Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.711/2007
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2C_711/2007 /biz

Sentenza del 26 febbraio 2008
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Merkli, presidente,
Karlen, Aubry Girardin,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. ________,
ricorrente,

contro

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Dipartimento delle istituzioni del
Cantone Ticino, 
6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Permesso di domicilio (riesame),

ricorso contro la sentenza emanata il
29 ottobre 2007 dal Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 4 aprile 1991 A.________, cittadino dominicano, è entrato in Svizzera per
ricongiungersi con la madre ivi domiciliata ed è stato posto al beneficio di
un permesso di domicilio. Il 13 agosto 1997 è nata, da una relazione con una
connazionale residente a Zurigo, la figlia B.________. Durante il suo
soggiorno in Svizzera A.________ non ha terminato l'apprendistato, ha
ripetutamente interessato le autorità giudiziarie penali ed è stato
minacciato a tre riprese di espulsione.

B.
Dopo aver reiteratamente chiesto, senza alcun successo, a A.________ la
consegna del passaporto nazionale valevole e dell'estratto del casellario
giudiziale per potere procedere al rinnovo del termine di controllo del
permesso di domicilio, scaduto il 4 aprile 2003, la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha,
l'11 maggio 2006, dichiarato decaduta la citata autorizzazione. La decisione
è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato il 12 luglio 2006, il
quale ha altresì rilevato che visti i suoi precedenti penali, l'interessato
adempiva anche i requisiti dell'espulsione di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. B
della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
(LDDS). Quest'ultimo giudizio è cresciuto in giudicato incontestato. Presone
atto, l'autorità competente ha fissato a A.________ un termine con scadenza
al 31 ottobre 2006 per lasciare il Cantone. Il gravame esperito contro tale
ingiunzione è stato dichiarato inammissibile dal Consiglio di Stato il 17
ottobre 2006.

C.
Il 15 marzo 2007 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto
l'istanza di A.________ volta a ottenere il riesame della decisione con cui
era stata pronunciata la decadenza del suo permesso di domicilio. Ha
considerato che la cura medica al metadone, intrapresa dall'interessato il 23
ottobre 2006 per uscire dalla tossicodipendenza, e la conclusione di un
contratto di lavoro non costituissero dei fatti nuovi e rilevanti, tali da
modificare la precedente decisione.

D.
Questa decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di
Stato, il 15 maggio 2007, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con
giudizio del 29 ottobre 2007. In primo luogo i giudici ticinesi hanno
osservato che la censura relativa alla lesione dei diritti di parte nel corso
del procedimento concernente la decadenza del permesso di domicilio
(all'epoca l'insorgente era in carcere e non aveva autorizzato sua madre a
rappresentarlo dinanzi al Consiglio di Stato) era irricevibile, poiché
avrebbe dovuto essere sollevata nella precedente procedura, mediante
un'istanza di restituzione in intero per inosservanza del termine, ciò che
non era stato fatto. Hanno poi considerato che le circostanze esistenti al
momento della decisione di decadenza non si erano modificate in misura
rilevante, motivo per cui non erano dati i presupposti del riesame. La Corte
cantonale ha inoltre precisato che quand'anche si effettuasse un riesame
completo, l'istanza andrebbe comunque respinta. Innanzitutto l'interessato,
condannato una dozzina di volte tra il 1997 e il 2006 per complessivi 34 mesi
di detenzione, prevalentemente per reati in materia di stupefacenti, aveva
dimostrato di non essersi assolutamente integrato, rendendosi invece persona
indesiderata in Svizzera. Del resto, nemmeno lui contestava di adempiere i
presupposti dell'espulsione di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. b della LDDS.
Valutando poi il provvedimento dal profilo della proporzionalità, ha
constatato che malgrado fosse giunto in Svizzera all'età di 15 anni e vi
avesse soggiornato durante 15 anni, A.________ non si era mai integrato né
dal profilo professionale né da quello familiare, precisando al riguardo che
non aveva né l'autorità parentale né l'affidamento della figlia B.________,
ed è giunta alla conclusione che nonostante alcune inevitabili difficoltà
iniziali, un suo rientro in patria appariva tutto sommato esigibile. Infine,
per quanto concerne la pretesa impossibilità di seguire un'eventuale cura
metadonica in patria, il Tribunale amministrativo ha precisato che, oltre al
fatto che la terapia effettuata in Svizzera si era conclusa alla fine del
mese di luglio 2006, niente impediva all'insorgente, qualora fosse dimostrata
la necessità di proseguire la cura esclusivamente nel nostro Paese, di
chiedere un permesso di dimora per motivi di cura.

E.
Il 10 dicembre 2007 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso sussidiario in materia costituzionale, con cui chiede che la sentenza
cantonale sia annullata e che gli venga rilasciata un'autorizzazione di
soggiorno. Censura la violazione del divieto dell'arbitrio nonché degli art.
13 Cost. e 8 CEDU.
Il 18 dicembre 2007 il Tribunale federale ha invitato il Tribunale cantonale
amministrativo a produrre l'incarto, senza ordinare uno scambio di allegati
scritti.

Con decreto presidenziale di medesima data è stato concesso l'effetto
sospensivo al gravame.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con riferimenti).

2.
2.1 Il ricorrente ha esperito un ricorso sussidiario in materia
costituzionale. Sennonché tale rimedio è inammissibile se è aperta la via del
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 113 LTF). Occorre pertanto
verificare se ciò sia il caso in concreto.

2.2  Conformemente all'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di
diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto
degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né
il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
Esso è invece proponibile contro decisioni che constatano la decadenza di
permessi di dimora o di domicilio che non ricadano sotto la predetta
eccezione e che esplicherebbero ancora loro effetti se non fosse stata
constatata la loro decadenza. Nel caso concreto oggetto della decisione di
decadenza è un permesso di domicilio, il quale era di durata illimitata (cfr.
art. 6 cpv. 1 LDDS, applicabile in casu, cfr. consid. 3). Il presente gravame
va pertanto trattato quale ricorso in materia di diritto pubblico. Inoltrato
tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF), da una persona legittimata ad agire
(art. 89 cpv. 1 LTF) esso è, in linea di principio, ammissibile.

2.3 Visto quanto precede, la questione di sapere se l'impugnativa sia
ricevibile anche dal profilo dell'art. 8 CEDU (sui relativi requisiti, cfr.
DTF 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1, 215 consid. 4.1), a cui
il ricorrente fa pure riferimento, può restare indecisa, potendo questa Corte
entrare nel merito della medesima già in virtù dei motivi che precedono.

3.
La legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio
degli stranieri (LDDS) è stata abrogata con l'entrata in vigore, il
1° gennaio 2008, della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr; RS 142.20; cfr. cifra I dell'Allegato all'art. 125 LStr). Secondo
l'art. 126 LStr, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della
nuova legge permane applicabile il diritto previgente. La decisione di
decadenza all'origine della presente vertenza è stata emanata l'11 maggio
2006: in concreto si applica pertanto ancora la LDDS.

4.
Per consolidata giurisprudenza, un'autorità deve procedere al riesame di una
decisione solo se le circostanze si siano modificate in modo rilevante dopo
la prima decisione, oppure se l'interessato invochi fatti o mezzi di prova
rilevanti che non conosceva o dei quali non poteva o non aveva ragioni di
prevalersi al momento della prima decisione (DTF 124 II 1 consid. 3a; 120 Ib
42 consid. 2b; SJ 2004 I pag. 389). Se l'autorità competente reputa che
queste condizioni non siano adempiute, può rifiutarsi di esaminare nel merito
la domanda. In questo caso il richiedente non dispone di nuove facoltà di
ricorso nel merito; può semplicemente insorgere contro il fatto che è stata
negata a torto la sussistenza dei requisiti al riesame (DTF 109 Ib 246
consid. 4a).

5.
5.1 Il ricorrente, richiamandosi al divieto dell'arbitrio e al principio della
buona fede, censura la violazione dei suoi diritti di parte. Sostiene che la
decisione di decadenza, invece di essergli personalmente intimata -  allorché
le autorità sapevano che si trovava in carcere - è stata inviata a sua madre
e che quest'ultima - la quale l'ha rappresentato senza sua autorizzazione -
non è mai stata invitata dal Consiglio di Stato a legittimarsi con una
procura. Di fronte a queste manifeste inadempienze contesta che gli si possa
rinfacciare di non aver chiesto la restituzione per intero dei termini per
poi potere inoltrare un ricorso. Sennonché queste critiche sono state
dichiarate inammissibili dal Tribunale cantonale amministrativo, il quale ha
ritenuto che avrebbero dovuto essere sollevate nell'ambito del precedente
procedimento. Orbene, il ricorrente non si esprime minimamente su tale
aspetto per cui la censura, insufficientemente motivata (art. 42 LTF), sfugge
ad un esame di merito.

5.2 Il ricorrente, facendo valere che se viene allontanato non potrà mai più
vedere sua figlia che vive in Svizzera, si duole in seguito della violazione
degli art. 13 Cost. e 8 CEDU.
Il cittadino straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona
stabilita in Svizzera può di principio trarre un diritto di soggiorno dalla
garanzia al rispetto della vita privata e familiare sancita dall'art. 8 CEDU
(RS 0.101) e dall'art. 13 Cost., di analoga portata (DTF 130 II 281 consid.
3.1; 126 II 377 consid. 7). A tal fine, occorre che il familiare abbia un
diritto certo di risiedere in Svizzera e che la relazione tra gli interessati
sia intatta ed effettivamente vissuta (DTF 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193
consid. 5.3.1, 215 consid. 4.1). Nella fattispecie, tali presupposti non sono
manifestamente dati. Il ricorrente infatti non detiene né l'autorità
parentale né l'affidamento di sua figlia e dagli atti in possesso di questa
Corte non emerge - né d'altronde l'interessato stesso lo sostiene o lo
dimostra - che abbia mantenuto intensi rapporti con la bambina. Egli non può
quindi nulla dedurre dei soprammenzionati disposti. In proposito, il ricorso
nella misura in cui è ammissibile, va respinto in quanto infondato.

5.3 Per il resto il ricorrente nulla obietta al fatto che la Corte cantonale
ha giudicato che non erano dati motivi per procedere al riesame della
decisione di decadenza del permesso di domicilio. Non occorre pertanto
approfondire oltre la questione e questa Corte si allinea quindi ai
pertinenti considerandi sviluppati al riguardo (cfr. sentenza impugnata,
consid. 4), i quali vanno qui interamente condivisi.

6.
Per i motivi illustrati il gravame, nella misura in cui è ammissibile, si
avvera pertanto manifestamente infondato. La causa va decisa seconda la
procedura dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF. Dal momento che il gravame era
sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole, la domanda di
assistenza giudiziaria dev'essere parimenti respinta (art. 64 LTF). Le spese
seguono pertanto la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
In quanto ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione
del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della
migrazione.

Losanna, 26 febbraio 2008

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera:

Merkli Ieronimo Perroud