Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.251/2007
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007


Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_251/2007 /biz

Sentenza del 6 dicembre 2007
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Ramelli, giudice supplente,
cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________SA,
ricorrente,
patrocinata dall'avv. Theobald Brun,

contro

B.________SA,
opponente,
patrocinata dall'avv. Emanuele Verda.

Oggetto
contratto di compravendita; contratto d'appalto,

ricorso in materia civile contro la sentenza
emanata il 25 maggio 2007 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 27 aprile 2001 B.________SA - ora in liquidazione - ha sottoposto alla
A.________SA un'offerta per la fornitura di un calcolatore con schermo di marca
Compaq e del programma di contabilità X.________, per un prezzo complessivo di
fr. 27'823.60. Questo importo includeva anche la fatturazione a regia di fr.
165.-- orari per l'installazione e la formazione del personale, nonché la
fatturazione a corpo di fr. 450.-- per l'assistenza telefonica e di fr.
4'000.-- annuali per l'aggiornamento dei programmi.

L'offerta essendo stata accettata, il 2 maggio 2001 un tecnico della ditta
fornitrice si è recato presso gli uffici della A.________SA per istallare il
programma di contabilità; senza successo, poiché pareva esservi incompatibilità
con una versione non aggiornata del programma Y.________ del sistema
informatico della cliente. Il mattino del giorno successivo il tecnico ha
quindi proceduto a istallare sul server la nuova versione di tale programma, in
modo da permettere il funzionamento del programma X.________. Sennonché questo
intervento ha causato il blocco del programma Z.________, già presente nel
sistema informatico della A.________SA. Il pomeriggio del 3 maggio 2001 è
pertanto intervenuto un secondo tecnico della B.________SA, il quale ha
iniziato ad effettuare il backup dei dati e le necessarie ricerche
diagnostiche. L'attività dei due tecnici non è però andata oltre, poiché il
mattino del giorno seguente la A.________SA ha impedito loro di riprendere il
lavoro. Il 7 maggio 2001 ha poi disdetto formalmente per motivi gravi il
contratto con B.________SA.

B.
Il 2 ottobre 2001 la A.________SA ha convenuto B.________SA davanti al Pretore
di Mendrisio-Sud con un'azione volta al pagamento di fr. 68'980.50, suddivisi
in fr. 13'505.70 per spese di ripristino del sistema informatico ad opera di
altri tecnici e fr. 55'474.80 per perdita di guadagno.

L'attrice ha in particolare rimproverato alla convenuta di non essersi accorta
subito dell'incompatibilità dei programmi e di essere poi stata negligente
nell'operare sul server, dato che lo ha bloccato, causando così l'interruzione
dell'attività per cinque giorni.

Dal canto suo, la convenuta ha contestato il blocco e ha obiettato che le
difficoltà manifestatesi durante l'istallazione del nuovo programma erano
dovute alle carenze del sistema informatico dell'attrice; esse avrebbero
comunque potuto venir sistemate se i suoi tecnici avessero potuto continuare il
lavoro. In via riconvenzionale la convenuta ha pertanto domandato la condanna
dell'attrice al pagamento di fr. 36'173.60, di cui fr. 32'273.60 corrispondenti
all'interesse all'esecuzione del contratto e fr. 3'900.-- al lavoro eseguito.

Con sentenza del 28 marzo 2006 il Pretore ha respinto l'azione principale e
accolto parzialmente quella riconvenzionale, obbligando l'attrice a pagare fr.
4'350.--.

C.
L'impugnativa interposta dalla A.________SA contro la pronunzia pretorile è
stata respinta dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino il 25 maggio 2007.

D.
Tempestivamente insorta dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia
civile, la A.________SA postula, in via principale, la modifica della sentenza
emanata dalla massima istanza cantonale nel senso di accogliere il suo appello
e, quindi, accogliere la petizione e respingere l'azione riconvenzionale; in
via subordinata chiede che la sua petizione sia accolta limitatamente a fr.
13'505.70 e la domanda riconvenzionale respinta.

Con risposta del 14 settembre 2007 B.________SA ha proposto la reiezione
integrale del gravame e la conseguente conferma della sentenza del Tribunale
d'appello.

L'autorità cantonale ha invece rinunciato a presentare osservazioni.

Diritto:

1.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF, RS
173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione in concreto impugnata è stata
pronunciata dopo questa data, la procedura ricorsuale è disciplinata dalla
nuova normativa (art. 132 cpv. 1 LTF).

2.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 133 III 462 consid. 2).

2.1 Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in
sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art.
90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1
LTF) in una causa civile di carattere pecuniario, concernente una controversia
il cui valore litigioso supera fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 let. b LTF), il
ricorso risulta ricevibile.

2.2 Prima ancora di chinarsi sull'argomentazione ricorsuale va trattata la
richiesta della ricorrente di indire un dibattimento, giusta l'art. 57 LTF.

L'art. 57 LTF concede effettivamente al Presidente della Corte adita la facoltà
di ordinare un dibattimento. Si tratta tuttavia, al pari di quanto prevedeva
l'OG abrogata, di una misura eccezionale (cfr. Stefan Heimgartner/Hans
Wiprächtiger in: Basler Kommentar, n. 1 e 2 ad art. 57 LTF), non da ultimo
perché il Tribunale federale è in ogni caso, di regola, vincolato ai fatti
accertati dall'autorità cantonale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF; Stefan Heimgartner
/Hans Wiprächtiger, op. cit., n. 9 ad art. 57 LTF).

La domanda di dibattimento formulata nel gravame in rassegna non può essere
accolta. I motivi addotti a sostegno di tale richiesta - la necessità di "far
valere con fermezza" gli errori commessi dai giudici cantonali e di "discutere
la natura giuridica del contratto" - non sono infatti suscettibili di
giustificare un dibattimento, giacché la ricorrente ha potuto proporre i propri
argomenti nell'atto scritto, senza restrizioni di sorta.

2.3 Nel suo allegato la ricorrente si duole della violazione del diritto
federale, che il Tribunale federale applica d'ufficio (art. 95 lett. a
combinato con l'art. 106 cpv. 1 LTF), e dell'apprezzamento inesatto dei fatti
(art. 97 cpv. 1 LTF).

Come già accennato, in forza dell'art. 105 cpv. 1 LTF il Tribunale federale
fonda di principio il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti
dell'autorità inferiore; può scostarsene solo se esso è stato svolto in modo
manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 (art.
105 cpv. 2 LTF).
Incombe alla parte che propone una fattispecie diversa da quella contenuta
nella sentenza impugnata il compito di esporre in maniera circostanziata il
motivo che la induce a ritenere adempiute le condizioni di una delle eccezioni
previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF (art. 97 cpv. 1 LTF); occorre inoltre che
l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante
sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 seconda parte LTF). Altrimenti non si
può tener conto di una fattispecie diversa da quella esposta nella decisione
impugnata.

In concreto, come si dirà meglio in seguito, la ricorrente contesta
ripetutamente gli accertamenti di fatto della sentenza cantonale senza
attenersi alle esigenze di motivazione appena esposte, ciò che rende i suoi
argomenti parzialmente inammissibili.

3.
Nella sentenza impugnata, la Corte cantonale ha innanzitutto ricordato che la
natura giuridica del contratto avente per oggetto la consegna di un sistema
informatico composto di software e hardware va determinata sulla base delle
circostanze del caso concreto (DTF 124 III 456 consid. 4b). Il contratto
stipulato dalle parti in causa è stato qualificato quale contratto di vendita,
poiché incentrato sulla messa a disposizione del programma di contabilità
standard X.________, destinato a un'utenza generica, mentre la sua
installazione è da considerarsi accessoria rispetto alla prestazione
principale.

I giudici ticinesi hanno in seguito osservato che, contrariamente a quanto
avviene nel contratto di appalto, la garanzia per i difetti dell'art. 205 cpv.
1 CO dà al compratore la facoltà di promuovere un'azione redibitoria o
estimatoria, non invece quella di chiedere la riparazione gratuita. Ciò non
impedisce tuttavia alle parti di concordare una simile possibilità, così come
accaduto nel caso specifico. L'autorità ticinese ha quindi rimproverato
all'acquirente (qui ricorrente) di non aver rispettato le formalità previste
dall'art. 107 segg. CO o, per analogia, dall'art. 366 cpv. 2 CO, omettendo in
particolare di assegnare alla ditta venditrice (qui opponente) un termine
adeguato per ovviare agli inconvenienti prima di recedere dal contratto. Ne ha
concluso che la rinuncia ai lavori di ripristino espressa il mattino del 4
maggio 2001 non può avere gli effetti previsti dall'art. 107 cpv. 2 CO, ma va
piuttosto intesa - sempre per analogia - quale dichiarazione di recesso nel
senso dell'art. 377 CO, con la conseguenza che la venditrice è stata liberata
dall'obbligo di riparare il difetto e può esigere il pagamento del lavoro
eseguito e il risarcimento di ogni danno.

4.
Dinanzi al Tribunale federale la ricorrente rimprovera in primo luogo alla
Corte cantonale di aver emanato un giudizio confuso perché, dopo aver
qualificato l'accordo venuto in essere fra le parti quale contratto di
compravendita, ha applicato le disposizioni dell'appalto. La ricorrente nega
inoltre l'esistenza di una convenzione per la riparazione gratuita, prestazione
non contemplata nell'offerta dell'opponente, e che andrebbe comunque ammessa a
condizioni restrittive. È opportuno iniziare dall'esame di quest'ultima
critica.

4.1 La sentenza cantonale accerta che la ricorrente ha dichiarato a più riprese
- nella replica, nella duplica riconvenzionale, nelle conclusioni e
nell'appello - di aver dato all'opponente la possibilità di rimediare alle sue
inadempienze. Si tratta di fatti procedurali (Prozessstoff) che la ricorrente
non contesta e che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Nella
misura in cui mette in dubbio l'esistenza dell'accordo sulla riparazione
gratuita, la censura ricorsuale si avvera pertanto inammissibile (cfr. quanto
già esposto al consid. 2.3).

4.2 Per il rimanente è infondata. Le disposizioni legali sulla garanzia per i
difetti della cosa venduta hanno carattere dispositivo; le parti possono dunque
limitarne o sopprimerne la portata (art. 199 CO; DTF 124 III 356 consid. 4b/aa
in fine a pag. 460; 91 II 344 consid. 2 citata nel ricorso). Qualora il
contratto iniziale fosse silente, nulla impedisce loro di concordare
successivamente la riparazione gratuita, come è accaduto nel caso in esame,
secondo le ammissioni incontrovertibili della stessa ricorrente, tant'è che i
tecnici dell'opponente hanno effettivamente cercato, in un primo tempo, di
porre rimedio agli inconvenienti verificatisi. In simili circostanze non è
necessario valutare le condizioni - restrittive o meno - alle quali le parti
possono pattuire una garanzia di riparazione.

4.3 Se le parti si accordano per la riparazione gratuita del difetto, la
pretesa corrispondente dell'acquirente è retta dagli art. 97 segg. CO: sono in
particolare applicabili l'art. 102 CO sulla messa in mora nonché gli art. 107 e
108 CO sul diritto di recedere dal contratto, con o senza fissazione previa di
un termine (DTF 91 II 344 consid. 3a). La sentenza cantonale rispetta quindi il
diritto federale anche sotto questo profilo; poco importa che, a proposito
dell'assegnazione del termine, essa faccia anche riferimento al disposto
analogo dell'art. 366 cpv. 2 CO.

5.
La ricorrente ammette implicitamente di non aver diffidato l'opponente ad
adempiere l'obbligo di riparazione entro un termine congruo. A suo modo di
vedere, essa poteva tuttavia recedere dal contratto prescindendo da tale
modalità, così come previsto dall'art. 108 CO, vista la manifesta incapacità
dell'opponente di rimediare ai problemi riscontrati e i ritardi da questa
cumulati, allorquando la riparazione era urgente.

5.1 L'argomento fondato sull'art. 108 CO, secondo cui la fissazione di un
termine per la riparazione sarebbe stata in ogni caso inutile, si scontra con
gli accertamenti di fatto eseguiti dalla Corte cantonale. D'un canto i giudici
ticinesi hanno accertato che la stessa ricorrente aveva in un primo tempo - la
sera del 3 maggio 2001 - autorizzato i tecnici dell'opponente a ripresentarsi
il giorno dopo per terminare il lavoro; dall'altro, dalla perizia giudiziaria è
emerso che la riparazione era senz'altro fattibile.

In queste circostanze, è a ragione che i giudici cantonali, costatata l'assenza
della diffida prevista dall'art. 107 cpv. 1 CO, hanno concluso che la
ricorrente non è receduta regolarmente dal contratto e non può, pertanto,
chiedere il risarcimento del danno.

5.2 La ricorrente tenta di dedurre il suo diritto di recedere dal contratto
anche dalla dottrina per la quale il patto sulla riparazione gratuita non
esclude l'azione redibitoria dell'art. 208 CO (recte 205 CO).

L'affermazione è giusta solo nel suo principio: è vero che l'accordo per la
riparazione gratuita del difetto non esclude necessariamente la garanzia legale
(DTF 91 II 344 consid. 2); tuttavia, prima di far valere i diritti derivanti da
quest'ultima, l'acquirente scontento deve rispettare gli accordi e dare al
venditore la possibilità di riparare il difetto. Nel caso specifico ciò non è
avvenuto, dal momento che, come già detto, stando quanto accertato nel giudizio
impugnato la ricorrente ha impedito ai tecnici dell'opponente di proseguire i
lavori di riparazione per i quali essi si erano ripresentati nei suoi uffici la
mattina del 4 maggio 2001, in conformità con quanto pattuito il giorno
precedente.

6.
Riprendendo una tesi già fatta valere nella procedura cantonale, la ricorrente
si prevale poi di una disdetta del contratto per motivi gravi, significata il 7
maggio 2001.

I giudici ticinesi - dopo essersi chiesti se un atto simile sia ipotizzabile
nell'ambito di una fattispecie retta dagli art. 97 e 197 segg. CO - hanno
respinto questa tesi per diverse ragioni.

Non è necessario esaminarle nel dettaglio perché, nel censurarle davanti al
Tribunale federale, la ricorrente si limita a riprodurre ampi passaggi della
perizia giudiziaria e delle deposizioni testimoniali; propone quindi una
propria versione dei fatti, inammissibile, senza dimostrare la manifesta
inesattezza di quella accertata dall'autorità cantonale rispettivamente la
violazione dell'art. 95 LTF. Anche su questo punto il gravame si avvera dunque
inammissibile per carente motivazione (cfr. quanto già esposto al consid. 2.3).

7.
Per statuire sull'azione riconvenzionale la Corte cantonale ha considerato che
la rinuncia al contratto messa in atto dalla ricorrente equivale, per analogia,
a una dichiarazione di recesso nel senso dell'art. 377 CO, per cui l'opponente
è liberata dall'obbligo di riparare i difetti e ha diritto al pagamento del
lavoro svolto e al risarcimento di ogni danno. I giudici ticinesi hanno
pertanto confermato la sentenza del pretore su questo punto, che aveva
condannato la ricorrente a rifondere all'opponente fr. 4'350.--, precisando che
tale importo non è stato contestato in modo processualmente corretto in sede di
appello.

7.1 La ricorrente obietta che l'art. 208 cpv. 1 e 2 CO impone alle parti di
restituirsi le prestazioni reciproche e rileva come nel caso specifico tale
scambio non sia possibile, siccome il programma acquistato non è stato
installato e la controprestazione non è stata pagata. Aggiunge che, non essendo
stata eseguita la prestazione principale, non sarebbe dovuto nessun rimborso
nemmeno per quella accessoria.

7.2 Ora, l'art. 208 CO definisce le conseguenze della risoluzione del contratto
giusta l'art. 205 CO. S'è però visto che lo scioglimento del contratto da parte
della ricorrente non è avvenuto conformemente a questa norma né all'art. 107
CO. Ciò significa che la pretesa riconvenzionale non può essere esaminata alla
luce dell'art. 208 CO.

Non è tuttavia di per sé nemmeno necessario ricorrere all'analogia dell'art.
377 CO. La ricorrente può infatti essere chiamata a risarcire il danno per
inadempimento, in applicazione dell'art. 97 cpv. 1 CO, poiché la Corte
cantonale ha accertato che fu lei a dichiarare il recesso, senza che vi fossero
motivi gravi imputabili all'opponente.
Come già detto, la ricorrente contesta l'accertamento concernente l'inesistenza
di motivi gravi suscettibili di giustificare la rescissione immediata del
contratto; gli argomenti da lei esposti sono tuttavia inammissibili per i
motivi esposti al consid. 6.

7.3 A prescindere dal fatto che la ricorrente nemmeno assevera che la Corte
ticinese avrebbe disatteso la nozione di danno, vale la pena di osservare che
la sentenza impugnata è corretta anche sotto questo profilo.

Infatti, qualora il danno sia da ricondursi ad una violazione contrattuale,
come nel caso in esame, la parte danneggiata può pretendere il risarcimento del
cosiddetto interesse positivo; in altre parole essa ha diritto alla differenza
fra lo stato attuale del suo patrimonio e quello presumibile qualora il
contratto fosse stato correttamente adempiuto (Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8a ed. Zurigo 2003, vol.
II, n. 2723; sulla nozione di danno cfr. DTF 133 III 462 consid. 4.4.2 pag.
471).

Il danno che in concreto i giudici ticinesi hanno riconosciuto in via
riconvenzionale all'opponente corrisponde a questa definizione, poiché la somma
di fr. 4'350.-- si compone di fr. 3'900.--, pari al costo degli interventi
eseguiti dall'opponente dal 2 maggio al 4 maggio 2001 (damnum emergens), e dei
fr. 450.-- ch'essa avrebbe incassato (lucrum cessans) se avesse prestato la
consulenza telefonica pattuita a corpo nell'offerta (sulla nozione di damnum
emergens e lucrum cessans cfr. Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 2730).

8.
Da tutto quanto esposto discende che il Tribunale d'appello non ha violato il
diritto federale confermando la reiezione dell'azione principale e
l'accoglimento parziale di quella riconvenzionale.

Il ricorso va pertanto respinto nella misura in cui è ammissibile.

Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
68 cpv. 1 LTF).

Il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico della ricorrente, con
l'obbligo di rifondere all'opponente fr. 5'000.-- per ripetibili della sede
federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 6 dicembre 2007
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Corboz Gianinazzi