Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.412/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_412/2007 /biz

Sentenza del 17 aprile 2008
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, giudice presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Kolly,
cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________Sagl,
rappresentata dalla socia e gerente B.B.________,
ricorrente,

contro

Banca C.________SA,
opponente,
patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi.

Oggetto
mutuo,

ricorso in materia civile contro la sentenza
emanata il 5 settembre 2007 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Il 24 aprile 1995 la banca C.________SA ha concesso ai fratelli D.B.________ e
E.B.________ un mutuo di fr. 850'000.-- "per il completamento del finanziamento
dell'acquisto del mappale xxx", indicando quali garanzie la cartella ipotecaria
al portatore del 2 ottobre 1987 di fr. 600'000.-- in primo rango e quella del 9
dicembre 1988 di fr. 300'000.-- in secondo rango, di cui la banca C.________SA
è divenuta proprietaria il 9 agosto 1996.

2.
Il 21 gennaio 1999 la bancaC.________SA ha notificato ai fratelli B.________ la
disdetta del mutuo e ne ha chiesto il rimborso entro il 30 giugno 1999,
interessi inclusi.

Non essendo intervenuto alcun pagamento, nel luglio 2000 la banca ha avviato
una procedura esecutiva in via di realizzazione del pegno immobiliare, per
l'incasso di fr. 921'959.60 oltre interessi al 5.75 % dal 1° luglio 2000.
L'opposizione interposta dai debitori è per finire stata respinta in via
definitiva il 3 agosto 2004, con la reiezione della loro azione di
disconoscimento di debito. L'appello presentato contro questo giudizio è stato
stralciato dai ruoli per versamento tardivo dell'anticipo, decisione che il
Tribunale federale ha confermato il 7 dicembre 2004.

3.
Il 29 dicembre 2004 E.B.________ ha ceduto alla A.________Sagl la comproprietà
di 1/20 di cinque quote PPP costituite sul fondo base xxx.

3.1 Poiché il trapasso di proprietà è stato iscritto a registro fondiario prima
della restrizione della facoltà di disporre, iscritta il 19 gennaio 2005, la
banca C.________SA non ha potuto ottenere l'auspicata vendita del fondo gravato
dal diritto di pegno. Conformemente a quanto prescritto dall'art. 88 cpv. 1
RFF, il 13 maggio 2005 la banca ha dovuto far spiccare un "nuovo" precetto
esecutivo nei confronti di A.________Sagl, terza comproprietaria dell'immobile
con "facoltà di sollevare opposizione".

3.2 A seguito del rigetto in via provvisoria dell'opposizione da lei interposta
contro questo precetto esecutivo, il 2 marzo 2006 A.________Sagl ha adito la
Pretura del Distretto di Bellinzona con un'azione di disconoscimento di debito
nell'ambito della quale ha contestato sia l'esistenza del credito sia quella
del diritto di pegno immobiliare della banca. In sede di replica ha in
particolare asseverato la nullità assoluta dei titoli ipotecari, siccome emessi
dai proprietari pro tempore del fondo base xxx "su semplice istanza,
allorquando già era pendente quantomeno una richiesta di finanziamento
ipotecario", violando così l'art. 799 cpv. 2 CC per il quale "l'obbligazione
contrattualmente assunta di costituire, in garanzia di un credito, un pegno
immobiliare deve essere stipulata necessariamente per la sua validità nella
forma dell'atto pubblico".

Statuendo il 27 febbraio 2007, il Pretore ha respinto la petizione. Egli ha
infatti ritenuto che l'eccezione di nullità assoluta per vizio di forma dei
titoli ipotecari sollevata dall'attrice in replica costituiva un abuso di
diritto; questo perché l'accordo di costituire le cartelle ipotecarie e di
consegnarle in pegno alla banca era stato pacificamente perfezionato e
l'istituto bancario, sulla base delle garanzie così fornite, aveva erogato il
credito richiesto. Nel contratto di compravendita fra E.B.________ e
A.________Sagl, l'attrice aveva inoltre preso atto al punto 3 del rogito, senza
contestazioni e reclami, dell'esistenza delle cartelle ipotecarie con riserva
di non assumere i debiti garantiti da pegno immobiliare. Il primo giudice ha
quindi evidenziato il comportamento contraddittorio della società, che nulla ha
eccepito fino alla replica.

3.3 L'impugnativa inoltrata dalla soccombente contro questa decisione è stata
respinta, nella ridotta misura in cui ammissibile, con sentenza del 5 settembre
2007. Gli argomenti della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino verranno esposti nel prosieguo di questo giudizio, in quanto necessario.

4.
Tempestivamente insorta dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia
civile fondato sulla violazione degli art. 2, 8 e 799 CC nonché dell'art. 965
CO, A.________Sagl postula la modifica della sentenza emanata dalla massima
istanza cantonale nel senso di accogliere l'appello e, di conseguenza, l'azione
di disconoscimento di debito.

Nella risposta del 10 dicembre 2007 la banca C.________SA ha proposto di
dichiarare il gravame irricevibile, rispettivamente, in via subordinata, di
respingerlo. ll Tribunale d'appello ha invece rinunciato a presentare
osservazioni.

5.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 133 III 462 consid. 2, 629 consid. 2).

5.1 Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in
sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art.
90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1
LTF) in una causa civile di carattere pecuniario il cui valore litigioso supera
fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 let. b LTF), il ricorso risulta ricevibile,
perlomeno sotto questo profilo.

5.2 Come verrà meglio spiegato nei considerandi che seguono, esso solleva
infatti non poche perplessità sotto il profilo della motivazione giacché, in
contrasto con quanto prescritto dall'art. 42 cpv. 2 LTF, a più riprese la
ricorrente contesta la decisione cantonale senza prendere veramente posizione
sugli argomenti che hanno indotto i giudici ticinesi a disattendere le sue
tesi.

6.
La ricorrente censura l'applicazione dell'art. 8 CC sotto vari punti di vista.

6.1 In primo luogo la Corte cantonale avrebbe violato questa norma dispensando,
a torto, la banca dall'onere di provare l'esistenza del credito posto in
esecuzione.

Si tratta di una critica pretestuosa giacché, come specificato nella sentenza
impugnata, la pretesa posta in esecuzione è già stata oggetto di una procedura
giudiziaria, sfociata nella sentenza 3 agosto 2004 - che ha acquisito forza di
cosa giudicata (cfr. quanto esposto al consid. 2) - con la quale l'azione di
disconoscimento di debito di D.B.________ e E.B.________ è stata
definitivamente respinta.

6.2 La ricorrente ravvede un'ulteriore violazione dell'art. 8 CC, così come
dell'art. 965 CO, nella decisione dei giudici ticinesi di ammettere quale prova
del diritto di pegno la fotocopia delle cartelle ipotecarie, senza pretendere
gli originali.

Oltre che pretestuosa, in questo caso la censura è anche inammissibile, dato
che la ricorrente non prende minimamente posizione sugli argomenti - di ordine
processuale - che hanno indotto la Corte cantonale a dichiarare inammissibile
l'analoga censura formulata in sede di appello. Nella sentenza impugnata si
legge infatti che la mancata conformità delle copie con gli originali delle
cartelle ipotecarie è stata eccepita per la prima volta in sede di conclusioni
e quindi - per il diritto processuale cantonale (cfr. art. 78 CPC/TI) -
tardivamente. Su questo punto, come detto, la ricorrente non si esprime.

Sia come sia, hanno precisato i giudici ticinesi, l'eccezione era in ogni caso
temeraria visto che nella risposta di causa la banca si era dichiarata pronta a
produrre gli originali in caso di contestazione e che contestazione non c'è
stata - perlomeno non nei tempi previsti dalla procedura cantonale, di cui la
ricorrente era ben consapevole visto che era patrocinata da un avvocato.

7.
Dinanzi al Tribunale federale la ricorrente ribadisce poi ancora una volta la
"nullità dei titoli ipotecari perché emessi senza la causa giuridica nella
forma dell'atto pubblico imposto dall'art. 799 cpv. 2 CC" e contesta che il suo
richiamo a tale circostanza possa costituire un abuso di diritto.

7.1 Premesso che l'eccezione di nullità riguarda il contratto di costituzione
di pegno venuto in essere tra la precedente proprietaria del fondo F.________SA
e la qui opponente, ciò che di per sé preclude alla qui ricorrente la facoltà
di sollevare eccezioni di sorta in merito alla sua validità, la Corte ticinese
ha in ogni caso ricordato la giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui
non è detto che l'eventuale nullità di tale accordo per vizio di forma comporti
la nullità del titolo di pegno. La questione non è stata ancora decisa
definitivamente, poiché nei casi sottoposti all'esame del Tribunale federale al
debitore che si richiamava a tale circostanza era imputabile un abuso di
diritto.

Per i giudici cantonali questa eventualità si è realizzata anche nella
fattispecie in rassegna. Dato che la banca ha ossequiato gli obblighi assunti
contrattualmente, mediante l'erogazione del mutuo, i fratelli B.________/
debitori non potrebbero infatti eccepire la nullità delle cartelle ipotecarie,
perché così facendo commetterebbero un abuso di diritto. Lo stesso vale per la
qui ricorrente, poiché giusta l'art. 845 cpv. 2 CC al terzo proprietario
competono le eccezioni del debitore riguardo alla cartella ipotecaria.

Per quel che riguarda più da vicino la qui ricorrente, hanno proseguito i
giudici ticinesi, il fatto di eccepire la nullità dei due titoli ipotecari
risulta inoltre abusivo in considerazione del prezzo da lei pagato per la quota
di comproprietà. Con l'acquisto perfezionato il 29 dicembre 2004 al prezzo
stracciato di fr. 47'000.-- - addirittura inferiore al valore commerciale
globale (fr. 60'000.--) che aveva quella quota nel 1995, prima dell'esecuzione
dei lavori finanziati dalla banca - senza assunzione dei debiti del venditore,
essa ha infatti beneficiato degli effetti del finanziamento, dato che l'attuale
effettivo valore globale di stima della quota parte da lei acquistata ammonta a
fr. 85'477.95. L'abuso di diritto appare tanto più evidente se si tien conto
del fatto che questa vendita a prezzo stracciato è stata eseguita da
E.B.________ a una società - la qui ricorrente - di cui egli stesso è socio
(con una quota di fr. 1'000.--) assieme alla moglie (con una quota di fr.
19'000.--), con un rogito coincidente nel tempo con la crescita in giudicato
della procedura già pendente nei suoi confronti per il medesimo debito, che
avrebbe determinato la realizzazione forzata dell'intero immobile. Alla luce di
tutto quanto esposto, la II Camera civile del Tribunale d'appello è giunta alla
conclusione che l'acquisto della quota di comproprietà da parte della
ricorrente altro non era che una manovra di disturbo per impedire o quantomeno
posticipare la realizzazione forzata dell'immobile, manovra che non merita
tutela, poiché altrimenti si avvallerebbe un abuso di diritto e la violazione
del principio della buona fede negli affari commerciali.

7.2 Nell'allegato sottoposto all'esame del Tribunale federale la ricorrente
contesta recisamente questa conclusione, ma non si confronta criticamente con
le ragioni che hanno indotto i giudici ticinesi ad ammettere l'abuso di
diritto.

L'unica affermazione chiaramente riferita alle considerazioni del giudizio
impugnato è quella con cui la ricorrente si dichiara "terza entità che nulla ha
da spartire con la resistente o i fratelli B.________ escussi". Si tratta di
un'affermazione temeraria giacché la stretta relazione fra la ricorrente e
E.B.________ riportata nel giudizio querelato trova incontrovertibile riscontro
nel registro di commercio.

7.3 Sia come sia, tenuto conto del fatto che le norme invocate nel ricorso
fanno parte del diritto privato federale (art. 95 lett. a LTF), che il
Tribunale federale applica d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF), si deve precisare
che la sentenza del Tribunale cantonale è perfettamente conforme al diritto
federale.

Tenuto conto dei fatti addotti nella pronunzia impugnata, ai quali il Tribunale
federale - salvo eccezioni non realizzate in concreto - è vincolato (art. 105
cpv. 1 LTF), l'atteggiamento assunto dalla ricorrente nell'intera vicenda è
manifestamente abusivo. Secondo la giurisprudenza, vi è un abuso di diritto
manifesto non protetto dalla legge (art. 2 cpv. 2 CC) qualora un istituto
giuridico venga utilizzato ad un fine diverso di quello per cui è stato creato
(cfr. ad esempio DTF 122 III 321 consid. 4a), qualora un diritto venga
esercitato senza scopo (DTF 129 III 493 consid. 5.1 pag. 497) oppure
nell'intento di procurarsi un beneficio manifestamente sproporzionato, tenuto
conto degli interessi in gioco (DTF 123 III 200 consid. 2b pag. 203), infine, a
determinate condizioni, qualora una persona assuma un comportamento
contraddittorio (venire contra factum proprium: cfr. DTF 125 III 257 consid. 2a
con rinvii; 123 III 70 consid. 3c pag. 75). In concreto la ricorrente ha fatto
prova di un comportamento contraddittorio in sede processuale, laddove - preso
atto della disponibilità dell'opponente a presentare la documentazione
originale - nulla ha eccepito quo alla produzione delle cartelle ipotecarie in
fotocopia, salvo poi contestarne nel memoriale conclusivo la valenza probatoria
per questo motivo. E ha eccepito la nullità delle cartelle ipotecarie nel
chiaro intento di procurare un beneficio manifestamente sproporzionato a uno
dei debitori del mutuo - E.B.________, al quale è innegabilmente strettamente
legata - e a sé stessa, tenuto conto del fatto che, acquistando la quota di
comproprietà ad un prezzo assai ridotto e senza assunzione di debiti, anch'essa
ha tratto un evidente vantaggio economico.

8.
Nella misura in cui è ammissibile il ricorso deve pertanto venire respinto
siccome privo di ogni fondamento.
Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 12'000.-- è posta a carico della ricorrente, la
quale rifonderà all'opponente fr. 14'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione alla ricorrente, al patrocinatore dell'opponente e alla II Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 17 aprile 2008
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il giudice presidente: La cancelliera:

Klett Gianinazzi