Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.627/2007
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2C_627/2007

Sentenza del 15 gennaio 2008
II Corte di diritto pubblico

Giudice federale Merkli, Presidente,
cancelliera Ieronimo Perroud.

X. ________ SA,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Bruno Notari,

contro

Y.________ SA,
patrocinata dall'avv. Aurelio Facchi,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Commesse pubbliche (lavori di sottostruttura per la manutenzione delle strade
cantonali durante il periodo 2007/2010; lotto MS-SC 6 07/10),

ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia
costituzionale contro la sentenza emessa il 17 settembre 2007 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 27 marzo 2007 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha aggiudicato alla
X.________ SA la commessa relativa al lotto concernente lavori di
manutenzione delle strade del Bellinzonese e delle valli di Blenio e Riviera.
L'8 maggio 2007 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la
decisione governativa, ritenendola viziata da formalismo eccessivo, e ha
rinviato gli atti al committente per nuovo giudizio. Il ricorso in materia di
diritto pubblico e il ricorso sussidiario in materia costituzionale
presentati dalla X.________ SA contro la sentenza cantonale sono stati
dichiarati inammissibili dal Tribunale federale il 18 giugno 2007.

B.
Il 10 luglio 2007, dopo aver rielaborato la valutazione delle offerte, il
Consiglio di Stato ha aggiudicato i lavori alla Y.________ SA, mentre
l'offerta della X.________ SA è stata scartata. Il ricorso esperito da
quest'ultima contro la delibera è stato respinto dal Tribunale cantonale
amministrativo con sentenza del 17 settembre 2007.

C.
Il 5 novembre 2007 la X.________ SA ha proposto dinanzi al Tribunale federale
un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia
costituzionale. In entrambi i gravami postula l'annullamento della sentenza
cantonale e della decisione di delibera nonché chiede l'aggiudicazione dei
lavori. Adduce, in sintesi, una violazione del diritto cantonale così come
degli art. 9 e 29 cpv. 1 Cost.
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale amministrativo si è limitato a
riconfermarsi nelle tesi di fatto e di diritto alla base del proprio
giudizio, mentre il Consiglio di Stato ha rinviato alle osservazioni
presentate in sede cantonale. Da parte sua, Y.________ SA domanda la
reiezione in ordine e nel merito di entrambi i ricorsi.

D.
Con decreto presidenziale del 4 dicembre 2007 sono state respinte le istanze
di conferimento dell'effetto sospensivo contenute nei gravami.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle
opinioni espresse dalle parti (art. 29 cpv. 1 LTF).

2.
Giusta l'art. 83 lett. f LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è
inammissibile contro le decisioni in materia di acquisti pubblici se "il
valore stimato della commessa non raggiunge la soglia determinante secondo la
legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici o secondo
l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità
europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (cifra 1) e se "non
si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale (cifra 2)".
Come già spiegato da questa Corte, questi motivi di esclusione sono
cumulativi (DTF 133 II 396 consid. 2.1). Inoltre, conformemente all'art. 42
cpv. 2 seconda frase LTF, "qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso
particolarmente importante ai sensi dell'art. 84, occorre spiegare perché la
causa adempie siffatta condizione". Nel caso concreto, la ricorrente non
spiega in che il ricorso in materia di diritto pubblico da lei esperito
concernerebbe una questione di diritto fondamentale, motivo per cui detto
rimedio dev'essere dichiarato inammissibile già per tal motivo (cfr. DTF 133
II 396 consid. 2.2).

3.
La ricorrente ha presentato un ricorso sussidiario in materia costituzionale,
di massima ammissibile poiché, come si è visto, la via del ricorso ordinario
è preclusa (art. 113 e art. 83 lett. f LTF). Con questo rimedio può essere
censurata solo la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Deve
quindi essere indicato quale sia la norma di diritto costituzionale che si
pretende violata e dimostrato, mediante un'argomentazione circostanziata
(art. 42 cpv. 2 LTF), in cosa consista la violazione (cfr. DTF 130 I 258
consid. 1.3); qualora venga invocata la violazione di un diritto
costituzionale nell'applicazione del diritto cantonale o intercantonale, la
parte ricorrente deve indicare con precisione la disposizione cantonale
contemplata (cfr. DTF 110 Ia 1 consid. 2a). Il Tribunale federale esamina la
violazione di diritti di rango costituzionale o censure costituzionali
nell'applicazione del diritto cantonale o intercantonale soltanto se
l'insorgente le abbia sollevate e sufficientemente motivate nell'atto di
ricorso (art. 117 e 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 396 consid. 3.2). Ciò che non
è manifestamente il caso in concreto. La ricorrente si limita infatti a
citare gli art. 9 e 29 cpv. 1 Cost., dimenticando però in particolare che per
motivare la censura di arbitrio non basta criticare semplicemente la
decisione impugnata, né contrapporle una versione propria, per quanto
sostenibile, dei fatti o una propria valutazione delle prove o una propria
interpretazione di una norma legale. Occorre piuttosto dimostrare per quale
motivo l'accertamento dei fatti, la valutazione delle prove o la criticata
interpretazione sarebbe manifestamente insostenibile, si trovi in chiaro
contrasto con gli atti, si fondi su una svista manifesta, violi gravemente
una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o contraddica in modo
urtante il sentimento di giustizia e di equità (DTF 133 II 396 consid. 3.3 e
rinvio). Ne deriva che anche il ricorso sussidiario in materia costituzionale
non adempie le condizioni di ricevibilità poste dalla LTF ed è pertanto
inammissibile.

4.
4.1
I ricorsi, manifestamente inammissibili, vanno decisi secondo la procedura
semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

4.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). La ricorrente
verserà alla controparte, assistita da un avvocato, un'indennità per
ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). Non si concedono
ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
I ricorsi sono inammissibili.

2.
Le spese giudiziarie complessive di fr. 1'500.-- sono poste a carico della
ricorrente, la quale rifonderà alla Y.________ SA un'indennità di
fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 15 gennaio 2008

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: La Cancelliera:

Merkli Ieronimo Perroud