Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.281/2007
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2C_281/2007 /biz

Sentenza del 24 settembre 2007
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Hungerbühler, giudice presidente,
Wurzburger, Karlen,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. ________SA,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Francesco Adami,

contro

B.________SA, patrocinata dall'avv. Gardo Petrini,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.

Commesse pubbliche (aggiudicazione del servizio di ronda presso le strutture
carcerarie del Piano della Stampa),

ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia
costituzionale contro la sentenza emessa
il 27 aprile 2007 dal Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
In seguito alla pubblicazione, sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino del 4
aprile 2006, del bando di concorso concernente il servizio di ronda presso le
strutture carcerarie del Piano della Stampa a Cadro per il periodo dal 1°
agosto 2006 al 31 dicembre 2008, il Consiglio di Stato ha aggiudicato, il 20
gennaio 2006, la commessa alla A.________SA. Con sentenza del 14 agosto 2006
il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato tale decisione e rinviato
gli atti al committente per ulteriori approfondimenti. Effettuati gli
accertamenti richiesti, il Consiglio di Stato ha nuovamente deliberato la
commessa alla A.________SA, classificatasi al primo posto con 73,54 punti.

B.
Adito tempestivamente dalla B.________SA, seconda in graduatoria, il
Tribunale cantonale amministrativo ne ha accolto il gravame con giudizio del
27 aprile 2007, ha annullato l'aggiudicazione e rinviato gli atti al
Consiglio di Stato affinché provvedesse alla delibera a favore
dell'insorgente. Secondo la Corte cantonale, tra le cinque referenze ritenute
dal committente a favore della A.________SA, quella della Croce Rossa
Svizzera non poteva essere computata poiché il relativo fatturato non
raggiungeva il valore soglia di fr. 50'000.-- fissato dalle prescrizioni di
gara. Inoltre il rifiuto di trattare come nuova referenza il semplice rinnovo
di un incarico da parte dello stesso committente per la stessa prestazione di
servizio andava confermato. Il punteggio assegnato alla A.________SA è stato
quindi ridotto a 72,54 punti, con conseguente perdita del primo posto in
graduatoria, al quale è subentrata la B.________SA con 72,98 punti.

C.
L'8 giugno 2007 la A.________SA ha presentato al Tribunale federale un
ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia
costituzionale. Con il primo rimedio domanda che la sentenza cantonale sia
annullata e che la commessa le sia assegnata; con il secondo chiede
l'annullamento del giudizio impugnato. In entrambi i ricorsi sostiene che
l'accertamento dei fatti e l'applicazione del diritto cantonale sarebbero
inficiati d'arbitrio.
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo si è limitato a
domandare la conferma del proprio giudizio, mentre il Consiglio di Stato non
ha formulato conclusioni. Da parte sua la B.________SA ha postulato la
reiezione di entrambi i ricorsi.

D.
Con decreto presidenziale del 4 luglio 2007 è stata accolta la domanda di
conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso in materia di
diritto pubblico.

Diritto:

1.
1.1 La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il
1° gennaio 2007, della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 I 1069): la presente procedura è quindi
disciplinata dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF).

1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle
opinioni espresse dalle parti (art. 29 cpv. 1 LTF; cfr. pure DTF 131 II 58
consid. 1 e richiami).

2.
2.1 Anche se la sentenza avversata non pone termine alla procedura
d'aggiudicazione, limitandosi a statuire il rinvio della causa al committente
per nuova delibera, essa comporta tuttavia effetti equivalenti a quelli di
una decisione finale. Visto che l'allora insorgente non aveva sollecitato
l'assegnazione diretta della commessa, la Corte cantonale ha infatti rinviato
gli atti al Consiglio di Stato affinché vi provvedesse, escludendo quindi per
la qui ricorrente, precedentemente aggiudicataria della delibera, la
possibilità di vedersi assegnare l'appalto.

2.2 Giusta l'art. 83 lett. f LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è
inammissibile contro le decisioni in materia di acquisti pubblici se "il
valore stimato della commessa non raggiunge la soglia determinante secondo la
legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici o secondo
l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità
europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (cifra 1) e se "non
si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale (cifra 2)".
Come già spiegato da questa Corte, questi motivi di esclusione sono
cumulativi (sentenze del 10 settembre 2007 2C_224/2007, consid. 2.1,
destinata alla pubblicazione, e 2C_287/2007, consid. 1.1). Inoltre,
conformemente all'art. 42 cpv. 2 seconda frase LTF, "qualora il ricorso sia
ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84,
occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione." Nel caso
concreto, la ricorrente non spiega in che cosa il ricorso in materia di
diritto pubblico da lei esperito concernerebbe una questione di diritto
fondamentale (ciò che comunque è dubbio in casu), motivo per cui detto
rimedio dev'essere dichiarato inammissibile già per tal motivo.

3.
La ricorrente ha presentato un ricorso sussidiario in materia costituzionale,
di massima ammissibile poiché, come si è visto, la via del ricorso ordinario
è preclusa (art. 113 e art. 85 lett. f LTF). Con questo rimedio può essere
censurata solo la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). La
ricorrente deve indicare quale sia la norma di diritto costituzionale che
pretende violata e dimostrare, mediante un'argomentazione circostanziata
(art. 42 cpv. 2 LTF), in cosa consista la violazione (cfr. DTF 130 I 258
consid. 1.3); qualora venga invocata la violazione di un diritto
costituzionale nell'applicazione del diritto cantonale o intercantonale, la
parte ricorrente deve indicare con precisione la relativa norma (cfr. DTF 110
Ia 1 consid. 2a). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti di
rango costituzionale o censure costituzionali nell'applicazione del diritto
cantonale o intercantonale soltanto se l'insorgente, nell'atto di ricorso, le
abbia sollevate in maniera precisa e le abbia motivate in maniera sufficiente
(art. 117 e 106 cpv. 2 LTF). In concreto è dubbio che l'impugnativa adempia i
citati requisiti. La questione può tuttavia rimanere irrisolta, essendo il
ricorso, come esposto di seguito, comunque infondato nel merito.

4.
4.1 Oggetto di disamina sono unicamente le referenze da computare a favore
della A.________SA. La stessa, infatti, si era vista attribuire da parte del
Consiglio di Stato un punteggio massimo di 5 punti per 5 referenze, poi
ridotto a 4 dal Tribunale cantonale amministrativo, con conseguente
diminuzione del totale dei punti da 73,54 a 72,54 nonché perdita del primo
posto in graduatoria, al quale è subentrata la B.________SA con 72,98 punti.
Come emerge dal giudizio querelato, il Tribunale cantonale amministrativo ha
eliminato la referenza della Croce Rossa Svizzera. Constatato che si trattava
di un mandato decorrente dal 22 marzo 2006, rinnovabile tacitamente di mese
in mese, i giudici ticinesi hanno rifiutato di computarlo poiché alla
scadenza del termine per l'inoltro delle offerte, cioè il 4 maggio 2006, il
relativo fatturato ammontava a fr. 21'370.-- e non raggiungeva quindi la
soglia minima di fr. 50'000.-- fissata dalle prescrizioni di gara. Essi hanno
poi ritenuto che, nel caso di mandati per prestazioni di servizio giornaliero
e di tipo ripetitivo in corso di svolgimento, il fatto di prendere in
considerazione solo il lavoro svolto sino al momento dell'inoltro
dell'offerta e non tenere conto di prestazioni future, ancora da fornire non
violava il diritto. Infine hanno convalidato il rifiuto opposto dall'autorità
precedente di trattare come una nuova referenza il semplice rinnovo di un
incarico da parte dello stesso committente per la stessa prestazione di
servizio.

4.2 Lamentando un accertamento arbitrario dei fatti, la ricorrente afferma di
avere fornito 12 referenze, cioè 12 contratti per 5 committenti. Orbene
l'interessata, oltre a riferirsi unicamente ai contratti conclusi con la
Città di Bellinzona, si limita a sostenere che non si tratta di un semplice
rinnovo del medesimo mandato, ma di due contratti distinti ed indipendenti
tra di loro. Essa tuttavia non spiega né dimostra in che cosa e perché (cfr.
consid. 3) l'opinione della Corte cantonale secondo cui, nel caso di
prestazioni di servizio praticamente identiche per il medesimo committente,
si è di fronte al semplice rinnovo del contratto, sarebbe inficiata
d'arbitrio (sulla nozione d'arbitrio, cfr. DTF 131 I 217 consid. 2.1; 129 I
173 consid. 3.1 e rispettivi rinvii). In ogni caso, dal momento che lo scopo
ricercato (con le referenze) è di accertare che il concorrente ha già dato
soddisfazione a differenti mandanti, il rifiuto di computare a doppio i
contratti conclusi con lo stesso committente e concernenti prestazioni
praticamente identiche così come il fatto di esigere che i mandanti siano
differenti non appare manifestamente insostenibile e, quindi, arbitrario. In
proposito il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto.

4.3 La ricorrente critica poi il rifiuto di tenere conto del mandato per la
Croce Rossa Svizzera al motivo che, quando ha inoltrato la propria offerta,
le prestazioni fatturate non raggiungevano la soglia minima fissata dalle
prescrizioni di gara. Sennonché nemmeno in proposito l'interessata spiega o
dimostra in cosa e perché (cfr. consid. 3) la tesi dei giudici cantonali,
secondo cui erano computabili come referenza soltanto i lavori effettivamente
svolti, sarebbe manifestamente insostenibile oppure priva di fondamento serio
o oggettivo. Rammentato che si trattava di sapere se, all'inoltro
dell'offerta, il concorrente avesse già dato soddisfazione a un mandante per
un contratto di una certa importanza, non risulta manifestamente
insostenibile né, di conseguenza inficiata d'arbitrio l'opinione secondo cui
si poteva saperlo solo fondandosi su mandati già conclusi o il cui fatturato
per le prestazioni già fornite aveva perlomeno raggiunto una determinata
soglia. Anche in proposito il ricorso risulta manifestamente infondato e,
come tale, va respinto.

5.
5.1 Da quel che precede discende che il ricorso in materia di diritto pubblico
è inammissibile, mentre il ricorso sussidiario in materia costituzionale,
nella misura in cui è ammissibile, si avvera manifestamente infondato. La
causa va decisa secondo la procedura dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF.

5.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). La ricorrente
verserà alla controparte, assistita da un avvocato, un'indennità per
ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). Non si concedono
ripetibili ad autorità vincenti (art. 66 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile.

2.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale è respinto.

3.
Le spese giudiziaria di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente, la
quale rifonderà alla B.________SA, un'indennità di fr. 4'000.-- per
ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 24 settembre 2007

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il giudice presidente:  La cancelliera: