Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.449/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_449/2007 /biz

Sentenza dell'11 aprile 2008
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Kiss
cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
opponente,
patrocinata dall'avv. Federica Tamburini.

Oggetto
ricusazione del giudice,

ricorso contro la sentenza emanata il
18 settembre 2007 dalla I Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
L'attuale procedimento trae spunto dalla controversia che oppone le parti in
merito ai rapporti di proprietà sulla particella xxx, ch'essi hanno acquistato
nel 1998 insieme a C.________.

1.1 All'epoca conviventi, B.________ e A.________ - comproprietari in ragione
di un quarto ciascuno della citata particella - si sono trasferiti
nell'alloggio ricavato dall'unione dei due appartamenti formanti i subalterni A
e B, mentre gli altri due appartamenti, formanti i subalterni C e D, sono stati
dati in locazione a terzi da C.________.

1.2 Il 14 maggio 2002 A.________ ha ceduto a B.________ la sua quota di
comproprietà, per fr. 225'000.--; il trapasso di proprietà è stato iscritto nel
registro fondiario il 31 maggio 2002.

1.3 Finita la relazione sentimentale, l'8 gennaio 2003 B.________ ha lasciato
l'alloggio, dove è rimasto A.________.

2.
Il 22 settembre 2003 B.________ ha intentato una causa di rivendicazione della
proprietà ex art. 641 cpv. 2 CC dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 2, volta a ottenere che A.________ venisse obbligato - sotto
comminatoria dell'esecuzione effettiva e dell'art. 292 CP - a liberare e
riconsegnare l'alloggio e a pagarle fr. 2'500.-- mensili a partire dal 9
gennaio 2003.

Eccepita la carenza di legittimazione attiva di B.________, A.________ si è in
ogni caso opposto alla petizione, asserendo di aver ceduto la sua quota di
comproprietà solo a titolo fiduciario. In via riconvenzionale ha quindi
postulato la retrocessione di tale quota.

2.1 L'eccezione di carenza di legittimazione attiva è stata respinta il 3
agosto 2004.

2.2 Una volta terminata l'istruttoria, con ordinanza del 16 giugno 2006 il
Pretore ha citato le parti al dibattimento finale del 21 agosto 2006. A seguito
del ripetuto rinvio dell'udienza, i patrocinatori delle parti hanno presentato
i rispettivi memoriali conclusivi il 12 settembre 2006.

3.
Il 13 settembre 2006 A.________ ha personalmente chiesto la ricusazione del
Pretore.

Preso atto di questa domanda, il 15 settembre 2006 il Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2, ha sospeso la causa e
annullato il dibattimento finale previsto per il 18 settembre 2006. Egli ha
inoltre invitato l'istante, come pure il suo legale, a comunicare entro un
termine di cinque giorni se il mandato di patrocinio era ancora valido; sempre
lo stesso giorno ha infine assegnato al Pretore e alla controparte un termine
di 5 giorni per determinarsi sulla domanda di ricusazione.

Una volta riuniti gli scritti delle varie parti interessate, l'incarto è stato
trasmesso per competenza alla Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino (cfr. art. 30 cpv. 1 CPC/TI).

4.
Dato che il rimprovero mosso al Pretore era in estrema sintesi quello di aver
condotto l'istruttoria in modo insoddisfacente e di essersi mostrato prevenuto
al punto da anticipare l'esito del giudizio, la I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha esaminato la fattispecie sotto il profilo
dell'art. 27 lett. b CPC/TI - giusta il quale il giudice può essere escluso se
esistono "gravi ragioni" - giungendo alla conclusione che la domanda di
ricusazione va in ogni caso disattesa.

4.1 Considerato che un'istanza fondata sull'art. 27 CPC/TI può essere proposta
solo dalla parte che, venuta a conoscenza dei motivi di ricusazione, non sia
passata o non abbia espressamente o tacitamente lasciato passare il giudice ad
atti successivi (art. 29 cpv. 4 CPC/TI) e che in concreto A.________,
nonostante i numerosi rimproveri mossi al Pretore in relazione ai singoli atti
istruttori, ha aspettato la fine dell'istruttoria di causa per presentare la
domanda di ricusa, il giorno dopo l'introduzione del memoriale conclusivo per
il tramite del proprio patrocinatore, la Corte cantonale ha infatti ritenuto la
stessa inammissibile siccome tardiva.

4.2 Ma anche prescindendo dalla questione della tempestività - ha proseguito la
Corte cantonale - l'istanza era in ogni caso votata all'insuccesso.
4.2.1 In primo luogo perché le critiche mosse al Pretore in relazione
all'istruzione probatoria non configurano una "grave ragione" a norma dell'art.
27 lett. b CPC/TI, suscettibile di mettere in dubbio l'imparzialità di un
magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime
condizioni.

Con riferimento all'asserita passività del Pretore nell'assunzione delle prove
- al quale è stato rimproverato di non essersi adoperato attivamente per
raccogliere le testimonianze di D.________ e E.________, di aver fatto scena
muta durante la deposizione di F.________, di aver omesso di chiarire
adeguatamente la fattispecie, e, infine, di aver intralciato l'assunzione delle
perizie - i giudici hanno in particolare rammentato al qui ricorrente che la
procedura civile ticinese è retta - salvo casi estranei alla presente
fattispecie - dal principio dispositivo, oltre che da quello attitatorio. Ciò
significa che tocca alle parti allegare e dimostrare i fatti determinanti ai
fini del giudizio; non spetta al giudice intervenire nel corso
dell'istruttoria. Nulla muta l'art. 191 CPC/TI, che permette al giudice, una
volta terminato l'esame delle prove ammesse in sede di udienza preliminare, di
invitare le parti a fornire altre prove quando un fatto non risulta accertato o
risulta accertato in modo insufficiente, ma non gli impone di sostituirsi a
loro.

In concreto, ha osservato la I Camera civile, l'istante stesso - assistito da
un legale - ha omesso di notificare D.________ e E.________ come testimoni
all'udienza preliminare; né egli ha tentato di proporne l'escussione con una
successiva istanza di restituzione in intero o di assunzione suppletoria delle
prove. Anzi, egli ha introdotto il memoriale conclusivo. Che il Pretore abbia
lasciato ai patrocinatori delle parti il compito di interrogare i testi non
sorprende, trattandosi di prassi corrente. In ogni caso, hanno osservato i
giudici ticinesi, non risulta che l'istante - presente all'udienza in questione
con il suo avvocato - abbia mosso obiezioni alle domande di controparte o al
modo di eseguire l'interrogatorio adottato dal Pretore. Venendo infine
all'argomento relativo all'assunzione della perizia, i giudici ticinesi hanno
osservato che effettivamente dagli atti si evince che questa è stata
particolarmente laboriosa; sennonché tale laboriosità va perlopiù ricondotta
all'atteggiamento dell'istante stesso, il quale impediva ai periti di entrare
nell'appartamento da lui abitato. Per il resto, i giudici hanno ricordato che
era compito del Pretore raccogliere quesiti e controquesiti peritali, statuire
su eventuali opposizioni e sull'istanza di ricusazione del perito formulate
(proprio) dal qui ricorrente.
4.2.2 Anche la tesi dell'asserita prevenzione del Pretore nei confronti del qui
ricorrente si è rivelata priva di fondamento.
A questo proposito è stata in particolar modo richiamata la procedura di
sfratto nei confronti di G.________ - inquilino di un altro appartamento della
comproprietà a Capriasca-Tesserete - pronunciato e posto in esecuzione
nonostante l'opposizione del qui ricorrente. Secondo quest'ultimo le varie
autorità giudiziarie, amministrative ed esecutive coinvolte nella vicenda
avrebbero ignorato le sue pretese sul fondo perché il Pretore ha anticipato
loro, in violazione del segreto d'ufficio, che l'azione riconvenzionale sarà
respinta. Non essendovi alcuna prova a sostegno di questa affermazione i
giudici ticinesi non hanno dato alcun seguito a questo argomento. Essi hanno
poi negato la possibilità di ravvedere una "disparità di trattamento" nella
decisione del Pretore di non sospendere la procedura pendente fra A.________ e
C.________ in relazione al pagamento di prestazioni inerenti a pratiche
fiscali, per il motivo che non era ravvisabile alcuna connessione fra tale
causa e l'azione di rivendicazione della proprietà. Analoga sorte hanno infine
avuto gli argomenti concernenti i vari procedimenti penali correlati alla lite
che oppone il qui ricorrente a B.________, trattandosi di procedure estranee
alla persona del Pretore.

4.3 Con sentenza del 18 settembre 2007 la I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha quindi respinto la domanda di ricusazione,
nella misura in cui ammissibile.

5.
Contro questa pronunzia A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale il
24 ottobre 2007, con un ricorso volto a ottenere la modifica della sentenza
impugnata nel senso di accogliere la sua domanda di ricusa. Egli chiede inoltre
al Tribunale federale di ordinare che tutti gli atti della procedura di ricusa
vengano inseriti quali prove nella causa di merito.

Con risposta del 13 dicembre 2007 B.________ propone di respingere il gravame,
mentre la Corte cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni.

Il 14 gennaio 2008 A.________ ha introdotto un allegato di replica e il 10
aprile 2008 un ulteriore scritto "d'integrazione".

6.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 133 III 462 consid. 2, 629 consid. 2).
Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in
sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione incidentale
sulla ricusazione (art. 92 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima
istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) in relazione a una causa civile di carattere
pecuniario il cui valore litigioso supera fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 let. b
LTF), il ricorso risulta ricevibile, perlomeno sotto questo profilo.

La sua ammissibilità solleva infatti non poche perplessità sotto il profilo
della sua motivazione, come illustrato qui di seguito.

7.
Nell'atto di ricorso e in quello di replica il ricorrente mescola infatti -
come già in sede cantonale - gli argomenti concernenti la domanda di
ricusazione (unico oggetto dell'attuale procedura) con quelli concernenti la
causa di rivendicazione della proprietà, formula innumerevoli considerazioni in
merito ad altre (diverse) procedure giudiziarie ed esprime in generale il
proprio malcontento nei confronti delle autorità giudiziarie, amministrative e
politiche ticinesi.

Evidentemente, gli argomenti che esulano dal tema della ricusazione del Pretore
non possono essere vagliati nel quadro di questo procedimento.

8.
Inammissibile si avvera anche la censura con la quale il ricorrente intende
verosimilmente rimproverare ai giudici del Tribunale d'appello la violazione
del suo diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.) per aver emanato
il loro giudizio senza attendere l'"integrazione finale alla domanda di
ricusa", da lui preannunciata con lettera del 10 gennaio 2007.

A parte il fatto che la sentenza impugnata è stata emanata il 18 settembre 2007
e che quindi il ricorrente ha avuto nove mesi a disposizione per introdurre il
menzionato scritto, stando a quanto da lui stesso dichiarato dinanzi al
Tribunale federale lo scopo di tale integrazione non era quello di sostanziare
ulteriormente la domanda di ricusazione bensì quello di produrre una
dichiarazione scritta di D.________, che "nero su bianco dice che B.________ e
C.________ nulla hanno avuto a che vedere con l'acquisto della proprietà xxx.

Si tratta manifestamente di un documento che riguarda il merito della lite
sulla proprietà della citata particella, estraneo al tema della ricusazione,
che pertanto non può essere tenuto in nessuna considerazione ai fini del
presente giudizio.
Ritenuto che il ricorrente chiede al Tribunale federale di ordinare che la
menzionata dichiarazione e tutti gli atti della procedura di ricusa vengano
inseriti quali prove nella causa di merito, appare inoltre opportuno precisare
che l'attuale procedura non può essere utilizzata per completare a piacimento
l'istruttoria relativa alla causa di merito, da tempo conclusa. Di nessun
soccorso può essere l'art. 191 CPC/TI, che non torna applicabile alla procedura
federale.

9.
Pur senza indicarlo esplicitamente, il ricorrente intende per il resto
criticare l'applicazione dei disposti cantonali sulla ricusazione - art. 27 e
29 CPC/TI - sui quali poggia la sentenza impugnata.

9.1 Ora, il diritto processuale cantonale non rientra fra i motivi di ricorso
elencati dall'art. 95 LTF. Poiché il diritto federale (art. 95 lett. a LTF)
include anche i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid.
3.1, 462 consid. 2.3), è comunque possibile - come già sotto l'egida dell'OG -
censurare l'interpretazione rispettivamente l'applicazione del diritto
cantonale sotto il profilo del divieto dell'arbitrio, garantito dall'art. 9
Cost.

9.2 Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza già qualora la
soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura
migliore rispetto a quella contestata; il Tribunale federale annulla la
pronunzia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che
appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito -
manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale,
gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso
oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e
dell'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1 con rinvii).
10.
Nella prima parte del proprio giudizio, come già esposto al consid. 4.1, la I
Camera civile, richiamandosi all'art. 29 cpv. 4 CPC/TI, ha stabilito che
l'istanza di ricusazione fondata sull'art. 27 lett. b CPC/TI era tardiva.
Seppur riferita ad avvenimenti risalenti alla fase dell'assunzione delle prove,
essa è stata infatti presentata ad istruttoria terminata, il giorno dopo
l'introduzione del memoriale conclusivo per il tramite del proprio
patrocinatore.
E pur affermando di aver preso coscienza dei motivi di ricusazione solo dopo
l'introduzione di tale atto, il ricorrente non ha spiegato come né perché tale
consapevolezza sarebbe maturata proprio il 13 settembre 2006 mentre era ancora
assente la vigilia.
10.1 Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente obietta che la decisione di
ricusare il Pretore è stata "valutata, meditata, sviluppata" dopo che in
numerose occasioni il comportamento di questo giudice lo aveva deluso; egli si
era già lamentato di ciò sia presso il giudice che il suo avvocato, anche se
non formalmente con una domanda di ricusa. Spiega che la decisione di
introdurre l'istanza di ricusazione il 13 settembre 2007 è stata dettata
dall'assenza nel memoriale conclusivo redatto il giorno precedente dal suo
patrocinatore di ogni accenno alle sue critiche al comportamento del Pretore.
10.2 Ancora una volta il ricorrente sembra considerare la procedura di
ricusazione del Pretore quale parte integrante di quella di merito e sembra
voler affermare che la domanda di ricusazione sarebbe una sorta di
completamento delle conclusioni di causa. Non è così.
10.2.1 Seppur connesse, le due procedure hanno un oggetto diverso e sono rette
da regole processuali diverse, come già ricordato nella sentenza impugnata.
Nella causa di merito si tratta di stabilire se A.________ abbia effettivamente
ceduto a B.________ la sua quota di comproprietà; in quella di ricusazione si
tratta invece (soltanto) di stabilire se il giudice cui è affidato il compito
di decidere tale questione sia in grado di farlo con l'indispensabile
imparzialità.
10.2.2 Secondo costante giurisprudenza una simile questione, concernente
l'organizzazione del tribunale giudicante, va decisa il più presto possibile
nella procedura (DTF 130 III 66 consid. 4.3 pag. 75 con rinvii). Se dunque una
determinata circostanza induce una parte a ritenere che vi sia un motivo di
ricusazione del giudice, il principio della buona fede processuale - che non
vincola solo le autorità giudiziarie ma anche le parti - le impone di farlo
valere non appena possibile, alla prima occasione utile dopo averne avuto
conoscenza (DTF 119 Ia 221 consid. 5a pag. 228 seg.), in modo da poter - se
necessario - trasmettere immediatamente la causa ad un altro giudice.
10.2.3 Nel Cantone Ticino questa giurisprudenza è codificata nell'art. 29 cpv.
4 CPC/TI, giusta il quale "Se l'istanza di ricusazione è fondata su una delle
ragioni di cui all'art. 27, non può essere proposta dalla parte che, venutane a
conoscenza, sia passata o abbia espressamente o tacitamente lasciato passare
[il giudice] ad atti successivi".
In concreto, il ricorrente stesso riconosce di aver lasciato che il giudice
proseguisse l'istruttoria nonostante avesse delle perplessità sul suo agire.
Considerato che durante tutta la procedura è stato assistito da un avvocato,
consapevole delle regole appena descritte, egli non può ora negare la tardività
della domanda di ricusazione del Pretore adducendo che necessitava di tempo per
"maturare" la decisione di procedere in tal senso.
10.2.4 Tenuto conto di quanto appena esposto si deve concludere che
l'applicazione del diritto processuale cantonale eseguita dalla Corte ticinese
è esente da arbitro. Su questo punto il ricorso deve pertanto essere respinto.
11.
L'esame del gravame può fermarsi qui. Per consolidata giurisprudenza, infatti,
se almeno una delle motivazioni alternative poste a fondamento del giudizio
annullato resiste alla critica, questo non viene annullato (DTF 132 I 13
consid. 6; DTF 121 IV 94).
12.
In conclusione, il ricorso viene respinto nella misura in cui è ammissibile.

Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente, il quale
rifonderà all'opponente fr. 1'500.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente e alla I Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 11 aprile 2008
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

i.s Rottenberg Liatowitsch Gianinazzi