Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.277/2007
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2C_277/2007 /viz

Sentenza del 12 settembre 2007
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Merkli, presidente,
Wurzburger e Müller,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Patrick Untersee,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.

permesso di dimora,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 3 maggio
2007 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
In seguito al suo matrimonio celebrato il 12 aprile 2005 con B.A.________
(1961), cittadino svizzero, A.A.________, cittadina ucraina (1979), è stata
posta al beneficio di un permesso di dimora, valevole fino all'11 aprile
2007.
Il 23 gennaio 2007 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato il permesso di
dimora di A.A.________. A sostegno della propria decisione ha ritenuto che
ella non conviveva più con il marito e che invocava in modo abusivo un
matrimonio sussistente unicamente sulla carta per continuare a soggiornare in
Svizzera.
La decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato
del Cantone Ticino, il 27 febbraio 2007, e poi dal Tribunale cantonale
amministrativo, con sentenza del 3 maggio 2007.

B.
Il 6 giugno 2007 A.A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che la sentenza
cantonale sia annullata e gli atti rinviati all'autorità di prime cure
affinché si pronunci sul rinnovo del permesso di dimora. In via subordinata
postula l'annullamento del giudizio cantonale e il rilascio
dell'autorizzazione di soggiorno.
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo ha chiesto la
conferma della propria decisione, mentre il Consiglio di Stato si è rimesso
al giudizio di questa Corte. L'Ufficio federale della migrazione,
allineandosi ai considerandi della sentenza impugnata, postula la reiezione
del gravame.

Diritto:

1.
La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il  1°
gennaio 2007, della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF; RS 173.110; RU 2006 I 1069): la presente procedura è quindi
disciplinata dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF).

2.
2.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle
opinioni espresse dalle parti (art. 29 cpv. 1 LTF; cfr. pure DTF 131 II 58
consid. 1 e richiami).

2.2 Durante la procedura avviata dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo il permesso di dimora della ricorrente è giunto a scadenza
(l'11 aprile 2007). È quindi a giusto titolo che la Corte cantonale ha
trattato la vertenza dal profilo del rinnovo, e non della revoca,
dell'autorizzazione di soggiorno. Lo stesso vale nell'ambito del procedimento
in rassegna. Nella misura in cui il gravame si riferisce alla problematica
della revoca, lo stesso sfugge ad un esame di merito.

2.3 Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto
pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli
stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il
diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
Conformemente all'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un
cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di
dimora. Ai fini dell'ammissibilità del presente ricorso è quindi determinante
soltanto la questione se, formalmente, vi sia matrimonio (cfr. DTF 126 II 265
consid. 1b). Infatti, sapere se il menzionato diritto sussista ancora o sia
invece decaduto in virtù delle eccezioni o delle restrizioni che discendono
dall'art. 7 cpv. 2 LDDS e dall'abuso di diritto è un problema di merito, no
di ammissibilità (DTF 128 II 145 consid. 1.1.2 e rinvii). In concreto anche
se, come addotto nell'impugnativa, è stata avviata una procedura di divorzio,
la ricorrente è tuttora sposata con un cittadino svizzero: il gravame è
quindi ricevibile dal profilo dell'art. 83 lett. c cifra 2 LTF.

3.
3.1 I fatti accertati dal Tribunale amministrativo i quali, per quanto
concerne gli elementi determinanti ai fini del giudizio, non sono
manifestamente inesatti o incompleti, sono vincolanti per questa Corte (art.
105 cpv. 1 e 2 LTF). Nella fattispecie emerge dalla sentenza impugnata che i
coniugi A.________, sposatisi il 12 aprile 2005, hanno convissuto fine alla
fine del mese di agosto del 2006. Da allora vivono separati, ognuno
organizzando autonomamente la propria vita e hanno anche avviato una
procedura di divorzio. Orbene, riguardo a queste constatazioni, la ricorrente
non dimostra né fornisce la prova che vi sia la possibilità o perlomeno la
volontà di entrambi i coniugi di una ripresa della vita comune. In queste
condizioni, è quindi chiaro che tra i coniugi non sussiste più una vera e
propria relazione sentimentale. È dunque senza incorrere nella violazione del
diritto federale che la Corte ticinese è giunta alla conclusione che la
ricorrente, abusando dei diritti che le derivano dall'art. 7 cpv. 1 prima
frase LDDS, si richiama ad un matrimonio esistente soltanto sulla carta
unicamente per poter fruire dell'autorizzazione a soggiornare in Svizzera
(sulla nozione di abuso di diritto, cfr. DTF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II
145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a; 123 II 49 consid. 4 e 5). Al riguardo
va aggiunto che, come già spiegato da questa Corte (DTF 128 II 145 consid.
3.3; 127 II 49 consid. 5d), scopo dell'art. 7 LDDS è di permettere ed
assicurare giuridicamente la vita comune in Svizzera, cioè la convivenza con
il coniuge svizzero domiciliato in Svizzera, non invece il soggiorno in
Svizzera del coniuge straniero con un domicilio separato, tanto più se una
ripresa effettiva della convivenza non sembra presa in considerazione. In
caso contrario, il mantenimento del matrimonio servirebbe unicamente ad
assicurare al coniuge straniero la continuazione del soggiorno in Svizzera,
ciò che costituisce proprio un abuso di diritto.
Va poi rammentato che, per prassi costante (DTF 128 II 145 consid. 3.4; 127
II 49 consid. 4d), i motivi che hanno condotto alla separazione non sono
determinanti. Per esaminare la questione dell'abuso di diritto nell'ambito
dell'art. 7 LDDS è decisivo unicamente il quesito di sapere se entrambi i
coniugi siano intenzionati a riprendere la vita comune. Ciò che non è il caso
in concreto. Infine, per quanto concerne le pratiche relative alla procedura
di divorzio, la ricorrente non deve rimanere in Svizzera, in quanto ella può
farsi rappresentare da un mandante oppure effettuare dei soggiorni turistici
nel nostro Paese (sentenza 2C_156/2007 del 30 luglio 2007, consid. 4.2 in
fine).

3.2 Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza
contestata (art. 109 cpv. 3 seconda frase LTF), segnatamente per quanto
concerne la proporzionalità del provvedimento contestato e l'art. 8 CEDU
(cfr. sentenza cantonale pag. 7).

4.
4.1 Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente
infondato. La causa va decisa seconda la procedura dell'art. 109 cpv. 2 lett.
a LTF.

4.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si concedono
ripetibili ad autorità vincenti (art. 66 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, visto l'art. 109 LTF, il Tribunale federale pronuncia:

1.
In quanto ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della
migrazione.

Losanna, 12 settembre 2007

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: