I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.8/2007
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{T 0/2} 1C_8/2007 /cra Sentenza del 13 marzo 2007 I Corte di diritto pubblico Giudice federale Féraud, presidente, cancelliere Crameri. A. ________, ricorrente, contro Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, casella postale, 6901 Lugano, assistenza sociopsichiatrica (trattamento farmacologico), ricorso (in materia di diritto pubblico) contro la sentenza emanata il 6 febbraio 2007 dal Tribunale cantonale amministrativo. Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che A.________, durante la sua ventiquattresima degenza presso la Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio (CPC), cagionata da scompensi riconducibili all'interruzione della terapia medicamentosa prescrittagli, è stato curato con un determinato medicamento; che due giorni dopo essere stato dimesso dalla CPC, egli ha chiesto di esservi nuovamente collocato e che, visto il peggioramento del suo stato, i medici hanno deciso di cambiare terapia; che con ricorso del 4 gennaio 2007, respinto il 16 gennaio seguente, egli è insorto dinanzi alla Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, chiedendo il ripristino dell'altra cura; ch'egli ha impugnato questa decisione al Tribunale cantonale amministrativo che, statuendo il 6 febbraio 2007, ha respinto il gravame; che il 19 febbraio 2007 la Corte cantonale ha trasmesso al Tribunale federale, per competenza, uno scritto non datato con il quale A.________ manifesta la sua volontà di presentare un "ricorso"; che il 22 febbraio 2007 il Tribunale federale ha informato il ricorrente della possibilità di completare il ricorso entro il termine stabilito dalla legge: egli non ha dato alcun seguito a questo invito; che la Corte cantonale ha stabilito che non si tratta di un collocamento coatto ma di un ricovero volontario, visto che il ricorrente ha scelto liberamente di farsi internare e che pertanto secondo l'art. 44 cpv. 1 della legge ticinese sull'assistenza sociopsichiatrica, del 2 febbraio 1999, egli poteva liberamente lasciare l'unità terapeutica riabilitativa in ogni momento se dissente dalle cure prescritte, per cui non poteva contestare la terapia farmacologica dispensatagli senza costrizione; che, non trattandosi della privazione della libertà a scopo d'assistenza (art. 397a CC), è dato di massima il ricorso in materia di diritto pubblico giusta gli art. 82 e segg. della legge federale sul Tribunale federale (LTF; RU 2006 I 1205; RS 173.110; art. 29 cpv. 2 lett. c del regolamento del Tribunale federale); che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2); che, nella fattispecie, il gravame, neppure sostanziato entro i termini di ricorso, è privo di qualsiasi conclusione e motivazione; che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2 LTF), può essere deciso sulla base della procedura semplificata ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può quindi essere esaminato nel merito; che, viste le circostanze della fattispecie, si può eccezionalmente rinunciare a prelevare una tassa di giustizia. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione al ricorrente e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 13 marzo 2007 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il presidente: Il cancelliere: