Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.266/2007
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2C_266/2007 /biz

Sentenza del 21 gennaio 2008
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Merkli, presidente,
Karlen e Aubry Girardin,
cancelliere Bianchi.

A. ________,
B.________,
ricorrenti, patrocinati dall'avv. Gianfranco Barone,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,

restituzione di contributi federali e cantonali
in materia agricola,

ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso
in materia costituzionale contro la sentenza emanata
il 24 aprile 2007 dal Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con decreto legislativo del 25 settembre 1990, il Gran Consiglio del Cantone
Ticino ha stanziato un sussidio di fr. 500'000.-- a favore di B.________ per
la realizzazione di un'azienda agricola nel Comune di Bosco Gurin, del costo
preventivato di fr. 1'314'000.--. Per la medesima opera, il 3 gennaio 1991
l'Ufficio federale delle bonifiche fondiarie ha concesso un sussidio federale
di fr. 412'500.--. A garanzia del buon uso dei contributi, il 15 dicembre
1994 B.________ e sua moglie A.________ hanno sottoscritto una convenzione
con la Sezione cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto. L'atto
prevedeva in particolare l'obbligo di destinazione esclusiva ad uso agricolo
degli stabili e dei fondi per vent'anni a far tempo dal versamento dei
sussidi cantonali e federali, pena la restituzione integrale degli stessi.

B.
Con scritto del 29 marzo 2005 B.________ ha segnalato alla Sezione
dell'agricoltura del Cantone Ticino di aver affittato ad un terzo l'azienda
agricola ed i terreni annessi. Il 12 settembre 2005 l'autorità l'ha informato
che non era necessaria l'approvazione del canone d'affitto, in quanto il
contratto, datato 2 aprile 2005 e concluso per il periodo dal 1° giugno 2004
al 10 novembre 2012, riguardava singoli fondi non costituenti un'azienda
agricola. Con decisione del 6 dicembre 2005 la Sezione dell'agricoltura ha
però preso atto che A.________ e B.________ avevano dato in affitto la
stalla, ma continuavano ad usare l'abitazione, ed ha quindi intimato loro di
ripristinare la destinazione agricola per tutte le opere sussidiate oppure di
restituire fr. 149'265.--. Annullata dalla Divisione cantonale dell'economia,
la decisione della Sezione dell'agricoltura è stata riformulata l'8 febbraio
2006. Questa seconda decisione è stata impugnata dagli interessati dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, che ha tuttavia giudicato il ricorso
irricevibile ed ha trasmesso gli atti al Consiglio di Stato affinché
statuisse nel merito.

C.
Dopo aver dichiarato nulla per difetto di competenza la decisione emanata il
6 dicembre 2005 dalla Sezione dell'agricoltura, con risoluzione del 17
ottobre 2006 il Consiglio di Stato ha assegnato ad A.________ e B.________ un
termine di trenta giorni per ripristinare la destinazione agricola, in
ossequio alla convenzione del 15 dicembre 1994. In caso di inadempimento, ha
ordinato il rimborso parziale dei sussidi, per complessivi fr. 194'702.--.
Gli interessati si sono nuovamente aggravati dinanzi al Tribunale
amministrativo, rilevando in particolare che la cessazione dell'attività
agricola era dovuta ad un problema di salute del marito e che l'affitto a
terzi costituiva una soluzione transitoria fino alla ripresa dell'azienda da
parte di uno dei tre figli. Con sentenza del 24 aprile 2007, la Corte
cantonale ha tuttavia respinto il ricorso.

D.
Il 1° giugno 2007 A.________ e B.________ hanno adito il Tribunale federale
mediante un ricorso in materia di diritto pubblico ed un ricorso sussidiario
in materia costituzionale. Dando seguito ad un decreto del Presidente della
II Corte di diritto pubblico, l'11 giugno seguente i due gravami sono stati
riuniti in un unico allegato, con cui i ricorrenti chiedono di annullare sia
la decisione del Tribunale amministrativo sia quella del Consiglio di Stato.
Con il ricorso in materia costituzionale essi lamentano la violazione del
diritto di essere sentiti e del diritto alla protezione della buona fede,
mentre con il ricorso in materia di diritto pubblico sollevano altre
critiche, riferite indistintamente alla restituzione dei sussidi federali e
di quelli cantonali.
Chiamati ad esprimersi, il Consiglio di Stato chiede la reiezione dei
gravami, mentre il Tribunale cantonale amministrativo si riconferma nelle
motivazioni e nelle conclusioni della sentenza impugnata. Alla stessa si
allinea anche l'Ufficio federale dell'agricoltura.

E.
Con decreto presidenziale del 4 luglio 2007 è stata accolta l'istanza di
conferimento dell'effetto sospensivo presentata assieme ai gravami.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la
sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei
gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 II 249 consid. 1.1).
1.1 Contro decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico (art. 82 lett.
a LTF) che, come in concreto, emanano da un'autorità cantonale di ultima
istanza e non sono impugnabili al Tribunale amministrativo federale (cfr.
art. 86 cpv. 1 lett. d LTF e art. 166 cpv. 2 della legge federale
sull'agricoltura, del 29 aprile 1998 [LAgr; RS 910.1]), è di massima
esperibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, a meno che la
fattispecie ricada sotto una delle eccezioni previste dagli art. 83-85 LTF.
Tra queste, l'art. 83 lett. k LTF esclude il rimedio ordinario contro le
decisioni concernenti sussidi al cui ottenimento la legislazione non
conferisce un diritto.
Una clausola d'esclusione sostanzialmente identica era prevista già dall'art.
99 cpv. 1 lett. h della pregressa legge federale del 16 dicembre 1943
sull'organizzazione giudiziaria (OG; cfr. RU 1969 pag. 784 segg.) in
relazione al ricorso di diritto amministrativo. Tuttavia laddove la
controversia concerneva non il rilascio o il diniego, ma la restituzione di
sussidi già percepiti, il rimedio ordinario era ammissibile indipendentemente
dall'esistenza di un diritto all'ottenimento del contributo. L'art. 101 lett.
d OG ammetteva infatti il ricorso contro la revoca di decisioni attributive
di vantaggi ai sensi, tra l'altro, dell'art. 99 cpv. 1 lett. h OG (cfr.
sentenza 2A.567/2002 del 25 aprile 2003, consid. 1.2 [non pubbl. in DTF 129
II 385]). La nuova legge non prevede in maniera esplicita una norma analoga
all'art. 101 lett. d OG, per cui v'è da chiedersi se tale omissione non
comporti l'irricevibilità del gravame.
Il problema si è già posto nel diritto degli stranieri, dove le condizioni
per l'ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo erano simili (cfr.
art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e art. 101 lett. d OG) e dove simili rimangono
pure i presupposti per il ricorso in materia di diritto pubblico (cfr. art.
83 lett. c n. 2 LTF). Orbene, in tale ambito il Tribunale federale ha
ritenuto che nei casi in cui, se non fossero revocati, i permessi
continuerebbero a produrre effetti giuridici, le decisioni di revoca
rimangono impugnabili mediante il rimedio ordinario, malgrado l'assenza di
una norma paragonabile all'art. 101 lett. d OG (sentenza 2C_21/2007 del
16 aprile 2007, consid. 1.2; sentenza 2C_37/2007 del 21 giugno 2007, consid.
1.1).
Tale principio va applicato anche in materia di sussidi. In effetti pure nel
caso di un ordine di restituzione l'ammissibilità del ricorso si fonda sul
legittimo affidamento riposto nel fatto che, una volta concesso, il
contributo rimane di principio acquisito, ammesso che vengano adempiute le
condizioni stipulate all'atto della concessione, senza alcuna ingerenza
ulteriore nella posizione giuridica conferita. Inoltre anche in tal caso
l'adozione del provvedimento di revoca non è lasciata al libero apprezzamento
delle autorità, ma soggiace ai presupposti fissati dalla legge (cfr. sentenza
2C_21/2007 del 16 aprile 2007, consid. 1.2). La via del ricorso in materia di
diritto pubblico non è pertanto preclusa dall'art. 83 lett. k LTF (cfr.
Thomas Häberli, in: Niggli/Uebersax/ Wiprächtiger [a cura di], Basler
Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea/Ginevra/Monaco 2008, n. 205 ad art.
83).

1.2 Con i ricorsi ordinari può tra l'altro venir censurata la violazione del
diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende anche i diritti
costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3).
La presunta violazione di garanzie costituzionali non va dunque
sistematicamente fatta valere con un ricorso in materia costituzionale (cfr.
già DTF 126 III 431 consid. 3; 123 II 385 consid. 3). Salvo eccezioni (cfr.
art. 95 lett. c e d LTF), con i ricorsi ordinari non può per contro venir
contestata direttamente l'applicazione del diritto cantonale e comunale.
Eventuali censure riferite a tali ordinamenti vanno comunque sollevate
nell'ambito dei rimedi ordinari. Esse costituiscono tuttavia un motivo di
ricorso ammissibile soltanto se hanno per conseguenza una violazione del
diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a LTF, ossia, in sostanza, se
comportano una lesione della Costituzione, in particolare del divieto
d'arbitrio (art. 9 Cost.; DTF 133 II 249 consid. 1.2.1).
Nel caso di specie, il ricorso in materia di diritto pubblico è pertanto
esperibile sia in riferimento ad entrambe le categorie di sussidi percepiti,
anche se laddove riguarda i contributi cantonali il giudizio contestato è
fondato sul diritto cantonale autonomo (cfr. sentenza 2A.553/2002 del 22
agosto 2003, consid. 1.1), sia per tutte le censure sollevate, comprese
quelle di ordine costituzionale. Di riflesso il ricorso in materia
costituzionale, sussidiario, è irricevibile (art. 113 LTF). Le argomentazioni
addotte in tale mezzo di impugnazione vanno comunque trattate nell'ambito del
rimedio ordinario, nella misura in cui l'allegato ricorsuale adempie le
esigenze formali di questo tipo di ricorso (DTF 133 I 300 consid. 1.2; cfr.
anche DTF 131 I 145 consid. 2.1).
1.3 In virtù dell'effetto devolutivo della procedura ricorsuale, oggetto
dell'impugnativa può di principio essere soltanto il giudizio dell'ultima
istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF; sentenza 2C_135/2007 del 26
giugno 2007, consid. 3; cfr. anche DTF 129 II 438 consid. 1; 125 II 29
consid. 1c). Laddove chiede l'annullamento non solo della sentenza del
Tribunale amministrativo, ma anche della precedente decisione emanata dal
Consiglio di Stato, l'atto ricorsuale è dunque inammissibile.

1.4 Nell'ambito dei rimedi ordinari, il Tribunale federale applica il diritto
d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e non è vincolato né dagli argomenti
sollevati nel gravame né dai considerandi sviluppati dall'autorità precedente
(DTF 133 II 249 consid. 1.4.1; cfr. anche DTF 132 II 257 consid. 2.5; 130 III
136 consid. 1.4). L'atto ricorsuale deve comunque essere motivato e spiegare
in modo conciso perché la decisione impugnata viola il diritto (art. 42 cpv.
1 e 2 LTF). Tenuto conto di queste esigenze, il Tribunale federale esamina di
principio solo le censure addotte, a meno che i vizi giuridici appaiano del
tutto manifesti. Esso non è tenuto a trattare, come un giudice di prima
istanza, tutte le questioni giuridiche che la fattispecie potrebbe porre, se
queste non sono (più) controverse (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1).
In relazione alla violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di
diritto cantonale o intercantonale, le esigenze di motivazione sono più
rigorose. Secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina
infatti simili censure soltanto se il ricorrente le ha sollevate e motivate.
Laddove si applica questa regola, valgono in pratica le esigenze che la
prassi aveva dedotto dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG per il ricorso di diritto
pubblico. Occorre quindi che le censure siano esposte in modo chiaro,
supportate da un'esauriente motivazione giuridica e, per quanto possibile,
documentate (DTF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4; cfr. anche
130 I 258 consid. 1.3, 26 consid. 2.1).
È assai dubbio che l'impugnativa adempia pienamente questi requisiti di
motivazione. In effetti l'atto di ricorso permette certo di capire che i
ricorrenti si oppongono alla restituzione dei contributi percepiti, ma si
limita in gran parte ad illustrare la loro situazione personale e a criticare
la mancanza di consulenza da parte della Sezione dell'agricoltura, senza
confrontarsi realmente con le argomentazioni giuridiche addotte nel giudizio
impugnato e spiegare per quali motivi il medesimo sarebbe contrario al
diritto. Ciò vale in particolare in relazione ai sussidi cantonali, per i
quali, come visto, valgono esigenze accresciute, considerato che sono fondati
sul diritto cantonale. In effetti i ricorrenti non formulano considerazioni
distinte da quelle proposte per i contributi federali, non fanno nemmeno
riferimento alla relativa norma legale e quindi tanto meno espongono perché
sarebbe stata interpretata o applicata in modo non solo errato, ma
addirittura manifestamente insostenibile e quindi arbitrario (sulla nozione
di arbitrio, cfr. DTF 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 175 consid. 1.2, 13
consid. 5.1). Ad ogni modo, la questione dell'ammissibilità del gravame sotto
il profilo delle esigenze di motivazione può in definitiva rimanere aperta.

2.
Preliminarmente, nell'ambito del preteso ricorso in materia costituzionale, i
ricorrenti lamentano la violazione del loro diritto di essere sentiti (art.
29 cpv. 2 Cost.). Al riguardo, essi sostengono che la Sezione
dell'agricoltura avrebbe istruito in modo carente la pratica, non
coinvolgendoli in maniera adeguata.
La critica appare priva di pertinenza già perché riguarda la procedura che ha
condotto alla decisione di prima istanza. In questa sede decisivi non sono
tuttavia i fatti su cui si è fondata l'autorità di prime cure, bensì quelli
ritenuti dall'autorità giudiziaria precedente, i quali possono essere
censurati, rettificati o completati solo se il relativo accertamento è stato
svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97
cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF), ad esempio a seguito del rifiuto di
amministrare prove rilevanti offerte dai ricorrenti (cfr. DTF 126 I 15
consid. 2a/aa).
In ogni caso non è dato di vedere su quali punti la situazione fattuale non
sarebbe stata sufficientemente chiarita già prima della decisione adottata
dal Consiglio di Stato il 17 ottobre 2006. A questo proposito va peraltro
tenuto presente che anche nei casi in cui vige la massima inquisitoria, le
parti sono tenute a collaborare all'accertamento dei fatti, in particolare
laddove si tratta di circostanze che, per forza di cose, esse conoscono
meglio dell'autorità e che quest'ultima non potrebbe appurare senza il loro
concorso (DTF 130 II 449 consid. 6.6.1; 128 II 139 consid. 2b; 124 II 361
consid. 2b). Di conseguenza, incombeva semmai ai ricorrenti fornire eventuali
precisazioni sull'evocata futura ripresa dell'azienda da parte di uno dei
figli o sulla ripartizione tra le infrastrutture e gli edifici dati in
affitto e quelli ancora utilizzati da loro.
Per il resto, laddove l'atto ricorsuale lamenta la mancanza di consulenza da
parte della Sezione dell'agricoltura quando quest'ultima è stata interpellata
dal fittavolo e quando le è stato trasmesso il contratto di affitto, la
pretesa violazione del diritto di essere sentito consiste in realtà in una
critica di merito, che verrà dunque esaminata nel seguito, segnatamente in
relazione con il principio della buona fede.

3.
3.1 Per quanto concerne i sussidi federali, l'art. 102 della legge
sull'agricoltura stabilisce, al primo capoverso, che la destinazione agricola
di fondi, opere, impianti ed edifici agricoli oggetto di migliorie realizzate
con contributi federali non può essere modificata durante vent'anni a contare
dall'ultimo versamento del contributo; inoltre il terreno di un
raggruppamento non può essere frazionato. Secondo l'art. 35 dell'ordinanza
sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura, del 7 dicembre 1998 (OMSt; RS
913.1), una modifica della destinazione va tra l'altro ravvisata
nell'edificazione o l'utilizzazione di terreno coltivo e di edifici agricoli
per scopi non agricoli così come nella cessazione dell'utilizzazione agricola
di edifici sussidiati (cpv. 1 lett. a e b).
L'art. 102 LAgr prevede la possibilità per i cantoni di autorizzare deroghe
al divieto di modificare la destinazione e di frazionare i terreni; tali
deroghe sono però ammesse solo se gravi motivi lo giustificano (art. 102 cpv.
3, prima frase, LAgr). L'art. 36 OMSt elenca quali gravi motivi in
particolare l'assegnazione a zone edificabili, protette o comunque non
agricole (lett. a), il rilascio di autorizzazioni edilizie ai sensi dell'art.
24 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del
territorio (LPT; RS 700) (lett. b), l'assenza di fabbisogno agricolo per il
ripristino di edifici e impianti distrutti da incendi o da avvenimenti
naturali (lett. c) e il fabbisogno in costruzioni della Confederazione, per
le ferrovie o le strade nazionali (lett. d).
L'art. 102 cpv. 2 LAgr dispone infine che chiunque contravviene al divieto di
modificare la destinazione o di frazionare i terreni deve rimborsare i
contributi ricevuti dalla Confederazione e risarcire tutti i danni cagionati
(cfr. anche l'art. 171 LAgr). In base all'art. 37 cpv. 4 OMSt, se la modifica
della destinazione o il frazionamento avvengono senza autorizzazione
preliminare del cantone, i contributi devono essere interamente restituiti.
Se invece tali operazioni sono autorizzate dal cantone, quest'ultimo decide
contemporaneamente se i contributi versati devono essere rimborsati
integralmente o solo in parte oppure se rinuncia al rimborso (art. 102 cpv. 3
seconda frase LAgr; art. 37 cpv. 1 OMSt).

3.2 Per i sussidi cantonali, l'art. 41 della legge cantonale
sull'agricoltura, del 3 dicembre 2002 (LCAgr), dispone che il Consiglio di
Stato revoca le prestazioni concesse in virtù della legge, tra cui figurano
gli aiuti agli investimenti per miglioramenti strutturali all'agricoltura
(art. 6-8 LCAgr), tra l'altro quando per motivi ingiustificati, si verifica
un cambiamento di destinazione delle opere sussidiate (cpv. 1 lett. d).
L'obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di vent'anni per le
costruzioni rurali e dopo dieci anni per le attrezzature (cpv. 2).

4.
Di per sé i ricorrenti non contestano, o perlomeno non in modo
sufficientemente puntuale, l'adempimento dei presupposti per applicare al
caso di specie le norme testé richiamate.

4.1 D'altronde è manifesto che l'abitazione ha perso lo scopo per cui, meno
di vent'anni or sono, erano stati erogati i sussidi per la sua costruzione,
ovvero soddisfare i bisogni abitativi dei gestori dell'azienda agricola. Gli
insorgenti continuano infatti ad utilizzarla in proprio, nonostante abbiano
completamente abbandonato l'attività agricola. L'immobile è per di più
abitato con una certa regolarità solo da A.________, segretaria comunale a
Bosco Gurin, mentre il marito ed i figli vi soggiornano, se del caso,
unicamente durante i week-end e le vacanze. Nel corso della settimana essi
risiedono infatti a Tenero affinché i figli possano raggiungere più
facilmente le scuole che frequentano e B.________ la Scuola agraria cantonale
di Mezzana, dove insegna.

4.2 A ragione i giudici cantonali hanno inoltre ritenuto che il cambiamento
di destinazione è avvenuto senza autorizzazione preliminare del Cantone. Agli
atti non v'è infatti traccia di istanze in tal senso inoltrate prima di
cedere in affitto le restanti infrastrutture ed i terreni dell'azienda. Del
resto, nemmeno i ricorrenti pretendono il contrario. In virtù dell'art. 37
cpv. 4 OMSt, i contributi federali dovrebbero quindi essere interamente
restituiti. Non è tuttavia necessario stabilire se, come paventato
dall'autorità precedente, questa regola dovrebbe comportare conseguenze
finanziarie più gravose di quelle confermate nel giudizio impugnato, in
particolare il rimborso di fr. 285'612.-- (contributo complessivo per la
casa, ossia il 31,3 % di fr. 912'500.--) anziché di fr. 194'702.--
(contributo pro rata temporis; cfr. consid. 7; cfr. anche Yves Donzallaz,
Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé, tomo 1, Berna
2004, n. 1490). In effetti, a differenza del pregesso regime in materia di
contribuzioni pubbliche (cfr. art. 114 cpv. 2 OG), la legge sul Tribunale
federale non prevede comunque più la possibilità di una reformatio in peius
(sentenza 2A.736/2006 del 18 settembre 2007, consid. 5.5; Ulrich Meyer, in:
Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], op. cit., n. 4 seg. ad art. 107;
Nicolas von Werdt, in: Seiler/von Werdt/Güngerich [a cura di],
Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berna 2007, n. 3 ad art. 107).

4.3 Infine non appare contrario al diritto federale negare l'esistenza di
gravi motivi che avrebbero potuto giustificare la concessione di una deroga
all'interdizione di modificare la destinazione. Significativo è già di per sé
il fatto che i motivi elencati all'art. 36 OMSt si riferiscono
sostanzialmente a mutamenti relativi ai fondi in quanto tali e alla loro
qualifica giuridica e non a circostanze riconducibili alla situazione dei
loro proprietari o dei loro fruitori. Certo, l'enumerazione di cui all'art.
36 OMSt è solo indicativa ed è vero che l'abbandono dell'attività agricola da
parte del ricorrente è dovuta a ragioni di salute, indipendenti dalla sua
volontà (cfr., analogamente, sentenza 2A.553/2002 del 22 agosto 2003, consid.
3). Tuttavia va considerato che, lasciata l'attività agricola, non era
indispensabile mantenere l'uso dell'abitazione e privarne così l'azienda, per
la quale era comunque stato trovato un nuovo gestore. Poco importa che, non
avendo famiglia, quest'ultimo non necessitasse di una dimora costruita per
accogliere cinque persone. Decisiva appare piuttosto, indipendentemente
dall'esistenza di altre possibilità di alloggio a Bosco Gurin per una
famiglia con tre figli, l'assenza di bisogno oggettivo per i ricorrenti, per
i quali non è imprescindibile disporre di un'abitazione spaziosa in tale
località. In effetti, come già rilevato, solo la moglie vi dimora
costantemente. Inoltre i legami sociali ed affettivi possono essere mantenuti
anche risiedendo altrove.

4.4 In virtù di quanto precede, non solo non sono ravvisabili gravi motivi
per ammettere una deroga ai sensi degli art. 102 cpv. 3 LAgr e 36 OMSt, ma
ovviamente nemmeno è arbitrario ritenere che si sia verificato un cambiamento
di destinazione per motivi ingiustificati, giusta l'art. 41 cpv. 1 lett. d
LCAgr. Dal profilo delle norme sin qui esaminate risulta quindi fondato
pretendere che, se intendono continuare ad usufruire dell'abitazione in modo
indipendente dall'azienda agricola, ammesso che ciò sia lecito dal profilo
pianificatorio, i ricorrenti devono restituire in misura di principio
integrale i contributi federali e cantonali ricevuti per la sua
realizzazione.

5.
Gli interessati si appellano tuttavia all'art. 4 cpv. 4 OMSt, secondo cui in
caso di affitto temporaneo in vista della cessione dell'azienda ad un
successore gli aiuti agli investimenti possono essere concessi anche ai
proprietari che non gestiscono personalmente l'azienda. Essi rilevano infatti
che la cessione in affitto, tra l'altro limitato a nove anni, è una soluzione
transitoria adottata per non provocare una perdita di valore dell'azienda
nell'attesa che uno dei figli la riprenda.
Ora, come statuito nel giudizio impugnato e ribadito anche dall'Ufficio
federale dell'agricoltura, la norma invocata regolamenta la concessione di
sussidi in quanto tale e non situazioni come quella in esame, dove
controversa è la restituzione di contributi già accordati, poiché sono venute
meno le condizioni per la loro attribuzione. A prescindere da questo aspetto,
i ricorrenti vorrebbero in pratica che i requisiti a suo tempo previsti
vengano adattati alla nuova situazione ed i sussidi mantenuti in quanto, in
virtù dell'art. 4 cpv. 4 OMSt, essi ne potrebbero beneficiare pure come
proprietari che non gestiscono personalmente l'azienda. Sennonché, anche se
si trattasse di una concessione di contributi ex novo, non potrebbero venir
erogati sussidi per l'abitazione. In effetti l'art. 4 cpv. 4 OMSt permette sì
l'affitto temporaneo a terzi, ma presuppone in ogni caso che le strutture
sussidiate siano utilizzate a fini agricoli. In altri termini, per
beneficiare di sovvenzioni, un edificio a scopo residenziale deve comunque
essere asservito all'azienda, ciò che in concreto non è il caso.
Per di più, i ricorrenti hanno semplicemente evocato l'eventualità della
ripresa da parte di uno dei figli, nati rispettivamente nel 1987, nel 1990 e
nel 1993, senza però sostanziare in maniera sufficientemente concreta tale
ipotesi, ad esempio allegando che uno dei figli maggiori sta seguendo una
formazione in campo agricolo. Anche per questo motivo l'art. 4 cpv. 4 OMSt
non può trovare applicazione nel caso concreto.
Di conseguenza, è superfluo esprimersi sulla tempestività del richiamo a tale
disposizione. Le precisazioni formulate al riguardo dagli insorgenti sono
comunque prive di pertinenza. Essenziale è semmai il fatto che la possibilità
di applicare detta norma non sia stata evocata preventivamente, ma soltanto
quando il contratto limitato all'affitto della stalla e dei terreni era già
stato sottoscritto da tempo.

6.
I ricorrenti ravvisano pure la violazione del principio della buona fede.
Sostengono che la Sezione dell'agricoltura avrebbe dovuto prospettare loro le
conseguenze di un affitto solo parziale dell'azienda, in quanto la
prestazione di consulenza agli agricoltori rientra tra i suoi compiti
istituzionali ed essa non poteva ignorare la situazione che si sarebbe
creata, visto che il futuro fittavolo l'aveva interpellata a più riprese.

6.1 Derivante dall'art. 9 Cost. e valido per l'insieme dell'attività statale,
il principio della buona fede tutela il cittadino nell'affidamento legittimo
che ripone nelle assicurazioni ricevute da un'autorità o in un determinato
comportamento suscettibile di fondare precise aspettative (DTF 132 II 240
consid. 3.2.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1). Affinché  in
virtù di tale principio il cittadino possa pretendere di ottenere un
vantaggio contrario alla regolamentazione di per sé applicabile, occorre tra
l'altro che l'attitudine dell'autorità si riferisca ad una situazione
concreta che lo concerne direttamente (DTF 132 II 240 consid. 3.2.2; 130 I 26
consid. 8.1) e che egli non abbia potuto rendersi immediatamente conto
dell'inesattezza dell'informazione ricevuta o dell'irregolarità del
comportamento a cui si appella (DTF 131 II 627 consid. 6.1; Ulrich
Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n. 657).

6.2 Nel caso specifico, è incontestabile che i ricorrenti non hanno mai
ricevuto assicurazioni scritte o verbali circa la possibilità di modificare
la destinazione dell'abitazione senza alcuna conseguenza sui sussidi
ricevuti. La conclusione pretesa dagli insorgenti non può comunque venir
tratta nemmeno dall'attitudine dell'autorità, che avrebbe omesso di
prevenirli. In effetti, dagli atti non risulta che essi abbiano chiesto
ragguagli alla Sezione dell'agricoltura prima di sottoscrivere il contratto
d'affitto né che, quand'anche fosse tenuta ad offrire consulenza spontanea,
quest'ultima abbia avuto conoscenza in altro modo della questione. In
particolare, non vi sono prove che nell'ambito della consulenza prestata al
potenziale affittuario la menzionata autorità era stata messa al corrente
degli esatti beni su cui vertevano le trattative in vista dell'affitto.
Emerge invece che essa è stata informata solo con la trasmissione del
contratto di affitto, avvenuta dopo la sua conclusione, il 2 aprile 2005.
Siccome fino a quel momento l'istanza interessata non era a conoscenza
dell'abbandono della destinazione agricola per l'abitazione, la sua
attitudine non può evidentemente fondare legittime aspettative quanto alla
conferma e al mantenimento dei sussidi. Il comportamento successivo, peraltro
non contraddittorio, è poi irrilevante, nella misura in cui i ricorrenti
erano comunque già vincolati dal contratto di affitto stipulato ed avevano
già deciso di riservarsi l'uso della casa.

6.3 D'altra parte, la possibilità di cogliere l'irregolarità di
un'assicurazione o di un comportamento va valutata in funzione delle capacità
e delle conoscenze individuali della persona che si prevale del principio
della buona fede (DTF 132 II 21 consid. 6.2.2; 129 II 361 consid. 7.2;
Häfelin/Müller/Uhlmann, loc. cit.). Ora, la convenzione sottoscritta nel 1994
rendeva i ricorrenti esplicitamente attenti all'obbligo di destinazione
agricola degli stabili e dei fondi sussidiati e alle relative ripercussioni
in caso di disattenzione. Se a ciò si aggiunge, come ribadito ancora in
questa sede dal Consiglio di Stato, la carica dirigenziale ricoperta
dall'insorgente in seno all'Unione contadini ticinesi, non è fuori luogo
ritenere che egli dovesse essere sufficientemente cognito delle regole legali
applicabili da potersi rendere conto dell'inammissibilità del cambiamento di
destinazione a prescindere da qualsivoglia attitudine delle autorità. Pure
sotto questo profilo il richiamo al principio della buona fede si avvera
pertanto infondato.

7.
Da ultimo i ricorrenti criticano il calcolo dell'importo da restituire, il
quale non terrebbe conto che alcune parti della casa di abitazione sono
utilizzate dall'azienda.
La censura è limitata a questo accenno e non precisa quindi quali locali
sarebbero stati computati a torto tra i vani oggetto del cambiamento di
destinazione né spiega in che misura tale presunto errore imporrebbe una
correzione del calcolo effettuato dal Consiglio di Stato e confermato dal
Tribunale amministrativo. In assenza di qualsiasi indicazione su tali aspetti
e di osservazioni minimamente rapportate alle considerazioni sviluppate in
proposito dalla Corte cantonale, su questo punto il gravame risulta
insufficientemente motivato. In tali circostanze, non tocca al Tribunale
federale verificare di propria iniziativa l'esatta ripartizione tra i beni
affittati e quelli sottratti all'utilizzazione agricola né la correttezza
dell'importo di cui è chiesta la restituzione (cfr. consid. 1.4).
Ad ogni modo il calcolo è fondato sull'applicazione, all'ammontare dei
sussidi ricevuti, della percentuale di spesa prevista a suo tempo per
l'abitazione. Il valore risultante è poi stato ponderato in funzione della
durata di utilizzazione effettiva a scopo agricolo rispetto a quella minima
legalmente prevista. Il conteggio sembra quindi rispettare i criteri
stabiliti dall'art. 37 cpv. 5 e 6 OMSt e non prestare il fianco a particolari
critiche, perlomeno non a vantaggio dei ricorrenti (cfr. consid. 4.2).

8.
Ne segue che il ricorso in materia costituzionale è inammissibile, mentre
quello in materia di diritto pubblico, nella misura in cui è ammissibile,
deve essere respinto.
Secondo soccombenza, le spese giudiziarie vanno poste a carico dei
ricorrenti, con responsabilità solidale (art. 65 e 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si
assegnano ripetibili ad autorità vincenti intervenute in causa nell'esercizio
delle loro attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico
è respinto.

2.
Il ricorso in materia costituzionale è inammissibile.

3.
Le spese giudiziarie complessive di fr. 3'500.-- sono poste a carico dei
ricorrenti, in solido.

4.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale
dell'agricoltura.

Losanna, 21 gennaio 2008

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:

Merkli Bianchi