Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.37/2007
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2C_37/2007 /biz

Sentenza del 21 giugno 2007
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Merkli, presidente,
Wurzburger e Karlen,
cancelliere Bianchi.

A. ________,
ricorrente,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

revoca del permesso di domicilio,

ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso in materia costituzionale
contro la sentenza emanata il 22 gennaio 2007 dal Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Di nazionalità macedone ed australiana, A.________ (1966) si è sposata l'11
ottobre 1999 con il cittadino svizzero B.________ (1972). Per poter vivere in
Svizzera con il marito le è quindi stato rilasciato un permesso di dimora
annuale, in seguito regolarmente rinnovato finché, con effetto dall'11
febbraio 2005, ha ottenuto il permesso di domicilio. Di un'analoga
autorizzazione gode pure sua figlia C.________ (1987), nata da una precedente
relazione.

B.
Il 19 giugno 2006 A.________ ha notificato all'Ufficio regionale degli
stranieri che il 6 aprile precedente il matrimonio era stato sciolto per
divorzio, allegando la relativa sentenza da cui risultava che era separata
dal marito da diversi anni. Interrogati al riguardo dalla polizia, entrambi
gli ex-coniugi hanno dichiarato di aver in pratica convissuto solo fino
all'estate del 2001, quando il marito è andato ad abitare con un'altra donna,
da cui ha avuto una figlia nata il 22 marzo 2002.

C.
Sulla base di questi accertamenti, con decisione del 25 agosto 2006 la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino ha revocato il
permesso di domicilio a A.________. In sostanza, considerato che la
separazione era intervenuta prima dei cinque anni di matrimonio, l'autorità
ha ritenuto che il permesso era stato ottenuto sottacendo fatti essenziali
per il suo rilascio, così come per i precedenti rinnovi del permesso di
dimora. Su ricorso, la decisione dipartimentale è stata confermata dapprima
dal Consiglio di Stato, il 7 novembre 2006, e successivamente dal Tribunale
amministrativo ticinese, con sentenza del 22 gennaio 2007.

D.
Il 28 febbraio 2007 A.________ si è aggravata dinanzi al Tribunale federale
mediante un atto denominato "ricorso di diritto pubblico e, sussidiariamente,
ricorso costituzionale". Chiede che siano annullate le decisioni di tutte e
tre le istanze cantonali e che le sia concessa l'assistenza giudiziaria.
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale amministrativo si riconferma nelle
motivazioni e conclusioni della propria sentenza, il Consiglio di Stato si
rimette al giudizio di questo Tribunale e l'Ufficio federale della migrazione
postula il rigetto dell'impugnativa.

E.
Con decreto presidenziale del 12 aprile 2007 è stata accolta l'istanza di
conferimento dell'effetto sospensivo formulata nel gravame.

Diritto:

1.
Dal profilo procedurale, alla vertenza in esame è pacificamente applicabile
la legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110;
cfr. art. 132 cpv. 1 LTF).

1.1 In ambito di polizia degli stranieri, l'art. 83 lett. c n. 2 LTF esclude
il ricorso in materia di diritto pubblico contro decisioni concernenti
permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il
diritto internazionale conferiscono un diritto (cfr. anche l'art. 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG). La fattispecie in discussione non concerne tuttavia il
rilascio iniziale o la proroga, bensì la revoca di un permesso già concesso.
Secondo il regime previgente, in questi casi era dato ricorso di diritto
amministrativo anche quando non vi era alcun diritto all'ottenimento del
permesso (art. 101 lett. d OG; DTF 119 Ib 417 consid. 2a). La nuova legge non
contiene di per sé un'esplicita regolamentazione analoga. Il Tribunale
federale ha comunque già avuto modo di giudicare che la pronuncia cantonale
rimane impugnabile mediante il rimedio ordinario perlomeno nei casi in cui,
senza la revoca, l'autorizzazione continuerebbe a produrre effetti giuridici
(sentenza 2C_21/2007 del 16 aprile 2007, consid. 1.2). Il gravame è dunque
ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico e, di riflesso, non
come ricorso sussidiario in materia costituzionale (cfr. art. 113 LTF).

1.2 In virtù dell'effetto devolutivo della procedura ricorsuale, oggetto
dell'impugnativa può di principio essere soltanto il giudizio dell'ultima
istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF; cfr. anche art. 98 lett. g OG;
DTF 129 II 438 consid. 1; 125 II 29 consid. 1c). Laddove chiede
l'annullamento anche delle decisioni emanate dalle autorità precedenti, il
ricorso è dunque inammissibile.

1.3 Sotto il profilo della ricevibilità, può infine apparire dubbia la
tempestività del gravame (cfr. art. 100 cpv. 1 LTF). Stando al timbro apposto
sulla sentenza, il Tribunale amministrativo ha infatti spedito la stessa
all'allora patrocinatore della ricorrente mercoledì 24 gennaio 2007, mentre
il ricorso è stato impostato mercoledì 28 febbraio. Considerato l'esito
dell'impugnativa, la questione può comunque rimanere aperta. Non occorre
quindi stabilire se, come sostenuto nel ricorso, la raccomandata sia
effettivamente stata ritirata soltanto lunedì 29 gennaio, primo giorno utile
per ammettere l'osservanza del termine.

2.
2.1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti appurati
dall'istanza inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), i cui accertamenti possono
essere rettificati o completati d'ufficio solo se sono stati svolti in modo
manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF
(art. 105 cpv. 2 LTF). Se la parte ricorrente intende scostarsi dai fatti
stabiliti dall'autorità precedente, deve spiegare in maniera circostanziata
per quali motivi ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste
dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario, non si può
tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della
decisione impugnata (art. 97 cpv. 1 LTF; sentenza 1C_24/2007 del 15 marzo
2007, consid. 1.6; sentenza 6B_2/2007 del 14 marzo 2007, consid. 3).

2.2 In concreto, la situazione fattuale ritenuta determinante dalla Corte
cantonale non appare certo manifestamente inesatta visti, in particolare, gli
eloquenti ed univoci verbali di interrogatorio degli ex-coniugi (cfr. sub A).
L'insorgente contesta tali accertamenti in maniera appellatoria,
contrapponendo la propria improbabile versione dei fatti a quella alla base
del giudizio impugnato, senza però nemmeno pretendere che l'autorità
inferiore sia incorsa in errori addirittura flagranti. In ogni caso, già
perché coincidono con le affermazioni formulate in separata sede
dall'ex-marito, non è ragionevolmente possibile considerare le dichiarazioni
dell'interessata del tutto inveritiere a causa di difficoltà linguistiche o
manifestamente falsate da un particolare stato d'angoscia. Non è quindi
criticabile neppure il rifiuto di assumere la testimonianza della dottoressa
che l'ha visitata il giorno dell'interrogatorio (sull'apprezzamento
anticipato delle prove, cfr. DTF 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid.
2.1). Le ulteriori circostanze invocate non conducono a conclusioni diverse.
Il trasferimento del domicilio di entrambi i coniugi ad Agno a partire dal 31
maggio 2003, il mantenimento di tale indirizzo quale recapito per la
corrispondenza del marito e la compilazione congiunta delle dichiarazioni
fiscali per gli anni 2003 e 2004 sono infatti atti puramente formali,
fors'anche di compiacenza, che non permettono di ritenere privo d'ogni
fondamento l'assunto secondo cui la vita coniugale è in realtà stata di breve
durata ed è cessata all'incirca tre anni e mezzo prima del rilascio del
permesso di domicilio.

3.
Appurato il carattere vincolante di questa constatazione, le conseguenze
tratte dalla Corte cantonale non possono che essere tutelate. Secondo l'art.
9 cpv. 4 lett. a della legge federale del 26 marzo 1931 sulla dimora ed il
domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20), il permesso di domicilio può
infatti essere revocato quando lo straniero l'abbia ottenuto dando
indicazioni false o tacendo scientemente dei fatti d'importanza essenziale.
Lo straniero è peraltro tenuto ad informare esattamente l'autorità di tutte
le circostanze che hanno importanza decisiva per la concessione del permesso
(art.  3 cpv. 2 LDDS). Importanti non sono soltanto i fatti su cui l'istante
è espressamente interrogato, ma anche quelli di cui egli deve conoscere la
rilevanza ai fini della decisione. Tra questi figurano senz'altro
l'intenzione di por fine ad una relazione coniugale o di avviarne una nuova,
così come l'esistenza di figli nati fuori dal matrimonio (sentenza
2A.346/2004 del 10 dicembre 2004, in: Pra 2005 n. 100 pag. 716, consid. 2.2;
sentenza 2A.422/2003 dell'8 luglio 2004, consid. 4.2).
Sottacendo la perdurante rottura del legame con il marito al momento del
rilascio del permesso di domicilio, la ricorrente ha quindi omesso di fornire
alle autorità informazioni suscettibili di comportare la revoca del medesimo.
Ella ha peraltro ammesso di essere stata consapevole della rilevanza di tale
aspetto per l'ottenimento dell'autorizzazione di soggiorno. Certo, la
sussistenza di un motivo di revoca non comporta necessariamente l'adozione di
tale provvedimento, poiché occorre ancora ponderare le particolari
circostanze di ogni singolo caso. Nella fattispecie, la misura non lede
comunque il principio di proporzionalità, dal momento che la ricorrente non
risiede da molti anni in Svizzera e che la revoca non costituisce un
impedimento eccessivo nel mantenimento delle relazioni con la figlia, già
maggiorenne.

4.
4.1 Il ricorso si avvera pertanto manifestamente infondato. Esso può essere
evaso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 109 LTF, rinviando
per il resto alle pertinenti considerazioni del giudizio impugnato (art. 109
cpv. 3 LTF).

4.2 Siccome il gravame era sin dall'inizio privo di possibilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta (art.
64 cpv. 1 LTF). Alla ricorrente, soccombente, vanno perciò addossate le spese
giudiziarie (art. 66 cpv. 1 e 65 LTF). Non si assegnano ripetibili ad
autorità vincenti intervenute in causa nell'esercizio delle loro attribuzioni
ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, visto l'art. 109 LTF, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico
è respinto.

2.
Il ricorso in materia costituzionale è inammissibile.

3.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

4.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico della ricorrente.

5.
Comunicazione alla ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della
migrazione.

Losanna, 21 giugno 2007

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: