Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.626/2007
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


2C_626/2007

Decreto del 12 novembre 2007
II Corte di diritto pubblico

Giudice federale Merkli, presidente,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. ________ e B.________,
6500 Bellinzona,
ricorrenti, patrocinati dall'avv. dott. Alberto Agustoni, viale Stazione 2,
casella postale 1017, 6500 Bellinzona,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona,
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Imposta cantonale e imposta federale diretta 2005,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il
4 ottobre 2007 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Visto:
la lettera del 9 novembre 2007 con cui i ricorrenti hanno dichiarato di
ritirare il loro ricorso;

considerando:
che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita (art. 32
cpv. 1 e 2 LTF) dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese
giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2
e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF);
che, in caso di desistenza, le spese giudiziarie devono essere poste, in
linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una
tassa di giustizia ridotta (art. 66 cpv. 2 LTF) e che, nella fattispecie, non
v'è motivo per scostarsi da questo principio (cfr. anche art. 66 cpv. 5 LTF);
che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF);
che, visto quanto precede, il decreto del 9 novembre 2007 con cui è stato
fissato un termine ai ricorrenti per fornire un anticipo delle spese
giudiziarie è annullato;

per questi motivi, il Presidente decreta:

1.
La causa 2C_626/2007 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste ai carico dei ricorrenti in
solido.

3.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alla Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello e alla Divisione delle contribuzioni del
Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni,
Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di
bollo (per informazione).

Losanna, 12 novembre 2007

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera: