Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.147/2007
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4A_147/2007 /biz

Sentenza del 5 settembre 2007
I Corte di diritto civile

Giudici federali Corboz, presidente,
cancelliera Gianinazzi.

A.________SA,
ricorrente,
rappresentata dall'amministratore unico
D.________,

contro

B.________,
opponente,
patrocinato dall'avv. Stefano Arnold.

contratto di architetto,

ricorso ordinario simultaneo contro la sentenza
emanata il 15 marzo 2007 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Il 5 ottobre 2000 C.________, agente in nome e per conto di A.________SA, di
cui il figlio D.________ è amministratore unico, ha conferito all'architetto
B.________ l'incarico di allestire il progetto per l'edificazione di una
nuova casa di abitazione.

Insoddisfatta dell'operato dell'architetto, il 21 dicembre 2000 la
committente ha rescisso il contratto.

2.
Onde ottenere il pagamento della nota professionale relativa alle prestazioni
da lui svolte, di fr. 4'569.70, il 25 settembre 2001 l'architetto B.________
si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Avversata la pretesa dell'architetto, in via riconvenzionale la committente
ne ha chiesto la condanna al pagamento di fr. 31'550.--, oltre interessi, a
titolo di risarcimento danni e rimborso di varie spese.

Con sentenza del 28 novembre 2005 il giudice di primo grado ha accolto
l'azione principale: tenuto conto di quanto emerso dalla perizia giudiziaria
il pretore è infatti giunto alla conclusione che l'architetto ha eseguito in
maniera corretta l'incarico affidatogli, donde il suo diritto alla
corrispondente remunerazione. L'azione riconvenzionale è invece stata
integralmente respinta: innanzitutto perché priva del presupposto della
violazione contrattuale da parte dell'architetto e, in ogni caso, perché
tutte le pretese fatte valere a titolo di danno rispettivamente di torto
morale non sono state dimostrate.

3.
Adita dalla soccombente, il 15 marzo 2007 la II Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino - dopo aver disatteso le censure di ordine
procedurale formulate nell'impugnativa - ha parzialmente accolto l'appello e
riformato la pronunzia pretorile, riducendo l'importo concesso all'architetto
a fr. 3'894.90, oltre interessi al 5 % dal 1° dicembre 2000. A differenza del
giudice di primo grado, la massima istanza ticinese è infatti giunta alla
conclusione che le parti avevano pattuito un ribasso del 15 %.
Il giudizio sull'azione riconvenzionale è stato invece integralmente
confermato.

4.
Il 5 maggio 2007 A.________SA è insorta dinanzi al Tribunale federale con un
ricorso ordinario simultaneo ex art. 119 LTF.

In sintesi, essa postula l'annullamento della sentenza pronunciata dalla
massima istanza cantonale il 15 marzo 2007, così come - richiamandosi
all'art. 93 cpv. 3 LTF - l'annullamento di tre decisioni emanate dal pretore
in corso di causa e delle relative sentenze di conferma da parte del
Tribunale d'appello. Nel merito chiede l'accoglimento dell'azione
riconvenzionale e la condanna di B.________ al pagamento di "fr. 11.550.--
oltre al danno di fr. 20'000.-- per aumento costi materiale per la
costruzione della casa", oltre a interessi del 5 % dal 7 maggio 2001.

Né l'opponente né l'autorità cantonale sono stati invitati a esprimersi sul
ricorso.

5.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 132 I 140 consid. 1.1; 132 III
291 consid. 1).

Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore,
il 1° gennaio 2007, della Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110; RU
2006 1205, 1241), la procedura ricorsuale è disciplinata dalla nuova
normativa (art. 132 cpv. 1 LTF).

6.
Giovi innanzitutto rilevare che nel suo allegato la ricorrente non distingue
gli argomenti relativi al ricorso in materia costituzionale da quelli
afferenti al ricorso in materia civile.

Poco importa. Giusta l'art. 113 LTF il Tribunale federale giudica infatti i
ricorsi in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di
ultima istanza solo qualora non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo
gli art. 72-89 LTF. Tale non è il caso in concreto, visto che la sentenza
cantonale - emanata nell'ambito di una causa civile di carattere pecuniario
con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (cfr. art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF) - può essere impugnata con un ricorso in materia civile (art. 72 segg.
LTF). Ne discende che, anche qualora fosse stato regolarmente presentato, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale sarebbe in ogni caso
inammissibile.

7.
Con il ricorso in materia civile la parte ricorrente può far valere la
violazione del diritto, così come determinato dagli art. 95 e 96 LTF.

7.1 Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF).
Ciononostante, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42
cpv. 1 e 2 LTF - che, se disattesa, può comportare  l'inammissibilità del
gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF) - in linea di principio il Tribunale
federale esamina solamente le censure adeguatamente motivate.

A questo proposito l'art. 42 cpv. 2 LTF prescrive che "nei motivi occorre
spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto". L'art.
106 cpv. 2 LTF stabilisce inoltre che il Tribunale federale esamina la
violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale
soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. Il campo di
applicazione di questa norma corrisponde alla prassi vigente sotto l'egida
dell'OG per il ricorso di diritto pubblico (cfr. Messaggio concernente la
revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio
2001, in: FF 2001 pag. 3900). Ne discende che l'allegato ricorsuale deve
indicare chiaramente i diritti costituzionali, rispettivamente cantonali, che
si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione
(cfr. DTF 133 III 393 consid. 6).

7.2 L'allegato sottoposto all'esame del Tribunale federale nel caso in
rassegna disattende crassamente le esigenze di motivazione poste dalla legge.

Di certo esso non può dirsi conciso, visto che conta novanta pagine. In
queste, invece di confrontarsi criticamente - in maniera chiara e precisa -
con i motivi alla base della sentenza emanata il 15 marzo 2007 dalla II
Camera civile del Tribunale d'appello, la ricorrente racconta per filo e per
segno la vicenda all'origine della vertenza, come se il Tribunale federale
fosse l'autorità giudiziaria di primo grado. Interrompe di tanto in tanto la
sua narrazione per invocare, in maniera generica e confusa, la violazione di
tutta una serie di norme della Costituzione cantonale ticinese e della
Costituzione federale, rispettivamente del  Codice delle obbligazioni,
dimenticando, apparentemente, che nella sentenza impugnata è stato accertato
che lei stessa, in sede di conclusioni, ha sostanzialmente ammesso la
corretta esecuzione dell'incarico da parte dell'opponente. E, pur lamentando
un accertamento manifestamente inesatto dei fatti con riferimento alla sua
pretesa di risarcimento danni, si guarda bene dall'indicare quali sarebbero i
mezzi di prova trascurati dai giudici cantonali, dai quali emergerebbe
inequivocabilmente la quantificazione del danno asseritamente patito. Allo
stesso modo la ricorrente ripercorre poi passo per passo la procedura
giudiziaria dinanzi al giudice di prima istanza, dolendosi della violazione
di una pletora di disposizioni processuali cantonali, come se la II Camera
civile del Tribunale d'appello non si fosse già ripetutamente chinata sulle
sue obiezioni, e senza indicare con la necessaria chiarezza per quale ragione
la decisione emanata il 15 marzo 2007 sarebbe, su questo punto, il frutto di
un'applicazione arbitraria del diritto processuale cantonale.

7.3 Trattandosi di un ricorso manifestamente motivato in modo insufficiente,
si può decidere di non entrare nel merito mediante la procedura semplificata
dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

8.
Le spese giudiziarie vengono poste a carico della ricorrente, soccombente
(art. 66 cpv. 1 LTF), mentre all'opponente non spetta alcuna indennità per
ripetibili della sede federale, non essendo egli nemmeno stato invitato a
presentare una risposta.

Per questi motivi, visto l'art. 108 cpv. 1 LTF,

il Presidente della I Corte di diritto civile pronuncia:

1.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

2.
Il ricorso in materia civile è inammissibile.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

4.
Comunicazione al rappresentante della ricorrente, al patrocinatore
dell'opponente e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Losanna, 5 settembre 2007

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: