Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.44/2007
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4A_44/2007 /biz

Sentenza del 15 ottobre 2007
I Corte di diritto civile

Giudici federali Corboz, presidente,
Klett, Rottenberg Liatowitsch,
cancelliera Gianinazzi.

Rossi Design Ltd.,
ricorrente,
patrocinata dagli avv. dr. Christian Oetiker e Roberto Peduzzi,

contro

Sergio Rossi S.p.A.,
opponente,
patrocinata dall'avv. Andrea Pozzi.

diritto dei marchi,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 7 febbraio 2007 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
La presente vertenza, concernente il diritto dei marchi, vede opposte la
società italiana Sergio Rossi S.p.A. e la società anonima svizzera Rossi
Design Ltd.

A.a La Sergio Rossi S.p.A. produce e vende prevalentemente calzature, ma
anche borse e pelletteria in genere. Essa è titolare dei seguenti marchi:
SERGIO ROSSI, marchio svizzero n. 371890, depositato il 12 aprile 1989 per le
classi merceologiche 3, 9, 14, 24;
sergio rossi, con tre linee rette orizzontali sotto il nome, marchio
internazionale n. 700441, depositato il 9 settembre 1998 per la classe 25
(calzature);
MISS ROSSI, marchio internazionale n. 577643, depositato l'11 novembre 1991
per la classe 25 (calzature);
SERGIO ROSSI, marchio internazionale n. 502469, depositato il 12 maggio 1986
per le classi 18 (sacs, sacs à main, valises, parapluies) e 25 (foulards,
cravates, chemises, ceintures, bonnets, costumes de bain, T-shirts, tricots,
imperméables, jupes, vestes, pantalons, bas et chaussettes);
SERGIO ROSSI, con l'immagine stilizzata di una scarpa, marchio internazionale
n. 391839, depositato il 9 ottobre 1972 per la classe 25 (calzature);
SERGIO ROSSI, con presentazione verticale del nome sopra al cognome, marchio
internazionale n. 360910, depositato il 10 ottobre 1969 per la classe 25
(abbigliamento, compresi stivali, calzature e pantofole).

A.b La Rossi Design Ltd. è attiva soprattutto nella produzione e vendita di
borse. Il 26 settembre 2002 ha depositato il seguente marchio:
ROSSI, con il nome graficamente racchiuso in una linea ellittica, marchio
svizzero n. 503586.

A.c A seguito dell'opposizione interposta dalla società italiana, con
decisione del 29 marzo 2004 l'Istituto della Proprietà Intellettuale (IPI) ha
negato la registrazione del marchio ROSSI circondato dall'ellisse per i
prodotti della classe 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen)
così come per alcuni della classe 18 (Lederwaren und Waren aus
Lederimitationen soweit nicht in andere Klassen enthalten; Handtaschen;
Reise- und Handkoffer; Aktentaschen; Dokumentenmappen; Regenschirme). Questa
decisione non è stata impugnata.

B.
Venuta a conoscenza del fatto che, nonostante la citata decisione dell'IPI,
la società svizzera continuava a produrre e vendere sul territorio nazionale
borse recanti il segno ROSSI circondato dall'ellisse, il 6 dicembre 2004 la
Sergio Rossi S.p.A. ha adito il Tribunale d'appello del Cantone Ticino
chiedendo, oltre all'accertamento del carattere illecito del comportamento
della società elvetica, l'adozione di alcuni provvedimenti volti a mettere
fine all'attività reputata lesiva dei suoi diritti.

Le sue richieste sono state parzialmente accolte, giacché anche la II Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino - come già l'IPI - ha
ritenuto che il segno della società svizzera, non solo simile ai marchi
registrati anteriormente dalla società italiana ma anche destinato a prodotti
identici o simili, crea un reale rischio di confusione nel pubblico, ciò che
ne esclude la protezione come marchio (art. 3 cpv. 1 lett. c LPM). Nella
sentenza emanata il 7 febbraio 2007 ha quindi pronunciato:
"1.1 È fatto ordine a Rossi Design Ltd, Zurigo, [...], di cessare
immediatamente, su tutto il territorio svizzero, l'attività di produzione, di
vendita, di offerta per vendita e di detenzione a fini commerciali di
prodotti - segnatamente borse, borsette e prodotti simili - recanti il
cognome ROSSI circondato da un'ellisse, come al marchio svizzero n. 503 586
da lei depositato, rispettivamente di usare lo stesso segno su etichette,
materiale pubblicitario e di confezionamento, relativamente alla
commercializzazione dei prodotti di cui sopra.

1.2  È ordinata la confisca presso Rossi Design Ltd, Zurigo, di tutti i
suoi prodotti - segnatamente borse, borsette e prodotti simili - su cui sia
stato apposto il segno di cui al precedente punto 1.1, nonché di tutte le
etichette, materiale pubblicitario e di confezionamento relativi, ivi
compresi prodotti e materiale che si trovino presso rivenditori;

1.3  È fatto ordine a Rossi Design Ltd, Zurigo,[...], di distruggere tutti
i suoi prodotti - segnatamente borse, borsette e prodotti simili - su cui sia
stato apposto il segno di cui al precedente punto 1.1, nonché tutte le
etichette, materiale pubblicitario e di confezionamento relativi, ivi
compresi prodotti e materiale che si trovino presso rivenditori [...];
1.4 Gli ordini di cui ai precedenti dispositivi sono emanati con la
comminatoria dell'art. 292 CPS [...];
1.5 È autorizzata un'unica pubblicazione del dispositivo della presente
sentenza (cresciuta in giudicato) a cura dell'attrice e a spese di Rossi
Design Ltd. sui seguenti quotidiani svizzeri:
- Neue Zürcher Zeitung,
- Tages Anzeiger,
- Le Temps,
- Corriere del Ticino."

C.
Lamentando la violazione dell'art. 29 CC e degli art. 3 e 57 LPM, nonché un
accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF), il 14
marzo 2007 Rossi Design Ltd. è insorta dinanzi al Tribunale federale con un
ricorso in materia civile volto a ottenere l'annullamento della predetta
sentenza e la reiezione della petizione, previa concessione dell'effetto
sospensivo al gravame.

L'istanza tendente al conferimento dell'effetto sospensivo è stata accolta il
20 aprile 2007.

Nella risposta del 27 aprile 2007 l'opponente ha proposto l'integrale
reiezione del ricorso; l'autorità cantonale ha invece rinunciato a
pronunciarsi.

Diritto:

1.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione in concreto impugnata è
stata pronunciata dopo questa data, la procedura ricorsuale è disciplinata
dalla nuova normativa (art. 132 cpv. 1 LTF).

2.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 133 III 462 consid. 2).

Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in
sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art.
90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1
LTF) in una causa civile, il ricorso risulta ricevibile a prescindere dal
valore litigioso, in applicazione dell'art. 74 cpv. 2 lett. b LTF, giacché la
ricorrente si prevale della violazione della legge federale sulla protezione
dei marchi (LPM; RS 232.11), che all'art. 58 cpv. 3 impone ai cantoni di
designare un tribunale competente come istanza unica per le azioni civili.

3.
Con il ricorso in materia civile si può far valere la violazione del diritto
così come determinato dagli art. 95 e 96 LTF.

3.1 Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF).
Esso non è vincolato dai motivi indicati nel ricorso né dal valore giuridico
attribuito ai fatti dall'autorità cantonale; il Tribunale federale può dunque
accogliere un ricorso per motivi diversi da quelli di cui si prevale la parte
che ricorre, così come può respingerlo adottando un'argomentazione giuridica
differente da quella esposta nel giudizio impugnato (cfr. DTF 130 III 136
consid. 1.4 pag. 140 con rinvii).

Ciononostante, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42
cpv. 1 e 2 LTF - che, se disattesa, può comportare l'inammissibilità del
gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF) - in linea di principio il Tribunale
federale esamina solamente le censure adeguatamente sollevate; non è tenuto a
esaminare tutte le questioni giuridiche che si pongono, come farebbe
un'autorità di prima istanza.

3.2 Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti eseguito dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF); può scostarsene solo se questo è stato svolto in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 (art. 105 cpv. 2
LTF).

Incombe alla parte che intende distanziarsi dalla fattispecie contenuta nella
sentenza impugnata addurre, con un'argomentazione circostanziata, il motivo
che la induce a ritenere adempiute le condizioni di una delle eccezioni
previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF; altrimenti non si può tener conto di una
fattispecie diversa da quella esposta nella decisione impugnata (DTF 133 III
462 consid. 2.4 pag. 466 seg.).

Infine, possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se
ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF).

4.
In ingresso al proprio gravame la ricorrente manifesta l'intenzione di
censurare l'accertamento dei fatti giusta l'art. 97 cpv. 1 LTF, siccome
svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto federale.
In particolare essa rimprovera alla Corte cantonale di aver basato il suo
giudizio su un accertamento dei fatti incompleto e non equilibrato, omettendo
in particolare di ponderare diversi elementi di fatto essenziali per l'esito
della lite, nonostante questi siano stati debitamente allegati e dimostrati
in fase d'istruttoria.

4.1 Si tratta di una censura di per sé proponibile. La violazione del diritto
ai sensi dell'art. 95 LTF può infatti consistere anche in una fattispecie
incompleta, poiché l'autorità inferiore viola il diritto materiale se non
accerta tutti i fatti pertinenti alla sua applicazione (cfr. Messaggio
concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale del
28 febbraio 2001, in: FF 2001 pag. 3894). E se la censura così proposta
dovesse rivelarsi fondata il Tribunale federale potrebbe anche completare
d'ufficio l'accertamento dei fatti in applicazione dell'art. 105 cpv. 2 LTF
(cfr. Messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione
giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, in: FF 2001 pag. 3899).

4.2 Così come formulata nel gravame essa suscita tuttavia delle perplessità,
poiché la ricorrente nella parte iniziale del suo allegato procede a
un'elencazione generica dei fatti che la Corte ticinese avrebbe omesso di
considerare - perlopiù concernenti l'attività creativa di Francesco Rossi e
l'ampia diffusione del cognome "Rossi" nelle aree italofone - senza metterli
in relazione a una specifica violazione del diritto. Lo fa più tardi,
perlomeno parzialmente, nella seconda parte del suo scritto, laddove presenta
le singole censure concernenti l'applicazione del diritto federale.

La questione dell'ammissibilità di questa censura può rimanere irrisolta dato
che, come si vedrà qui di seguito, anche tenendo conto dei fatti addotti
dalla ricorrente la sentenza impugnata risulta conforme al diritto federale.

5.
Prima di chinarsi sugli argomenti ricorsuali è opportuno ritornare brevemente
sull'oggetto della lite e sul contenuto della sentenza impugnata.

5.1 Richiamandosi all'art. 13 cpv. 2 LPM, che concede al titolare di un
marchio il diritto di vietare a terzi l'uso di un segno escluso dalla
protezione come marchio giusta l'art. 3 cpv. 1 LPM, la società italiana
Sergio Rossi S.p.A. ha adito il tribunale ticinese chiedendo che venisse
vietato alla società svizzera Rossi Design Ltd. di utilizzare il marchio
ROSSI circondato da un'ellisse per contrassegnare le borse da lei prodotte.

Constatato il diritto prioritario della società italiana a servirsi dei
marchi contenenti il patronimico "Rossi" in virtù del deposito anteriore
(art. 6 LPM) e ammessa l'esistenza di un reale rischio di confusione fra i
marchi della società italiana e quello utilizzato dalla società svizzera ai
sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. c LPM, la Corte ticinese ha deciso, al punto
1.1 del dispositivo:
" È fatto ordine a Rossi Design Ltd, Zurigo, [...], di cessare
immediatamente, su tutto il territorio svizzero, l'attività di produzione, di
vendita, di offerta per vendita e di detenzione a fini commerciali di
prodotti - segnatamente borse, borsette e prodotti simili - recanti il
cognome ROSSI circondato da un'ellisse, come al marchio svizzero n. 503 586
da lei depositato, rispettivamente di usare lo stesso segno su etichette,
materiale pubblicitario e di confezionamento, relativamente alla
commercializzazione dei prodotti di cui sopra."
5.2 Alla luce di questa premessa appare lampante che la ricorrente travisa la
portata della pronunzia impugnata laddove sostiene che la II Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino le avrebbe ordinato "la cessazione
immediata dell'attività commerciale." Pur trattandosi di una misura
senz'altro di grande effetto sugli affari della ricorrente, la sua estensione
non è quella pretesa nel ricorso: la Corte ticinese non le ha ordinato di
cessare l'attività commerciale in generale, bensì unicamente quella in
relazione a borse e prodotti simili recanti il marchio ROSSI circondato da
un'ellisse.

Lo stesso vale quando la ricorrente afferma che la Corte cantonale le avrebbe
vietato in maniera "indistinta e assoluta" di utilizzare il cognome "Rossi"
per commercializzare i suoi prodotti. Il divieto pronunciato dai giudici
ticinesi, come emerge chiaramente dalla lettura del dispositivo della
sentenza impugnata sopra citato, riguarda esclusivamente l'utilizzo del
cognome "Rossi" nella forma vagliata nella presente causa - ROSSI circondato
da un'ellisse, senza l'aggiunta di elementi suscettibili di distinguere il
marchio della società svizzera da quello dell'azienda italiana - e
limitatamente a borse, borsette e prodotti simili e al materiale (pubblicità,
etichette...) loro riferito.

6.
Fatta questa premessa, si può passare all'esame delle critiche mosse dalla
ricorrente contro l'applicazione della Legge sulla protezione dei marchi
(LPM; RS 232.11).

6.1 L'art. 6 LPM stabilisce che il diritto al marchio appartiene a chi lo
deposita per primo.

In concreto, considerato che tutti i marchi dell'opponente sono stati
depositati prima di quello della ricorrente - la quale non contesta questo
accertamento - la Corte ticinese ha riconosciuto alla società italiana un
diritto prioritario sui marchi contenenti il patronimico "Rossi".

6.2 Il diritto al marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di
farne uso per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali il
marchio è rivendicato e di disporne (art. 13 cpv. 1 LPM). Egli può vietare a
terzi l'uso di un segno escluso dalla protezione come marchio giusta l'art. 3
cpv. 1 LPM (art. 13 cpv. 2 LPM), in particolare, per quanto qui di interesse,
di un segno simile al suo marchio anteriore e destinato a prodotti o servizi
identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione (art. 3 cpv. 1
lett. c LPM). In questo caso, infatti, il marchio anteriore viene a perdere
la propria funzione individualizzante.

6.3 Nella fattispecie, l'esistenza di una similitudine dei prodotti
(calzature e borse) messi in commercio dalle parti è stata ammessa dalla
Corte cantonale e su questo punto il giudizio non viene criticato.

6.4 Viene per contro contestata l'esistenza di un pericolo di confusione fra
il segno utilizzato dalla ricorrente e i marchi dell'opponente.

6.4.1 Per costante giurisprudenza, la valutazione relativa all'esistenza di
un rischio di confusione fra due marchi attiene al diritto (DTF 128 III 96
consid. 2; 126 III 315 consid. 4b con rinvii), sicché può essere riesaminata
liberamente dal Tribunale federale (art. 106 cpv. 1 LTF).

6.4.2 Il rischio di confusione non si verifica soltanto nel caso in cui non
sia possibile distinguere un marchio dall'altro (rischio di confusione
diretto) bensì anche qualora, pur potendo distinguere i due segni, la loro
similitudine induca a credere che vi sia fra di essi una connessione
giuridica, economica o organizzativa (rischio di confusione indiretto; DTF
128 III 96 consid. 2a con rinvii; Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Zurigo
2002, n. 11 ad art. 3 LPM).

La similitudine fra due segni va giudicata sulla base dell'impressione
generale ch'essi lasciano nella memoria del pubblico (DTF 128 III 96 consid.
2a pag. 98; Christoph Willi, op. cit, n. 63 segg. ad art. 3 LPM), tenendo
presente che questo si trova di regola confrontato solamente con uno di essi,
mentre serba dell'altro un semplice ricordo mnemonico (DTF 127 III 160
consid. 2b/cc pag. 168; 121 III 377 consid. 2a; Christoph Willi, op. cit, n.
67 ad art. 3 LPM).

L'impressione generale lasciata da un marchio verbale è caratterizzata dal
suono, dall'aspetto figurativo e dal significato (DTF 127 III 160 consid.
2b/cc pag. 168 con rinvii). L'esistenza di una similitudine sotto uno di
questi aspetti può bastare per ammettere il rischio di confusione (Christoph
Willi, op. cit, n. 69 segg. ad art. 3 LPM).

6.4.3 In concreto, la Corte cantonale ha ammesso l'esistenza di un reale
rischio di confusione, non potendo la forza distintiva del cognome "Rossi"
essere vanificata dall'aggiunta dell'ellisse rispettivamente del nome proprio
"Sergio" o dal nome comune "Miss"; tanto più che basta la sola impressione
uditiva per accomunare i due segni e creare il rischio di confusione.

6.4.4 Dinanzi al Tribunale federale la ricorrente nega la forza distintiva
del cognome "Rossi" rilevando come nessuno dei sei marchi dell'opponente sia
limitato a questo cognome: cinque di essi sono composti da nome e cognome
"Sergio Rossi" - al quale, in tre casi, si aggiunge un elemento figurativo -
mentre il sesto è formato da "Miss Rossi". La presenza del cognome "Rossi" in
quanto tale non ha dunque - secondo la ricorrente - valore distintivo per i
marchi depositati; distintivo sarebbe semmai l'inizio del marchio, ovvero
"Sergio" o "Miss", rispettivamente la combinazione fra nome e cognome.
Inoltre, prosegue la ricorrente, la Corte ticinese ha omesso di considerare
che il cognome "Rossi" è estremamente diffuso e - come si può constatare
mediante una semplice ricerca in Internet, inserendo tale cognome nel motore
di ricerca Google - associato a molteplici attività commerciali che non hanno
niente a che vedere con l'opponente.
Tenuto conto di quanto appena esposto la ricorrente ritiene estremamente
improbabile che, acquistando un suo prodotto, il consumatore medio venga
tratto in errore e creda di acquistare un prodotto dell'opponente.

6.4.5 Gli argomenti della ricorrente non possono trovare accoglimento.

Innanzitutto si osserva che in tutti i segni in esame prevale la componente
verbale, mentre quella figurativa - presente solo in due segni dell'opponente
(nella forma di tre linee rette orizzontali sotto il nome nel marchio
internazionale n. 700441 e dell'immagine stilizzata di una scarpa nel marchio
internazionale n. 391839) e in quello della ricorrente (nella forma
dell'ellisse) - è meramente accessoria (cfr. DTF 116 II 614 consid. 4b non
pubblicato). E anche se è vero che i marchi dell'opponente sono perlopiù
composti da un nome (Sergio) e un cognome (Rossi) - poco importa se in
minuscolo o maiuscolo, dato che i caratteri usati da entrambe le parti non
presentano alcuna particolarità suscettibile di risvegliare una speciale
attenzione - va detto che secondo l'esperienza generale della vita il
consumatore medio confrontato con un marchio composto da un nome e un cognome
ricorderà il cognome, indi per cui si può senz'altro ammettere che il cognome
"Rossi" costituisce l'elemento caratterizzante del marchio dell'opponente
(DTF citato; 95 II 354 consid. 1b pag. 358). A maggior ragione se si dovesse
ammettere che, come insiste ad affermare la ricorrente, il marchio "Sergio
Rossi" (quale unità di nome e cognome) non gode di notorietà in Svizzera. Di
nessun soccorso per la tesi ricorsuale è poi l'asserita ampia diffusione del
cognome "Rossi" nelle aree italofone; anzi questo potrebbe semmai far sì
ch'esso venga ricordato più facilmente. Irrilevante è infine il fatto che il
cognome "Rossi" venga utilizzato anche in relazione ad attività commerciali
diverse da quelle svolte dalle parti, dato che ai fini del presente giudizio
conta l'impressione lasciata nel pubblico che acquista appunto i prodotti
venduti dalle parti (Christoph Willi, op. cit, n. 20 ad art. 3 LPM).

Ne discende che la valutazione della Corte cantonale resiste alla critica.
Esiste manifestamente un rischio di confusione fra i due marchi, se non
diretto perlomeno indiretto, che non può venir eliminato mediante l'aggiunta
al cognome "Rossi" di una semplice ellisse, l'aspetto verbale prevalendo
chiaramente su quello grafico.

6.5 Di conseguenza merita di essere condivisa la decisione cantonale di
riconoscere all'opponente, in virtù dell'art. 13 cpv 2 LPM, il diritto di
chiedere e ottenere che alla ricorrente venga vietato di apporre sulle sue
borse il segno ROSSI circondato dall'ellisse.

7.
Trattandosi di un segno contenente il cognome del fondatore della società -
nonché attuale amministratore unico con diritto di firma individuale - e
incluso nella sua ditta commerciale, la ricorrente si duole anche di una
violazione del diritto al nome, garantito dall'art. 29 CC. La Corte cantonale
avrebbe segnatamente violato tale norma vietando in maniera "indistinta e
assoluta" alla ricorrente e - di fatto - a Francesco Rossi di utilizzare il
cognome "Rossi" per commercializzare i prodotti; tale decisione non terrebbe
nella debita considerazione il fatto che Francesco Rossi svolge con successo
l'attività di designer a Zurigo sin dal 1986.

Come già detto al consid. 5.2, il divieto così come evocato dalla ricorrente
nel gravame non trova riscontro nella sentenza impugnata.

7.1 In particolare, contrariamente a quanto pare voler sostenere la
ricorrente nell'impugnativa, i giudici ticinesi non hanno stabilito che i
marchi di Sergio Rossi avrebbero raggiunto un grado di notorietà tale che il
rischio di confusione potrebbe essere evitato solamente vietando in maniera
assoluta alla ricorrente di far figurare il cognome "Rossi" - in ogni
possibile combinazione - nei suoi marchi, sui suoi prodotti, nella
corrispondenza, pubblicità, ecc. (cfr. DTF 116 II 614 consid. 5c/aa pag.
617).

7.2 Né tantomeno hanno messo in discussione il diritto della ricorrente di
utilizzare il cognome "Rossi" nella sua ditta commerciale e nei suoi marchi.
Al contrario, nella sentenza impugnata i giudici hanno rammentato il diritto
delle società commerciali di adottare una ragione sociale contenente un
cognome e di far figurare il medesimo cognome nei marchi utilizzati per
contraddistinguere i loro prodotti. In questo caso occorre però che venga
rispettata la legislazione sulla protezione dei marchi (DTF 116 II 614
consid. 5c pag. 617).

7.3 Qualora si verifichi un conflitto fra il diritto al nome (rispettivamente
alla ragione sociale) e il diritto dei marchi si procede a una ponderazione
degli interessi in gioco nel caso concreto, allo scopo di raggiungere la
soluzione più equa (DTF 128 III 353 consid. 4.3.2 pag. 364; 125 III 91
consid. 3b; DTF 116 II 614 consid. 5c/aa pag. 617).
Nella fattispecie in esame l'autorità ticinese è giunta alla conclusione che,
dal momento che i marchi dell'opponente contenenti il patronimico "Rossi"
sono anteriori al segno della ricorrente - e quindi tutelati dalla
legislazione sulla protezione dei marchi (cfr. quanto esposto al consid. 6) -
tocca a quest'ultima "mettere in atto tutte le misure necessarie nella
determinazione di un marchio o di un segno da apporre sui suoi prodotti, così
da evitare confusione con i marchi precedenti".

Ciò significa che, di principio, la ricorrente può far figurare il cognome
"Rossi" nei suoi marchi, ma deve farlo in una forma diversa da quella attuale
- che genera confusione con i marchi dell'opponente - ovvero in una forma che
si differenzi chiaramente dai marchi dell'opponente e non susciti
l'impressione di una qualunque relazione con essa.

7.4 La soluzione adottata dai giudici cantonali è senz'altro equa e questo
basta per escludere la violazione del diritto alla ragione sociale,
rispettivamente al nome, della ricorrente.

Contrariamente a quanto dichiarato nel gravame, non toccava all'autorità
giudiziaria ticinese indicare alla ricorrente quali misure adottare per
evitare, in futuro, il ripetersi di una situazione simile a quella giudicata
attualmente.

Anche su questo punto la sentenza impugnata appare pertanto conforme al
diritto federale.

8.
Stante il rischio di confusione esistente fra il segno della ricorrente e i
marchi dell'opponente, la Corte ticinese ha accolto la richiesta presentata
da quest'ultima tendente alla confisca e alla distruzione delle borse
contrassegnate dal cognome ROSSI circondato dall'ellisse.

L'art. 57 LPM concede infatti al giudice la facoltà di ordinare la confisca
degli oggetti in possesso del convenuto muniti di un marchio illecito (cpv.
1) e di decidere se il marchio debba essere reso irriconoscibile o gli
oggetti debbano essere resi inutilizzabili, distrutti o utilizzati in altra
maniera (cpv. 2 ).

8.1 La ricorrente reputa le misure ordinate nella sentenza cantonale
"decisamente inadeguate e sproporzionate".

Ordinando la confisca e la distruzione immediata dei prodotti la Corte
cantonale suggerisce infatti una criminalizzazione del comportamento della
ricorrente, alla quale invece non può essere rimproverato alcunché sotto il
profilo del diritto penale, in particolare non il reato di contraffazione.

In secondo luogo esisterebbe un uso legale dei prodotti in questione, che
permetterebbe di evitare confisca e distruzione, quale ad esempio la loro
commercializzazione in Svezia o Austria, paesi in cui la ricorrente dispone
già di rivenditori autorizzati. Non è inoltre da escludere la possibilità
della vendita in stati nei quali l'opponente non beneficia della protezione
dei marchi.

Da ultimo, la ricorrente ricorda che i suoi prodotti vengono commercializzati
da oltre vent'anni con il cognome "Rossi" e come tali si sono imposti sul
mercato. In queste circostanze, l'ordine di distruggere l'intero stock della
produzione della ricorrente dall'oggi al domani appare manifestamente
sproporzionato. Sarebbe stato semmai opportuno concederle un termine di
almeno nove mesi per riorganizzare adeguatamente la produzione, il marketing
e il branding dei propri prodotti.

8.2 Ora, non vi è dubbio che la misura ordinata dalla Corte cantonale sia
alquanto severa.

Va tuttavia osservato che la confisca e la distruzione della merce
contrassegnata con il segno ROSSI circondato dall'ellisse sono state
richieste dall'opponente con estrema chiarezza sin dall'inizio della causa e
ciononostante, stando a quanto accertato in maniera vincolante nella sentenza
impugnata - siccome non contestato in questa sede (art. 105 LTF) -, dinanzi
all'autorità cantonale la ricorrente non ha eccepito assolutamente nulla al
proposito, nemmeno a titolo subordinato.
Ne discende che tutti gli argomenti addotti dinanzi al Tribunale federale
contro la misura di confisca e di distruzione della nota merce sono nuovi e
si fondano su circostanze di fatto prive di ogni riscontro nella sentenza
impugnata. Né la ricorrente pretende il contrario.

Giova ricordare che in ingresso alla sentenza impugnata essa aveva elencato
alcuni accertamenti di fatto che a suo modo di vedere la Corte cantonale
avrebbe omesso di considerare nel quadro del giudizio sull'applicazione del
diritto dei marchi e del diritto al nome, nonostante tali fatti fossero stati
regolarmente allegati e dimostrati (cfr. quanto esposto al consid. 4); essa
non procede nello stesso modo in relazione ai fatti addotti per opporsi alla
confisca e alla distruzione della merce.
Alla luce di quanto appena esposto non è possibile affermare che sia stata la
sentenza impugnata a rendere necessaria la presentazione dei fatti nuovi
dinanzi al Tribunale federale. Si tratta pertanto di fatti nuovi
inammissibili, giusta l'art. 99 LTF.

E ciò comporta l'inammissibilità del ricorso su questo punto.

8.3 Si può comunque aggiungere, a titolo abbondanziale, che a sostegno della
decisione di accogliere la richiesta di distruzione della merce la Corte
ticinese - la quale non ha mai nemmeno accennato a un'eventuale
contraffazione da parte della ricorrente - ha addotto l'attualità della
lesione dei marchi, la vastità del commercio messo in atto dalla ricorrente e
l'impossibilità pratica di nascondere i marchi impressi nel materiale che
costituisce le borse.

Quest'ultima considerazione - che non è stata in alcun modo contestata dalla
ricorrente - depone a favore dell'adeguatezza della decisione dei giudici
ticinesi sulla distruzione delle borse e del materiale ad esse riferito
(etichette, pubblicità, sacchi salvapolvere), anche se si tratta di una
misura estremamente severa.

9.
In conclusione, nella misura in cui è ammissibile il ricorso dev'essere
respinto.

Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza e sono pertanto
poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv 1 et 68 cpv. 1 e 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente, la
quale rifonderà all'opponente fr. 6'000.-- per ripetibili della sede
federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 15 ottobre 2007

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: