Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.378/2007
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2C_378/2007 /viz

Sentenza del 14 gennaio 2008
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Merkli, Presidente,
Hungerbühler, Müller, Karlen, Aubry Girardin,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Costantino Castelli,

contro

Ufficio federale della migrazione, Quellenweg 6,
3003 Berna,

Divieto d'entrata (restituzione dell'effetto sospensivo),

ricorso in materia di diritto pubblico contro la decisione incidentale
pronunciata il 16 luglio 2007 dal Tribunale amministrativo federale, Corte
III.

Fatti:

A.
Il 19 agosto 2004 A.________, cittadino italiano, è stato condannato dalla
Corte delle Assise criminali di Lugano alla pena di 18 mesi di reclusione e
all'espulsione dal territorio svizzero per 5 anni, entrambe le pene sospese
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, siccome riconosciuto
colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti
(LStup; RS 812.121). Il giudizio è cresciuto in giudicato incontestato.
Preso atto della suddetta condanna, il 4 giugno 2007 l'Ufficio federale della
migrazione ha pronunciato nei suoi confronti un divieto d'entrata valevole
fino al 3 giugno 2012. Ad un eventuale ricorso è stato tolto l'effetto
sospensivo.

B.
Il 9 luglio 2007 A.________ ha contestato questo provvedimento al Tribunale
amministrativo federale, chiedendo preliminarmente la restituzione
dell'effetto sospensivo. L'istanza è stata respinta con decisione incidentale
del 16 luglio 2007. Richiamandosi alla condanna penale, i giudici federali di
prima istanza hanno giudicato che il comportamento dell'insorgente
giustificava una deroga al principio della libera circolazione garantito
dall'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte,
e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (in seguito ALC o Accordo; RS 0.142.112.681) e che
in concreto vi era un interesse pubblico preponderante all'immediata
attuazione della misura contestata, prevalente su quello privato
dell'interessato.

C.
Il 27 luglio 2007 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede che la decisione
incidentale del 16 luglio 2007 sia annullata e che venga restituito ed
accordato l'effetto sospensivo al ricorso presentato al Tribunale
amministrativo federale contro il divieto d'entrata in Svizzera pronunciato
nei suoi confronti. Adduce la lesione degli art. 9 e 10 Cost.
Chiamati ad esprimersi il Tribunale amministrativo federale, Corte III, ha
rinunciato a formulare osservazioni, mentre l'Ufficio federale della
migrazione ha chiesto la reiezione in ordine e nel merito del gravame.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con riferimenti; 133 II
249 consid. 1.1).

2.
2.1 Giusta l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF, il ricorso in materia di diritto
pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli
stranieri concernenti l'entrata in Svizzera. Tale clausola di esclusione si
applica anche quando la decisione impugnata concerne un aspetto di procedura,
come ad esempio l'effetto sospensivo (cfr. Messaggio del 28 febbraio 2001
concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in:
FF 2001 3877). Sennonché come già spiegato dal Tribunale federale in DTF 131
II 352 consid.1 (vertenza disciplinata dall'allora vigente legge federale
sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 [OG], il cui art. 100
cpv.1 lett. b n. 3 era dello stesso tenore dell'attuale art. 83 lett. c cifra
1 LTF) così come di recente nella causa 2C_375/2007 dell'8 novembre 2007,
consid. 2.2.2 (retta dalla LTF), questo motivo di esclusione non si applica
trattandosi dei gravami inoltrati dagli stranieri che possono prevalersi
dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone: al fine di evitare una
violazione del diritto convenzionale, questa Corte entra infatti nel merito
dei loro ricorsi basandosi direttamente sull'art. 11 cpv. 3 ALC. Visto quanto
precede, la presente impugnativa è quindi, di principio, ammissibile.

2.2 Secondo l'art. 90 LTF il ricorso al Tribunale federale è ammissibile
contro le decisioni che pongono fine al procedimento. Giusta l'art. 91 LTF,
il ricorso è inoltre ammissibile contro le decisioni che concernono soltanto
talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente
dalle altre (lett. a) o che pongono fine al procedimento solo per una parte
dei litisconsorti (lett. b). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF,
il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali, notificate
separatamente, è ammissibile unicamente se esse possono causare un danno
irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante
o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF).

2.3 Come già giudicato da questa Corte, la nozione di pregiudizio
irreparabile è stata ripresa dall'art. 87 cpv. 2 OG, di modo che ci si può
riferire alla relativa giurisprudenza per interpretare l'art. 93 cpv. 1 lett.
a LTF (DTF 133 IV 288 consid. 3.1 con richiami). Conformemente a questa
prassi, il pregiudizio deve essere di natura giuridica e non di mero fatto;
esso è irreparabile se sussiste il rischio che neppure una decisione finale
favorevole al ricorrente lo elimini completamente. Semplici inconvenienti di
fatto, come ad esempio un prolungamento dei tempi procedurali o un aumento
dei costi legati alla causa non rappresentano un danno di natura
irreparabile, poiché non si tratta di pregiudizi di natura giuridica (DTF 133
V 477 consid. 5.2.1; 133 IV 139 consid. 4; 131 I 57 consid. 1; 127 I 92
consid. 1c e rispettivi rinvii).

2.3.1 Il ricorrente lamenta disagi materiali dovuti al fatto che vive e
lavora in un comune situato a meno di 2 km dalla frontiera svizzera, più
facilmente accessibile dal nostro Paese che dall'Italia. Sennonché, come
concesso dall'interessato medesimo, si tratta d'inconvenienti di fatto i
quali, manifestamente, non sono di natura giuridica.

2.3.2 Il ricorrente adduce poi che fintanto che il divieto d'entrata esplica
i suoi effetti, egli è privato del diritto di recarsi sul suolo svizzero,
garantitogli quale cittadino comunitario dall'art. 3 ALC ed altresì
corollario del diritto alla libertà di movimento sancito dall'art. 10 Cost.,
al quale anche i cittadini stranieri, secondo lui, possono appellarsi. È vero
che l'immediata esecutività del provvedimento contestato comporta nella
fattispecie, come addotto dal ricorrente, l'impossibilità per costui di
recarsi in Svizzera durante la procedura di merito. In altre parole, fino
all'emanazione del giudizio di merito da parte del Tribunale amministrativo
federale, egli è effettivamente impedito di esercitare il diritto d'ingresso
in Svizzera di cui fruisce in virtù dell'art. 3 ALC. È quindi indubbio che il
rifiuto di restituire l'effetto sospensivo gli cagiona un pregiudizio
irreparabile di natura giuridica poiché, quand'anche l'autorità precedente
dovesse accogliere il suo gravame, il pregiudizio patito (l'impossibilità di
esercitare un suo diritto) non verrebbe soppresso con effetto retroattivo, ma
verebbe eliminato solo per il futuro. Anche da questo profilo il ricorso è
pertanto ammissibile.

2.4 Per il resto, il ricorso è di massima ammissibile siccome interposto da
una persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF), nei termini legali
(art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 2 LTF) e nelle forme
richieste (art. 42 LTF). Va poi ricordato che contro le decisioni in materia
di misure cautelari, come in concreto, può essere fatta valere solo la
violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF), censura alla cui disamina
questa Corte procede solo se è stata sollevata e motivata adeguatamente (art.
106 cpv. 2 LTF; DTF 133 III 393 consid. 6 e rinvii).

3.
Il ricorrente rimprovera all'autorità precedente di essersi limitata a
richiamare la condanna penale, senza prendere in considerazione le
dettagliate circostanze di fatto e di diritto da lui esposte nella sua
impugnativa. Il Tribunale amministrativo federale non avrebbe infatti tenuto
conto degli elementi a suo favore risultanti dal giudizio penale, come il suo
sincero pentimento, il fatto che era incensurato e la prognosi favorevole
emessa dai giudici penali né dell'attenuazione della pena e della colpa
dovuta al fatto che si trattava esclusivamente di vendita di marijuana.
Avrebbe poi negletto che il divieto d'entrata è stato pronunciato 3 anni dopo
la crescita in giudicato della sentenza penale ciò che, a parere del
ricorrente, dimostrerebbe l'assenza di pericolo imminente per la sicurezza
pubblica poiché, in caso contrario, il provvedimento litigioso sarebbe stato
pronunciato già nel 2004. Un tal modo di procedere urterebbe quindi in
maniera scioccante il sentimento della giustizia nonché porterebbe ad una
decisione inficiata d'arbitro.

4.
4.1 Conformemente all'art. 55 della legge federale sulla procedura
amministrativa, del 20 dicembre 1968 (PA), applicabile alla procedura dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (art. 37 della legge sul Tribunale
amministrativo federale, del 17 giugno 2005, LTAF), il ricorso ha effetto
sospensivo (cpv. 1). Se la decisione non ha per oggetto una prestazione
pecuniaria, l'autorità può tuttavia togliere un tale effetto (cpv. 2). La
legge non indica i motivi atti a giustificare un simile provvedimento. La
giurisprudenza ha tuttavia stabilito che la concessione, la revoca o la
restituzione dell'effetto sospensivo dipendono da una ponderazione dei
diversi interessi in gioco, cioè dall'esame se i motivi a favore di
un'immediata esecutorietà della decisione appaiano più importanti rispetto a
quelli che tendono a una soluzione contraria (ossia mantenere il regime
precedente sino alla pronuncia di un giudizio definitivo). L'autorità
chiamata a pronunciarsi gode di un certo potere di apprezzamento. In genere,
essa poggia la propria decisione sui documenti agli atti, che esamina in un
giudizio "prima facie", senza ordinare l'assunzione di nuove prove. Nella
propria valutazione l'autorità tiene conto del presumibile esito della lite
solo se quest'ultimo appare certo (DTF 129 II 286 consid. 3). Da parte sua,
il Tribunale federale si limita a controllare se l'autorità inferiore ha
commesso un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento: esso annulla la
decisione litigiosa solo se l'autorità precedente ha omesso di considerare
degli interessi essenziali o se ha eseguito una ponderazione manifestamente
errata oppure se la soluzione scelta pregiudica in maniera inammissibile
l'esito del litigio, ciò che la fa apparire arbitraria nel suo risultato.

4.2 Nel caso concreto, si deve tuttavia tenere conto dell'art. 5 cpv. 1
Allegato I ALC, secondo cui i diritti conferiti dalle disposizioni
dell'Accordo possono essere limitati soltanto da misure giustificate da
motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (sulla
nozione di ordine pubblico, cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.1; 129 II 215
consid. 6.2 e riferimenti; causa CGCE del 27 ottobre 1997 Boucherau C-30/77,
Racc. 1977 pag. 1999 n. 33-35). Per "misura" va inteso, ai sensi dell'art. 5
cpv. 1 Allegato I ALC e della direttiva 64/221/CEE, ogni atto che ha delle
ripercussioni sul diritto di ingresso e di soggiorno (DTF 130 II 176 consid.
3.1 e rinvii). Le deroghe alla libera circolazione vanno quindi interpretate
in modo restrittivo. Il ricorso da parte di un'autorità nazionale alla
nozione di ordine pubblico per limitare questa libertà presuppone quindi, al
di là della turbativa insita in ogni violazione di legge, una minaccia
effettiva ed abbastanza grave ad uno degli interessi fondamentali della
società. Una condanna penale anteriore sarà quindi determinante unicamente se
dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comportamento personale
costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 130 II 176
consid. 3.4.1 e richiami). Ciò equivale a valutare il rischio di recidiva il
quale, data la portata del principio della libera circolazione delle persone,
non dev'essere ammesso troppo facilmente. Si dovrà quindi tenere conto
dell'insieme delle circostanze della fattispecie, segnatamente la natura e
l'importanza del bene giuridico minacciato così come la gravità
dell'ipotizzabile pregiudizio. In altre parole, la misura dell'apprezzamento
dipende dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare
importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva
(DTF 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti). Inoltre, come nel caso di
qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame dev'essere effettuato tenendo
presente le garanzie derivanti dalla Convenzione europea dei diritti
dell'uomo così come del principio della proporzionalità (DTF 131 II 352
consid. 3.3 e numerosi rinvii).

4.3 Nella fattispecie il Tribunale amministrativo federale si è limitato a
richiamare la condanna alla pena di 18 mesi di reclusione e all'espulsione
dal territorio svizzero per 5 anni, entrambe le pene sospese condizionalmente
con un periodo di prova di 2 anni, per infrazione aggravata alla LStup
inflitta al ricorrente il 19 agosto 2004. Esso non ha tuttavia considerato
elementi essenziali risultanti dagli atti, segnatamente non ha tenuto conto
delle circostanzi attenuanti prese in considerazione dai giudici penali per
mitigare la responsabilità del ricorrente e ravvisare nel suo comportamento
gli estremi del sincero pentimento, ossia il fatto che era incensurato, che
si era spontaneamente consegnato agli inquirenti ed aveva collaborato sin
dall'inizio senza riserve, la circostanza che aveva utilizzato parte di un
lascito per risarcire l'indebito profitto conseguito e, infine, la
particolarità della situazione creatasi in Ticino sulla questione della
canapa (sentenza della Corte delle assise criminali del 19 agosto 2004, pag.
32 n.17.1). L'autorità precedente non ha altresì tenuto presente che la
condanna risaliva a tre anni quando è stato pronunciato il divieto d'entrata
e che nel frattempo, come documentato dal ricorrente medesimo, questi sembra
essere tornato ad una vita regolare, occupandosi in Italia di un agriturismo
con ristorante, alloggio e centro ippico. In altre parole, il Tribunale
amministrativo federale non ha assolutamente considerato che le informazioni
fornite sull'evolvere del ricorrente dopo la sua condanna penale sono
favorevoli e non lasciano apparire un rischio attuale di recidiva.

4.4 Ne deriva che la decisione querelata, in quanto rifiuta di restituire
l'effetto sospensivo, viola manifestamente l'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC ed
è arbitraria nel suo risultato.

5.
5.1 Da quel che precede discende che il ricorso dev'essere accolto e la
decisione impugnata annullata, con conseguente restituzione dell'effetto
sospensivo al ricorso esperito il 9 luglio 2007 contro il divieto d'entrata
emanato dall'Ufficio federale della migrazione.

5.2 Soccombente, l'Ufficio federale della migrazione è comunque dispensato
dal pagamento delle spese giudiziarie, in quanto non sono in gioco i suoi
interessi pecuniari (art. 66 cpv. 4 LTF). Esso dovrà tuttavia versare al
ricorrente, assistito da un avvocato, un'indennità per ripetibili della sede
federale (art. 68 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto, la decisione impugnata è annullata e viene restituito
l'effetto sospensivo al ricorso esperito il 9 luglio 2007 contro il divieto
d'entrata valido fino al 3 giugno 2012 pronunciato il 4 giugno 2007
dall'Ufficio federale della migrazione.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
L'Ufficio federale della migrazione rifonderà al ricorrente un'indennità di
fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura dinanzi al Tribunale
federale.

4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Ufficio federale della
migrazione e al Tribunale amministrativo federale, Corte III.

Losanna, 14 gennaio 2008

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: La Cancelliera:

Merkli Ieronimo Perroud