Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.88/2007
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2C_88/2007 /biz

Sentenza del 13 dicembre 2007
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Merkli, presidente,
Wurzburger e Müller,
cancelliere Bianchi.

A. ________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Gianluigi Della Santa,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

permesso di dimora (ricongiungimento familiare),

ricorso in materia di diritto pubblico contro
la sentenza emanata il 15 febbraio 2007 dal
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
La cittadina della Repubblica Dominicana A.________ è madre di B.________,
nata in patria l'8 aprile 1999 dalla relazione con il cittadino svizzero
C.________, poi deceduto a Santo Domingo il 27 settembre 2000. Unitamente
alla figlia, che ha ottenuto la nazionalità elvetica nel 2005, il 3 agosto
2006 A.________ è entrata in Svizzera al beneficio di un visto turistico
della durata di quindici giorni per rendere visita alla sorella, coniugata
con un cittadino elvetico. Alla scadenza del visto la madre ha lasciato la
Svizzera, mentre la figlia è rimasta presso gli zii ed ha iniziato la scuola
elementare a Lavertezzo.

B.
Per il tramite del Consolato generale di Milano, il 4 ottobre 2006 A.________
ha chiesto di essere autorizzata a soggiornare in Svizzera per vivere assieme
alla figlia e offrirle migliori prospettive di vita. Con decisione del 13
novembre 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino
ha respinto la domanda, rilevando che non vi era alcuna necessità di
risiedere in Svizzera e nessun impedimento a proseguire la vita familiare
nella Repubblica Dominicana. Su ricorso, detta pronuncia è stata confermata
dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 9 gennaio 2007, e
successivamente dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 15
febbraio seguente.

C.
Il 21 marzo 2007 A.________ si è aggravata dinanzi al Tribunale federale con
un atto denominato "ricorso di diritto pubblico", con cui chiede di annullare
la decisione del Tribunale amministrativo, di rilasciarle un permesso di
soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare e di concederle il gratuito
patrocinio limitatamente all'esenzione dal pagamento di tasse e spese di
giudizio.
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale amministrativo si riconferma nelle
motivazioni e conclusioni della propria sentenza, il Consiglio di Stato si
rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre l'Ufficio federale della
migrazione postula il rigetto dell'impugnativa.

Diritto:

1.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Dal momento che la decisione
impugnata è stata pronunciata dopo tale data, alla presente procedura è
applicabile questa nuova normativa (art. 132 cpv. 1 LTF).
Di conseguenza, è escluso che l'impugnativa sia ricevibile quale ricorso di
diritto pubblico, rimedio previsto dall'abrogata legge federale
sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; art. 84 segg. OG),
ma non dal nuovo ordinamento, che istituisce il ricorso in materia di diritto
pubblico (art. 82 segg. LTF). Ad ogni modo, il Tribunale federale esamina
d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1
LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti
(DTF 133 II 249 consid. 1.1; 133 I 185 consid. 2). L'errata denominazione di
un rimedio giuridico è al riguardo irrilevante e non comporta alcun
pregiudizio per la parte ricorrente, se il suo allegato adempie le esigenze
formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (sentenza 2C_346/2007
del 21 settembre 2007, consid. 1.2 [destinata alla pubblicazione]; sentenza
6B_99/2007 del 30 maggio 2007, consid. 1.3; cfr. anche DTF 131 I 145 consid.
2.1; 126 II 506 consid. 1b).

2.
2.1 In ambito di polizia degli stranieri, l'art. 83 lett. c n. 2 LTF esclude
il ricorso in materia di diritto pubblico contro decisioni concernenti
permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il
diritto internazionale conferiscono un diritto (cfr. anche l'art. 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG). Secondo l'art. 4 della legge federale del 26 marzo 1931
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20)
l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della
legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione dei permessi di
dimora o di domicilio. Vi è quindi un diritto all'ottenimento di simili
permessi solo se lo straniero o i suoi parenti residenti in Svizzera possono
prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale o di un
trattato internazionale (DTF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1; 130
II 388 consid. 1.1).
2.2 La ricorrente non può vantare alcun diritto di risiedere in Svizzera
fondato su norme legislative interne o su un trattato bilaterale concluso con
la Repubblica Dominicana. A questo proposito la sua situazione sarebbe
peraltro identica anche in base alla nuova legge federale sugli stranieri del
16 dicembre 2005, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2008 (LStr; RU 2007
pag. 5437, in part. pag. 5487), e ciò a prescindere dal fatto che alle
domande presentate prima di tale data rimarrà applicabile il diritto
previgente (art. 126 cpv. 1 LStr). In effetti, le condizioni poste dall'art.
42 cpv. 2 LStr non risulterebbero comunque adempiute.
Il cittadino straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona
stabilita in Svizzera può però di principio trarre un diritto di soggiorno
dalla garanzia al rispetto della vita privata e familiare sancita dall'art. 8
della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) e dall'art. 13 Cost.,
di analoga portata (DTF 130 II 281 consid. 3.1; 126 II 377 consid. 7). A tal
fine, occorre che il familiare abbia un diritto certo di risiedere in
Svizzera e che la relazione tra gli interessati sia intatta ed effettivamente
vissuta (DTF 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1, 215 consid.
4.1). Nella fattispecie, entrambi i presupposti sono dati. La ricorrente è
infatti madre di una cittadina svizzera su cui detiene l'autorità parentale e
con la quale ha convissuto fino all'arrivo in Svizzera e mantiene
incontestabilmente intensi rapporti.

2.3 Tempestiva (art. 100 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è pertanto di massima
ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico, in ragione della
relazione tra la ricorrente e sua figlia. Un diritto di soggiorno non può per
contro venir dedotto dall'art. 8 CEDU in riferimento al rapporto intrattenuto
dall'insorgente con la sorella stabilitasi in Svizzera (cfr. DTF 120 Ib 257
consid. 1d-e).

3.
3.1 Mediante i ricorsi ordinari, i ricorrenti possono in particolare censurare
la violazione del diritto federale, che comprende i diritti costituzionali
dei cittadini (DTF 133 III 346 consid. 3.1), e del diritto internazionale
(art. 95 lett. a e b LTF). Il Tribunale federale applica in ogni caso il
diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e può quindi accogliere o respingere
un ricorso anche per motivi diversi da quelli invocati o su cui si è fondata
l'autorità precedente. Fondamentale rimane comunque la motivazione del
gravame (cfr. art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1).
I ricorrenti possono inoltre contestare l'accertamento dei fatti, ma solo se
è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai
sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante
per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). In assenza di simili
presupposti, che possono anche portare a rettificare o completare d'ufficio
gli accertamenti (art. 105 cpv. 2 OG), il Tribunale federale fonda la sua
sentenza sui fatti appurati dall'istanza inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF
133 II 249 consid. 1.4.3).
3.2 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne
dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF; cfr.
anche DTF 129 I 49 consid. 3; 128 I 354 consid. 6c). La memoria ricorsuale
deve esporre le ragioni per cui questa condizione risulterebbe adempiuta (DTF
133 III 393 consid. 3). Le prove documentali devono inoltre essere prodotte
entro la scadenza del termine di ricorso o del termine eventualmente
assegnato per la presentazione di un atto di replica (art. 42 cpv. 3 e 102
cpv. 3 LTF; cfr. anche DTF 113 Ia 407 consid. 1). È comunque esclusa
l'allegazione di fatti accaduti dopo la pronuncia del giudizio impugnato così
come di prove non ancora esistenti a tale momento (cosiddetti veri nova; cfr.
sentenza 6B_324/2007 del 5 ottobre 2007 [destinata alla pubblicazione],
consid. 2.1; cfr. anche DTF 130 II 493 consid. 2; 128 II 145 consid. 1.2.1).
Allestito e versato agli atti dopo la scadenza del termine di ricorso senza
peraltro indicare perché la sua presentazione sarebbe stata indotta solo
dalla sentenza impugnata, il rapporto medico-psichiatrico del 26 marzo 2007
prodotto dalla ricorrente non va quindi preso in considerazione ai fini del
giudizio.

4.
Il diritto al rispetto della vita familiare garantito dall'art. 8 CEDU non
conferisce il diritto di risiedere in un determinato Stato (DTF 130 II 377
consid. 3.3.2, 281 consid. 3.1; 126 II 335 consid. 3a) e non è assoluto.
Secondo l'art. 8 n. 2 CEDU, un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è
infatti ammissibile se è prevista dalla legge e costituisce una misura che,
in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine
pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la
protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle
libertà altrui. La Convenzione impone pertanto la ponderazione dei
contrastanti interessi in gioco: l'interesse privato all'ottenimento del
permesso di soggiorno e l'interesse pubblico al suo rifiuto (DTF 125 II 633
consid. 2e; 122 II 1 consid. 2).
Per quanto concerne l'interesse pubblico, va in particolare considerato
l'interesse a condurre una politica restrittiva in materia di soggiorno di
stranieri. Tale politica tende ad assicurare un rapporto equilibrato tra
l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera
residente, a creare condizioni generali favorevoli all'integrazione degli
stranieri stabilitisi durevolmente in Svizzera, a migliorare la situazione
del mercato del lavoro e a garantire un equilibrio ottimale in materia di
impiego. Tali obiettivi sono legittimi e compatibili con l'art. 8 n. 2 CEDU
(DTF 126 II 425 consid. 5b/bb; 120 Ib 1 consid. 3b).
Dal profilo dell'interesse privato, dev'essere tra l'altro esaminato se è
esigibile che i familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera seguano
la persona straniera a cui viene rifiutato il permesso e conducano quindi la
propria vita familiare all'estero (DTF 122 II 289 consid. 3b). Ciò va
generalmente ammesso per i figli di cittadini stranieri, quando hanno un'età
in cui possono ancora adattarsi al cambiamento delle condizioni di vita.
Nemmeno il fatto che essi abbiano la nazionalità svizzera esclude il diniego
dell'autorizzazione al genitore che si occupa di loro (DTF 127 II 60 consid.
2b; 122 II 289 consid. 3c; più recentemente, cfr. ad esempio: sentenza
2A.562/2006 del 16 febbraio 2007, consid. 3.2; per un riassunto della
casistica, cfr. sentenza 2A.212/2004 del 10 dicembre 2004, consid. 3.3).

5.
5.1 In concreto, la figlia della ricorrente è nata ed è cresciuta nella
Repubblica Dominicana fino all'età di sette anni. In Svizzera risiede invece
da meno di un anno e mezzo e vi soggiornava da soli due mesi quando la madre,
con cui ha sempre vissuto prima di giungere nel nostro paese, ha chiesto di
potersi a sua volta stabilire in Ticino.
Certo, B.________ ha un'età in cui non è più totalmente dipendente dalla
madre, rispettivamente dagli zii che l'hanno in custodia, come un neonato o
un bimbo in età prescolastica. Visto che frequenta ormai il suo secondo anno
scolastico a Lavertezzo, ella ha senz'altro intessuto dei legami propri ed ha
potuto familiarizzarsi con la lingua, il sistema scolastico ed, almeno in
parte, anche il modo di vivere nel nostro paese (cfr. sentenza 2A.212/2004
del 10 dicembre 2004, consid. 3.3 [ultimo caso descritto] e 4.2).
Tuttavia, all'infuori della sorella della madre e di suo marito, la bambina
non ha alcuna relazione familiare effettiva nel nostro paese. In particolare
il padre, di nazionalità svizzera, è deceduto a Santo Domingo oltre sette
anni or sono e non risulta che B.________ intrattenga rapporti con eventuali
familiari di quest'ultimo. Diversamente che in altri casi, il rientro nel
paese di origine della madre non ostacolerebbe quindi le relazioni con
l'altro genitore o, per quanto possa essere rilevante, con la sua famiglia
(cfr. sentenza 2A.212/2004 del 10 dicembre 2004, consid. 3.3 [ultimi due casi
descritti], 4.1 e 4.4).
Va inoltre considerato che l'arrivo in Svizzera non è avvenuto per ragioni di
ricongiungimento familiare con un coniuge, rispettivamente un genitore con
diritto di residenza. La controversia non trae quindi origine dal fatto che,
a posteriori, tali ragioni sono venute meno, ad esempio in seguito a divorzio
o decesso (cfr. sentenza 2A.212/2004 del 10 dicembre 2004, consid. 3.3 [terzo
caso descritto] e 4.4). Al contrario, la ricorrente non ha mai beneficiato di
un permesso di dimora. Quando è giunta in Svizzera ha dunque assunto il
rischio di dover lasciare la figlia alla sorella, per consentirle di crescere
nel nostro paese, oppure di doverla riportare nella Repubblica Dominicana,
per continuare a vivere con lei. Forzatamente la madre non ha inoltre avuto
modo di potersi integrare in Svizzera e di esercitarvi un'attività lucrativa
con cui assicurare il mantenimento suo e di sua figlia.

5.2 In queste circostanze, e soprattutto visto che B.________ ha trascorso
nella Repubblica Dominicana tutta la sua prima infanzia ed è in Svizzera in
pratica solo dall'inizio della presente procedura, un suo eventuale rientro
nel paese della madre non porrebbe difficoltà particolari e non appare
pertanto inesigibile. L'interesse, peraltro quasi sempre presente, a
beneficiare di migliori possibilità formative e a godere di prospettive
economiche più favorevoli è certo comprensibile, ma non può assumere
importanza decisiva nella ponderazione e risultare quindi preminente rispetto
all'interesse pubblico a praticare una politica restrittiva in materia di
soggiorno degli stranieri (cfr. sentenza 2A.562/2006 del 16 febbraio 2007,
consid. 3.4.2). Il diniego del permesso di soggiorno alla ricorrente non
viola quindi l'art. 8 CEDU.

6.
In base alle considerazioni che precedono, il gravame, da trattare quale
ricorso in materia di diritto pubblico, deve pertanto essere respinto.
Considerato che l'impugnativa era sin dall'inizio priva di possibilità di
esito favorevole, deve essere respinta anche la domanda di assistenza
giudiziaria (art. 64 cpv. 1 LTF). Alla ricorrente, soccombente, vanno perciò
addossate le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 e 65 LTF). Non si assegnano
ripetibili ad autorità vincenti intervenute in causa nell'esercizio delle
loro attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso, da trattare quale ricorso in materia di diritto pubblico, è
respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.

4.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della
migrazione.

Losanna, 13 dicembre 2007

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:

Merkli Bianchi