Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.270/2007
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4A_270/2007 /viz

Sentenza del 19 febbraio 2008
I Corte di diritto civile

Giudici federali Corboz, presidente,
Klett, Rottenberg Liatowitsch,
cancelliera Gianinazzi.

A.________,
ricorrente,
patrocinato dagli avv. Dario Item e Giovanni Canepa,

contro

B.________,
opponente,
patrocinata dall'avv. dott. Carlo Fubiani.

mandato di gestione patrimoniale;
rappresentanza,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 4 giugno 2007 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Il 6 marzo 2000 B.________, cittadina francese domiciliata in Italia, ha
aperto presso la banca X.________ di Lugano la relazione bancaria "yyy",
sulla quale ha successivamente accreditato, il 10 marzo 2000, Euro
458'000.--.
A.a Contestualmente all'apertura del conto B.________ ha sottoscritto, su
carta intestata della banca, una "procura amministrativa" a favore di
A.________.

A.b Il 30 giugno seguente essa ha stipulato con la società americana
Z.________, rappresentata da A.________, un "mandato di consulenza
finanziaria", che la società ha disdetto il 13 luglio 2001.

A.c Al momento della chiusura della relazione bancaria, avvenuta il 17
ottobre 2001, il conto di B.________ presentava un saldo di Euro 168'093.--,
con una perdita rispetto al capitale iniziale di Euro 290'342.--.

B.
Il 28 settembre 2001 B.________ ha ottenuto il sequestro della totalità dei
beni intestati ad A.________ presso la banca X.________ di Lugano. A sostegno
di tale richiesta ha addotto la pretesa di risarcimento danni per la perdita
subita tra il 10 marzo 2000 e il 25 settembre 2001 sulla relazione bancaria
"yyy".
Confermato dal Pretore limitamente a fr. 424'668.--, il sequestro è poi stato
revocato il 31 maggio 2002 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la quale non ha reputato verosimile
l'esistenza dell'asserito credito. Il ricorso di diritto pubblico al
Tribunale federale presentato da B.________ contro questa decisione è stato
respinto il 18 settembre 2002.

C.
Asserendo la cattiva esecuzione del mandato di gestione patrimoniale, il 18
febbraio 2002 B.________ ha convenuto A.________ dinanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano chiedendo il pagamento di fr. 424'668.--, oltre
interessi, la convalida del sequestro e il rigetto definitivo
dell'opposizione da lui interposta contro il precetto esecutivo notificato il
23 novembre 2001.

A. ________ si è opposto all'azione di risarcimento eccependo in primo luogo
la carenza di legittimazione passiva. A suo modo di vedere, infatti, il
mandato di gestione patrimoniale non era venuto in essere con lui
personalmente bensì con la Z.________.
Questa tesi è stata integralmente disattesa dal giudice di primo grado, il
quale, constatata anche la violazione dell'obbligo d'informazione che
incombeva ad A.________ nella sua qualità di mandatario, con sentenza del 1°
settembre 2005 lo ha condannato al versamento dell'importo richiesto in
petizione, di fr. 424'668.-- (oppure di Euro 287'910.51) oltre interessi al
5% dal 9 ottobre 2001.

D.
Adita dal soccombente, il 4 giugno 2007 la II Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'impugnativa.

E.
Prevalendosi di un accertamento manifestamente inesatto dei fatti e della
violazione del diritto privato federale, il 9 luglio 2007 A.________ è
insorto dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia civile volto
ad ottenere la modifica della sentenza cantonale nel senso di accogliere il
suo appello e, di conseguenza, respingere integralmente la petizione 18
febbraio 2002.
Con risposta 25 settembre 2007 B.________ ha proposto, in via principale, di
dichiarare il ricorso inammissibile e, in via subordinata, di respingerlo.
L'autorità cantonale ha invece rinunciato a presentare osservazioni.

Diritto:

1.
Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in
sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art.
90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1
LTF) in una causa civile di carattere pecuniario, concernente una
controversia il cui valore litigioso supera fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1
let. b LTF), il ricorso risulta ricevibile, perlomeno sotto questo profilo.

2.
Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente contesta unicamente la decisione
sulla sua legittimazione passiva.

2.1 Onde determinarsi su tale questione, il Tribunale d'appello ha
innanzitutto esaminato il contenuto dei due documenti sottoscritti
dall'opponente il 6 marzo 2000 e il 30 giugno 2000.

2.1.1 Con la "procura amministrativa" del 6 marzo 2000 (doc. C), stesa su
carta intestata della banca X.________ di Lugano, l'opponente ha conferito al
ricorrente la procura di rappresentanza nei confronti della banca e
l'autorizzazione a disporre dei depositi titoli e dei beni patrimoniali di
qualsiasi genere depositati presso la banca, finalizzata in particolare
all'acquisto, alla vendita di titoli, di diritti d'opzione, di fondi
d'investimento, di fondi interni, di depositi a termine e di
sottopartecipazioni, di investimenti fiduciari e di metalli preziosi, con
operazioni di cambio, a contanti e/o termine, all'acquisto o alla vendita di
strumenti derivati standardizzati o non standardizzati (opzioni e financial
futures, compresi opzioni su titoli, divise, metalli preziosi, tassi
d'interesse e indici, warrants ed altri prodotti simili). Il ricorrente è
stato inoltre autorizzato a ricevere, esaminare ed accettare gli estratti
conto e deposito titoli, nonché a fare tutto ciò che riteneva necessario o
utile per l'amministrazione dei titoli o degli averi depositati.
Tenuto conto di quanto appena esposto, i magistrati ticinesi hanno ravvisato
in questo documento un contratto, che conferiva al ricorrente tutti i poteri
necessari alla gestione vera e propria del patrimonio dell'opponente, e non
una semplice procura quale atto unilaterale.

2.1.2 Con il "mandato di consulenza finanziaria" del 30 giugno 2000 (doc. D)
la società americana, rappresentata dal ricorrente, è stata invece incaricata
di fornire consigli di natura finanziaria per la gestione del patrimonio
dell'opponente, con facoltà per quest'ultima di accettare o no le indicazioni
ricevute. Alla consulente è stata inoltre affidata la verifica delle
posizioni bancarie della mandante, delle commissioni bancarie addebitate,
della gestione bancaria (costi, tempi, modalità), delle istruzioni impartite,
nonché il compito di allestire semestralmente un rapporto per la mandante,
indicando il patrimonio iniziale, i movimenti e il patrimonio finale, così
come la rendita semestrale lorda, i costi e la rendita semestrale netta.
Questi elementi hanno indotto la Corte ticinese a respingere la tesi del
ricorrente secondo cui il 30 giugno 2000 le parti avrebbero stipulato un
contratto di gestione patrimoniale dallo stesso tenore del contratto
sottoscritto il 6 marzo 2000. Essa lo ha considerato un vero e proprio
mandato di consulenza finanziaria e di verifica di alcune posizioni bancarie,
ben lungi dall'autorizzare la mandataria ad effettuare direttamente sul conto
della mandante investimenti finanziari. Tant'è che il contratto prevede
esplicitamente che la facoltà della consulente di impartire ordini
direttamente alla banca era subordinata ad un'autorizzazione esplicita della
mandante, con mandato specifico della mandante alla banca.

2.2 Nella seconda parte del considerando dedicato al tema della
legittimazione passiva del ricorrente la massima istanza ticinese ha poi
negato che il contratto del 10 [recte: 6] marzo 2000 sia stato stipulato dal
ricorrente in rappresentanza della società americana.

2.2.1 Nel documento non viene infatti indicato ch'egli avrebbe agito quale
rappresentante della società; anzi, la società non viene nemmeno menzionata.
Per i giudici cantonali non v'era d'altro canto nessuna ragione di citarla,
giacché dall'istruttoria è emerso che il ricorrente era stato presentato
all'opponente da un'amica - che gli aveva pure affidato parte del suo
patrimonio - quale finanziere che si occupava della gestione del patrimonio
di persone importanti. Le circostanze dell'incontro fra le parti hanno pure
portato i giudici ticinesi ad escludere che per l'opponente fosse
indifferente stipulare il contratto con il ricorrente o con una società
americana con uffici a New York, in Inghilterra e a Lugano, di cui ella nulla
sapeva. Donde l'inapplicabilità dell'art. 32 cpv. 2 in fine CO, richiamato
dal ricorrente.

2.2.2 È vero - si legge ancora nella sentenza impugnata - che, stando a
quanto riferito dal teste C.________, in occasione dell'apertura del conto
bancario il ricorrente disse all'opponente che operava utilizzando la sua
società Z.________. Per i giudici ticinesi, questa deposizione non permette
tuttavia di invertire la precedente conclusione poiché a questo proposito il
testimone si è dapprima espresso nel senso che il ricorrente si sarebbe
appoggiato alla società per i necessari investimenti e poi ha asserito che
l'opponente avrebbe dovuto delegare alla società stessa i necessari poteri
per l'amministrazione del suo patrimonio. I giudici hanno inoltre rilevato
che la procura amministrativa, redatta subito dopo l'incontro delle parti
negli uffici della banca, non menziona il rapporto del ricorrente con la
società americana, ciò che smentisce di fatto le affermazioni del teste.
Nemmeno la testimonianza di D.________ - allora vicedirettore dell'istituto
bancario - può essere di miglior supporto per il ricorrente. La Corte
cantonale ha specificato che questo teste si è limitato a riferire
circostanze generiche relative all'apertura del conto dell'opponente, ma non
ha dichiarato ch'essa sarebbe stata messa al corrente del reale rapporto tra
il ricorrente e la società americana. E la giustificazione da lui data
all'assenza di ogni accenno alla società americana nella procura
amministrativa - "non ve n'era nessuna necessità. Succede spesso con gestori
esterni che hanno delle società, che la procura amministrativa sia stipulata
in favore di una persona fisica, in questo caso il sig. A.________, che
conoscevamo" - non permette, secondo i magistrati ticinesi, di concludere che
l'opponente fosse consapevole del fatto che il ricorrente agiva quale
rappresentante della società e non a titolo personale.

2.3 Non da ultimo, i giudici del Tribunale d'appello hanno reputato
importante ricordare che dopo la rinuncia al mandato comunicata con scritto
13 luglio 2001 dalla società americana, il ricorrente ha continuato a
movimentare il conto dell'opponente.

Ciò dimostra ch'egli personalmente, e non quale direttore della società
americana, poteva agire sulla base del mandato di gestione patrimoniale e che
di fatto la rinuncia da parte della società al mandato di consulenza
finanziaria non implicava necessariamente la rinuncia al mandato di gestione
patrimoniale stipulata personalmente a favore del ricorrente.

2.4 In conclusione, la massima istanza ticinese ha confermato la valutazione
del pretore sulla legittimazione passiva del ricorrente, non avendo egli
dimostrato di aver agito in rappresentanza di Z.________.

3.
Il ricorrente critica questa decisione in ogni suo punto. In primo luogo
contesta l'accertamento secondo il quale egli avrebbe movimentato il conto
dell'opponente anche dopo la disdetta della società americana. Si tratta - a
suo dire - di un accertamento manifestamente inesatto dei fatti, frutto di
una svista manifesta, che necessita di essere rettificato giusta l'art. 105
cpv. 2 LTF, siccome determinante per l'esito del procedimento.

3.1 La censura è inammissibile.
L'accertamento secondo il quale il ricorrente ha movimentato il conto fino al
30 settembre 2001, quando l'opponente ha chiuso la relazione bancaria, non è
infatti stato effettuato per la prima volta in sede di appello bensì era già
contenuto nella pronunzia pretorile, che il ricorrente - su questo punto -
non ha contestato. Questo significa che dinanzi al Tribunale federale il
ricorrente propone un'argomentazione di fatto nuova, siccome sollevata per la
prima volta in questa sede (Ulrich Meyer in: Basler Kommentar, n. 20 e 40 ad
art. 99 LTF).
Ora, l'art. 99 cpv. 1 LTF stabilisce che con il ricorso in materia civile
possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà
motivo la decisione dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 III 393 consid. 3).
Tale condizione non è realizzata in concreto, giacché, come appena ricordato,
l'accertamento criticato si trovava già nel giudizio di primo grado.

3.2 Ma quand'anche si fosse trattato di un argomento proponibile, la censura
sarebbe stata in ogni caso respinta, poiché non si tratta di un accertamento
determinante per il giudizio, ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 seconda parte LTF.
Come emerge dal riassunto della sentenza impugnata esposto al considerando
precedente, il fatto che il ricorrente abbia movimentato il conto
dell'opponente anche dopo la fine del "mandato di consulenza finanziaria" con
la società americana è solo uno degli elementi che ha indotto i giudici del
Tribunale d'appello ad ammettere l'esistenza di un mandato di gestione
patrimoniale fra lui e l'opponente e, di conseguenza, la sua legittimazione
passiva. Per il resto, essi si sono riferiti in maniera preponderante al
tenore dei due documenti sottoscritti dall'opponente il 6 marzo 2000 e il 30
giugno 2000.

4.
Come già esposto al consid. 2.1.1, i magistrati ticinesi hanno ravvisato
nella "procura amministrativa" del 6 marzo 2000 (doc. C) un contratto che
conferiva al ricorrente tutti i poteri necessari alla gestione vera e propria
del patrimonio dell'opponente e non una semplice procura quale atto
unilaterale.
A mente del ricorrente qualificare tale documento come mandato di gestione
patrimoniale sarebbe lesivo degli art. 18, 32 e 394 CO: esso non contempla
diritti e obblighi delle parti, ma solo le facoltà/autorizzazioni attribuite
al ricorrente.

4.1 Ai fini dell'esame di questa censura appare utile riepilogare il contesto
giuridico in cui si inserisce la presente vertenza. Il 6 marzo 2000, mediante
l'apertura della relazione bancaria e la contestuale firma della "procura
amministrativa", nella quale veniva descritta la facoltà di rappresentanza
del ricorrente nei confronti della banca, si è venuto a creare il tipico
rapporto triangolare fra banca, cliente e gestore di patrimoni esterno
(Monika Roth, Das Dreieckverhältnis Kunde-Bank-Vermögensverwalter, Zurigo/San
Gallo 2007, n. 34).

4.1.1 Il rapporto giuridico che si instaura tra il cliente e il gestore
indipendente di patrimoni è un contratto di mandato, che non soggiace ad
alcun requisito di forma (art. 394 seg. CO; Monika Roth, op. cit., n. 66-72).
Il gestore si obbliga ad amministrare e gestire i beni del cliente che si
trovano presso la banca e il cliente si obbliga a corrispondere una
remunerazione per questo servizio (Bruno Cocchi, La responsabilità della
banca nell'ambito di gestioni patrimoniali esterne in: NRCP 2003 pag. 71
segg., in particolare pag. 72).

4.1.2 Onde permettere al gestore di eseguire gli obblighi assunti
contrattualmente, il cliente gli conferisce la facoltà di compiere
determinati atti giuridici in suo nome, ovvero di rappresentarlo (Roger Zäch
in: Berner Kommentar, n. 122 ad art. 33 CO). Il conferimento della facoltà di
rappresentanza (Bevollmächtigung/Vollmachtserteilung; cfr. Gauch/
Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner teil,
vol. I, 8a ed., n.1343 segg.) è un atto distinto dal rapporto contrattuale di
base fra le due parti (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 1351). Si
tratta di un atto giuridico unilaterale che non necessita, per essere valido,
della partecipazione della persona che viene autorizzata né di eventuali
terzi interessati. Essa esplica comunque i suoi effetti solo a partire dal
momento in cui perviene al suo destinatario (Roger Zäch, op. cit., n. 28 ad
art. 33 CO).

4.1.3 Nel rapporto triangolare fra banca, cliente e gestore di patrimoni
esterno, il conferimento della facoltà di rappresentanza avviene di regola
mediante la sottoscrizione, da parte del cliente, di una "procura
amministrativa" (Verwaltungsvollmacht) allestita dalla banca stessa, nella
quale vengono delimitati gli atti di gestione che il rappresentante è
autorizzato a compiere (Monika Roth, op. cit., n. 117 e 125-126; Bruno
Cocchi, op. cit., pag. 72; Alessandro Bizzozzero, Le contrat de gérance de
fortune, Friborgo 1992, pag. 35 e 86).
Così facendo, il cliente conferisce al gestore la facoltà di rappresentarla
nei confronti della banca e, nel contempo, comunica a quest'ultima, giusta
l'art. 33 cpv. 3 CO, la facoltà di rappresentanza del gestore e la sua
estensione (DTF 131 III 511 consid. 3.2.1 pag. 518). La banca può allora in
buona fede ritenere che i poteri del gestore siano quelli indicati nella
procura consegnatale (Francesco Trezzini, Qualche spunto di riflessione sulla
responsabilità civile della banca in presenza di un gestore patrimoniale
esterno, in: NRCP 2005 pag. 1 segg., in particolare n. 17;
Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 1343, n.1407; Alessandro Bizzozzero,
op. cit, pag. 35 e 87).

4.2 Questo è quanto accaduto in concreto. La "procura amministrativa" (doc.
C) è infatti un formulario allestito dalla banca depositaria su sua carta
intestata, firmato, oltre che dalle parti, anche dal rappresentante della
banca, e nel quale vengono descritte in maniera estesa le facoltà concesse al
"mandatario" (ma non le modalità della sua remunerazione); inoltre, viene
preventivamente fissato il foro competente per eventuali litigi fra la
cliente e la banca.
Ora, la lettura della sentenza impugnata non permette di sostenere, come fa
il ricorrente, che i giudici cantonali abbiano davvero inteso attribuire alla
procura amministrativa una portata diversa da quella appena esposta; in
particolare non è possibile affermare con certezza ch'essi abbiano visto in
questo documento la stipulazione di un mandato di gestione patrimoniale fra
le parti in causa. Se così fosse, essi avrebbero commesso un errore. Ma non
si trattarebbe in ogni caso di un errore suscettibile di modificare l'esito
della vertenza.

5.
Anche se non disciplina la relazione interna fra le parti, la procura
amministrativa trae origine dal rapporto contrattuale che si è instaurato fra
loro, indi per cui il fatto che nella procura l'opponente abbia designato il
ricorrente quale suo mandatario/rappresentante, e non la società americana,
depone evidentemente a favore della sua legittimazione passiva nella presente
causa.
Egli sostiene invece che si tratterebbe di una circostanza irrilevante
giacché l'opponente era al corrente del ruolo da lui svolto, rispettivamente
le era indifferente la persona con cui stipulava. Dinanzi al Tribunale
federale ribadisce pertanto che il mandato di gestione patrimoniale è venuto
in essere fra l'opponente e la società americana, che lui rappresentava.

5.1 Giusta l'art. 32 cpv. 1 CO qualora un contratto sia stipulato a nome di
una terza persona, che lo stipulante è autorizzato a rappresentare, i diritti
e gli obblighi derivanti dal contratto passano direttamente al rappresentato.
Affinché gli effetti della rappresentanza diretta si verifichino è necessario
- oltre alla facoltà di rappresentanza, che in concreto non è contestata -
che il rappresentante agisca, esplicitamente o tacitamente, a nome del
rappresentato. In altre parole, egli deve fare in modo che l'altro contraente
capisca che intende far nascere nel rappresentato e non in sé stesso gli
effetti del negozio giuridico in questione; tale è il caso se il
rappresentante si è fatto conoscere come tale, rispettivamente qualora la
volontà di fungere da rappresentante fosse deducibile dalle circostanze o
avrebbe dovuto esserlo per una persona in buona fede (art. 32 cpv. 2 CO;
Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 1328-1331). Rimane salva l'eventualità
in cui all'altro contraente fosse indifferente con chi stipulava (art. 32
cpv. 2 in fine CO).
In caso contrario, il rappresentante è vincolato al contratto a nome proprio
(Roger Zäch, op. cit., n. 40 ad art. 32 CO).

5.2 In concreto, come già esposto al consid. 2.2, la Corte cantonale ha
stabilito che il ricorrente non ha provato di essersi presentato
all'opponente come rappresentante della società americana il 6 marzo 2000,
quando ha concordato - oralmente - con lei che si sarebbe occupato della
gestione del patrimonio depositato sulla relazione bancaria aperta il
medesimo giorno.
Di diverso avviso il ricorrente, a mente del quale la lettura congiunta delle
deposizioni di D.________ e C.________, così il comportamento tenuto dalla
stessa opponente dopo il 6 marzo 2000, e in particolare il tenore della sua
lettera dell'11 luglio 2001, permetterebbero di sgomberare ogni possibile
dubbio circa la sua volontà e consapevolezza di conferire il mandato di
gestione patrimoniale alla società americana.

5.2.1 Prima ancora di chinarsi sull'apprezzamento delle prove contenuto nella
sentenza impugnata va rammentato che, di principio, il Tribunale federale
fonda il suo giudizio sui fatti così come accertati dall'autorità inferiore
(art. 105 cpv. 1 LTF); a meno che essi siano stati accertati in modo
manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF).
E i fatti accertati sono "manifestamente inesatti" quando l'istanza inferiore
è incorsa nell'arbitrio, vietato dall'art. 9 Cost. (cfr. DTF 133 III 393
consid. 7.1 pag. 398).
Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza già qualora la
soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura
migliore rispetto a quella contestata; il Tribunale federale annulla la
pronunzia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che
appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito -
manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale,
gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e
indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia
e dell'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1 con rinvii). Per quanto concerne
più in particolare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il
giudice - il quale in questo ambito dispone di un ampio margine di
apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e
la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener
conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito
della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto
contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF
129 I 8 consid. 2.1).
5.2.2 Nella fattispecie in esame, gli argomenti proposti dal ricorrente non
fanno apparire manifestamente insostenibile la decisione impugnata.

5.2.2.1 Per dimostrare la consapevolezza dell'opponente circa il suo ruolo di
rappresentante della società americana, il ricorrente richiama la deposizione
di C.________, che ha accompagnato l'opponente nei suoi uffici il giorno
dell'apertura della relazione bancaria.
Sennonché questi si è limitato a dichiarare che il ricorrente aveva detto
all'opponente ch'egli operava utilizzando la Z.________ e che quindi
l'opponente avrebbe poi dovuto dare una delega a questa società. Come
considerato dai giudici ticinesi senza incorrere nell'arbitrio, questa
affermazione non può essere intesa nel senso che all'opponente era stato
inequivocabilmente comunicato che il mandato di gestione sarebbe stato
assunto dalla società e non dal ricorrente a titolo personale; tanto più che,
come evidenziato nella sentenza impugnata, nella procura amministrativa
allestita subito dopo tale incontro la società non è stata menzionata.

5.2.2.2 Il ricorrente sostiene che in ogni caso l'indicazione del rapporto di
rappresentanza nella procura amministrativa era superflua, come spiegato
anche dall'allora vice direttore della banca D.________, che aveva assistito
agli incontri fra le parti.
Questa testimonianza non è stata reputata determinante dai giudici ticinesi,
per il motivo che D.________ ha sì confermato che "succede spesso con gestori
esterni che hanno delle società, che la procura amministrativa sia stipulata
in favore di una persona fisica", ma nulla ha dichiarato circa l'asserita
consapevolezza dell'opponente sul fatto che, nell'affare che la riguardava,
il ricorrente agiva quale rappresentante della società e non a titolo
personale. Gli argomenti che il ricorrente propone contro la valutazione di
questa deposizione non sono suscettibili di indurre a ritenere manifestamente
insostenibile la decisione della Corte cantonale. In particolare, il fatto
che per D.________ fosse chiaro che il ricorrente gestiva il patrimonio
dell'opponente e di altre persone - fra cui E.________, l'amica che ha fatto
incontrare le parti - nella sua veste di direttore della società americana e
non a titolo personale, non permette di concludere in maniera
incontrovertibile per un'analoga consapevolezza dell'opponente.

5.2.3 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, tale consapevolezza non
può essere dedotta dal successivo comportamento dell'opponente, che il 30
giugno 2000 ha effettivamente stipulato un contratto con la società americana
e in una lettera dell'11 luglio 2001 ha esplicitamente definito il ricorrente
rappresentante della società americana.

5.2.3.1 Se è vero che nel primo punto del mandato di consulenza finanziaria
sottoscritto il 30 giugno 2000 con la società americana (doc. D) si legge che
"Il mandante conferisce mandato al consulente affinché il patrimonio venga
gestito secondo i consigli di natura finanziaria che il consulente ritiene
più opportuni", è altrettanto vero che subito dopo si precisa che "Il
mandante è evidentemente libero di accettare o meno i consigli offerti" e, al
secondo punto, si aggiunge che "Il consulente potrà impartire ordini
direttamente alla banca solo se esplicitamente autorizzato con mandato
specifico del mandante alla banca".
Questo basta per condividere la decisione dei giudici ticinesi di escludere -
nonostante la frase sibillina contenuta nella prima parte del primo punto -
che tale contratto possa venir qualificato come mandato di gestione
patrimoniale e che con la sua firma l'opponente abbia inteso concretizzare
precedenti accordi intervenuti il 6 marzo 2000, che in questo documento non
vengono comunque evocati.
Allo stesso modo si può escludere che con la firma di questo contratto
l'opponente abbia inteso, se del caso, annullare e sostituire quello concluso
in precedenza con il ricorrente personalmente (art. 115 e 116 CO), poiché il
contenuto delle due pattuizioni - stando al tenore della procura
amministrativa del 6 marzo 2000 - è manifestamente diverso, in particolare
con riferimento alla facoltà di impartire direttamente ordini alla banca,
elemento decisivo per la distinzione fra consulenza finanziaria e gestione
patrimoniale (cfr. Alessandro Bizzozzero, op. cit, pag. 18).

5.2.4 Nemmeno il tenore della lettera dell'11 luglio 2001 - evocata più volte
nel gravame - giova al ricorrente.
In questo scritto, indirizzato alla banca - e, in copia, al ricorrente e alla
società americana - l'opponente ha chiesto di ricevere "tutta la
movimentazione del conto in oggetto così come effettuata dal mio mandatario,
sig. A.________ nella qualità di rappresentante della Z.________". Ora, se è
vero che l'opponente menziona il ruolo del ricorrente di rappresentante della
società americana, è altrettanto vero che nel contempo essa lo definisce suo
mandatario. Non si può pertanto dedurre da questa lettera ch'essa lo abbia
sempre considerato quale rappresentante della società.

5.2.5 Da tutto quanto esposto discende che i giudici ticinesi non sono
incorsi nell'arbitrio ritenendo che il ricorrente non è riuscito a provare di
essersi presentato quale rappresentante della società americana al momento
della stipulazione del mandato di gestione patrimoniale.

5.3 Occorre pertanto stabilire se la volontà di fungere da rappresentante
fosse deducibile dalle circostanze o avrebbe dovuto esserlo per una persona
in buona fede.
La questione va decisa mediante l'interpretazione del comportamento delle
parti secondo il principio dell'affidamento (Gauch/Schluep/Schmid/ Rey, op.
cit., n. 1335; Roger Zäch, op. cit. n. 45 ad art. 32 CO; DTF 117 II 387
consid. 1 non pubblicato), ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva
e doveva ragionevolmente attribuire al comportamento dell'altro nella
situazione concreta (DTF 131 III 268 consid. 5.1.3 pag. 276). Il principio
dell'affidamento permette dunque d'imputare a una parte il senso oggettivo
del suo comportamento, anche se questo non corrisponde alla sua intima
volontà (DTF 130 III 417 consid. 3.2 pag. 424).

5.3.1 L'interpretazione giusta il principio dell'affidamento concerne
l'applicazione del diritto, che può essere riesaminata liberamente dal
Tribunale federale (art. 106 cpv. 1 LTF).
Onde statuire su tale questione di diritto occorre comunque fondarsi sulle
circostanze che emergono dalle tavole processuali, che attengono
all'apprezzamento delle prove e all'accertamento dei fatti (DTF 133 III 61
consid. 2.2.1 pag. 67).

5.3.2 Ora, dalla lettura - esente da arbitrio (cfr. quanto esposto al consid.
5.2.2) - delle dichiarazioni dei due testimoni che hanno accompagnato e
assistito l'opponente il giorno dell'apertura della relazione bancaria, si
evince che in tale occasione il ricorrente, pur avendo esplicitamente
menzionato la società americana e la volontà di "utilizzarla" nel quadro
delle operazioni compiute per conto dell'opponente, non si è presentato quale
suo rappresentante.
E l'assenza, nella procura amministrativa rilasciata nella medesima
occasione, di ogni indicazione della società americana depone evidentemente a
sfavore della tesi secondo la quale l'opponente avrebbe potuto e dovuto
comprendere che il ricorrente intendeva gestire il patrimonio depositato sul
conto bancario quale rappresentante della società americana. Dato che il
gestore patrimoniale può essere sia una persona fisica sia una persona
giuridica (Alessandro Bizzozzero, op. cit, pag. 67; Francesco Trezzini, op.
cit., n. 13) non si vede per quale motivo la società non sia stata
esplicitamente menzionata nella procura, come peraltro accaduto nel mandato
di consulenza finanziaria del 30 giugno 2000, nel quale essa viene
chiaramente citata, rappresentata dal ricorrente.

5.3.3 Si può quindi concludere che né le spiegazioni approssimative fornite
al momento dell'apertura del conto né il tenore della procura amministrativa,
ben diverso da quello del mandato del 30 giugno 2000, potevano e dovevano
indurre l'opponente a comprendere che il ricorrente agiva quale
rappresentante della società americana. È piuttosto verosimile che queste
circostanze abbiano convinto l'opponente, in buona fede, che il ricorrente si
sarebbe occupato dei suoi interessi in una duplice veste: quella di gestore -
a titolo personale - dei beni depositati sul conto bancario e quella più
generale di consulente finanziario - in qualità di rappresentante della
società americana.

5.4 Nell'ultima parte del gravame il ricorrente sostiene che, a prescindere
dalla consapevolezza dell'opponente in merito al ruolo da lui svolto, il
mandato di gestione patrimoniale sarebbe stato in ogni caso concluso con la
società americana - e non con lui personalmente - poiché per l'opponente era
indifferente la persona con cui stipulava (art. 32 cpv. 2 in fine CO).

5.4.1 Nella DTF 117 II 387 consid. 2c, a pag. 391, il Tribunale federale ha
precisato che, affinché l'art. 32 cpv. 2 in fine CO trovi applicazione, basta
che per il terzo fosse indifferente stipulare il contratto con il preteso
rappresentante o il preteso rappresentato.
In assenza di accertamenti di fatto circa la vera volontà del terzo, la sua
volontà presunta viene determinata secondo il principio dell'affidamento (DTF
117 II 387 consid. 2b pag. 390; cfr. quanto esposto al consid. 5.3).
5.4.2 In concreto, i giudici ticinesi hanno escluso che all'opponente fosse
indifferente stipulare con il ricorrente o con la società americana a causa
delle circostanze nelle quali le parti si sono incontrate. Dall'istruttoria è
infatti emerso che l'opponente ha conosciuto il ricorrente in un'occasione
mondana, grazie a un'amica che glielo ha presentato come un finanziere che si
occupava della gestione del patrimonio di persone importanti; la stessa amica
gli aveva d'altro canto affidato la gestione di parte del suo patrimonio. La
Corte cantonale ne ha dedotto che per l'attrice non poteva ragionevolmente
essere indifferente - al momento della stipulazione del contratto - trattare
con lui piuttosto che con una società americana di cui lei "nulla sapeva".

5.4.3 Il ricorrente contesta l'accertamento secondo il quale la controparte
nulla sapeva della società americana, dato che gliene aveva parlato poco
prima dell'apertura della relazione bancaria.
La critica è speciosa. Nella sentenza impugnata non si dice, infatti, che
l'opponente non sapeva dell'esistenza della società americana, ma che lei non
sapeva nulla di essa.

5.4.4 Poco importa. La determinazione della volontà dell'opponente secondo il
principio dell'affidamento effettuata dai giudici ticinesi può senz'altro
essere condivisa, giacché, viste le circostanze in cui le parti si sono
incontrate, sono state evidentemente la reputazione del ricorrente e la
fiducia riposta nelle sue competenze - elemento determinante nella decisione
di affidare la gestione del patrimonio a un terzo (cfr. Monika Roth, op.
cit., n. 65) - che hanno spinto l'opponente a venire in Svizzera per aprire
la nuova relazione bancaria. E, anche se prima di recarsi in banca egli le ha
parlato della società americana, è un fatto accertato che nella procura
amministrativa redatta subito dopo lei ha indicato solo il ricorrente quale
suo rappresentante autorizzato a gestire il suo patrimonio, ciò che depone a
sfavore della sua asserita "indifferenza" nei confronti della persona
incaricata di amministrare i suoi beni.
Il fatto ch'essa abbia in seguito regolarmente onorato le fatture inviatele
dalla società americana non modifica questa conclusione, dato che l'opponente
intratteneva una relazione contrattuale anche con tale società.

5.4.5 Anche su quest'ultimo punto, dunque, il giudizio impugnato resiste alla
critica.

6.
Ciò significa che la decisione della Corte ticinese sulla legittimazione
passiva del ricorrente merita di essere confermata e, di conseguenza, che il
ricorso viene respinto nella misura in cui è ammissibile.
Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 7'000.-- sono poste a carico del ricorrente, il
quale rifonderà all'opponente fr. 8'000.-- per ripetibili della sede
federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 19 febbraio 2008

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera:

Corboz Gianinazzi