Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.358/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_358/2007 /biz

Sentenza del 27 marzo 2008
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly, Kiss,
cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________,
ricorrente,
patrocinato dall'avv. Michele Franscini,

contro

B.________,
opponente,
patrocinato dall'avv. dott. Sergio Salvioni.

Oggetto
contratto d'architetto; errore nel preventivo;
prescrizione,

ricorso in materia civile contro la sentenza
emanata il 20 luglio 2007 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Intenzionato a edificare una palazzina con appartamenti di lusso ad Ascona, su
di un fondo di sua proprietà e due fondi confinanti che avrebbe ancora dovuto
comperare, nell'estate 1999 B.________ ha incaricato l'arch. A.________ di
allestire un progetto di costruzione e un preventivo.

Nel novembre 1999 l'architetto ha presentato un primo preventivo, che indicava
un costo di costruzione, terreno escluso, di fr. 6'226'045.--; nel febbraio
2000 ne ha poi consegnato un secondo di fr. 6'696'358.--. Preso atto di questi
importi, B.________ ha acquistato le due particelle e si è attivato per
ottenere i necessari crediti di costruzione e trovare degli acquirenti per gli
appartamenti.

Prima ancora dell'inizio dei lavori, nel settembre 2000, egli ha scoperto che i
preventivi contenevano un errore di somma di fr. 1'126'009.--, ciò che lo ha
per finire indotto a rinunciare all'intera operazione e a rivendere le tre
particelle destinate a tale progetto.

B.
Il 10 novembre 2004 B.________ ha adito la Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna chiedendo la condanna dell'arch. A.________ al pagamento di
fr. 1'228'186.55, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno patito a
causa del grave errore di calcolo commesso nell'elaborazione del preventivo. Il
convenuto ha avversato la petizione. Egli ha tra l'altro sollevato l'eccezione
di prescrizione, essendo trascorso più di un anno tra la consegna del
preventivo difettoso (risalente al 26 novembre 1999) e l'introduzione della
causa, rispettivamente tra la rescissione del contratto da parte di B.________
(avvenuta al più tardi il 27 settembre 2001, quando ha rivenduto i fondi) e
l'introduzione della causa.
Con il consenso delle parti la procedura è continuata limitatamente
all'eccezione di prescrizione, giusta l'art. 181 CPC/TI.

Aderendo alla tesi del convenuto circa l'applicabilità delle norme sul
contratto d'appalto e quindi, per la prescrizione, dell'art. 210 CO -
applicabile in virtù del rinvio contenuto nell'art. 371 cpv. 1 CO - il 24
maggio 2006 il Pretore ha accolto l'eccezione di prescrizione e, di
conseguenza, ha respinto la petizione.

C.
Di diverso avviso la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
civile, la quale, a prescindere dalla qualificazione giuridica dell'accordo
intervenuto fra le parti, ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione
decennale di cui all'art. 127 CO.

Con sentenza del 20 luglio 2007 la massima Corte ticinese ha quindi accolto
l'appello di B.________ e riformato il giudizio di primo grado nel senso della
reiezione dell'eccezione di prescrizione.

D.
Prevalendosi della violazione di varie norme del diritto federale, l'arch.
A.________ è tempestivamente insorto dinanzi al Tribunale federale con un
ricorso in materia civile volto a ottenere la modifica della sentenza impugnata
nel senso di respingere l'appello e confermare la pronunzia pretorile.

Nelle osservazioni del 25 ottobre 2007 B.________ ha proposto di dichiarare il
gravame irricevibile.

L'autorità cantonale ha invece rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
L'opponente propone di dichiarare il ricorso irricevibile, siccome rivolto
contro una decisione incidentale senza che siano adempiuti i requisiti posti
dall'art. 93 cpv. 1 LTF.

1.1 Giusta l'art. 90 LTF il ricorso è di principio proponibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento. Può essere inoltrato contro
decisioni incidentali separate dal merito, che non riguardano la competenza o
la ricusazione (cfr. art. 92 LTF) - com'è quella in rassegna, con cui la causa
viene rinviata all'autorità inferiore a seguito della reiezione dell'eccezione
di prescrizione - soltanto se "esse possono causare un pregiudizio
irreparabile" (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) oppure "se l'accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa" (art. 93 cpv. 1
lett. b LTF).

1.2 In concreto il ricorrente si richiama in particolare all'art. 93 cpv. 1
lett. b LTF.
Pacifico che l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza
impugnata per intervenuta prescrizione porrebbero fine definitivamente
all'azione promossa dall'opponente, il ricorrente spiega che l'istruttoria sarà
lunga e costosa: egli ha infatti praticamente contestato tutti i fatti addotti
dalla controparte, agli atti vi sono oltre cento documenti che parti e giudici
dovranno commentare, andranno sentiti vari testimoni per accertare la volontà
delle parti, lo svolgimento delle trattative così come i motivi della rottura
dei rapporti contrattuali e della vendita della proprietà da parte
dell'opponente, infine dovranno anche venir ordinate delle perizie per
determinare l'entità del risarcimento, contestato su tutta la linea, e
l'attendibilità del preventivo.

A mente dell'opponente, il ricorrente enfatizza le difficoltà della procedura
probatoria, che in realtà sarà rapida e poco costosa.

1.3 Ora, come osservato dal ricorrente, il tenore dell'art. 93 cpv. 1 lett. b
LTF corrisponde a quello dell'art. 50 OG, indi per cui ci si può riferire alla
prassi sviluppata sotto l'egida di tale normativa (DTF 133 II 409 consid. 1.2
pag. 412). Ciò significa, tra l'altro, che il Tribunale federale decide
"secondo il suo libero apprezzamento" se i presupposti per l'applicazione
dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF sono adempiuti (cfr. art. 50 cpv. 2 OG; DTF 118
II 91 consid. 1a pag. 92).

In concreto, le circostanze addotte dal ricorrente fanno apparire giustificata,
sotto il profilo dell'economia processuale, la richiesta di pronunciarsi
sull'eccezione di prescrizione, che se accolta porrà fine alla lite. Va inoltre
osservato come, pur asseverando che l'istruttoria sarà rapida, lo stesso
opponente precisi di voler chiedere l'edizione di vari documenti da parte delle
banche, l'edizione di altri documenti dalla controparte e una perizia sulla
necessità o l'opportunità di effettuare lavori di adeguamento nella sua casa.

2.
Per il resto, la ricevibilità del ricorso non pone problemi, siccome interposto
tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale
(art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione emanata dalla Corte ticinese
di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa civile di carattere
pecuniario il cui valore litigioso supera fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 let. b
LTF).

3.
Il Tribunale d'appello ha reputato superfluo stabilire la natura giuridica -
contratto di appalto o di mandato - degli accordi intervenuti fra le parti, la
questione della prescrizione essendo in realtà regolata dall'art. 371 CO,
secondo cui l'azione del committente di una costruzione immobiliare contro
l'architetto per i difetti dell'opera si prescrive con il decorso di cinque
anni dalla consegna dell'opera (cpv. 2), rispettivamente, se non si tratta di
un'opera immobiliare, entro il termine di un anno, così come vale nella
compravendita (cpv. 1). Qualora invece la responsabilità dell'architetto non
sia riconducibile alla difettosità dell'opera, ovvero se la violazione
contrattuale a lui imputata non ha provocato alcun difetto ai sensi dell'art.
367 CO - hanno proseguito i giudici ticinesi - la prescrizione dell'azione del
committente è soggetta al termine decennale di cui all'art. 127 CO.

Dato che in concreto all'architetto è stato rimproverato "unicamente un errore
nell'allestimento del preventivo, violazione contrattuale che di per sé non era
tale da provocare, e di fatto non ha provocato, alcun difetto nell'opera", la
Corte cantonale ha concluso per l'applicazione del termine decennale di
prescrizione. I giudici ticinesi hanno infatti ritenuto che la responsabilità
imputata al ricorrente rientra nel concetto di "unrichtige Kosteninformation"
ed è analoga a quella derivante dal superamento dei costi preventivati o
dall'errata determinazione del prezzo, per le quali torna applicabile il
termine di prescrizione di cui all'art. 127 CO.

4.
A mente del ricorrente questa decisione viola gli art. 363 e 394 CO laddove
omette di qualificare il contratto che legava le parti e non applica alla
fattispecie le regole sull'appalto; lede inoltre gli art. 127, 210 cpv. 1 e 371
cpv. 1 e 2 CO perché applica il termine di prescrizione decennale, invece di
quello annuale, a pretese di risarcimento derivanti da difetti di un'opera
mobiliare.

Il ricorrente rimprovera alla massima istanza ticinese di non aver tenuto conto
della giurisprudenza del Tribunale federale sul contratto d'architetto e, più
in particolare, sulla prescrizione delle pretese di garanzia e risarcimento del
committente. Secondo tale giurisprudenza l'architetto che allestisce solo piani
e preventivi esegue un appalto, mentre quello che si occupa solo della
direzione dei lavori svolge un mandato; se l'incarico comprende tutte queste
mansioni il contratto è misto e si applicano alternativamente le regole del
contratto d'appalto e quelle del mandato.
Le pretese di risarcimento rivolte contro l'architetto possono quindi
prescriversi in modo differenziato - prosegue il ricorrente - a seconda del
rapporto giuridico in gioco, del carattere mobiliare o immobiliare dell'opera e
della natura della violazione contrattuale commessa. Poiché l'allestimento dei
piani e dei preventivi da parte dell'architetto è retto dalle norme sul
contratto d'appalto, i difetti che colpiscono esclusivamente queste opere
mobiliari (piani e preventivi) - senza ripercuotersi sulla costruzione
immobiliare - sono disciplinati dagli art. 367 segg. CO, di modo che la
garanzia dell'architetto per i difetti di piani e preventivi si prescrive in un
solo anno in forza degli art. 371 cpv. 1 e 210 cpv. 1 CO.

5.
La critica ricorsuale è pertinente nella misura in cui verte sulla necessità di
qualificare la relazione contrattuale instauratasi fra le parti.

5.1 La qualifica del contratto d'architetto - e, di conseguenza, la
responsabilità per eventuali inadempienze - varia a dipendenza delle
prestazioni affidate al professionista nel caso specifico, che portano a
qualificarlo quale appalto, se gli viene affidata solo l'esecuzione dei piani,
o quale mandato, se gli viene affidata solo la direzione dei lavori, oppure, se
gli vengono affidate entrambe le mansioni, quale contratto di natura mista
(cosiddetto contratto d'architetto globale), nel qual caso è possibile
un'applicazione differenziata del diritto a seconda dell'oggetto del litigio
(cfr. DTF 127 III 543 consid. 2a pag. 545 con rinvii).

5.2 E dalla qualifica del contratto dipende il termine di prescrizione
applicabile alla responsabilità dell'architetto.
Come rettamente ricordato nel gravame, nella DTF 130 III 362 consid. 4.1 e 4.2
il Tribunale federale ha infatti per esempio già stabilito che, qualora
l'architetto sia stato incaricato solo dell'elaborazione dei piani, la sua
responsabilità per eventuali difetti si prescrive nel termine di un anno (art.
371 cpv. 1 CO, con rinvio all'art. 210 cpv. 1 CO). Diverso è il caso se a causa
dei piani difettosi si è verificato un difetto nella costruzione immobiliare,
poiché in tale eventualità la prescrizione è disciplinata dall'art. 371 cpv. 2
CO; se invece l'agire dell'architetto ha per altre ragioni delle ripercussioni
negative sulla realizzazione della costruzione immobiliare (ad esempio per
carente controllo dei lavori, superamento dei costi o ritardo nella consegna),
la prescrizione è di regola quella decennale di cui all'art. 127 CO, come ben
ricordato anche dalla Corte cantonale (cfr. DTF 102 II 413 consid. 3 pag. 418
seg.). Sennonché nella fattispecie in esame la costruzione immobiliare non è
nemmeno iniziata.

6.
A mente del ricorrente, il contratto avente per oggetto l'allestimento dei
piani e/o del preventivo dev'essere qualificato come contratto d'appalto
relativo a opere mobiliari, di modo che la sua responsabilità per eventuali
difetti si prescrive in un anno (art. 371 cpv. 1 CO, con rinvio all'art. 210
cpv. 1 CO).

6.1 La sua affermazione può senz'altro essere condivisa in quanto riferita
all'allestimento dei piani, trattandosi del risultato del lavoro intellettuale
proprio dell'architetto, ch'egli è in grado di garantire (DTF 130 III 362
consid. 4.1 e 4.2; cfr. anche, fra tutti, Pierre Tercier, Les contrats
spéciaux, 3a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 4849). In caso di difetti dei
piani o, eventualmente, di un errore nel preventivo riconducibile
esclusivamente ai difetti dei piani la prescrizione è dunque regolata dall'art.
371 CO.

6.2 In concreto, tuttavia, nessuno ha mai preteso che l'asserito errore nel
preventivo sarebbe imputabile a un difetto di progettazione. Stando a quanto
accertato nella sentenza impugnata, all'architetto viene rimproverato un
"errore di somma". Il litigio è quindi limitato al contratto relativo
all'allestimento del preventivo.
6.2.1 Il ricorrente sostiene che, come per i piani, anche all'elaborazione del
preventivo tornano applicabili le norme sul contratto d'appalto e a sostegno di
tale tesi cita Rolf H. Weber (in: Basler Kommentar, 4a ed., Basilea 2007, n. 31
ad art. 394 CO), Pierre Engel (Contrats de droit suisse, 2a ed., Berna 2000, n.
2a pag. 497) e Peter Gauch (Le contrat d'entreprise, adaptation française par
Benoît Carron, Zurigo 1999, n. 52); richiama inoltre una sentenza del Tribunale
federale del 12 giugno 1984 (DTF 110 II 380 consid. 2).
6.2.2 I richiami sono corretti. Il ricorrente trascura tuttavia il fatto che
nella sua giurisprudenza più recente il Tribunale federale ha ripetutamente
stabilito che la responsabilità dell'architetto per una valutazione sbagliata
dei costi di costruzione soggiace di principio alle regole del mandato (DTF 127
III 543 consid. 2a pag. 545; 119 II 249 consid. 3b; cfr. anche la sentenza non
pubblicata del 15 marzo 2005, nella causa 4C.424/2004 consid. 2 e 3).
Poco importa che nelle sentenze citate l'esecuzione dell'opera fosse già
iniziata o addirittura terminata: l'errore di valutazione dei costi di
costruzione risale in ogni caso alla fase precedente l'inizio dei lavori, come
nella fattispecie in esame.
6.2.3 L'elaborazione di un preventivo non può essere considerata alla stessa
stregua dei piani, giacché il preventivo non è il prodotto del lavoro
intellettuale dell'architetto. Con il preventivo egli fornisce al committente
informazioni circa i presumibili costi della costruzione (Walter Fellmann,
Haftung für falsche Kostenschätzung, in: Recht der Architekten und Ingenieure,
San Gallo 2002, pag. 211-245, in particolare n. 1 pag. 215). Non si tratta dei
costi derivanti dalla sua attività di architetto - ciò che differenzia questo
preventivo dal "computo approssimativo" fornito dall'appaltatore (cfr. art. 375
CO) - bensì dei costi connessi all'attività dei terzi che interverranno sul
cantiere (fornitori di materiali, artigiani, ecc.), indi per cui egli non è in
grado di "garantire" un risultato misurabile secondo criteri oggettivi (cfr.
Pierre Tercier, op. cit., n. 3856), rimane un certo margine di incertezza
(Walter Fellmann, op. cit., n. 1 e 2 pag. 215). Questo impedisce di poter
considerare il preventivo da lui allestito come un "opera", suscettibile di
fare l'oggetto di un contratto d'appalto (Walter Fellmann, op. cit., n. 4 pag.
226 e 227). Il preventivo configura piuttosto un pronostico, una valutazione
che l'architetto è tenuto ad eseguire con la massima diligenza, visto
l'influsso che l'informazione da lui fornita avrà sulle successive scelte del
committente (Walter Fellmann, op. cit., n. 2 pag. 215). Egli è quindi chiamato
a garantire - non il risultato ma - la qualità del proprio lavoro (cfr. Pierre
Tercier, op. cit., n. 3856), di modo che il margine d'incertezza accettabile è
comunque limitato (Walter Fellmann, op. cit., n. 2 pag. 215).
6.2.4 L'attività svolta dall'architetto chiamato ad allestire un preventivo sui
costi di una costruzione immobiliare può dunque essere equiparata a quella di
un perito (Walter Fellmann, op. cit., n. 4 pag. 226 seg.).

Nella DTF 127 III 328 consid. 2, in cui si trattava di valutare la
responsabilità di un perito incaricato di effettuare la stima di un immobile,
il Tribunale federale, sulla base di considerazioni analoghe a quelle appena
esposte, è giunto alla conclusione che poiché il perito non poteva garantire
l'esattezza del risultato del suo lavoro, trattandosi di una questione di
apprezzamento, la sua responsabilità andava giudicata secondo le regole del
mandato (DTF citata consid. 2c).
Lo stesso vale per l'architetto incaricato di elaborare il preventivo sui costi
presumibili di costruzione (DTF citata consid. 2d pag. 331).

6.3 Ne discende che le pretese di risarcimento nei confronti dell'architetto
per l'errore commesso nell'allestimento del preventivo si prescrivono nel
termine di dieci anni previsto dall'art. 127 CO.

7.
La decisione dei giudici cantonali di respingere l'eccezione di prescrizione
risulta quindi conforme al diritto federale. Ciò comporta la reiezione del
gravame.

Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 10'000.-- sono poste a carico del ricorrente, il
quale rifonderà all'opponente fr. 12'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 27 marzo 2008
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Corboz Gianinazzi