Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.267/2007
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2C_267/2007 /biz

Sentenza del 5 ottobre 2007
II Corte di diritto pubblico

Giudice federale Müller, giudice presidente,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. ________,
ricorrente,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona,
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
Palazzo di Giustizia,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.

imposta cantonale e imposta federale diretta 2003,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emessa il 2 maggio
2007 dalla Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 16 giugno 2003 l'Ufficio AI ha posto A.________, colpito da malattia nel
novembre 2000, al beneficio di una rendita d'invalidità con effetto
retroattivo dal 1° novembre 2001. Per il periodo dal 1° novembre 2001 al 31
maggio 2003, cioè 19 mesi, questi ha quindi ricevuto a tale titolo la somma
di fr. 39'263.--, e, per il periodo dal 1° giugno 2003 a fine dicembre 2003,
ha percepito rendite d'invalidità per un totale di fr. 24'304.---.
Da parte sua la fondazione collettiva LPP B.________ gli ha riconosciuto, per
il periodo dall'8 novembre 2002 al 31 ottobre 2003, una liquidazione in
capitale pari a fr. 47'113.60 nonché gli ha versato fino alla fine del 2003
complessivi fr. 59'125.45.

B.
Con decisione del 21 settembre 2005, l'Ufficio di tassazione di Biasca si è
scostato dai dati indicati da Gabriele Celis nella propria dichiarazione
fiscale per il periodo fiscale 2003, aggiungendovi i versamenti arretrati
afferenti gli anni 2001 e 2002, e lo ha tassato sulla base di un reddito di
fr. 129'400.-- ai fini dell'imposta cantonale, rispettivamente di fr.
136'300.--  in relazione all'imposta federale diretta, e di una sostanza
nulla. Su reclamo del contribuente, la citata autorità fiscale ha effettuato
il 15 novembre 2006 una reformatio in peius, essendo stato constatato un
errore di calcolo, e ha quindi aumentato il reddito imponibile a fr.
135'200.-- ai fini dell'imposta cantonale e a fr. 142'100.--  per quanto
riguarda l'imposta federale diretta.
Con sentenza del 2 maggio 2007 la Camera di diritto tributario del Tribunale
di appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame sottopostole il 29
novembre 2007 da A.________.

C.
Il 29 maggio 2007 A.________ ha presentato un ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale, con cui chiede di annullare la
sentenza della Corte cantonale. Afferma, in sostanza, che i versamenti
arretrati afferenti gli anni 2001 e 2002, benché percepiti nel 2003, non
dovrebbero essere computati ai fini della tassazione 2003.
La Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino e l'Amministrazione
federale delle contribuzioni (Divisione principale imposta federale diretta,
imposta preventiva, tasse di bollo) non hanno formulato osservazioni e si
sono limitate a chiedere la reiezione del gravame. Da parte sua, la Camera di
diritto tributario del Tribunale d'appello ha rinunciato a presentare una
risposta.

Diritto:

1.
1.1 La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il
1° gennaio 2007, della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 I 1069): la presente procedura è quindi
disciplinata dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF).

1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle
opinioni espresse dalle parti (art. 29 cpv. 1 LTF; cfr. pure DTF 131 II 58
consid. 1 e richiami).

1.3 Interposto contro una decisione finale di ultima istanza cantonale, il
presente ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile in virtù dei
combinati art. 82 e segg. LTF, 146 della legge federale del 14 dicembre 1990
sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e 73 della legge federale del
14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei
Comuni (LAID; RS 642.14), questi ultimi due disposti nella versione in vigore
dal 1° gennaio 2007 (cfr. n. 57 e 58 dell'allegato alla legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale; LATF; RS 173.31). Tempestivo
(art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato da una persona senz'altro legittimata ad
agire (art. 89 cpv. 1 LTF), il gravame è quindi di massima ammissibile.

2.
2.1 Tema di litigio dinanzi ad un'istanza superiore possono essere solo i
rapporti giuridici regolati dalla decisione impugnata. In altre parole,
oggetto della procedura di ricorso può essere soltanto ciò che è stato
trattato dinanzi all'autorità di prima istanza. Quesiti giuridici che non
sono stati esaminati dall'autorità di prime cure non possono, per motivi di
competenza funzionale, essere evocati dinanzi alle autorità superiori (causa
2A.706/2006 del 1° marzo 2007, consid. 1.3 e riferimenti). Nel caso concreto,
nella misura in cui il ricorrente si riferisce al biennio fiscale 2001/2002,
il suo ricorso esula dall'oggetto del litigio e sfugge, di conseguenza, ad un
esame di merito.

2.2 Giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Il Tribunale federale esamina in
linea di massima solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare,
come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche
che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale.

2.3 Nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente queste
esigenze di motivazione. Il ricorrente si limita infatti ad affermare che in
seguito al passaggio in Ticino, il 1° gennaio 2003, dal sistema di tassazione
biennale a quello annuale, i versamenti arretrati, benché percepiti nel 2003,
avrebbero dovuto essere presi in considerazione nella tassazione transitoria
afferente gli anni 2001 e 2002 e, quindi, cadere nel cosiddetto "vuoto di
tassazione". A sostegno della  propria argomentazione allega delle tabelle
nonché diversi calcoli. Sennonché egli non spiega in che cosa e perché la
Corte cantonale, giudicando che i versamenti arretrati andavano imposti
quando il soggetto fiscale ne può disporre effettivamente, in concreto nel
2003, avrebbe disatteso il diritto determinante. Argomentazione che
corrisponde peraltro alla giurisprudenza di questa Corte, ove è stato
precisato a più riprese che i versamenti di rendite d'invalidità arretrate
del primo (DTF 132 II 128), rispettivamente del secondo pilastro (sentenza
2A.118/2006 del 4 luglio 2006, pubblicata in: StR 61/2006 pag. 784 segg.)
sono imponibili quando vengono pagati. Allo stesso modo egli non formula
alcuna censura contro gli ulteriori - e peraltro pertinenti - argomenti
sviluppati nella sentenza impugnata. Il ricorso, manifestamente non motivato
in modo sufficiente ai sensi degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, si rivela
quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura
semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

3.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) mentre non
si attribuiscono ripetibili per la sede federale ad autorità vincenti (art.
68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, visto l'art. 108 LTF, il Giudice Presidente  pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché
all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale
imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.

Losanna, 5 ottobre 2007

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il giudice presidente:  La cancelliera: