Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.650/2007
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2C_650/2007

Sentenza del 20 novembre 2007
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Merkli, presidente,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. ________,
ricorrente,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6900 Lugano.

Permesso di dimora,

ricorso contro la sentenza emanata il 9 ottobre 2007
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1
1.1 Con sentenza del 9 ottobre 2007 il Tribunale amministrativo del Cantone
Ticino ha confermato la decisione con cui la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione dapprima e il Consiglio di Stato poi hanno rifiutato di
rinnovare il permesso di dimora di A.________, cittadino turco. La Corte
cantonale ha osservato, in sostanza, che l'interessato, sposato con una
cittadina svizzera dal 9 agosto 2005, aveva smesso di convivere con la
consorte il 20 novembre 2005 e che, dopo essersi trasferito in un primo tempo
presso il cognato a Lugano, dal 1° giugno 2006 risiedeva e lavorava a
Feusisberg, nel Canton Svitto. Essa ha quindi confermato che vi era abuso di
diritto nell'invocare un matrimonio ormai svuotato da tempo da qualsiasi
contenuto soltanto per potere continuare a soggiornare nel nostro Paese.

1.2 Con scritto datato 14 novembre 2007, ma spedito il giorno precedente al
Tribunale federale, A.________ dichiara di volere ricorrere contro la
sentenza cantonale che non condivide perché, a suo avviso, la traduzione
effettuata dall'interprete nel corso dell'interrogatorio di polizia non è
attendibile. Insta poi affinché gli sia nominato un avvocato d'ufficio nonché
chiede di essere sentito in udienza.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

2.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 29 cpv. 1 LTF;
cfr. pure DTF 132 I 140 consid. 1.1 e rinvii).

3.
3.1 Il ricorrente ha chiesto di potersi esprimere nel corso di un'udienza.
Sennonché il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
non comprende quello di comparire personalmente e di esprimersi oralmente
dinanzi a questa Corte. La richiesta va pertanto disattesa.

3.2 Il ricorrente domanda poi di vedersi designato un avvocato d'ufficio. A
tal fine, occorre tuttavia che le condizioni cumulative poste dall'art. 64
cpv. 1 e 2 LTF (indigenza del ricorrente; conclusioni non prive di
probabilità di successo; necessità di un patrocinatore per tutelare i suoi
diritti) siano tutte adempiute ciò che, come esposto di seguito (cfr. consid.
3.3), non è manifestamente il caso in concreto. Anche tale istanza va quindi
respinta.

3.3 Giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Il Tribunale federale esamina in
linea di massima solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare,
come lo farebbe un'autorità di prima istanza tutte le questioni giuridiche
che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale.
Oggetto del contendere è il rifiuto di rinnovare il permesso di dimora del
ricorrente poiché, secondo le competenti autorità cantonali, questi avrebbe
abusivamente invocato un matrimonio che sussiste ancora unicamente sulla
carta per ottenere un'autorizzazione di soggiorno nel nostro Paese. Orbene,
il ricorrente nulla eccepisce al riguardo, in particolare non fa valere la
violazione del diritto (art. 7 LDDS), né menziona alcuna censura diretta
contro la questione dell'abuso di diritto. Egli si limita ad affermare che il
traduttore che lo ha assisto nel corso dell'interrogatorio effettuato dalla
polizia cantonale non era attendibile, senza però nulla opporre
all'esauriente argomentazione sviluppata in proposito dalla Corte cantonale
(cfr. sentenza impugnata consid. 4.2 pag. 6 seg.). Il ricorso, privo di
qualsiasi conclusione e manifestamente non motivato in modo sufficiente, si
rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura
semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

3.4 Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre
non si attribuiscono ripetibili per la sede federale ad autorità vincenti
(art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione al ricorrente, al Tribunale amministrativo e al Consiglio di
Stato del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione (per
informazione).

Losanna, 20 novembre 2007

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: La Cancelliera: