Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.717/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_717/2007 /biz

Sentenza del 15 maggio 2008
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Müller, Aubry Girardin,
cancelliere Bianchi.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Cesare Lepori,

contro

Sezione dei permessi e dell'immigrazione
del Cantone Ticino, via Lugano 4, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
revoca del permesso di dimora CE/AELS,

ricorso in materia di diritto pubblico contro
la sentenza emanata il 30 ottobre 2007
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Nel 2003 la cittadina romena A.________ (1981) è stata condannata a due riprese
per esercizio illecito della prostituzione e per infrazione alla legge federale
del 26 marzo 1931 sulla dimora ed il domicilio degli stranieri (LDDS). Per
questo motivo l'Ufficio federale degli stranieri (ora della migrazione) le ha
vietato l'entrata in Svizzera fino al 15 luglio 2006. Previa sospensione di
tale provvedimento, il 17 dicembre 2004 l'interessata si è unita in matrimonio
a Bellinzona con il cittadino italiano B.________ (1965), titolare di un
permesso di domicilio. Per permettere la vita coniugale in Svizzera, il divieto
d'entrata è stato revocato e alla moglie è stato rilasciato un permesso di
dimora CE/AELS valido fino al 16 dicembre 2009.

B.
Dopo aver fatto interrogare i coniugi ed aver ordinato controlli sulla presenza
della moglie al domicilio coniugale, con decisione del 4 maggio 2007 la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino ha revocato il permesso di
dimora a A.________, rilevando che da tempo i coniugi non vivevano più assieme
e che il matrimonio non era più realmente vissuto. Su ricorso, la revoca è
stata confermata dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 21 agosto 2007, e
quindi dal Tribunale cantonale amministrativo, il 30 ottobre seguente.

C.
Il 13 dicembre 2007 A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso
in materia di diritto pubblico, con cui chiede di annullare sia la pronuncia
del Tribunale amministrativo, sia le decisioni delle istanze precedenti.
Lamenta la violazione dell'art. 3 Allegato I dell'Accordo del 21 giugno 1999
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone
(ALC; RS 0.142.112.681) e dell'art. 8 CEDU. Con istanza del 18 febbraio 2008 ha
poi chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio.

D.
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo si riconferma
nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria decisione, il Consiglio di
Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre la Sezione
cantonale dei permessi e dell'immigrazione e l'Ufficio federale della
migrazione propongono di respingere il gravame.

Diritto:

1.
1.1 In virtù dell'art. 7 lett. d ALC e dell'art. 3 cpv. 1 e 2 lett. a del
relativo Allegato I, la ricorrente, sposata con un lavoratore comunitario
titolare di un permesso di domicilio, ha in principio il diritto di soggiornare
in Svizzera durante tutta la durata formale del matrimonio (DTF 130 II 113
consid. 8.3). La fattispecie non adempie quindi le condizioni dell'art. 83
lett. c n. 2 LTF, per cui il ricorso in materia di diritto pubblico è di
massima ammissibile. D'altronde, considerato che il procedimento riguarda la
revoca di un permesso che altrimenti avrebbe ancora effetti giuridici, il
gravame sarebbe ricevibile anche se l'insorgente non potesse vantare alcun
diritto all'ottenimento del permesso di dimora (sentenza 2C_21/2007 del 16
aprile 2007, consid. 1.2).

1.2 In ragione dell'effetto devolutivo della procedura ricorsuale,
l'impugnativa è comunque inammissibile nella misura in cui la ricorrente chiede
l'annullamento anche delle decisioni del Consiglio di Stato e della Sezione dei
permessi e dell'immigrazione (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF; DTF 129 II 438
consid. 1).

2.
2.1 Secondo la giurisprudenza, il coniuge straniero di un lavoratore
comunitario al beneficio di un permesso di dimora o di domicilio in Svizzera
può prevalersi di diritti di portata analoga a quelli conferiti dall'art. 7
cpv. 1 LDDS al coniuge straniero di un cittadino svizzero (DTF 130 II 113
consid. 4 e 8-10). Di conseguenza, mentre il consorte di un cittadino
extra-comunitario con permesso di domicilio ha inizialmente diritto al rilascio
del permesso di dimora solo finché vive con il coniuge (art. 17 cpv. 2 LDDS;
DTF 130 II 113 consid. 4.1), la moglie, rispettivamente il marito di un
cittadino comunitario non deve vivere in permanenza sotto lo stesso tetto del
coniuge. D'altro canto però il diritto di soggiorno non è assoluto. L'art. 3
Allegato I ALC non permette infatti di tutelare matrimoni fittizi. Inoltre, in
caso di separazione della coppia, vi è abuso di diritto nell'invocare tale
disposizione se il legame coniugale è svuotato di ogni contenuto ed il richiamo
al medesimo appare finalizzato unicamente ad ottenere o conservare il permesso
di dimora (DTF 130 II 113 consid. 9).

2.2 Nel caso di specie, risulta dagli atti che A.________ nel corso del 2002 e
all'inizio del 2003 ha soggiornato in Ticino operando illegalmente come
prostituta. Colpita in seguito da un divieto d'entrata, è subito rientrata
clandestinamente in Svizzera ed ha esercitato ancora per qualche tempo tale
attività, prima di venir ospitata da un amico fino al mese di luglio del 2003.
Scoperta, è stata allora nuovamente allontanata dal territorio elvetico, dove
dovrebbe aver fatto ritorno solo un paio di mesi prima delle nozze con
B.________, peraltro mai menzionato negli interrogatori esperiti dalla polizia
del 2003, malgrado i coniugi abbiano poi affermato che all'epoca già si
conoscevano.
Ad ogni modo, celebrato il matrimonio il 17 dicembre 2004, la ricorrente ha
convissuto in modo regolare e costante con il marito solo alcuni mesi,
dopodiché ha preso in locazione un appartamento nel Luganese. Secondo le
dichiarazioni di entrambi i coniugi, ella rientrava comunque al domicilio
coniugale nel Bellinzonese tutti i week-end ed il trasferimento era dettato
unicamente da ragioni di vicinanza alla scuola frequentata ed al posto di
lavoro nonché da problemi di incomprensione con le figlie del marito. Per
ammissione degli interessati stessi, dopo aver assunto la gerenza di un
esercizio pubblico l'insorgente avrebbe limitato ancor più i propri rientri,
solitamente circoscritti alle domeniche.

2.3 Sennonché, tra il mese di dicembre del 2006 e il mese di marzo del 2007 la
polizia ha effettuato tredici controlli presso l'abitazione coniugale, in orari
e giorni della settimana differenti, ma soprattutto di domenica, non trovando
mai in casa la ricorrente. Non è invero plausibile sostenere che in tutte
queste occasioni la stessa era in viaggio o era brevemente uscita a fare
acquisti, come invece preteso nel ricorso. Inoltre i motivi addotti per
giustificare il mancato rientro regolare al domicilio non appaiono impedimenti
seri e reali, tant'è che, pur in assenza di cambiamenti della situazione
professionale, l'insorgente afferma di essere tornata a vivere tutta la
settimana con il marito nel Sopraceneri. Visti i tempi in cui sarebbe avvenuto,
a ragione la Corte cantonale ha peraltro considerato tale asserito
ricongiungimento come un espediente adottato per puri fini di causa. È poi
altresì vero che dagli interrogatori degli interessati, sentiti separatamente,
emergono discrepanze su aspetti importanti della loro frequentazione e della
vita dell'altro coniuge. Ad esempio non coincidono l'anno in cui essi si
sarebbero conosciuti, il periodo in cui la ricorrente ha assunto la gerenza di
un bar a Lugano e i giorni della settimana in cui il marito renderebbe visita
alla moglie, dovendosi già recare a Lugano per sottoporsi a dialisi. Va infine
rilevato che queste circostanze ed incongruenze fanno seguito ad una situazione
prematrimoniale quantomeno singolare.

2.4 Sulla base delle considerazioni che precedono - e rinviando per il resto
alle pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata (cfr. art. 109 cpv. 3
LTF) - va concluso che, confermando la revoca del permesso di dimora della
ricorrente, il Tribunale amministrativo ticinese non ha violato né il diritto
federale né alcun trattato internazionale. In effetti, anche ammesso che il
matrimonio non sia stato contratto semplicemente per eludere le prescrizioni in
materia di soggiorno degli stranieri, e quindi che non si tratti di un'unione
fittizia, ricorrono in ogni caso gli estremi dell'abuso di diritto, in quanto
il connubio esiste ormai solo formalmente.

3.
Manifestamente infondato, il gravame va pertanto respinto secondo la procedura
semplificata dell'art. 109 LTF. Visto che l'impugnativa era sin dall'inizio
priva di ogni possibilità di successo, anche la domanda di assistenza
giudiziaria e gratuito patrocinio deve essere respinta (art. 64 LTF). Le spese
giudiziarie vanno poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 66
cpv. 1 e 65 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti intervenute
in causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, visto l'art. 109 LTF, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente.

4.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino e all'Ufficio federale della migrazione.
Losanna, 15 maggio 2008
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Merkli Bianchi