Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.457/2007
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2C_457/2007 /biz

Sentenza del 7 febbraio 2008
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Merkli, presidente,
Karlen e Aubry Girardin,
cancelliere Bianchi.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Mara Pedroia,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

espulsione,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il
4 luglio 2007 dal Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il cittadino macedone A.________, nato nel 1954, risiede in Svizzera dal 1977
e dal 1987 è titolare di un permesso di domicilio. Nel 1985 si è sposato con
una cittadina della ex-Iugoslavia da cui ha avuto tre figli, nati nel 1981,
nel 1984 e nel 1991, che vivono in Ticino. Il matrimonio è stato sciolto per
divorzio nel 2006, quando egli già da anni conviveva con la sua attuale
compagna, una cittadina russa da cui ha avuto una quarta figlia nel 1999.
L'interessato ha lavorato soprattutto nel settore della ristorazione,
collaborando in particolare con la ex-moglie, gerente di vari esercizi
pubblici.

B.
A.________ ha subito una condanna penale nel 1979 per sottrazione di lieve
entità ed una seconda nel 1995, a quindici giorni di detenzione sospesi
condizionalmente, per violazione della legge sulla circolazione stradale. Nel
2004 egli era inoltre gravato di attestati di carenza beni per circa fr.
500'000.-- ed aveva un debito di circa fr. 42'000.-- nei confronti del
cantone, conseguente al mancato pagamento degli alimenti per i figli. Per
questa inadempienza, nel 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione lo
aveva formalmente ammonito.

Il 16 marzo 2005 A.________ è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta per
traffico di cocaina. Con sentenza del 2 febbraio 2006 la Corte delle assise
criminali di Lugano lo ha condannato a sei anni di reclusione per infrazione
aggravata alla legge sugli stupefacenti, riconoscendolo colpevole di aver
venduto un chilo di cocaina e di aver procurato, negoziato l'acquisto o fatto
preparativi per l'acquisto e l'importazione di complessivamente quasi 9,5 kg
della medesima sostanza.

C.
Preso atto di tale condanna, il 12 febbraio 2007 la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha deciso di espellere A.________ dal territorio svizzero
per una durata indeterminata al momento della scarcerazione.
Valutati gli interessi in gioco, l'autorità ha in sostanza considerato
proporzionato l'allontanamento dell'interessato ed il suo rientro in patria,
dove ha vissuto fin oltre i vent'anni. Su ricorso, tale decisione è stata
confermata dal Consiglio di Stato il 2 maggio 2007. L'impugnativa interposta
contro la pronuncia governativa è stata a sua volta respinta dal Tribunale
amministrativo ticinese con sentenza del 4 luglio 2007.

D.
Il 6 settembre 2007 A.________ si è aggravato dinanzi al Tribunale federale
mediante un ricorso in materia di diritto pubblico. In via principale chiede
che siano annullate tanto la sentenza del Tribunale amministrativo quanto le
decisioni delle istanze inferiori, mentre in via subordinata postula che gli
atti siano rinviati all'autorità di prime cure per la pronuncia di
un'espulsione di durata limitata.

Chiamati ad esprimersi, il Tribunale amministrativo si riconferma nelle
motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza, a cui si allinea
anche l'Ufficio federale della migrazione, mentre il Consiglio di Stato si
rimette al giudizio di questo Tribunale.

E.
Con decreto presidenziale del 12 settembre 2007 è stata accolta l'istanza di
conferimento dell'effetto sospensivo formulata nel gravame.

Diritto:

1.
Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la legge federale sugli stranieri, del
16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20; RU 2007 5487). In applicazione, per
analogia, dell'art. 126 cpv. 1 LStr, alla presente procedura rimane tuttavia
applicabile la - di per sé abrogata (cfr. Allegato n. I LStr) - legge
federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri, del 26 marzo
1931 (LDDS; CS 1 177 e modifiche seguenti).

2.
2.1 Contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza concernenti
provvedimenti di espulsione fondati sull'art. 10 LDDS è dato ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. c n. 4 LTF,
a contrario; sentenza 2C_466/2007 del 22 novembre 2007, consid. 1.1).
Esperito in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal cittadino straniero
direttamente toccato dalla misura (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è
pertanto di massima ammissibile.

2.2 Un'eccezione va tuttavia ravvisata laddove il ricorrente chiede
l'annullamento anche delle decisioni del Consiglio di Stato e della Sezione
dei permessi e dell'immigrazione. In virtù dell'effetto devolutivo della
procedura ricorsuale, queste pronunce sono infatti state sostituite dal
giudizio del Tribunale amministrativo (cfr. DTF 131 II 470 consid. 1.1; 129
II 438 consid. 1; 125 II 29 consid. 1c).

3.
3.1 Secondo l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso, tra
l'altro, quando sia stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o
un delitto (lett. a) oppure quando la sua condotta in generale e i suoi atti
permettano di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi
all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b). In concreto, è
pacifico che almeno il primo motivo di espulsione risulta adempiuto. Il
ricorrente è infatti stato condannato ad una pena detentiva di lunga durata
per aver commesso un crimine. Non è quindi necessario esaminare se siano dati
gli estremi per fondare l'espulsione anche sull'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS,
a cui la Corte cantonale si è parimenti richiamata.

3.2 In base all'art. 11 LDDS l'espulsione può essere pronunciata per un tempo
indeterminato o per un termine non inferiore a due anni (cpv. 1), ma in ogni
caso soltanto se dall'insieme delle circostanze sembra adeguata (cpv. 3),
ossia se rispetta il principio di proporzionalità. Al riguardo occorre in
particolare tener conto della gravità della colpa a carico dell'interessato,
della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la
sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 dell'ordinanza
di esecuzione della LDDS, del 10 marzo 1949; ODDS; RS 142.201). Siccome nella
ponderazione degli interessi vanno presi in considerazione anche i rapporti
personali e familiari, un'espulsione che appare proporzionata ai sensi
dell'art. 11 cpv. 3 LDDS, risulta di principio giustificata pure dal profilo
del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8
CEDU (sentenza 2C_70/2007 del 2 maggio 2007, consid. 2.1).
3.3 La gravità della colpa a carico del cittadino straniero trova espressione
in primo luogo nella condanna inflittagli in sede penale. In proposito vanno
poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in
Svizzera. L'espulsione può comunque venir decretata anche nei confronti di
cittadini stranieri della seconda generazione, ovvero nati in Svizzera, se
hanno commesso delitti violenti, sessuali o di droga particolarmente gravi
oppure se hanno infranto le norme penali a più riprese. Ciò vale a maggior
ragione per stranieri che sono giunti in Svizzera durante la loro infanzia o
la loro giovinezza. Di per sé anche una sola condanna per un reato
particolarmente grave può condurre all'espulsione. Determinante è comunque
sempre l'insieme delle circostanze di ogni singolo caso (DTF 130 II 176
consid. 4.4; 125 II 521 consid. 2b; 122 II 433 consid. 2c; sentenza
2C_494/2007 del 17 dicembre 2007, consid. 3).

4.
4.1 Come risulta dalla sentenza penale, il ricorrente ha avuto un ruolo
essenziale in un importante traffico di cocaina, protrattosi dall'ottobre del
2003 al momento dell'arresto, il 16 marzo 2005. Egli ha venduto direttamente,
in più occasioni, mille grammi di detta sostanza, ne ha procurati ad un altro
condannato 6 kg, ha negoziato per il medesimo l'acquisto di ulteriori 440
grammi ed è stato correo in atti preparatori per ulteriori 3 kg. Nel
complesso la quantità di stupefacente trattata è dunque stata superiore ai
dieci chili. L'interessato ha svolto principalmente una funzione di
intermediazione, che, come rilevato dalla Corte penale, è comunque stata
imprescindibile per la vendita ulteriore anche perché egli era l'unico ad
avere determinati contatti con i fornitori. Il comportamento delittuoso non è
inoltre stato episodico, ma reiterato e su un lasso di tempo relativamente
esteso. Il ricorrente ha poi agito per meri fini di lucro, non essendo egli
stesso consumatore; per la sola vendita, l'utile conseguito è stato
quantificato in fr. 30'000.--.
Certo, egli si è dato a questi traffici illeciti dopo oltre venticinque anni
di attività professionale in Ticino, sempre regolare ancorché caratterizzata
negli ultimi anni da ingenti perdite finanziarie, almeno in parte a carico
anche suo e non solo della ex-moglie. Come evidenziato nel ricorso, le
infrazioni sono inoltre state commesse in un contesto personale difficile, in
cui ai debiti accumulati si è aggiunta l'indisponibilità al lavoro a seguito
di un infortunio accompagnata da uno stato di depressione. Queste circostanze
sono tuttavia già state adeguatamente considerate nell'ambito della
commisurazione della pena che, visto l'importante quantitativo di cocaina
procurata e smerciata, è comunque stata fissata in sei anni di reclusione.
Ne discende che il Tribunale amministrativo ha a ragione definito molto grave
anche dal profilo della polizia degli stranieri il reato commesso e la colpa
del ricorrente. Questa valutazione è conforme alla giurisprudenza del
Tribunale federale che, come del resto la Corte europea dei diritti
dell'uomo, in relazione a reati di droga segue una prassi rigida in materia
di espulsione, nell'intento di lottare contro i traffici di stupefacenti e la
relativa messa in pericolo della salute di molte persone; l'interesse
all'allontanamento di stranieri che partecipano al commercio di sostanze
stupefacenti è da ritenere della massima importanza (DTF 125 II 521 consid.
4a; 122 II 433 consid. 2c).

4.2 In sede penale, la richiesta di espulsione formulata dal Procuratore
pubblico è stata respinta dalla Corte delle assise criminali con la
motivazione che i rapporti del ricorrente con la Svizzera erano troppo
radicati e di lunga data per poter ragionevolmente infliggere tale sanzione,
anche se sospesa condizionalmente.
Secondo costante prassi, le autorità amministrative possono tuttavia
decretare l'espulsione di stranieri che hanno commesso reati anche nei casi
in cui non è stata pronunciata o è stata sospesa condizionalmente
l'espulsione prevista fino al 1° gennaio 2007, quale pena accessoria,
dall'art. 55 vCP. Le finalità di risocializzazione alla base del diritto
penale devono certo venir prese in conto anche nella ponderazione complessiva
degli interessi in ambito amministrativo. Le autorità di polizia degli
stranieri hanno però quale scopo principale la tutela della sicurezza e
dell'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 4.2; 129 II 215 consid. 3.2
e 7.4; 124 II 289 consid. 3a). Nella prognosi sul comportamento futuro devono
perciò venir adottati criteri più severi. In particolare nel caso di gravi
reati di droga o di violenza, considerati i rischi potenziali che ne derivano
per la società, può essere tollerato solo un rischio residuo minimo (cfr. DTF
125 II 521 consid. 4a/bb; sentenza 2A.51/2006 dell'8 maggio 2006, consid.
4.2.3).
4.3 A questo proposito, al di là della sostanziale incensuratezza del
ricorrente prima di subire la condanna a sei anni di reclusione, va ribadito
che il suo coinvolgimento nel traffico di cocaina è stato prolungato ed
estremamente importante per quantitativi e ruolo. Il fatto che in carcere
tenga un comportamento corretto e dimostri disponibilità ed impegno
nell'attività lavorativa, come risulta dalle dichiarazioni del direttore del
penitenziario e dell'Ufficio di patronato, ha un'importanza solo relativa
nella valutazione della proporzionalità dell'espulsione amministrativa (DTF
125 II 105 consid. 2c; 114 Ib 1 consid. 3b). Dalla sentenza penale risulta
peraltro che nel corso dell'inchiesta egli non è stato pienamente
collaborativo ed ha confessato solo in parte i suoi reati.

4.4 Le prospettive economiche, di salute e professionali dell'interessato non
appaiono inoltre sensibilmente migliori rispetto alla situazione che
l'avrebbe portato a delinquere. In effetti è ovvio che la sua posizione
finanziaria rimane ampiamente compromessa, tant'è che il giudizio penale
attesta l'esistenza di 135 attestati di carenza beni a suo carico per circa
fr. 760'000.-- di debiti, oltre ad ulteriori procedure in corso. Sotto questo
profilo pure la situazione della compagna risulta precaria,  anche se ella,
prima apparentemente senza attività, ha intrapreso un tirocinio come
assistente di cura. Quanto alle possibilità di reinserimento professionale,
l'insorgente ha prodotto l'attestazione di un esercente intenzionato ad
assumerlo alla fine della detenzione. Egli non ha però documentato in alcun
modo l'asserito miglioramento delle sue condizioni di salute, che nel 2002
l'avevano indotto a chiedere una rendita d'invalidità. Dalla sentenza penale
si evince al contrario che all'epoca della stessa apparentemente ancora
soffriva di dolori alla colonna vertebrale e di una sindrome
ansioso-depressiva. Non va infine nemmeno trascurato che l'attività criminale
ha preso inizio non molti anni dopo la fine dell'unione affettiva e
professionale con la ex-moglie.

4.5 Il ricorrente è giunto in Svizzera nel 1977, quando aveva 23 anni. Non è
dunque uno straniero di seconda generazione, ma è rimasto in patria fino
all'età adulta. Egli conosce senz'altro la lingua, gli usi ed i costumi del
suo paese, dove vivono ancora un fratello con la propria famiglia e la madre.
Anche se ha trascorso trent'anni in Svizzera, la sua situazione è pertanto
diversa da quella di stranieri nati e cresciuti nel nostro paese. Egli, prima
di essere arrestato, non esercitava peraltro nemmeno una professione
qualificata, che potrebbe ben difficilmente svolgere nel proprio paese. A
giusta ragione la Corte cantonale ha quindi ritenuto che non si troverebbe
confrontato ad insormontabili problemi di riqualificazione professionale e di
socializzazione.

4.6 L'espulsione costituirebbe indubbiamente un ostacolo rilevante nel
mantenimento delle relazioni familiari che il ricorrente ha in Svizzera.
Per i tre figli di primo letto la necessità di un rapporto costante e diretto
con il padre è comunque relativa: i primi due sono infatti maggiorenni,
mentre la terza è già ampiamente indipendente e sarà anch'ella a pochi mesi
dalla maggiore età quando il ricorrente, il 15 marzo 2009, scontati i due
terzi della pena, potrebbe beneficiare della liberazione condizionale.
Più delicata appare per contro la situazione per rapporto alla quarta figlia,
nata il 6 maggio 1999, e a sua madre, con cui il ricorrente conviveva. La
bambina si trova infatti in un'età in cui la presenza di entrambi i genitori
potrebbe certo risultare importante e non è una neonata o una bimba in età
prescolastica, a cui un trasferimento in un altro Stato non porrebbe
particolari problemi di adattamento. Dei legami con la Svizzera della madre,
di nazionalità russa, non è invero dato di sapere molto, se non che è al
beneficio soltanto di un permesso di dimora e non di domicilio. Ad ogni modo,
al di là della dichiarazione di quest'ultima versata agli atti, è innegabile
che durante gli ultimi tre anni, corrispondenti all'espiazione della prima
metà della pena, le restrizioni imposte dallo stato di reclusione hanno
limitato pesantemente la relazione di coppia e soprattutto l'influenza e
l'apporto della figura paterna per la bambina. Come rilevato dalla Corte
cantonale, il fatto di avere una compagna e quattro figli, tra cui una di
pochi anni, non ha del resto trattenuto il ricorrente dal commettere gravi
reati, assumendosi quindi consapevolmente il rischio di venir allontanato dal
territorio svizzero. Tenuto conto di queste circostanze, è giustificato
concludere che la colpa imputabile al ricorrente farebbe apparire l'interesse
pubblico alla sua espulsione prevalente rispetto al suo interesse privato a
rimanere in Svizzera anche se non fosse ragionevolmente esigibile che la
compagna e la figlia lo seguissero in Macedonia (cfr., per casi simili
recenti: sentenza 2C_162/2007 del 16 agosto 2007; sentenza 2A.493/2006 del 18
ottobre 2006).

5.
In virtù delle considerazioni che precedono, la ponderazione degli interessi
effettuata dalla Corte cantonale non risulta pertanto contraria né al diritto
federale né all'art. 8 CEDU. La pronuncia di un'espulsione a tempo
indeterminato anziché di durata limitata, come chiesto in via subordinata nel
ricorso, non appare a sua volta sproporzionata e rientra nei limiti della
latitudine di giudizio di cui dispongono le autorità cantonali di ricorso
(cfr. sentenza 2A.659/2005 del 5 aprile 2006, in: RtiD II-2006 n. 28, consid.
6.1; sentenza 2A.749/2004 del 28 aprile 2005, consid. 4.3.3). Giova peraltro
rilevare che la nuova legge sugli stranieri prevede a sua volta la
possibilità di revocare il permesso di domicilio a cittadini stranieri
condannati ad una pena detentiva di lunga durata, anche se i medesimi
soggiornano in Svizzera da tanti anni (cfr. i combinati art. 63 cpv. 2 e 62
lett. b LStr).
Nessun vantaggio può infine venir dedotto dall'invocato Trattato di domicilio
e consolare tra la Svizzera e la Serbia del 16 febbraio 1888 (RS
0.142.118.181), il cui art. 4 ammette del resto espressamente che i cittadini
di uno Stato contraente domiciliati nell'altro Stato possano venir
"rimandati" in seguito ad una sentenza ed in applicazione delle leggi (sulla
portata di simili trattati, cfr. DTF 132 II 65 consid. 2.3, con riferimenti).

6.
Ne segue che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere
respinto, siccome infondato.
Le spese giudiziarie vanno poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza
(art. 66 cpv. 1 e 65 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti
intervenute in causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (art.
68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale
della migrazione.

Losanna, 7 febbraio 2008

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:

Merkli Bianchi