Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.410/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_410/2007 /biz

Sentenza del 5 marzo 2008
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kiss,
Ramelli, giudice supplente,
cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________,
ricorrente,
patrocinato dall'avv. Sandro Patuzzo,

contro

B.________,
C.________,
D.________,
E.________,
opponenti,
tutti patrocinati dall'avv. Marco Perucchi.

Oggetto
contratto di fideiussione, garanzia;

ricorso in materia civile contro la sentenza
emanata il 4 settembre 2007 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 17 dicembre 1998 A.________ ha venduto a B.________, C.________, D.________
e E.________ l'intero pacchetto azionario della F.________AG al prezzo di fr.
6'000'000.--.

La società venduta deteneva a sua volta tutte le azioni di G.________SA, per la
quale A.________ ha lavorato circa vent'anni, nella funzione di direttore
generale, con uno stipendio che nel 1998 ha raggiunto l'importo di fr.
351'000.-- annui.
A.a La clausola n. 4 cpv. 3 del contratto di vendita delle azioni, sotto il
titolo "Garanzie", stabiliva che:
"Gli acquirenti garantiscono che il venditore riceva da parte della fondazione
H.________ presso la fiduciaria svizzera, I.________, il capitale di vecchiaia
massimo previsto dagli statuti in base allo stipendio 1998/1999."

La clausola n. 8 cpv. 3 del medesimo contratto, intitolata "Fine del rapporto
di lavoro del venditore", aggiungeva che:
"Gli acquirenti risp. G.________SA garantiscono le prestazioni del fondo
pensionistico H.________ secondo statuto del fondo."
A.b Dal canto suo, il regolamento della fondazione collettiva H.________
prevedeva, al punto 10 cpv. 6, che i quadri della G.________SA entrati in
servizio prima del 1° gennaio 1991 e aventi dieci o più anni di anzianità
avrebbero ricevuto una rendita di vecchiaia che, sommata alla rendita semplice
AVS e a quella della cassa pensioni, avrebbe raggiunto almeno il 40 %
dell'ultimo stipendio annuo.

B.
Dopo il pensionamento, avvenuto a fine marzo 1999, A.________ ha ricevuto dalla
fondazione H.________ una rendita di vecchiaia di fr. 94'021.-- annui, fr.
9'933.-- dalla cassa pensioni e fr. 24'120.-- dall'AVS, per un totale di fr.
128'074.20.

Per arrivare al 40 % dell'ultimo stipendio, ossia a fr. 140'400.--, mancavano
dunque fr. 12'325.80.

C.
Ritenendo i quattro acquirenti e la ex datrice di lavoro responsabili
dell'ammanco in forza delle garanzie rilasciate al momento della vendita delle
azioni, il 23 novembre 1999 A.________ li ha convenuti davanti alla Pretura di
Lugano e ha chiesto il pagamento di complessivi fr. 244'374.45, pari a: fr.
8'217.20 per la perdita subita tra il giorno del pensionamento e quello della
promozione dell'azione, fr. 230'000.-- corrispondenti al prezzo d'acquisto di
una rendita complementare per il periodo successivo, nonché fr. 6'157.25 per
spese legali anteriori alla causa.

Con sentenza del 10 luglio 2006 il Pretore ha respinto l'azione in quanto
rivolta contro G.________SA, per mancanza di legittimazione passiva, mentre ha
parzialmente accolto quella contro gli altri convenuti, responsabili siccome
garanti giusta l'art. 111 CO, e li ha condannati a pagare in solido all'attore
fr. 73'954.80 per le perdite subite dal 1° aprile 1999 al 31 marzo 2005 e fr.
245'951.05 per l'acquisto di una rendita complementare futura.

D.
Adita dai soccombenti, il 7 settembre 2007 la II Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha sovvertito il giudizio di prima istanza,
respingendo la petizione anche nei confronti dei quattro convenuti rimasti in
lite. I giudici cantonali hanno infatti considerato che l'impegno assunto dai
convenuti nei confronti dell'attore configurava una fideiussione, nulla per
mancanza della forma dell'atto pubblico (art. 493 cpv. 2 CO). La massima
istanza ticinese ha pure respinto l'eccezione di abuso di diritto, ritenendo
non adempiute le condizioni poste dall'art. 2 cpv. 2 CC.

E.
Contro questa sentenza A.________ è tempestivamente insorto dinanzi al
Tribunale federale con un ricorso in materia civile onde ottenere - previa
concessione dell'effetto sospensivo al gravame - la modifica della sentenza
cantonale nel senso della reiezione dell'appello e, di conseguenza, della
conferma della pronunzia pretorile.

L'istanza tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è stata accolta con
il 2 novembre 2007.
Nella risposta del 12 novembre 2007 gli opponenti hanno proposto la reiezione
del ricorso. L'autorità cantonale ha invece rinunciato a presentare
osservazioni.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 133 III 462 consid. 2, 629 consid. 2).

1.1 Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in
sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art.
90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1
LTF) in una causa civile di carattere pecuniario il cui valore litigioso supera
fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 let. b LTF), il ricorso risulta ricevibile.

1.2 Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente si duole della violazione degli
artt. 111 e 492 CO e dell'accertamento inesatto dei fatti.

Le norme a cui si richiama il ricorrente fanno parte del diritto privato
federale (art. 95 lett. a LTF), che il Tribunale federale applica d'ufficio
(art. 106 cpv. 1 LTF).

Dato che viene censurato anche l'accertamento inesatto dei fatti, è opportuno
rammentare che, di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF); può scostarsene solo se esso è stato svolto in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 (art. 105 cpv. 2
LTF). È pertanto solo in questa stessa (ridotta) misura che l'accertamento dei
fatti contenuto nella sentenza cantonale può venir censurato in sede di ricorso
(art. 97 cpv. 1 prima parte LTF); occorre inoltre che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 seconda parte LTF). Incombe alla parte che propone una
fattispecie diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata il compito di
esporre in maniera circostanziata il motivo che la induce a ritenere adempiute
le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF (art. 97
cpv. 1 LTF), altrimenti non si può tener conto dei fatti da lei addotti.

2.
Nella decisione impugnata il Tribunale d'appello, dopo aver accennato alla
difficoltà di distinguere tra fideiussione, garanzia e assunzione cumulativa di
debito e ai metodi d'interpretazione soggettiva e oggettiva dei contratti, ha
osservato che "nel caso di specie l'istruttoria di causa non ha permesso di
stabilire quale fosse la reale e concorde volontà delle parti allorché i
convenuti hanno fornito le «garanzie» di cui al doc. A", indi per cui ha
proceduto all'interpretazione delle dichiarazioni delle parti secondo il
principio dell'affidamento.

L'assunzione cumulativa di debito è stata esclusa perché nel contratto firmato
dai convenuti non si può "intravedere la loro disponibilità ad assumersi
direttamente e personalmente, quali debitori solidali, le obbligazioni del
fondo di previdenza, tanto più che essi nemmeno avevano un interesse proprio e
marcato all'esecuzione del rapporto contrattuale tra l'attore e il debitore
principale". Escluso anche il contratto di garanzia, per l'assenza di un
impegno indipendente, i giudici cantonali hanno stabilito che il rapporto
contrattuale in discussione costituisce fideiussione e hanno elencato i diversi
"indizi" in questo senso: l'assenza di un interesse personale dei convenuti nel
rapporto contrattuale con il fondo di previdenza; l'identità tra l'impegno
assunto dai convenuti e quello del debitore principale di erogare le
prestazioni statutarie di H.________; l'assenza di motivi che facessero
dubitare che H.________ fosse in grado di versare tali prestazioni concordate;
il fatto, reputato verosimile, che i convenuti "avrebbero garantito solo le
obbligazioni contrattuali effettivamente esistenti e non anche quelle
eventualmente nulle o invalidate"; il riferimento ripetuto ed esplicito nel
testo dell'accordo al rapporto contrattuale di previdenza e alle prestazioni
statutarie; l'ignoranza dei convenuti in materia di garanzie. Infine è stata
evocata anche la presunzione in favore della fideiussione allorquando
sussistono dubbi tra questo istituto e la garanzia.

Una volta qualificato il contratto quale fideiussione, la Corte cantonale l'ha
giudicato nullo per vizio di forma, non essendo stato stipulato per atto
pubblico (art. 493 cpv. 2 CO).

3.
Il ricorrente contesta questa interpretazione. In sostanza egli rimprovera ai
giudici d'appello di aver ignorato il contesto nel quale il contratto è stato
firmato, in particolare la lunga trattativa che lo ha preceduto, e di aver
estrapolato l'accordo dalla situazione concreta, ciò che li ha portati ad
attribuirgli un significato assolutamente errato. I documenti e le
testimonianze agli atti dimostrano infatti che le clausole litigiose
costituivano un elemento importante nella trattativa che ha portato alla
vendita del pacchetto azionario della F.________AG e che esse sono state
inserite nel contratto contestualmente a una consistente riduzione del prezzo.

Il ricorrente aggiunge che gli opponenti, tutti quadri dirigenti della
G.________SA, sapevano che il capitale di vecchiaia finanziato esclusivamente
dalla G.________SA avrebbe potuto rivelarsi insufficiente e avrebbe quindi
dovuto venir integrato per permettere alla fondazione H.________ di erogare le
prestazioni massime previste dal regolamento; per questo motivo gli opponenti
non si erano impegnati ad assumere gli obblighi del fondo di previdenza nei
suoi confronti - come erroneamente considerato nella sentenza impugnata - bensì
a integrare se necessario, personalmente o attraverso G.________SA, il capitale
previdenziale.

4.
La contestazione verte dunque innanzitutto sull'interpretazione degli accordi
intervenuti fra le parti.

4.1 L'autorità cantonale ha correttamente ricordato che il contenuto di un
contratto va stabilito in primo luogo mediante interpretazione soggettiva,
ossia secondo la vera e concorde volontà delle parti contraenti (art. 18 cpv. 1
CO), e che qualora ciò non sia possibile occorre ricercare la volontà presunta
per applicazione del principio dell'affidamento.

Il ricorrente non le rimprovera di non avere rispettato la regola di diritto
federale, dedotta dall'art. 18 CO, della priorità dell'interpretazione
soggettiva rispetto a quella oggettiva (DTF 132 III 268 consid. 2.3.2 pag.
274). Egli accetta la scelta della Corte cantonale, ma sostiene che
l'interpretazione in base al principio dell'affidamento è stata fatta in modo
errato, sulla base di fatti ignorati o accertati in modo arbitrario. È pertanto
opportuno ricordare la giurisprudenza a questo proposito.

4.2 L'interpretazione secondo il principio dell'affidamento mira a determinare
la volontà presunta delle parti, secondo il senso nel quale una dichiarazione
poteva essere compresa in buona fede, tenuto conto del testo letterale, del
contesto nel quale si è manifestata e di tutte le circostanze del caso. Le
singole disposizioni contrattuali e le dichiarazioni delle parti non possono
essere esaminate isolatamente; esse vanno valutate nel contesto concreto della
contrattazione. Il giudice non può ipotizzare che le parti avrebbero voluto una
situazione inadeguata; deve al contrario considerare ciò che appare ragionevole
in una situazione di fatto determinata. L'interpretazione oggettiva appartiene
al diritto: il Tribunale federale può quindi rivederla liberamente. Anche in
tale ambito esso è però vincolato dagli accertamenti di fatto dell'autorità
cantonale concernenti sia le circostanze esterne, sia la volontà interna delle
parti (su tutti questi aspetti cfr. DTF 133 III 61 consid. 2.2.1 pag. 67 con
rinvii).

4.3 Il testo delle clausole litigiose non è dunque sufficiente per la
qualificazione del contratto: alla luce di quanto appena esposto, per eseguire
una corretta interpretazione oggettiva occorre considerare le circostanze
concrete nell'ambito delle quali l'atto è stato firmato.

Sotto questo profilo la sentenza cantonale è piuttosto scarna. Essa accerta
nondimeno che "l'attore adempiva incontestabilmente le condizioni" per il
versamento della rendita prevista dal regolamento H.________, avendo iniziato
l'impiego prima del 1° gennaio 1991 e accumulato più di dieci anni di servizio;
e che i convenuti avevano sottoscritto l'impegno litigioso in un momento in cui
non vi era "motivo di dubitare che H.________ non fosse in grado di versare le
prestazioni concordate".

Se così è - se era pacifico che il ricorrente aveva maturato il diritto alla
rendita e se la solvibilità della fondazione H.________ era indubbia - v'è da
chiedersi quale necessità vi fosse che gli opponenti assicurassero ancora
personalmente l'erogazione delle prestazioni del fondo pensionistico; tanto più
che, secondo un altro accertamento effettuato in sede cantonale, la rendita in
questione stava in rapporto diretto ("speculare") con il capitale a
disposizione del fondo pensionistico. In altre parole, con le premesse di fatto
che emergono dal giudizio impugnato, appare poco ragionevole ritenere che
l'impegno assunto dagli opponenti potesse in buona fede essere inteso nel senso
attribuitogli dai giudici cantonali.

Di conseguenza, su questo punto la sentenza d'appello non si concilia con le
regole giurisprudenziali dell'interpretazione oggettiva.

5.
Il ricorrente, come già detto, afferma che gli opponenti, quadri dirigenti di
G.________SA, si erano impegnati a integrare anche personalmente il fondo di
previdenza H.________ perché erano consapevoli che il capitale versato dalla
società, la sola che ne aveva l'onere, avrebbe potuto rivelarsi insufficiente
per l'erogazione delle prestazioni previste dal regolamento. Tale impegno
costituiva una prestazione importante nell'ambito dell'operazione di vendita
societaria, che aveva avuto come contropartita una riduzione cospicua del
prezzo di vendita, dalla qual cosa - specifica il ricorrente - si deve dedurre
anche l'interesse evidente degli opponenti.
Ora, di fronte all'inutilità di garantire (in senso lato) prestazioni del fondo
di previdenza di per sé scontate, è effettivamente ipotizzabile che l'impegno
preso dagli opponenti andasse inteso come proposto dal ricorrente;
quest'interpretazione parrebbe più ragionevole, anche se - come osservato dai
giudici ticinesi - il testo sottoscritto dalle parti fa riferimento al rapporto
contrattuale tra il ricorrente e il fondo di previdenza, non ai contributi che
dovevano finanziarlo. La sentenza cantonale è tuttavia priva di accertamenti
che permettano di situare il contratto nel contesto concreto in cui è stato
sottoscritto (fatta eccezione di quelli menzionati sopra): non vi si trovano
riscontri né sulle circostanze esterne, segnatamente sulle trattative che hanno
preceduto la firma dell'accordo, né sulla volontà interna delle parti. In
assenza di accertamenti di fatti importanti per il giudizio, il Tribunale
federale non può verificare l'applicazione del diritto.

In definitiva appare fondata la tesi di fondo del ricorso (a prescindere
dall'ammissibilità o meno delle singole censure di fatto che l'attore propone),
secondo la quale - in breve - il contratto è stato estrapolato dal suo
contesto.

6.
Tenuto conto del fatto che, stando a quanto emerge dalla stessa sentenza
impugnata, il ricorrente aveva già proposto i suoi argomenti in sede cantonale,
gli atti vanno ritornati al Tribunale d'appello affinché, nella misura in cui
lo consente il diritto di procedura ticinese, completi gli accertamenti di
fatto (art. 107 cpv. 2 LTF). In seguito, per distinguere tra fideiussione o
garanzia (l'assunzione cumulativa di debito cadrebbe se dovesse confermarsi
l'ipotesi formulata sopra), dovrà raffrontare nuovamente i fatti accertati con
i criteri giurisprudenziali che, di per sé, sono elencati correttamente al
consid. 8.3 della sentenza impugnata. E se dovesse giungere alla conclusione
che si tratta di una garanzia dovrà stabilirne la portata e gli effetti, visto
che gli opponenti sostengono che il ricorrente avrebbe modificato le proprie
richieste nei confronti del fondo H.________ dopo la stipulazione del contratto
contenente le controverse clausole di garanzia.

Anche l'esame dell'abuso di diritto invocato dal ricorrente va rinviato, perché
l'eccezione andrà apprezzata alla luce di tutte le circostanze di fatto che
emergeranno dal completamento degli accertamenti di fatto (cfr. DTF 133 III 61
consid. 4.1 pag. 76 con rinvii; per quanto concerne la forma della fideiussione
cfr. anche Christoph M. Pestalozzi in: Basler Kommentar, n. 3 ad art. 493 CO).

Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto. Di conseguenza la sentenza emanata il 4 settembre 2007
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è annullata e
la causa è rinviata all'autorità cantonale per nuovo giudizio nel senso dei
considerandi.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 6'500.-- sono poste a carico degli opponenti, in
solido, i quali rifonderanno al ricorrente, sempre con vincolo di solidarietà,
fr. 7'500.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 5 marzo 2008
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Corboz Gianinazzi