Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.5/2007
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2C_5/2007 /biz

Sentenza del 21 giugno 2007
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Merkli, presidente,
Müller e Locher, giudice supplente,
cancelliere Bianchi.

A. ________,
ricorrente,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona,
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
Palazzo di Giustizia,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.

imposta federale diretta e imposta cantonale 2003,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 4
gennaio 2007 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A. ________ (1932) è domiciliato a Lugano ed è proprietario di un
appartamento a Milano. Per il periodo fiscale 2003B, il 1° aprile 2005
l'Ufficio di tassazione di Lugano Città l'ha imposto aggiungendo al reddito
dichiarato l'importo di fr. 15'000.-- riferito all'immobile posseduto
all'estero, per il quale egli non aveva esposto alcunché, ed aumentando a fr.
400'000.-- il valore della relativa sostanza, dichiarata in ragione di fr.
361'920.--.
Con reclamo, A.________ ha tra l'altro rilevato che, essendo già tassata in
Italia, la proprietà estera non poteva venir considerata anche per il calcolo
delle imposte sul reddito e la sostanza in Svizzera. Nel corso di una
successiva audizione, l'autorità fiscale gli ha fatto presente che i fattori
all'estero erano stati computati soltanto per la determinazione
dell'aliquota. Con decisione del 1° novembre 2006 la stessa autorità ha
comunque parzialmente accolto il reclamo, riducendo, per quanto qui
interessa, il reddito immobiliare a fr. 10'000.--. Il contribuente è pertanto
stato tassato su di un reddito di fr. 23'200.-- (con l'aliquota applicabile a
fr. 31'900.--) ed una sostanza di fr. 25'000.-- (aliquota su fr. 425'000.--)
ai fini dell'imposta cantonale e su di un reddito di fr. 28'400.-- (aliquota
su fr. 37'800.--) per l'imposta federale diretta.
La decisione su reclamo è stata a sua volta impugnata dinanzi alla Camera di
diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che il 4
gennaio 2007 ha tuttavia respinto il ricorso.

B.
Contro questa sentenza, il 30 gennaio 2007 A.________ è insorto dinanzi al
Tribunale federale mediante un ricorso in materia di diritto pubblico. Egli
contesta l'esistenza di fattori all'estero rilevanti per la tassazione,
rispettivamente la possibilità di prenderli in conto per la determinazione
delle aliquote, e censura la violazione del trattato con l'Italia in materia
di doppia imposizione.

C.
La Divisione delle contribuzioni e la Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino rinunciano a presentare osservazioni,
mentre l'Amministrazione federale delle contribuzioni (Divisione principale
imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo) propone la
reiezione del gravame.

Diritto:

1.
1.1 La sentenza impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1°
gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS
173.110; RU 2006 pag. 1069). Alla presente procedura è pertanto applicabile
questa nuova normativa e non la pregressa legge federale del 16 dicembre 1943
sull'organizzazione giudiziaria (OG; RU 1969 pag. 784; cfr. art. 131 cpv. 1 e
132 cpv. 1 LTF).

1.2 Il ricorso in materia di diritto pubblico è pacificamente ammissibile in
virtù degli art. 82 segg. LTF, combinati con l'art. 146 della legge federale
del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e con
l'art. 73 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), entrambi nella
versione modificata secondo le cifre 57 e 58 dell'Allegato alla legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS
173.32).

1.3 Con il rimedio esperito può in particolare venir censurata la violazione
del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Il Tribunale
federale fonda di principio la sua sentenza sui fatti appurati dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Questi possono essere rettificati o
completati soltanto se l'accertamento operato dall'istanza precedente sia
stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai
sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).

2.
2.1 In caso di appartenenza personale, l'assoggettamento fiscale è illimitato;
tuttavia esso non si estende, tra l'altro, ai fondi siti all'estero (art. 6
cpv. 1 LIFD e 5 cpv. 1 della legge tributaria ticinese, del 21 giugno 1994
[LT]). Ciò non toglie che le persone fisiche parzialmente assoggettate
all'imposta sul reddito in Svizzera devono l'imposta sugli elementi
imponibili in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi
(art. 7 cpv. 1 LIFD, rispettivamente 6 cpv. 1 LT, che si riferisce anche alla
sostanza). Questa regola è conforme all'art. 24 n. 3 della convenzione del 9
marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per
evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41). In
effetti, tale norma recita che:
"Se un residente della Svizzera percepisce redditi o possiede un patrimonio
che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono
imponibili in Italia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto
patrimonio [...] ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente
reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota
corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio senza tener conto
dell'esenzione."
2.2 In concreto, è incontestato che il ricorrente ha il proprio domicilio
fiscale a Lugano e che è quindi di principio illimitatamente assoggettato
alle imposte in Svizzera. Al fisco elvetico, secondo la citata seconda frase
degli art. 6 cpv. 1 LIFD e 5 cpv. 1 LT, sfugge tuttavia la proprietà
immobiliare ubicata in Italia ed il relativo reddito. Questi fattori devono
comunque venir considerati per la fissazione dell'aliquota e ciò non solo
perché lo impone il chiaro tenore degli art. 7 cpv. 1 LIFD, peraltro comunque
vincolante per il Tribunale federale (cfr. l'art. 190 vCost. e, attualmente,
l'art. 191 Cost.), e 6 cpv. 1 LT. In effetti in caso contrario, per il
semplice fatto di essere assoggettato alle imposte in due Stati diversi, il
ricorrente trarrebbe un vantaggio ingiustificato in un sistema di aliquote
progressive, in contrasto con il principio dell'imposizione secondo la
capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.). La presa in conto anche degli
elementi imponibili all'estero per determinare l'aliquota è perciò la logica
conseguenza dell'imposizione secondo un tasso progressivo (sentenza
2P.171/1992 del 23 luglio 1993, in: ASA 63 pag. 330, consid. 5a). Questo
principio vale sia per le aliquote relative alle imposte sul reddito che per
quelle applicabili all'imposta sulla sostanza. Di conseguenza, nella misura
in cui critica questo modo di procedere, il ricorrente misconosce la
problematica legata all'imposizione progressiva.

2.3 Come già dinanzi alla Corte cantonale, l'insorgente critica poi nella
sostanza il computo di un guadagno "fittizio" derivante dalla proprietà in
Italia. Tuttavia l'appartamento a Milano, del valore stimato di fr.
400'000.-- e manifestamente non affittato, ha un proprio valore locativo
(cfr. art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD e 20 cpv. 1 lett. b LT) di cui occorre
senz'altro tener conto per stabilire l'aliquota (cfr. consid. 2.1). Questo
valore locativo non rappresenta un introito fittizio, bensì un reddito reale
in natura (sentenza 2A.254/1996 del 13 febbraio 1998, in: ASA 67 pag. 709
consid. 2b; sentenza 2A.126/1992 del 19 febbraio 1993, in: ASA 63 pag. 155,
consid. 2a). Il ricorrente non pretende che l'appartamento sia vuoto perché
nonostante ragionevoli sforzi non è possibile trovare inquilini interessati.
Al contrario, egli ha affermato di tenere questa unità abitativa a
disposizione per i propri bisogni personali, ossia in particolare quale base
operativa per svolgere talune attività in Italia. In queste circostanze, il
corrispondente valore locativo non può essere ignorato ai fini della
determinazione del tasso d'imposizione. Con fr. 10'000.-- all'anno questo
valore è peraltro stato conteggiato in misura alquanto ridotta.

3.
Sulla base di quanto precede, il ricorso in materia di diritto pubblico si
avvera infondato e deve perciò essere respinto.
Le spese giudiziarie vanno poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza
(art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti
(art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché
all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale
imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.

Losanna, 21 giugno 2007

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: