firma collettiva viene conferita una procura
individuale, anche se non iscritta a RC;
- se il procuratore stesso in buona fede può ritenere che la procura collettiva
è stata convertita in una procura individuale;
- se l'operato del procuratore è stato ratificato dal rappresentato. Secondo la
ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici ticinesi, nella
fattispecie in esame queste tre circostanze sono realizzate. La sua petizione
meriterebbe comunque in ogni caso di venir accolta già perché essa poteva in
buona fede ritenere che la procura collettiva fosse stata convertita in una
procura individuale.

5.
Come già fatto in sede di appello, anche dinanzi al Tribunale federale la
ricorrente sostiene che - nonostante il diverso tenore dell'iscrizione a RC,
che faceva menzione di una procura collettiva - a G.________ era stata
conferita una procura individuale. Dall'istruttoria è infatti emerso che presso
l'opponente esisteva un regolamento interno che gli consentiva, quale
responsabile della succursale ticinese, di firmare individualmente e comandare
direttamente materiale.

5.1 Va detto che questo regolamento, al quale la ricorrente si richiama
ripetutamente, non è versato agli atti; la sua esistenza è emersa nel corso
dell'audizione testimoniale di G.________.

5.2 A questo proposito la Corte ticinese ha osservato che effettivamente
G.________ ha riferito di un regolamento interno che gli concedeva "una certa
libertà di manovra", permettendogli di firmare individualmente e comandare
direttamente del materiale. Sennonché, stando a quanto dichiarato
dall'interessato medesimo, egli non ha mai fatto uso di tale facoltà. Il teste
ha precisato "di non aver mai comandato direttamente del materiale a nessuno,
anche se avrebbe potuto farlo, o da solo oppure con la firma di un altro, a
dipendenza dell'importanza dell'affare [...]". Non solo, in precedenza - hanno
osservato i giudici cantonali - egli aveva pure evidenziato che "per qualsiasi
decisione a qualsiasi livello la firma doveva sempre essere congiunta". Da
questa deposizione la Corte ticinese ha tratto due conclusioni: in primo luogo
ha stabilito che la facoltà di manovra di cui beneficiava G.________ era
limitata all'ordinazione di materiale da fornitori e non poteva dunque
riferirsi anche all'accordo commerciale qui in discussione, volto a far
assumere dall'opponente il pagamento di materiale consegnato a un suo
fornitore; secondariamente che tale facoltà era comunque vincolata
all'importanza dell'affare, nel senso che in presenza di un affare con
importanti ripercussioni finanziarie, come quello in esame, s'imponeva sempre
la firma congiunta dell'accordo.

5.3 La ricorrente contesta queste due conclusioni. Richiamandosi genericamente
alle regole sull'interpretazione delle dichiarazioni di volontà delle parti,
essa rimprovera al Tribunale d'appello di aver violato il diritto poiché "la
valutazione dell'estensione di un potere di rappresentanza accertato deve
essere considerata una questione di diritto". Chiede pertanto al Tribunale
federale di riesaminare liberamente la questione del conferimento della procura
individuale.
5.3.1 Così come formulata, la censura suscita non poche perplessità in punto
alla conformità della sua motivazione con le esigenze poste dall'art. 42 cpv. 2
LTF (cfr. quanto esposto al consid. 2.1).

Sia come sia, si tratta di un argomento inconferente. Le considerazioni dei
giudici cantonali in merito all'estensione della facoltà di rappresentanza del
direttore dell'opponente non possono infatti essere considerate come una
sussunzione, ovvero come la qualificazione giuridica di fatti accertati.
5.3.2 Si tratta piuttosto della valutazione di una deposizione testimoniale,
ovvero di una questione concernente l'apprezzamento delle prove e
l'accertamento dei fatti, che, come già detto, vincola il Tribunale federale
(art. 105 cpv. 1 LTF) a meno di essere manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2
LTF).

5.4 I fatti accertati sono "manifestamente inesatti" quando l'istanza inferiore
è incorsa nell'arbitrio, vietato dall'art. 9 Cost. (cfr. DTF 133 III 393
consid. 7.1 pag. 398). Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza
già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o
addirittura migliore rispetto a quella contestata; il Tribunale federale
annulla la pronunzia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un
giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche
nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la
situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico
chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della
giustizia e dell'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1 con rinvii).
Per quanto concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e
l'accertamento dei fatti, il giudice - che in questo ambito dispone di un ampio
margine di apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente
il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di
tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare
l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto
contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF
129 I 8 consid. 2.1).
5.4.1 A mente della ricorrente, considerate quali accertamenti di fatto le
conclusioni dei giudici ticinesi sarebbero manifestamente inesatte.

Non avendo l'istruttoria di causa permesso di accertare con esattezza i limiti
della procura conferita a G.________ dal regolamento interno dell'opponente, la
Corte ticinese non poteva - secondo la ricorrente - escluderne l'estensione ad
un accordo come quello in esame, a maggior ragione se si pon mente
all'interesse personale che l'opponente aveva nell'esecuzione delle commesse da
parte di C.________SA. Questo non solo perché le due società avevano "stretti
legami di partenariato su più fronti" ma anche perché le commesse che hanno
spinto C.________SA a rivolgersi alla ricorrente provenivano dall'opponente. In
altre parole, le forniture della ricorrente avrebbero permesso all'opponente di
ottenere - direttamente o indirettamente - il materiale necessario per
soddisfare le sue ordinazioni. In queste circostanze - prosegue la ricorrente -
l'obbligo di pagamento delle fatture assunto da G.________ corrispondeva a un
preciso interesse dell'opponente. Affermare ch'egli non avrebbe potuto
vincolare la società a causa dell'importo delle fatture, superiore a fr.
200'000.-- , non tiene conto del fatto che l'opponente non è "un qualsiasi
modesto commerciante di materiali per l'edilizia", bensì il principale punto di
rifornimento per le imprese di costruzione del Cantone Ticino e parte della
Svizzera interna.
5.4.2 Ora, nella misura in cui sostiene che le ordinazioni di ferro all'origine
della vertenza provenivano in sostanza dall'opponente - donde il suo interesse
diretto alla fornitura dell'acciaio - la ricorrente introduce un argomento di
fatto che non trova alcun riscontro nella sentenza impugnata, forse
nell'intento di far passare l'impegno asseritamente assunto da G.________ per
una comanda di materiale, rientrante nella "libertà di manovra" concessagli dal
regolamento interno.

Invano. Addotte per la prima volta con il ricorso in materia civile, queste
circostanze non possono infatti essere tenute in nessuna considerazione (art.
99 cpv. 1 LTF; cfr. DTF 133 III 393 consid. 3).
5.4.3 Gli ulteriori argomenti presentati dalla ricorrente - di natura
appellatoria, visto ch'essa si limita a contrapporre la propria opinione a
quella dell'autorità cantonale - non fanno apparire manifestamente
insostenibile la decisione della Corte ticinese di non ravvedere nelle
dichiarazioni di G.________ la conferma dell'avvenuto conferimento di una
procura individuale, che gli avrebbe permesso di concludere a nome e per conto
dell'opponente un contratto come quello oggetto della presente vertenza.

Non va dimenticato che agli atti esiste un chiaro accertamento circa il potere
di rappresentanza conferito a G.________ - un diritto di firma a due iscritto a
registro di commercio - e che G.________ non risulta aver mai preteso di essere
titolare di una procura individuale in forza del regolamento interno
dell'opponente. Nella sua deposizione egli non ha nemmeno utilizzato il termine
"procura individuale" bensì ha parlato di "una certa libertà di manovra", della
quale però non avrebbe mai fatto uso, che gli avrebbe concesso di firmare
individualmente e di comandare materiale da solo, perlomeno sino a un certo
limite finanziario. Come già esposto, nessuna di queste due eventualità si è
realizzata nella fattispecie: egli non ha firmato la bozza di accordo del 28
giugno 2001 né ha comandato materiale presso la ricorrente.

Di nessun soccorso può essere il fatto che due testi abbiano affermato che
G.________ "decideva" per l'opponente. Come rilevato dal Tribunale d'appello
senza incorrere nell'arbitrio, da una simile dichiarazione non si deduce
necessariamente che - per essere vincolanti - le decisioni da lui prese non
dovessero venir sottoscritte anche da un'altra persona munita del necessario
diritto di firma.

6.
Pure destinata all'insuccesso è la tesi secondo la quale l'opponente avrebbe
confermato l'esistenza di una procura individuale a favore di G.________ -
rispettivamente l'avrebbe ratificata - nella corrispondenza che ha preceduto la
causa giudiziaria, versata agli atti sub doc. 1-3.

6.1 Le regole sull'interpretazione dei contratti secondo il principio
dell'affidamento si applicano anche alle dichiarazioni di volontà più in
generale: esse permettono di stabilire quale fosse il senso che una parte
poteva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro
nella situazione concreta. L'interpretazione giusta il principio
dell'affidamento è una questione concernente l'applicazione del diritto e può
dunque essere riesaminata liberamente dal Tribunale federale.
A tal scopo non vanno considerati solamente il testo e il contesto delle
dichiarazioni, bensì anche le circostanze che le hanno precedute o accompagnate
che attengono ai fatti (DTF 133 III 61 consid. 2.2.1 pag. 67 con rinvii).

6.2 In concreto, è opportuno rilevare che le lettere evocate dalla ricorrente -
allestite dal legale dell'opponente - miravano a contrastare la richiesta di
pagamento avanzata dalla ricorrente e, più precisamente, a negare l'avvenuta
stipulazione di un contratto dal tenore asserito dalla ricorrente. In questo
contesto, il solo fatto che in una lettera destinata al legale di controparte
l'avvocato dell'opponente l'abbia genericamente definita "ditta da lui
[G.________] rappresentata" non può essere inteso nel senso auspicato dalla
ricorrente, ovvero quale conferma dell'esistenza di una procura individuale che
autorizzava G.________ a concludere un contratto come quello in oggetto, come
rettamente ritenuto anche dai giudici del Tribunale d'appello. Ciò vale a
maggior ragione se queste parole vengono reinserite nel loro testo originale,
come osservato dall'opponente nella risposta al ricorso. La frase incriminata
recita infatti: "Nonostante le pressioni dei fratelli A.________ per
coinvolgere anche B.________ in questa transazione, il sig. G.________ non ha
mai accettato e nemmeno firmato un impegno della «ditta da lui rappresentata»,
non essendo stata quest'ultima a cercare una collaborazione con i suoi
assistiti bensì la C.________SA la quale era e rimane la loro unica controparte
contrattuale [...]."

6.3 La ricorrente non ha miglior fortuna laddove pretende che dal tenore della
già citata corrispondenza si potrebbe dedurre una "ratifica" dei poteri di
rappresentanza concessi a G.________. A suo modo di vedere, nella misura in cui
non ha esplicitamente negato il diritto di G.________ di concludere un accordo
come quello in parola, l'opponente avrebbe e contrario ammesso ch'egli era
legittimato a farlo. Si tratta di un'argomentazione tendenziosa. Come già
detto, gli sforzi dell'opponente erano volti a smontare la tesi dell'avvenuta
stipulazione del contratto quale la ricorrente fondava le proprie richieste, e
dato che lo stesso G.________ non ha mai preteso di aver concluso un accordo in
virtù di una procura individuale, ben si comprende che l'opponente abbia omesso
di chinarsi su tale questione.

6.4 Per questo stesso motivo non stupisce che la Corte cantonale non abbia
esaminato se il procuratore stesso poteva in buona fede ritenere che la procura
collettiva fosse stata convertita in una procura individuale. Il rimprovero
mosso ai giudici ticinesi a questo riguardo è pretestuoso.

7.
Non solo G.________ non ha mai preteso di esser al beneficio di una procura
individuale che lo legittimava a vincolare l'opponente in un'evenienza come
quella in esame, ma dall'istruttoria è emerso ch'egli aveva chiaramente
spiegato a F.A.________ che non avrebbe sottoscritto la bozza di accordo del 28
giugno 2001 perché un simile accordo doveva venir firmato a livello della
direzione generale. Questo accertamento basta, da solo, a negare alla
ricorrente la possibilità di richiamarsi a una procura individuale apparente e
di prevalersi dell'art. 33 cpv. 3 CO.

7.1 Il primo presupposto per l'applicazione di questa norma è infatti, come ben
ricordato anche nella sentenza impugnata, che il rappresentante abbia agito in
nome del rappresentato (DTF 120 II 197 consid. 2b/aa; cfr. anche sentenza del
del 21 ottobre 1999 nella causa 4C.276/1999 consid. 3c, pubblicata in SJ 2000 I
pag. 198 segg.). Visto quanto appena esposto, non si può seriamente pretendere
che G.________ abbia indotto la ricorrente a credere ch'egli era legittimato a
rappresentare l'opponente nel quadro della stipulazione dell'accordo litigioso.

Né si può affermare che l'opponente abbia in qualche modo contribuito a far
nascere nella ricorrente l'impressione che G.________ fosse autorizzato a
rappresentarla in questa circostanza (DTF 120 II 197 consid. 2b/aa).
Dall'istruttoria è emerso che l'opponente era completamente all'oscuro
dell'intera vicenda e che la ricorrente non solo lo sapeva ma ha anche
attivamente contribuito a far in modo che lo rimanesse. Infatti, preso atto
della contestazione e del rinvio, da parte dell'opponente, delle prime quattro
fatture emesse per le forniture a C.________SA, la ricorrente - su indicazione
di G.________ - le ha annullate e le ha sostituite con quattro identiche,
intestate a C.________SA. Dopodiché ha ordinato ai suoi dipendenti di
trasmettere tutta la corrispondenza relativa all'accordo litigioso a G.________
in busta chiusa, riservata e confidenzale, presso C.________SA e non presso
l'opponente.
Questo esclude che la ricorrente possa in qualche modo dirsi in buona fede (DTF
120 II 197 consid. 2b/cc).

7.2 La tesi ricorsuale secondo cui tutte queste circostanze sarebbero
irrilevanti poiché intervenute dopo l'incontro del 21 giugno 2001, momento
determinante per la sua decisione di procedere alle forniture per C.________SA,
è temeraria.
Sin dal 28 giugno 2001 la ricorrente sapeva infatti che ogni eventuale accordo
intervenuto con G.________ in merito al pagamento delle forniture esulava dal
potere di rappresentanza conferitogli dall'opponente, peraltro ignara
dell'intera vicenda. Al più tardi a questa data la ricorrente avrebbe quindi
potuto ritirarsi dall'operazione.

8.
Da tutto quanto esposto discende che il ricorso deve venire respinto siccome
manifestamente privo di ogni fondamento.

Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico della ricorrente, la
quale rifonderà all'opponente fr. 7'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 30 maggio 2008
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Corboz Gianinazzi