Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.34/2007
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4A_34/2007 /biz

Sentenza del 26 luglio 2007
I Corte di diritto civile

Giudici federali Corboz, presidente,
Kiss, Ramelli, giudice supplente,
cancelliera Gianinazzi.

A. ________,
ricorrente,
patrocinata dall'avv. Davide Corti,

contro

B.________,
opponente,
patrocinato dagli avv. Raffaele Bernasconi e
Massimo Macconi.

mandato,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 5 febbraio 2007 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Il 10 giugno 2002 A.________, proprietaria di quindici immobili situati in
diversi cantoni svizzeri, ha incaricato B.________, esperto nel settore
bancario, del risanamento della sua situazione finanziaria, divenuta precaria
in seguito alla disdetta dei crediti ipotecari da parte delle banche
C.________ e D.________SA. Il mandatario doveva in particolare trovare
soluzioni che permettessero alla mandante di conservare, se possibile, la
proprietà degli immobili e di ottenere finanziamenti "normali". In caso di
successo egli avrebbe ricevuto una remunerazione (Erfolgsprämie) pari al 25 %
della differenza fra i debiti complessivi (Kreditausstand) e l'importo totale
pagato alle banche (Ablösesumme); nel caso contrario sarebbe stato
indennizzato solamente per il tempo impiegato nelle trattative e per le spese
effettive.

Originariamente il contratto era valido fino al 30 giugno 2002, con
possibilità di proroga in presenza di trattative concrete con le banche. Le
parti lo hanno in effetti prolungato una prima volta, per scritto, fino a
fine luglio 2002. L'attività del mandatario è comunque proseguita anche dopo
questa scadenza (con modalità che sono soggette a contestazione), tanto che
il 15 gennaio 2003, nell'imminenza degli incanti pubblici, la mandante ha
potuto liquidare le banche D.________ e C.________ e ottenere un nuovo
finanziamento presso la banca E.________.

La presente causa trae spunto dal rifiuto di A.________ di remunerare
B.________.

B.
Il 30 maggio 2003 B.________ ha promosso azione davanti al Pretore del
Distretto di Lugano chiedendo la condanna di A.________ al pagamento della
retribuzione pattuita nel contratto del 10 giugno 2002, quantificata in sede
di conclusioni in fr. 484'455.96, e il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta contro il precetto esecutivo n. 31454
dell'Ufficio di Esecuzione di Zurigo 8.

Con sentenza del 29 dicembre 2005 il Pretore ha integralmente accolto le
domande dell'attore.

C.
Adita dalla soccombente, il 5 febbraio 2007 la II Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'impugnativa e confermato la
pronunzia di primo grado.

D.
Tempestivamente insorta dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in
materia civile, A.________ postula la modifica della sentenza cantonale nel
senso di accogliere l'appello e, di conseguenza, respingere la petizione.

Nella risposta del 16 maggio 2007 B.________ propone di respingere il ricorso
nella misura in cui fosse ammissibile. L'autorità cantonale non si è invece
pronunciata.

Diritto:

1.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione in concreto impugnata è
stata pronunciata dopo questa data, la procedura ricorsuale è disciplinata
dalla nuova normativa (art. 132 cpv. 1 LTF).

2.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 133 I 185 consid. 2).

2.1 Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente
in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale
(art. 90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75
cpv. 1 LTF) in una causa civile di carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 let. b LTF), il ricorso
risulta ricevibile, perlomeno sotto questo profilo.

2.2 Dinanzi al Tribunale federale la ricorrente si prevale della violazione
del diritto federale (art. 95 lett. a LTF) e dell'apprezzamento inesatto dei
fatti (art. 97 cpv. 1 LTF).

Si tratta di censure di per sé ammissibili.

2.2.1 Con il ricorso in materia civile ci si può infatti prevalere della
violazione del diritto, così come determinato dagli art. 95 e 96 LTF.

Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF).
Esso non è vincolato dai motivi indicati nel ricorso né dal valore giuridico
attribuito ai fatti dall'autorità cantonale; il Tribunale federale può dunque
accogliere un ricorso per motivi diversi da quelli di cui si prevale la parte
che ricorre, così come può respingerlo adottando un'argomentazione giuridica
differente da quella esposta nel giudizio impugnato (cfr. DTF 130 III 136
consid. 1.4 pag. 140 con rinvii). Ciononostante, tenuto conto delle esigenze
di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF - che, se disattese, possono
comportare l'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF) - in
linea di principio il Tribunale federale esamina solamente le censure
adeguatamente sollevate; non è tenuto a esaminare tutte le questioni
giuridiche che si pongono, come farebbe un'autorità di prima istanza.

2.2.2 Il Tribunale federale fonda il proprio ragionamento giuridico sui fatti
così come accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può
scostarsene solo se l'accertamento è stato svolto in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 (art. 105 cpv. 2
LTF).

Incombe alla parte che intende scostarsi dalla fattispecie contenuta nella
sentenza impugnata addurre, con un'argomentazione circostanziata, il motivo
che la induce a ritenere adempiute le condizioni di una delle eccezioni
previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF (art. 97 cpv. 1 prima LTF); occorre inoltre
che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante
sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 seconda parte LTF). Altrimenti non si
può tener conto di una fattispecie diversa da quella esposta nella decisione
impugnata.

Infine, possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se
ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF).

3.
Nella sentenza impugnata il Tribunale d'appello ha in primo luogo ritenuto
"ampiamente infondata" la tesi di A.________ secondo la quale l'accordo del
10 giugno 2002 prevedeva l'elargizione del premio solo nell'eventualità in
cui il mandatario avesse raggiunto un risultato migliore di quello che
avrebbe potuto scaturire dalla proposta formulata il 13 dicembre 2001 dalla
banca D.________.
Dinanzi al Tribunale federale la ricorrente contesta la decisione dei giudici
cantonali su questo punto e ripropone la propria interpretazione del citato
accordo.

3.1 Ora, per giudicare un contratto, sia per la forma che per il contenuto,
occorre stabilire quale fosse la volontà dei contraenti al momento della sua
stipulazione (art. 18 CO).

Il contenuto di un contratto viene determinato in primo luogo mediante
l'interpretazione soggettiva, ovvero ricercando la vera e concorde volontà
dei contraenti, anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte
adoperate, per errore o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto
(art. 18 cpv. 1 CO). Ciò che le parti hanno voluto e dichiarato durante le
trattative e/o al momento della conclusione del contratto attiene ai fatti
(DTF 132 III 268 consid. 2.3.2 pag. 274), che possono essere rivisti dal
Tribunale federale solamente alle condizioni esposte al consid. 2.2.2.

Qualora non esistano accertamenti di fatto sulla reale concordanza della
volontà delle parti o se il giudice constata che una parte non ha compreso la
volontà dell'altra, la loro (presunta) volontà viene invece determinata
interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento
(cosiddetta interpretazione oggettiva), ovvero secondo il senso che ogni
contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di
volontà dell'altro nella situazione concreta. L'interpretazione del contratto
giusta il principio dell'affidamento è una questione concernente
l'applicazione del diritto, che può essere esaminata liberamente (cfr. quanto
esposto al consid. 2.2.1). Onde statuire su tale questione di diritto occorre
comunque fondarsi sul contenuto della manifestazione di volontà e sulle
circostanze del caso, che attengono ai fatti (DTF 133 III 61 consid. 2.2.1
pag. 67 con rinvii).

3.2 In concreto, come anticipato, i giudici della massima istanza ticinese -
riprendendo le motivazioni del pretore - hanno rilevato che la tesi della
ricorrente non risulta affatto dal testo del contratto, del tutto silente a
questo proposito. Dall'istruttoria è inoltre emerso che prima della firma
dell'accordo il mandatario si era opposto all'inserimento di una premessa che
menzionasse la disponibilità della banca D.________ di rinunciare a un
credito di fr. 2'000'000.--. Tale proposta della banca - hanno precisato i
giudici cantonali - non aveva d'altronde portato a risultati concreti perché
la ricorrente a quel momento non era stata in grado di reperire i fondi
necessari per pagare i debiti; ne erano seguiti lo stallo delle trattative e
la riattivazione delle procedure esecutive, con la necessità impellente di
cercare nuove soluzioni per il tramite dell'opponente. Alla luce di quanto
appena esposto, le ulteriori circostanze addotte dalla ricorrente - quali le
testimonianze di F.________ e G.________ (che si sono perlopiù limitati a
riferire quanto dettogli dalla ricorrente), la percentuale del premio
pattuito e il contenuto del doc. BB - sono state reputate irrilevanti.

3.3 Poco importa stabilire se l'interpretazione effettuata dalla Corte
cantonale sia soggettiva o normativa giacché, in ogni caso, la censura
ricorsuale concerne esclusivamente i fatti sui quali i giudici hanno basato
il loro giudizio, che - a dire della ricorrente - sarebbero stati accertati
in modo inesatto nel senso dell'art. 97 cpv. 1 LTF.

3.3.1 I fatti accertati sono "manifestamente inesatti" quando l'istanza
inferiore è incorsa nell'arbitrio (cfr. Messaggio concernente la revisione
totale dell'organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, in: FF
2001 pag. 3894). Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio, vietato dall'art. 9
Cost., non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa
apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. Il
Tribunale federale annulla la pronunzia criticata per violazione del divieto
dell'arbitrio solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare
- e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito -
manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale,
gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e
indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia
e dell'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1 con rinvii).

3.3.2 Nell'allegato presentato al Tribunale federale la ricorrente afferma in
particolare che per tutti era scontato che la situazione di partenza fosse
l'offerta 13 dicembre 2001 della banca D.________, da lei non accettata non
per mancanza di liquidità bensì perché poco vantaggiosa; che quella proposta
era comunque rimasta valida; che la trattativa con la banca era proseguita e
che la vendita all'asta non era affatto imminente. Queste contestazioni sono
proposte liberamente: la ricorrente contrappone la propria versione dei fatti
a quella contenuta nella sentenza impugnata, richiamandosi liberamente a
documenti e testimonianze.

A prescindere dalla questione di sapere se, così come formulati, i suoi
argomenti soddisfino le esigenze di motivazione del ricorso (cfr. quanto
esposto al consid. 2.2.2 e DTF 133 III 421 consid. 1.3 non pubblicato), essi
non sono in ogni caso idonei a dimostrare l'arbitrio.
Qualora venga censurata la valutazione del materiale probatorio, è infatti
necessario dimostrare che il giudice - il quale in questo ambito dispone di
un ampio margine di apprezzamento - ha manifestamente misconosciuto il senso
e la portata di un mezzo di prova, che ha omesso senza valida ragione di
tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare
l'esito della vertenza, oppure che ha ammesso o negato un fatto ponendosi in
aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo
insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

La ricorrente - la quale, come detto, si è limitata a esporre la propria
versione dei fatti - non è stata in grado di dimostrare che la valutazione
del materiale probatorio da parte dei giudici cantonali sarebbe arbitraria
nel senso appena descritto, di modo che, quand'anche ammissibile, su questo
punto il ricorso risulta in ogni caso manifestamente infondato.

3.4 Si può abbondanzialmente osservare che, seppur solo di passaggio, la
ricorrente accenna anche alla violazione dell'obbligo di fedeltà e diligenza
(art. 398 CO) da parte dell'opponente, il quale non l'avrebbe informata, al
momento della firma del noto accordo, di una precedente discussione con il
direttore della banca D.________. Si tratta tuttavia di un argomento
inammissibile: pur dolendosi di una violazione del diritto federale nel senso
dell'art. 95 lett. a LTF, la ricorrente adduce infatti delle circostanze che
non trovano riscontro nella sentenza impugnata.

4.
Nella seconda parte della sua decisione, il Tribunale d'appello ha respinto
gli argomenti con i quali la ricorrente asseriva che l'opponente non aveva
diritto alla remunerazione percentuale perché la sua attività dopo il 31
luglio 2002 non si fondava più sul contratto del 10 giugno 2002. I giudici
cantonali hanno ricordato che questo contratto - come anche l'atto della
prima proroga - permetteva espressamente la possibilità di rinnovo, senza
prescrivere forme particolari, e hanno constatato che le parti non avevano
affatto previsto che la continuazione della collaborazione avrebbe comportato
la decadenza del premio concordato inizialmente. Il mandato era pertanto
proseguito tacitamente, per atti concludenti, alle medesime condizioni: lo
confermano le fatturazioni, che sono proseguite conformemente al contratto, e
le allegazioni fatte in causa dalla stessa ricorrente.

Nel gravame la ricorrente ammette che l'attore aveva continuato a trattare
con le banche dopo il 31 luglio 2002, ma ribadisce che le condizioni erano
mutate, perché l'attività era limitata alla ricerca di nuovi finanziamenti.
Il prolungamento tacito del contratto era del resto "contrario agli
intendimenti circa la forma scritta che i contraenti si erano riservati" per
cui la sentenza cantonale violerebbe l'art. 16 cpv. 1 CO. La ricorrente
definisce poi manifestamente errati gli accertamenti concernenti la
fatturazione successiva al 31 luglio 2002, poiché l'esposizione di onorari a
tariffa oraria proverebbe proprio la rinuncia al premio da parte
dell'opponente.

4.1 Anche queste argomentazioni, come quelle esaminate al considerando
precedente, sono volte essenzialmente contro i fatti, contro l'apprezzamento
delle prove, che la ricorrente discute in modo appellatorio, commentando
diffusamente gli atti istruttori, senza premurarsi di motivare in modo
puntuale e sostanziare l'arbitrio (cfr. quanto esposto al consid. 3.3).
4.2 Su questi temi le censure ricorsuali toccano il diritto solo nella misura
in cui sono volte contro l'ammissione da parte del Tribunale d'appello della
protrazione per atti concludenti, dopo il 31 luglio 2002, del contratto 10
giugno 2002.

4.2.1 Il mandato non soggiace a forme particolari, per cui può essere
pattuito (o modificato) anche tacitamente (art. 1 cpv. 2 CO). Nel caso in
rassegna la ricerca di una manifestazione di volontà di questa natura è
avvenuta correttamente per mezzo dell'interpretazione oggettiva: la Corte
cantonale ha ricercato come doveva essere inteso in buona fede il
comportamento delle parti, tenuto conto delle circostanze concrete. In altre
parole, l'autorità ticinese ha applicato il diritto federale, che può essere
rivisto in questa procedura, sulla base tuttavia, come già detto, dei fatti
accertati nel giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF), in particolare delle
circostanze che hanno preceduto o accompagnato la manifestazione delle
volontà (cfr. quanto esposto al consid. 3.1; DTF 133 III 61 consid. 2.2.1 con
rinvii).

4.2.2 La manifestazione di volontà tacita va ammessa con cautela, in presenza
di comportamenti univoci, la cui interpretazione non può ragionevolmente
suscitare dubbi; per questo, di regola, un atteggiamento puramente passivo
non è sufficiente (DTF 123 III 53 consid. 5a pag. 59, 113 II 522 consid. 5c
pag. 527).

In concreto, i giudici ticinesi hanno rilevato, tra l'altro, che nelle
conclusioni di prima istanza e ancora in sede di appello la ricorrente aveva
dichiarato, riferendosi a un suo scritto del 18 ottobre 2002, che a quel
momento riteneva che la Erfolgsprämie andasse commisurata al miglior
risultato ottenuto per rispetto alla nota proposta della banca D.________. In
sostanza, secondo gli accertamenti non contestati del giudizio cantonale, la
ricorrente ha quindi riconosciuto che il 18 ottobre 2002, ossia due mesi e
mezzo dopo la scadenza contrattuale pattuita per scritto, anch'ella pensava
ancora che l'opponente avrebbe ricevuto una Erfolgsprämie (pur contestandone
la modalità di calcolo). Questa circostanza, già di per sé univoca, è
rafforzata dal contratto scritto iniziale, che prevedeva espressamente la
possibilità del rinnovo svincolato da forme particolari, nonché
dall'accertamento di fatto concernente l'assenza di patti che modificassero
le condizioni della remunerazione.

4.3 Ne viene che, ammettendo la continuazione tacita del mandato alle
medesime condizioni, il Tribunale d'appello ha applicato correttamente il
diritto federale, segnatamente l'art. 18 cpv. 1 CO con le regole
giurisprudenziali sull'interpretazione dei contratti (cfr. quanto esposto al
consid. 3.1).

Quanto all'art. 16 cpv. 1 CO, invocato nel gravame, basta constatare che le
asserzioni secondo le quali le parti avrebbero inteso sottoporre i loro
accordi all'esigenza della forma scritta non trovano nessun riscontro negli
accertamenti della sentenza cantonale.

5.
La Corte ticinese ha in seguito confermato il giudizio pretorile anche sulla
quantificazione della Erfolgsprämie spettante all'opponente, che a suo
giudizio va calcolata sulla base della differenza tra l'esposizione totale
dei debiti della ricorrente e la somma versata alle banche, prescindendo
quindi dalla proposta del 13 dicembre 2001 della banca D.________. Posto che
quest'ultima ha rinunciato a fr. 1'619'994.94 e la banca C.________ a fr.
164'549.30, la retribuzione ammonta a fr. 446'136.-- (25 %) più IVA.

Dinanzi al Tribunale federale la ricorrente ripropone l'offerta della banca
D.________ del 13 dicembre 2001 come base determinante per valutare l'esito
dei risultati ottenuti dall'opponente; questo argomento è già stato esaminato
al consid. 3, al quale si rinvia.

Essa mette pure in dubbio il credito al quale ha rinunciato la banca
D.________; non si avvede tuttavia che i giudici cantonali hanno considerato
proceduralmente irrite le contestazioni da lei mosse a tale riguardo per la
prima volta nella sede cantonale (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI). Ciò
significa che nel ricorso avrebbe dovuto anzitutto censurare l'applicazione
del diritto cantonale (art. 106 cpv. 2 LTF); dato che non lo ha fatto gli
argomenti da lei proposti non possono essere tenuti in nessuna
considerazione.

6.
Da ultimo il Tribunale d'appello ha giudicato che, non essendovi stata deroga
alla regola dispositiva dell'art. 402 cpv. 1 CO, l'opponente ha diritto,
oltre all'onorario pattuito, anche alla rifusione delle spese esposte nelle
fatture doc. NNN e WWW. La ricorrente adduce una violazione dell'art. 402
cpv. 1 CO: sostiene che queste due fatture non vanno pagate perché non
riguardano un recupero di spese ma espongono degli onorari a tariffa oraria.

6.1 La sentenza impugnata accerta che le fatture doc. NNN e WWW si
riferiscono "al tempo, alle spese di viaggio e alle spese effettive..."
sostenute dall'opponente. L'art. 402 cpv. 1 CO stabilisce il principio del
rimborso al mandatario di anticipazione e spese (su queste nozioni e sulla
differenza del testo della norma nelle tre lingue nazionali cfr. Walter
Fellmann, in: Berner Kommentar, n. 14-18 ad art. 402 CO). In assenza di
rinunce - circostanza di fatto accertata dalla Corte ticinese - il mandatario
ha diritto alla rifusione di anticipazioni e spese in aggiunta all'onorario
(Walter Fellmann, op. cit., n. 13). Le spese esposte nelle fatture NNN e WWW
- siano esse di viaggio o effettive - vanno pertanto rifuse. Su questo punto
il giudizio cantonale è conforme al diritto federale.

6.2 Diversa è invece la soluzione quanto al "tempo (...) di viaggio". Nella
misura in cui l'opponente ha fatturato anche un'indennità oraria per il tempo
impiegato per le trasferte, avulsa dai costi effettivi dei viaggi, si tratta
infatti di una mercede nel senso dell'art. 394 cpv. 3 CO, non di spese
secondo l'art. 402 cpv. 1 CO.

Limitatamente a queste posizioni - fr. 1425.-- per la fattura NNN e
fr. 2'250.-- più IVA per la fattura WWW - il ricorso va quindi accolto.
L'autorità cantonale dovrà stabilire se, secondo gli accordi delle parti,
l'indennità oraria afferente ai viaggi del mandatario andasse o no sommata
alla Erfolgsprämie.
In assenza di accertamenti di fatto nella sentenza d'appello a questo
proposito, il Tribunale federale non può giudicare nel merito (art. 107 cpv.
2 LTF).

7.
In conclusione, il ricorso va accolto nella misura limitata definita
poc'anzi.

La soccombenza delle convenuta rimane comunque talmente preponderante
(superiore al 99 %) da apparire insignificante per la decisione su spese e
ripetibili, le quali vanno pertanto poste per intero a suo carico (art. 66
cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto e la
sentenza emanata il 5 febbraio 2007 dalla II Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino è annullata. La causa viene rinviata
all'autorità cantonale per nuovo giudizio in conformità con il consid. 6.2.

2.
La tassa di giustizia di fr. 8'000.-- è posta a carico della ricorrente, la
quale rifonderà all'opponente fr. 9'000.-- per ripetibili della sede
federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 26 luglio 2007

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: