Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.338/2007
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2C_338/2007 /biz

Sentenza del 22 gennaio 2008
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Merkli, presidente,
Müller e Aubry Girardin,
cancelliere Bianchi.

A. ________,
B.________Sagl,
ricorrenti, entrambe patrocinate
dall'avv. Rocco Taminelli,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona

art. 6 n. 1 CEDU, art. 9 e 29 cpv. 2 Cost.,  (autorizzazione a modificare la
denominazione
di un esercizio pubblico),

ricorso in materia di diritto pubblico
contro la decisione emanata il 6 giugno 2007
dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con scritto del 10 luglio 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
del Cantone Ticino (SPI) ha dichiarato di non poter accogliere la richiesta
di modificare la denominazione di un esercizio pubblico di Bellinzona,
gestito dalla B.________Sagl, da C.________ a D.________. L'autorità ha
rilevato che non erano ammesse denominazioni identiche in uno stesso comune e
che a Bellinzona era già in vigore una patente d'esercizio pubblico con il
nome richiesto. Lo scritto, indirizzato alla A.________, titolare della
patente per l'esercizio pubblico, invitava la destinataria a comunicare se
intendeva ottenere una decisione formale con i mezzi e i termini di ricorso.
Il 2 agosto 2006 la società immobiliare ha ribattuto che la B.________Sagl
aveva provveduto a far iscrivere nel registro dei marchi svizzeri
l'indicazione D.________. In risposta, con lettera del 14 agosto, l'autorità
dipartimentale ha confermato il contenuto del suo primo scritto. In maniera
analoga ha evaso, il 28 agosto seguente, una missiva ulteriore della società
che aveva in gestione il locale.

B.
Il 5 ottobre 2006 la SPI ha diffidato la B.________Sagl a voler rimuovere le
insegne indicanti D.________ e ad esporre insegne consone alla denominazione
autorizzata del ritrovo pubblico. Il 16 ottobre l'interessata ha risposto che
non avrebbe dato seguito alla diffida ed ha chiesto di volerle formalmente
concedere l'autorizzazione ad usufruire dell'insegna, da essa fatta
registrare. La richiesta è stata ribadita il 29 gennaio 2007.

C.
Con scritto del 2 febbraio 2007, inviato per raccomandata e munito
dell'indicazione dei rimedi di diritto, la SPI ha statuito che il ritrovo
gestito dalla B.________Sagl non poteva esporre insegne con l'indicazione
D.________ in quanto tale facoltà era riservata ad un altro esercizio
pubblico.

D.
Adito congiuntamente dalla A.________ e dalla B.________Sagl, con decisione
del 6 giugno 2007 il Consiglio di Stato ticinese ha giudicato irricevibile il
ricorso interposto contro la pronuncia dipartimentale del 2 febbraio 2007. Il
Governo cantonale ha considerato che il gravame era tardivo in quanto diretto
contro uno scritto meramente confermativo della decisione emanata il 5
ottobre 2006 e cresciuta in giudicato. A maggior ragione non poteva inoltre
venir rimessa in discussione la determinazione alla base del provvedimento
del 5 ottobre, ovvero il diniego espresso il 10 luglio 2006, confermato il 14
ed il 28 agosto seguenti e pure mai impugnato.

E.
Il 5 luglio 2007 la A.________ e la B.________Sagl hanno presentato un
ricorso al Tribunale federale con cui chiedono di annullare la decisione
emessa il 6 giugno precedente dal Consiglio di Stato, con conseguente rinvio
degli atti a tale autorità affinché si pronunci nel merito. Lamentano la
violazione dell'art. 6 CEDU e degli art. 9 e 29 cpv. 2 Cost.
Chiamato ad esprimersi, il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del
Tribunale federale.

Diritto:

1.
1.1 Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa da un'autorità
cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF; cfr. art. 71 cpv. 3
della legge ticinese sugli esercizi pubblici, del 21 dicembre 1994 [LEsPub]),
il gravame concerne una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) che
non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF. Tempestiva
(art. 100 cpv. 1 LTF) ed interposta da persone giuridiche senz'altro
legittimate a ricorrere (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è pertanto di
massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.
Di riflesso essa non è ricevibile come ricorso in materia costituzionale,
ricorso che ha natura sussidiaria (art. 113 LTF). La perlomeno incerta
denominazione del rimedio giuridico indicata nel gravame è ad ogni modo
irrilevante e non comporta alcun pregiudizio per le ricorrenti (DTF 133 I 300
consid. 1.2; cfr. anche DTF 131 I 145 consid. 2.1).
1.2 La decisione impugnata è fondata sul diritto cantonale di procedura e su
principi attinenti a tale ordinamento. Le insorgenti non censurano
direttamente la disattenzione delle relative norme, ma ravvisano la
violazione di garanzie costituzionali e convenzionali. Esse si prevalgono
dunque di motivi di ricorso proponibili nell'ambito dei rimedi ordinari,
giusta l'art. 95 lett. a e b LTF (DTF 133 II 249 consid. 1.2.1).
1.3 Tenuto conto dell'oggetto della controversia, si può infine ritenere che
le critiche formulate nell'atto ricorsuale siano esposte in maniera
sufficientemente circostanziata per adempiere le esigenze di motivazione che
l'art. 106 cpv. 2 LTF pone in relazione alla pretesa violazione di diritti
fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale o intercantonale (DTF 133
II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4; cfr. anche 130 I 258 consid.
1.3, 26 consid. 2.1). Il gravame è pertanto ricevibile anche sotto questo
profilo.

2.
2.1 Le ricorrenti sostengono tra l'altro che la pronuncia di intempestività
emanata dal Consiglio di Stato violerebbe il divieto d'arbitrio ed il
principio della buona fede enunciati dall'art. 9 Cost. In effetti, gli
scritti precedenti la risoluzione dipartimentale del 2 febbraio 2007, ed in
particolare quello del 5 ottobre 2006, non costituirebbero decisioni né
avrebbero dovuto venir riconosciuti come tali, già perché carenti nella
motivazione e nell'indicazione dei rimedi giuridici. La SPI le aveva inoltre
informate che a loro richiesta avrebbero ottenuto una decisione formale
munita dell'indicazione dei rimedi di diritto. Sarebbero quindi a maggior
ragione state in diritto di attribuire carattere di decisione impugnabile
solo ad uno scritto con tale indicazione.

2.2 Nel diritto amministrativo in generale, ed in quello ticinese in
particolare, sono di principio impugnabili soltanto gli atti qualificabili
come decisioni (DTF 128 II 156 consid. 3a; art. 55 e 60 della legge ticinese
di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966, [LPAmm]). Nel
diritto cantonale, la nozione di decisione corrisponde alla definizione
prevista dall'art. 5 PA (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4a ad art. 1 LPAmm). Secondo tale
norma, sono decisioni i provvedimenti adottati dalle autorità in singoli
casi, fondati sul diritto pubblico e concernenti la costituzione, la
modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi (lett. a),
l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti
o di obblighi (lett. b) e il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità
d'istanze dirette alla costituzione, all'annullamento o all'accertamento di
diritti ed obblighi (lett. c). Visto che tocca la situazione giuridica del
destinatario, la decisione deve soddisfare determinate esigenze di forma. In
particolare, essa deve essere motivata per iscritto, intimata alle parti e
all'autorità che ha giudicato (art. 26 cpv. 1 LPAmm) e munita
dell'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso (art. 26 cpv. 2 LPAmm;
cfr. anche DTF 128 II 156 consid. 3a). Di regola, per poter comprovare che la
notifica sia avvenuta ed ottemperare le esigenze di prova in merito al
rispetto del termine di ricorso, l'intimazione delle decisioni avviene
mediante invio raccomandato (Borghi/ Corti, op. cit., ad art. 14 LPAmm).
Non rappresentano per contro decisioni, e non sono quindi impugnabili,
semplici assicurazioni, informazioni, raccomandazioni o avvertimenti delle
autorità. Comunicazioni di questo genere non esplicano infatti effetti
giuridici, poiché non regolano in modo autoritativo e con carattere
vincolante il rapporto del cittadino con l'ente pubblico (DTF 130 V 388
consid. 2.5).
2.3 In concreto, non è innanzitutto sostenibile attribuire natura di
decisione formale allo scritto del 10 luglio 2006.
Benché fosse provvista di una certa motivazione e facesse riferimento alle
disposizioni legali ritenute determinanti - segnatamente all'art. 13 LEsPub e
all'art. 44 cpv. 3 del relativo regolamento d'applicazione, del 3 dicembre
1996 (REsPub) - tale comunicazione va infatti considerata come una semplice
presa di posizione preliminare. Nella stessa l'autorità esponeva alla
destinataria il suo parere sulla richiesta di cambiamento di denominazione,
senza tuttavia voler attribuire a questa informazione effetti cogenti né dare
così avvio ad una procedura formale. Lo dimostra in maniera eloquente la
frase riportata in calce alla lettera, in cui la SPI invitava la titolare
della patente a segnalare se intendeva ottenere una decisione con i mezzi ed
i termini di ricorso.
L'affermazione del Consiglio di Stato secondo cui il diniego espresso nello
scritto del 10 luglio 2006 sarebbe rimasto inimpugnato misconosce pertanto il
concetto giuridico di decisione e contraddice il senso attribuito alla
lettera dalla stessa autorità che l'ha redatta. Con tutta evidenza, tale
comunicazione non costituiva infatti un atto impugnabile. Su questo punto, la
decisione contestata  risulta quindi arbitraria (sulla nozione di arbitrio,
cfr. DTF 132 I 175 consid. 1.2, 13 consid. 5.1; 131 I 467 consid. 3.1, 217
consid. 2.1).
2.4 Nemmeno le due lettere della SPI datate del 14 e del 28 agosto 2006
rappresentavano atti impugnabili. Si trattava infatti di succinti scritti
interlocutori, senza indicazione dei rimedi di diritto, in cui l'Ufficio dei
permessi si limitava a confermare la conclusione formulata il 10 luglio
precedente, senza peraltro esporre nuovamente la motivazione addotta in tale
occasione. Formalmente neppure questi scritti imponevano obblighi o
accertavano l'inesistenza di diritti.

2.5 L'autorità inferiore ha ritenuto una decisione anche, e soprattutto, la
lettera del 5 ottobre 2006 con cui la SPI diffidava la società che gestiva il
locale a rimuovere le insegne con l'indicazione D.________.
Di regola, una simile diffida interviene dopo una decisione di base che
impone un obbligo, quale formale avvertimento all'obbligato prima
dell'esecuzione d'ufficio a sue spese. In tal caso rappresenta un atto
inappellabile poiché non modifica la situazione giuridica dell'interessato,
ma si limita a ribadire l'obbligo impostogli (cfr. art. 34 cpv. 5 LPAmm).
Nel caso di specie, come visto, la diffida non è tuttavia stata preceduta da
alcuna decisione formatrice. La stessa lettera di diffida non sanciva
espressamente, in via preliminare, il divieto di modificare la denominazione,
non citava la relativa base legale, ovvero l'art. 44 cpv. 2 e 3 REsPub, e non
si soffermava minimamente su tale punto. In realtà tale scritto traeva
unicamente le conseguenze pratiche del fatto che perlomeno fino a quel
momento non era stato autorizzato alcun cambiamento d'insegna. Anche se si
volesse ritenere che implicitamente la missiva ribadiva l'interdizione già
paventata alle ricorrenti, non si poteva pretendere che queste ultime vi
ravvisassero gli estremi di una decisione impugnabile. Ciò a maggior ragione
se si considera che lo scritto, inviato peraltro mediante lettera semplice e
non per raccomandata, non era provvisto dell'indicazione dei rimedi
giuridici, che l'autorità aveva tuttavia assicurato alle ricorrenti di
apporre qualora avesse emesso una decisione formale. Del resto, l'autorità
aveva pure precisato che una simile decisione sarebbe stata intimata solo su
richiesta delle insorgenti. Ora, come già nell'istanza evasa con la presa di
posizione del 10 luglio 2006, la richiesta di modificare la denominazione è
stata reiterata anche negli invii del 2 e del 23 agosto 2006, ma una
richiesta formale di autorizzazione è stata formulata solo il 16 ottobre
2006.
A meno di avallare un comportamento contradditorio dell'autorità, contrario
al principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), manifestamente lo
scritto del 5 ottobre 2006 non può dunque venir ritenuto a sua volta che un
avvertimento preliminare. Pure su questo aspetto la decisione impugnata è
inficiata d'arbitrio.

2.6 La fondatezza di tale conclusione è dimostrata anche dall'attitudine
ulteriore della SPI. Quest'ultima, dopo aver emanato la lettera del 5 ottobre
2006, non si è infatti limitata a rinviare alla medesima, ma il 2 febbraio
2007, facendo riferimento alla precedente corrispondenza, si è espressa in
maniera puntuale ed esaustiva ed ha formalmente sancito il divieto di
autorizzare il cambiamento d'insegna. Spedito per raccomandata e munito
dell'indicazione della via e del termine di ricorso, tale scritto
costituisce, a non averne dubbi, la prima decisione formale sulla questione
litigiosa. Esso non può essere considerato un semplice provvedimento
confermativo (cfr. René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea 1990, n. 35 B II c),
poiché la sua portata travalica quella della diffida del 5 ottobre 2006,
rigettando un'istanza volta alla costituzione di un diritto, mai
espressamente negato in precedenza con un atto formale. È quindi a giusta
ragione che le ricorrenti si sono aggravate unicamente contro la pronuncia
del 2 febbraio 2007.

3.
3.1 In base alle considerazioni che precedono, il giudizio di intempestività
pronunciato dal Consiglio di Stato deve essere annullato in quanto arbitrario
nel suo risultato. Gli atti vanno di conseguenza rinviati all'autorità
precedente per nuova decisione.
In queste circostanze non occorre esaminare l'ulteriore censura sollevata
dalle insorgenti, ovvero la pretesa violazione degli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6
n. 1 CEDU, che sarebbero stati disattesi nella misura in cui esse non
avrebbero potuto sottoporre ad alcuna autorità indipendente di ricorso la
questione dell'utilizzo, per il loro esercizio pubblico, della denominazione
fatta registrare presso l'Istituto federale della proprietà intellettuale
(cfr. comunque: DTF 131 I 467 consid. 2.2; 123 I 87 consid. 2b; sentenza
2C_16/2007 del 29 agosto 2007, consid. 4.2).
3.2 Visto che lo Stato del Cantone Ticino, soccombente, è intervenuto in
causa senza alcun interesse pecuniario, si prescinde dal prelievo delle spese
giudiziarie (art. 66 cpv. 1 e 4 LTF). ll Cantone stesso dovrà comunque
corrispondere alle ricorrenti, patrocinate da un avvocato, un'indennità per
ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto e la decisione emanata dal Consiglio di Stato del
Cantone Ticino il 6 giugno 2007 è annullata. La causa viene rinviata al
Consiglio di Stato per nuovo giudizio.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alle ricorrenti un'indennità
complessiva di fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti e al Consiglio di Stato del
Cantone Ticino.

Losanna, 22 gennaio 2008

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:

Merkli Bianchi