Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.119/2007
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2C_119/2007 /biz

Sentenza del 21 settembre 2007
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Merkli, Presidente,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. ________,
ricorrente,

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta
federale diretta,
imposta preventiva, tasse di bollo, 3003 Berna,
Tribunale amministrativo federale, Corte I,
casella postale, 3000 Berna 14.

imposta preventiva,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata l'8 marzo
2007 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
1.1 Con sentenza dell'8 marzo 2007 il Tribunale amministrativo federale ha
dichiarato inammissibile, poiché tardivo, il ricorso presentato il 29
dicembre 2006 dalla A.________ contro la decisione emessa il 9 novembre 2006
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale
imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, in materia
d'imposta preventiva.

1.2 Il 6 aprile 2007 A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale un ricorso
in materia di diritto pubblico, con cui contesta che siano dati i presupposti
per poter esigere nei suoi confronti il pagamento di un imposta preventiva
nonché adduce che è stato fornito un valido certificato medico all'autorità
fiscale federale.
Chiamati ad esprimersi il Tribunale amministrativo federale ha rinunciato a
presentare osservazioni, mentre l'Amministrazione federale delle
contribuzioni propone la reiezione in ordine e nel merito del gravame.

2.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 29 cpv. 1 LTF;
cfr. pure DTF 132 I 140 consid. 1.1 e rinvii).

3.
3.1 Giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Il Tribunale federale esamina in
linea di massima solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare,
come lo farebbe un'autorità di prima istanza tutte le questioni giuridiche
che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale.

3.2 Oggetto del contendere è unicamente la decisione d'inammissibilità emessa
dal Tribunale amministrativo federale, cioè soltanto la questione di sapere
se è a ragione o a torto che il gravame esperito dinanzi a tale autorità
dalla qui ricorrente è stato considerato tardivo e quindi dichiarato
irricevibile. Orbene il presente ricorso si esaurisce in una critica contro
la richiesta d'imposta preventiva nonché si sofferma sulla validità di un
documento prodotto dinanzi alle precedenti istanze, quesiti che esulano
dall'oggetto dell'attuale litigio, mentre non menziona invece alcuna censura
diretta contro la questione della tardività del precedente gravame, unico
quesito esaminato dalla precedente autorità. Il ricorso, manifestamente non
motivato in modo sufficiente, si rivela quindi inammissibile e può essere
deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b
LTF.

3.3 Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) mentre
non si attribuiscono ripetibili per la sede federale ad autorità vincenti
(art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, visto l'art. 108 LTF, il Presidente della Corte pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alla ricorrente, all'Amministrazione federale delle
contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta
preventiva, tasse di bollo e al Tribunale amministrativo federale, Corte I.

Losanna, 21 settembre 2007

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: