Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.40/2007
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


2C_40/2007 /biz

Sentenza del 27 giugno 2007
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Merkli, presidente,
Wurzburger, Müller,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. A.________, per sé e in rappresentanza del
figlio B.A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.

Revoca del permesso di domicilio,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la decisione emessa il 24
gennaio 2007 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
In seguito al suo matrimonio, celebrato in Serbia il 12 settembre 2000 con la
connazionale C.A.________ (1950), titolare di un permesso di domicilio nel
nostro Paese, A.A.________ (1957), cittadino serbo, è entrato in Svizzera il
24 dicembre 2000 ove è stato posto al beneficio di un permesso di dimora al
fine di vivere con la moglie. Il 12 agosto 2004 è stato raggiunto dal figlio
B.A.________ (1998), nato da una precedente relazione, al quale è anche stato
concesso un permesso di dimora. Il 23 dicembre 2005 hanno ottenuto un
permesso di domicilio.

B.
Il 27 febbraio 2006 è stato pronunciato in Serbia il divorzio dei coniugi
A.________. Per tal motivo la Polizia cantonale - su incarico della Sezione
dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del
Cantone Ticino - ha allora interrogato più volte A.A.________ e la sua ex
moglie sull'evoluzione della loro situazione matrimoniale e ha dedotto dalle
loro dichiarazioni che non vivevano più in comunione domestica perlomeno
dall'aprile 2003.
Considerata la premessa situazione, il 3 luglio 2006 la Sezione dei permessi
e dell'immigrazione ha revocato i permessi di domicilio di A.A.________ e
B.A.________ e ha fissato loro un termine al 31 agosto 2006 per lasciare il
Cantone. Rammentato che A.A.________ aveva ottenuto un permesso di dimora
solo al fine di vivere con la moglie titolare di un permesso di domicilio,
l'autorità ha osservato che nella procedura di rilascio del permesso di
domicilio, egli aveva omesso d'indicare che viveva separato dalla moglie. A
suo avviso si era di fronte ad un palese abuso di diritto e l'unione
coniugale, già a suo tempo svuotata da ogni sostanza, era stata mantenuta
solo sulla carta unicamente nell'intento di ottenere prima il rinnovo del
permesso di dimora e poi il rilascio del permesso di domicilio.
Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato
ticinese, il 14 novembre 2006, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo
il 24 gennaio 2007.

C.
Il 1° marzo 2007 A.A.________, per sé e in rappresentanza del figlio
B.A.________, ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in
materia di diritto pubblico, con cui chiede che la sentenza cantonale sia
annullata.
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo ha chiesto la
conferma della propria decisione, mentre il Consiglio di Stato si è rimesso
al giudizio di questa Corte. L'Ufficio federale della migrazione,
allineandosi ai considerandi della sentenza impugnata, postula la reiezione
del gravame.

D.
Con decreto presidenziale del 30 marzo 2007 è stata accolta l'istanza di
conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso.

E.
Il 14 giugno 2007 il ricorrente ha trasmesso a questa Corte un'attestazione
rilasciata dal Comune di Bissone, ove vive, da cui risulterebbe che la sua ex
moglie vi ha vissuto sino al 15 marzo 2006.

Diritto:

1.
La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1°
gennaio 2007, della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF; RS 173.110; RU 2006 I 1069): la presente procedura è quindi
disciplinata dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF).

2.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 29 cpv. 1 LTF;
cfr. pure DTF 132 I 140 consid. 1.1 e rinvii).

2.1 Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto
pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli
stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il
diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Come
già rilevato dal Tribunale federale, detto rimedio è invece ricevibile
trattandosi della revoca di un'autorizzazione che sarebbe tuttora valida se
non fosse stata revocata. In tal caso infatti l'ammissibilità del ricorso si
fonda sulla legittima fiducia che l'autorizzazione concessa duri fino alla
sua scadenza e che la situazione giuridica garantita dalla stessa non venga,
di principio, disattesa (cfr. sentenze 2C_21/2007 del 16 aprile 2007 consid.
1.2 e 2D_8/2007 del  24 maggio 2007 consid. 1.2.1 e rispettivi rinvii).

2.2 Le lettere e l'attestazione comunale trasmesse a questa Corte in data 30
marzo e 14 giugno 2007 sono invece irricevibili (art. 99 LTF) e vanno
pertanto estromesse dagli atti di causa.

3.
Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non aver applicato il
Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e la Serbia (ora
Jugoslavia) conchiuso il 16 febbraio 1888 (RS 0.142.118.181). A torto. Come
già spiegato dal Tribunale federale, i tratti di domicilio come quello in
esame si applicano unicamente nei confronti di stranieri già titolari di un
permesso di domicilio. Orbene dato che, come esposto di seguito (cfr. consid.
5), i motivi per procedere ad una revoca (la quale esplica effetti ex tunc)
ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 LDDS sono in concreto adempiuti, ciò implica che
il ricorrente, rispettivamente il figlio non hanno mai avuto diritto al
rilascio di una simile autorizzazione: essi non possono quindi appellarsi al
citato trattato (cfr. sentenza 2A.420/2006 del 29 novembre 2006, consid. 2).

4.
Il ricorrente non contesta - né l'ha fatto peraltro in sede cantonale - che
la separazione dalla ex moglie risale perlomeno all'aprile 2003. Orbene, come
ricorda a ragione la Corte cantonale, la legge prevede espressamente che per
lo straniero sposato con una persona titolare di un permesso di domicilio,
l'unione coniugale deve sussistere giuridicamente e di fatto sia per ottenere
il rinnovo del permesso di dimora (art. 17 cpv. 2 prima frase LDDS) sia per
potere pretendere, dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, al
rilascio di un permesso di domicilio (art. 17 cpv. 2 seconda frase LDDS). È
quindi senza incorrere nella violazione del diritto federale che l'autorità
precedente è giunta alla conclusione che il ricorrente si richiamava
abusivamente ad un matrimonio esistente solo sulla carta con l'unico scopo di
potere fruire dell'autorizzazione a soggiornare in Svizzera.

5.
5.1 Giusta l'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS, il permesso di domicilio può essere
revocato quando lo straniero l'abbia ottenuto dando indicazioni false o
tacendo scientemente dei fatti d'importanza essenziale. Il solo adempimento
di queste condizioni non rende obbligatoria la revoca del permesso, ma
conferisce unicamente all'autorità competente la facoltà di pronunciare un
simile provvedimento. Quest'ultima, che dispone di un ampio margine di
apprezzamento, deve quindi valutare le circostanze del caso concreto.
Inoltre, non è sufficiente una semplice negligenza: lo straniero deve avere
intenzionalmente fornito false indicazioni o sottaciuto dei fatti essenziali
nell'intento di ottenere un'autorizzazione di soggiorno. Al riguardo va
precisato che sono essenziali non solo i fatti sui quali l'autorità
competente interroga espressamente lo straniero, ma anche quelli di cui
questi deve sapere che hanno un'importanza decisiva per la concessione del
permesso (art. 3 cpv. 2 LDDS). L'autorità deve pertanto valutare se, in
conoscenza di causa, avrebbe deciso diversamente al momento del rilascio
dell'autorizzazione di soggiorno.

5.2 Il ricorrente, il quale afferma di essere incorso in una svista, nega di
aver voluto intenzionalmente nascondere alle autorità di essersi separato e
sostiene sia che i formulari erano redatti in modo ambiguo sia che se le
autorità avessero trattato il suo caso con la dovuta attenzione, effettuando
i controlli imposti dalla legge, si sarebbero accorte dell'errore: non si può
pertanto opporgli una negligenza alla quale si poteva rimediare allorché
quella delle autorità è ben più grave.

5.3 Come emerge dalla sentenza impugnata, il ricorrente non ha informato le
competenti autorità sulla sua effettiva situazione matrimoniale, ossia non ha
comunicato loro la separazione dalla ex moglie in essere perlomeno
dall'aprile 2003. L'obiezione secondo cui trattasi di una semplice svista è
ai limiti delle temerarietà: come risulta dagli atti di causa, egli ha
espressamente indicato sia nel formulario per il rinnovo del permesso di
dimora datato 22 ottobre 2003 sia in quello concernente il rilascio di un
permesso di domicilio del 24 novembre 2005 che viveva in comunione domestica
(domicilio comune) allorché, essendo l'apposita casella prevista su detti
documenti, poteva e doveva invece menzionare che vi era una comunione
domestica separata. Va poi rammentato che il ricorrente è stato autorizzato
ad entrare in Svizzera e gli è stato rilasciato un permesso di dimora
unicamente per poter vivere con la moglie. Egli era quindi perfettamente
cosciente del fatto che la concessione di un'autorizzazione di soggiorno
(permesso di dimora, rispettivamente di domicilio) dipendeva dalla
sussistenza della comunione domestica: è quindi scientemente che non ha
informato l'autorità della sua nuova situazione coniugale, sottacendo in tal
modo dei fatti essenziali. Visto quanto precede si deve quindi ammettere che
il ricorrente si è appellato in passato in modo abusivo ad un matrimonio
esistente solo sulla carta al fine di ottenere il rinnovo del permesso di
dimora e ha sottaciuto fatti essenziali sulla sua effettiva situazione
coniugale al momento di sollecitare il rilascio di un permesso di domicilio.
Ne deriva che, come constatato dal Tribunale cantonale amministrativo,
sussistono in concreto gli estremi per revocare il permesso di domicilio in
virtù dell'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS. Per i motivi esposti nella sentenza
cantonale, i quali vanno qui condivisi e ai quali si rimanda, detta revoca
appare inoltre rispettosa del principio della proporzionalità (cfr. sentenza
impugnata pag. 8 consid. 4).

5.4 Per quanto concerne la revoca del permesso del figlio B.A.________
occorre ricordare al ricorrente che, come rilevato dai giudici cantonali, il
permesso di domicilio ottenuto da un minorenne nell'ambito del
ricongiungimento familiare segue il destino di quello del genitore se
quest'ultimo viene revocato in virtù dell'art. 9 cpv. 4 LDDS. In altre
parole, trattandosi di un caso di revoca, il minorenne deve sopportare le
conseguenze derivanti dal comportamento delle persone che lo rappresentano,
segnatamente dei genitori (sentenza 2A.663/2005 del 25 ottobre 2006 consid.
2.1 e riferimenti). Anche da questo punto di vista la sentenza querelata non
presta dunque il fianco a nessuna critica.

6.
Per il resto si può rinviare ai pertinenti considerandi del giudizio
contestato (art. 109 cpv. 3 seconda frase LTF), segnatamente per quanto
concerne la lamentata disparità di trattamento (cfr. sentenza cantonale
impugnata pag. 8 seg. consid. 5).

7.
7.1 Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente
infondato. La causa va decisa secondo la procedura dell'art. 109 cpv. 2 lett.
a LTF.

7.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si concedono
ripetibili ad autorità vincenti (art. 66 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, visto l'art. 109 LTF, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziaria di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della
migrazione.

Losanna, 27 giugno 2007

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: