Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.414/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_414/2007 /biz

Sentenza del 17 aprile 2008
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, giudice presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Kolly,
cancelliera Gianinazzi.

Parti
E.B.________,
ricorrente,

contro

Banca C.________SA,
opponente,
patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi.

Oggetto
mutuo,

ricorso in materia civile contro la sentenza
emanata il 7 settembre 2007 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Il 9 maggio 1996 la banca C.________SA ha concesso ad E.B.________ un mutuo di
fr. 735'000.--, garantito da tre cartelle ipotecarie al portatore gravanti la
particella yyy: la prima del 18 gennaio 1988 di fr. 500'000.-- in primo rango;
la seconda, di stessa data, di fr. 150'000.-- in terzo rango; la terza del 18
gennaio 1990 di fr. 200'000.-- in quarto rango.

2.
L'8 maggio 2002 la banca C.________SA ha notificato ad E.B.________ la disdetta
del mutuo e ne ha chiesto il rimborso entro il 30 giugno 2002, interessi
inclusi.

Non essendo intervenuto alcun pagamento, il 24 settembre 2003 la banca ha
avviato una procedura esecutiva in via di realizzazione del pegno immobiliare,
per l'incasso di fr. 781'325.75 oltre interessi al 7.5 % dal 1° luglio 2002,
dedotti fr. 11'400.-- versati dal debitore ancora quello stesso giorno.

L'opposizione interposta da E.B.________ è stata respinta in via provvisoria il
17 dicembre 2003. Adita dall'escusso, con decisione del 23 giugno 2004 la
Camera Esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha
accolto il ricorso limitatamente al computo degli interessi di mora e riformato
la sentenza di primo grado rigettando l'opposizione in via provvisoria per fr.
769'925.75 oltre interessi del 7.5 % su fr. 781'325.75 dal 1° luglio 2000 al 24
settembre 2003 e su fr. 769'925.75 dal 25 settembre 2003.

3.
Il 13 luglio 2004 E.B.________ ha inoltrato alla Pretura del Distretto di
Bellinzona un'azione di disconoscimento di debito nell'ambito della quale ha
contestato l'esistenza del debito così come quella del diritto di pegno
immobiliare della banca.

Statuendo il 7 agosto 2006 la Segretaria assessora ha respinto la petizione
siccome priva dell'esposizioni dei fatti a suffragio della generica
contestazione delle pretese avanzate dalla banca, la quale ha per contro
prodotto ogni documento utile a dimostrare la fondatezza del suo credito e del
diritto di pegno.

Ravvisando nell'atteggiamento di E.B.________ una mera manovra dilatoria volta
a permettergli di sottrarsi agli impegni assunti contrattualmente, la giudice
non solo ha respinto la petizione ma l'ha anche dichiarata temeraria e ha posto
tassa di giustizia e spese a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla
controparte fr. 40'000.-- per ripetibili.

4.
L'impugnativa inoltrata dal soccombente contro questa pronunzia è stata
parzialmente accolta, ma solo limitatamente alla questione della temerarietà,
con sentenza del 7 settembre 2007. Gli argomenti della II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino verranno esposti nel prosieguo di questo
giudizio, in quanto necessario.

5.
Tempestivamente insorto dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia
civile fondato sulla violazione degli art. 2 e 8 CC nonché sull'art. 965 CO,
E.B.________ postula la modifica della sentenza emanata dalla massima istanza
cantonale nel senso di accogliere l'appello e, di conseguenza, l'azione di
disconoscimento di debito.

Nella risposta del 10 dicembre 2007 la banca C.________SA ha proposto di
dichiarare il gravame irricevibile, rispettivamente, in via subordinata, di
respingerlo. ll Tribunale d'appello ha invece rinunciato a presentare
osservazioni.

6.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 133 III 462 consid. 2, 629 consid. 2).

6.1 Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in
sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art.
90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1
LTF) in una causa civile di carattere pecuniario il cui valore litigioso supera
fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 let. b LTF), il ricorso risulta ricevibile,
perlomeno sotto questo profilo.

6.2 Come verrà meglio spiegato nei considerandi che seguono, esso solleva
infatti non poche perplessità sotto il profilo della motivazione giacché, in
contrasto con quanto prescritto dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorrente contesta
la decisione cantonale senza prendere veramente posizione sugli argomenti che
hanno indotto i giudici ticinesi a disattendere le sue tesi.

7.
In breve, secondo il ricorrente, una "corretta amministrazione dell'art. 8 CC
da parte della Corte cantonale" avrebbe imposto alla banca C.________SA di
provare le pretese poste in esecuzione e la garanzia immobiliare. I giudici
ticinesi hanno dunque violato questa norma accogliendo le pretese della banca
nonostante questa non sia stata in grado di "produrre un solo documento dove il
ricorrente riconoscesse le somme di denaro richieste" e ammettendo l'esistenza
dell'asserito diritto di pegno immobiliare sulla base di semplici fotocopie,
ciò che comporta anche la violazione dell'art. 965 CO.

8.
Come rettamente osservato dall'opponente, il richiamo all'art. 8 CC non è
pertinente giacché la critica ricorsuale non verte sulla ripartizione
dell'onere probatorio, disciplinato appunto dall'art. 8 CC, bensì sulla
valutazione delle prove, che a dire dello stesso ricorrente ha condotto a un
accertamento manifestamente inesatto dei fatti.

8.1 Giovi allora rammentare che i fatti accertati sono "manifestamente
inesatti" quando l'istanza inferiore è incorsa nell'arbitrio, vietato dall'art.
9 Cost. (cfr. DTF 133 III 393 consid. 7.1 pag. 398) e che per giurisprudenza
invalsa l'arbitrio si realizza solo se il giudice del merito ha emanato un
giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche
nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la
situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico
chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della
giustizia e dell'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1 con rinvii). Per quanto
concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei
fatti, il giudice - il quale in questo ambito dispone di un ampio margine di
apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e
la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto
di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della
vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con
gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid.
2.1).

Incombe alla parte che propone una fattispecie diversa da quella contenuta
nella sentenza impugnata l'onere di esporre in maniera circostanziata il motivo
che la induce a ritenere che un fatto è manifestamente inesatto e che il suo
corretto accertamento influisce in maniera determinante sull'esito della causa
(art. 97 cpv. 1 LTF), altrimenti il Tribunale federale rimane vincolato
all'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, così come prescritto
dall'art. 105 cpv. 1 LTF.

8.2 L'argomentazione ricorsuale disattende questi requisiti. Come
preannunciato, il ricorrente contesta la decisione impugnata senza confrontarsi
criticamente con le considerazioni che i giudici ticinesi hanno posto a
fondamento del loro giudizio.

La tesi della mancata prova dell'esistenza e del contenuto del contratto di
mutuo è infatti sconfessata dall'accertamento secondo cui la banca ha prodotto
in causa le tre cartelle ipotecarie al portatore, le copie della cessione 19
settembre 1995/20 ottobre 1995 alla banca - da parte del ricorrente - delle tre
cartelle ipotecarie menzionate, del contratto di prestito 16 febbraio 1996 e
della lettera 8 maggio 2002 con cui la banca chiedeva il rimborso del credito e
comunicava la disdetta dei mutui ipotecari. Il ricorrente non spende una parola
su questi documenti né tantomeno spiega, quindi, per quale motivo la decisione
dei giudici di ritenere sufficientemente provato il credito della banca sarebbe
arbitraria. La semplice affermazione secondo cui, a fronte di tali
incontrovertibili prove, la banca avrebbe dovuto produrre un riconoscimento di
debito firmato dal ricorrente è evidentemente temeraria.

9.
Il ricorrente non ha miglior fortuna laddove rimprovera i giudici cantonali per
aver ammesso l'esistenza e la validità del diritto di pegno immobiliare sulla
base di semplici fotocopie, senza esigere la produzione degli originali,
violando così l'art. 8 CC così come l'art. 965 CO.

9.1 Ancora una volta, il richiamo all'art. 8 CC è privo di pertinenza, per i
motivi già esposti al considerando precedente.

9.2 In questo caso la censura appare comunque inammissibile per carente
motivazione.

Il ricorrente non prende infatti minimamente posizione sugli argomenti di
ordine processuale che hanno indotto la Corte cantonale a dichiarare
inammissibile l'analoga censura formulata in sede di appello. Nella sentenza
impugnata si legge che la mancata conformità delle copie con gli originali
delle cartelle ipotecarie è stata eccepita per la prima volta in sede di
conclusioni e quindi - per il diritto processuale cantonale (cfr. art. 78 CPC/
TI) - tardivamente. Ad analoga conclusione si è giunti per la tesi secondo cui
la banca non sarebbe più in possesso dei titoli originali e non sarebbe
pertanto più creditrice, avanzata per la prima volta dinanzi alla II Camera
civile e quindi inammissibile, poiché l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI vieta di
addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni la presentazione di nuovi argomenti in
sede di appello.

Ora, la violazione del diritto cantonale non rientra fra i motivi di ricorso
indicati dagli art. 95 e 96 LTF, indi per cui il Tribunale federale non ne
riesamina l'applicazione d'ufficio (cfr. art. 106 cpv. 1 LTF). Poiché il
diritto federale (art. 95 lett. a LTF) include anche i diritti costituzionali
dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3), è semmai
possibile - come già sotto l'egida dell'OG - censurarne l'interpretazione
rispettivamente l'applicazione sotto il profilo del divieto dell'arbitrio,
garantito dall'art. 9 Cost., ma in tal caso è necessario sollevare e motivare
adeguatamente tale censura (cfr. art. 106 cpv. 2 LTF). Come anticipato, in
concreto il ricorrente non ha fatto né l'uno né l'altro.

9.3 Sia come sia, mettere in dubbio la conformità delle fotocopie con i titoli
originali appare temerario giacché, stando a quanto accertato questo proposito
dalla Corte cantonale - in maniera vincolante per il Tribunale federale, data
l'assenza di ogni contestazione al riguardo - nella risposta di causa la banca
ha spiegato che la conformità di queste fotocopie agli originali era stata già
verificata dalla Pretura in occasione dell'udienza 15 dicembre 2003, tenutasi
nell'ambito della causa per il rigetto provvisorio dell'opposizione, e a prova
di quanto affermato ha prodotto il verbale d'udienza. Ancora una volta, il
gravame è silente su questo argomento.
10.
In conclusione, nella ridotta misura in cui è ammissibile il ricorso deve
venire respinto siccome privo di ogni fondamento.

Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 9'500.-- è posta a carico del ricorrente, il quale
rifonderà all'opponente fr. 10'500.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente e alla II Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 17 aprile 2008
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il giudice presidente: La cancelliera:

Klett Gianinazzi