Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 1F.9/2007
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1F_9/2007 /viz

Sentenza del 13 agosto 2007
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, giudice presidente,
Reeb, Fonjallaz,
cancelliere Crameri.

B. ________,
istante, patrocinata dall'avv. Marco Broggini,

contro

A.________,
patrocinato dall'avv. Riccardo Rondi,
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Presidente della Corte delle assise correzionali
di Locarno, palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6900 Lugano,
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino, Cancelleria,
residenza governativa, 6501 Bellinzona.

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale 1P.629/2006 del
15 giugno 2007.

Considerando:

che con sentenza 1P.629/2006 del 15 giugno 2007 il Tribunale federale ha
respinto, in quanto ammissibile, un ricorso di diritto pubblico presentato da
A.________ contro il giudizio del 22 agosto 2006 con il quale la Corte di
cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
aveva confermato la pena inflittagli per aver compiuto, nei confronti della
minorenne B.________, atti sessuali con una persona inetta a resistere;
che il Tribunale federale ha stabilito che le spese e le ripetibili seguivano
la soccombenza (consid. 4), ponendo la tassa di giustizia di fr. 3'000.-- a
carico del ricorrente: esso non ha tuttavia indicato, nel dispositivo n. 2,
l'importo delle ripetibili da rifondere alla controparte;
che con istanza di interpretazione rispettivamente di revisione B.________,
rilevata questa svista, chiede al Tribunale federale di attribuirle
un'indennità di almeno fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede
federale;
che A.________ ha rinunciato a presentare osservazioni;
che la criticata decisione è stata emanata dopo l'entrata in vigore, il
1° gennaio 2007, della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 (LTF; RS 173.110), per cui la procedura è disciplinata dal nuovo diritto
(art. 132 cpv. 1 LTF; sentenza 6F_1/2007 del 9 maggio 2007 consid. 1,
destinata a pubblicazione in DTF 133 IV 142);
che, secondo l'art. 121 LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale
federale può essere chiesta se il Tribunale non ha giudicato su singole
conclusioni (lett. c) o se esso, per svista, non ha tenuto conto di fatti
rilevanti che risultano dagli atti (lett. d);
che nella fattispecie, stabilito l'obbligo di A.________ a rifondere le spese
ripetibili all'istante, la quale si era pronunciata sulla domanda di effetto
sospensivo e sul ricorso, è chiaro che il Tribunale federale, per svista, non
ne ha fissato l'ammontare nel dispositivo;
che l'indennità doveva essere fissata in fr. 2'000.--;
che, visto l'esito della domanda, si può rinunciare a prelevare spese
giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF) e che la Cassa del Tribunale
federale rifonderà all'istante un'indennità per ripetibili della sede
federale (art. 68 cpv. 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
La domanda di revisione è accolta e il dispositivo n. 2 della sentenza del
Tribunale federale del 15 giugno 2007 (1P.629/2006) è completato nel senso
che "A.________ dovrà rifondere a B.________ un'indennità di fr. 2'000.-- per
ripetibili della sede federale".

2.
Non si prelevano spese giudiziarie della procedura di revisione.

3.
La Cassa del Tribunale federale corrisponderà all'istante un'indennità di fr.
300.-- per ripetibili della procedura di revisione.

4.
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Ministero
pubblico, alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, al Presidente della Corte delle assise
correzionali di Locarno e, per conoscenza, al Dipartimento della sanità e
della socialità del Cantone Ticino.

Losanna, 13 agosto 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il giudice presidente:  Il cancelliere: