Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.56/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_56/2007 /biz

Sentenza del 4 marzo 2008
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Aemisegger, giudice presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Grisanti.

Parti
A.________SA,
ricorrente, patrocinata dal dott. iur. h. c. Adelio Scolari,

contro

B.________,
C.________,
opponenti,
entrambi patrocinati dall'avv. dott. Candido Lanini,
Municipio di Orselina,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
casella postale, 6901 Lugano.

Oggetto
accertamento della natura del terreno,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza del Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino del 23 febbraio 2007.

Fatti:
A.
La A.________SA è proprietaria della particella xxx di Orselina. Sul fondo, di
complessivi 13'131 m2, sorge un edificio risalente agli inizi del secolo scorso
adibito a stabilimento di cura. A monte dello stesso, tra l'edificio e la
strada comunale soprastante, si trova un'area di 2'882 m2 coperta da
vegetazione e destinata a zona di svago per i pazienti.

Nell'ambito della procedura di revisione del piano regolatore di Orselina, con
risoluzione del 20 maggio 1998, cresciuta in giudicato incontestata, il
Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha approvato la delimitazione del bosco a
confine con l'area edificabile del Comune, includendo nell'area boschiva la
suddetta superficie di 2'882 m2.
B.
In data 11 novembre 2002 la A.________SA si è rivolta alla Sezione forestale
cantonale con una domanda di riesame, chiedendo in sostanza che l'area
interessata venisse qualificata come superficie sistemata a parco e, di
conseguenza, che la sua proprietà venisse liberata dal suddetto vincolo
boschivo. Con decisione del 2 dicembre 2003 l'autorità cantonale ha
(parzialmente) accolto l'istanza e accertato che effettivamente, eccezion fatta
per un'area di 647 m2 posta sulla parte occidentale (recte: orientale) del
fondo, per il resto la superficie litigiosa non poteva essere ritenuta di
natura boschiva. Nel contempo ha respinto le opposizioni sollevate contro
questo nuovo accertamento da C.________ e da B.________, proprietari,
rispettivamente, delle contigue particelle yyy e zzz di Orselina.
C.
Adito su ricorso di questi ultimi, il Consiglio di Stato, con decisione del 21
giugno 2005, ha confermato la valutazione dell'autorità forestale. Ritenendo
insindacabile la scelta della Sezione forestale di entrare nel merito della
domanda di riesame, il Governo cantonale ha stabilito che il comparto in
questione doveva essere qualificato come parco.
D.
Contestando segnatamente l'esistenza di motivi sufficienti per rimettere in
discussione un accertamento ampiamente cresciuto in giudicato e opponendosi
inoltre alla qualifica di parco della superficie litigiosa, C.________ e
B.________ hanno impugnato questa decisione dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo. Con sentenza del 23 febbraio 2007 la Corte cantonale ha accolto
i ricorsi e ha annullato le decisioni 2 dicembre 2004 (recte: 2003) della
Sezione forestale e 21 giugno 2005 del Consiglio di Stato. Dopo avere negato
l'esistenza dei presupposti giustificanti un riesame dell'originario
accertamento forestale, i giudici cantonali hanno pure escluso che fossero
soddisfatte le condizioni per procedere a una rettifica, sotto forma di revoca
parziale, della decisione governativa del 20 maggio 1998. Essi hanno infatti
ritenuto prevalente l'interesse (generale e particolare dei vicini) alla
sicurezza giuridica rispetto all'interesse della proprietaria del fondo a una
rettifica dei limiti del bosco.
E.
La A.________SA impugna la sentenza cantonale con un "ricorso di diritto
pubblico" al Tribunale federale, al quale chiede di annullarla e di
riconfermare le decisioni 2 dicembre 2003 della Sezione forestale e 21 giugno
2005 del Consiglio di Stato. Preliminarmente solleva una serie di eccezioni
procedurali. Contesta segnatamente la correttezza della procedura di
pubblicazione e di approvazione della delimitazione del bosco a confine con la
zona edificabile, sfociata nella decisione governativa del 20 maggio 1998.
Rileva che la procedura sarebbe stata condotta in maniera gravemente lesiva del
diritto di essere sentito delle parti e ritiene nulla o comunque non opponibile
nei suoi confronti la decisione che ne è scaturita. Per quanto concerne la
revocabilità della decisione governativa, la ricorrente sostiene quindi che
l'interesse all'attuazione del diritto oggettivo prevarrebbe chiaramente
sull'interesse alla sicurezza giuridica e osserva che, contrariamente a quanto
ritenuto dai giudici cantonali, detta decisione non sarebbe stata emanata al
termine di un procedimento in cui tutti gli interessi pubblici e privati sono
stati esaurientemente esaminati. Riguardo al merito della lite, infine,
richiama il contenuto delle più recenti valutazioni della Sezione forestale e
del Consiglio di Stato.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:
1.
Presentato da una parte che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 LTF), il
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF), tempestivo (art. 100 cpv.
1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in una causa
di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) da un'autorità cantonale di ultima
istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), è di massima ammissibile.
2.
Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a
quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica
d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), tuttavia, per quanto concerne
l'applicazione del diritto cantonale, solo nei limiti dell'art. 106 cpv. 2 LTF,
vale a dire solo se il ricorrente ha sollevato e motivato in modo chiaro e
preciso tale censura, conformemente alla prassi precedentemente in vigore in
materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.2, 133
III 393 consid. 6). Per il resto, il Tribunale federale statuisce di principio
sulla base dei fatti accertati dall'autorità precedente (cfr. art. 105 cpv. 1
LTF), riservati i casi previsti dall'art. 105 cpv. 2 LTF. Questa disposizione
gli conferisce la possibilità di rettificare o completare d'ufficio
l'accertamento dei fatti della decisione impugnata nella misura in cui lacune o
errori dovessero apparire d'acchito come manifesti (DTF 133 IV 286 consid.
6.2). Il ricorrente può quindi contestare l'accertamento dei fatti determinanti
per il giudizio solo se siano stati stabiliti in violazione del diritto ai
sensi dell'art. 95 LTF o in maniera manifestamente inesatta (art. 97 cpv. 1
LTF), vale a dire arbitraria, ciò che egli deve dimostrare con una motivazione
conforme alle esigenze poste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. In caso
contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto
a fondamento della decisione impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3).
3.
3.1 La ricorrente sostiene in primo luogo che sarebbe venuta a conoscenza della
parziale attribuzione del suo fondo all'area forestale solo in seguito alla
pubblicazione, avvenuta dal 5 agosto al 13 settembre 2002, della revisione
generale del piano regolatore di Orselina. Sarebbero di conseguenza questa
circostanza e i colloqui che ne sono seguiti con l'ispettore di Circondario
forestale ad averla indotta a presentare la domanda di riesame dell'11 novembre
2002. Essa censura quindi le modalità di pubblicazione (in via edittale) e di
comunicazione degli atti relativi alla decisione governativa del 20 maggio
1998, come pure l'insufficiente coinvolgimento dei proprietari interessati nel
processo decisionale. Oltre a lamentare il mancato coordinamento tra le
procedure di accertamento del limite del bosco e di approvazione del piano
regolatore, contesta che la decisione di accertamento del 20 maggio 1998 sia
avvenuta nell'ambito della procedura di revisione del piano regolatore. Rileva
a tal proposito che l'approvazione del piano regolatore da parte del Consiglio
di Stato sarebbe avvenuta solo il 6 aprile 2004, ossia sei anni dopo
l'approvazione governativa del limite del bosco confinante con la zona
edificabile. In considerazione della sostenuta violazione di norme essenziali
di procedura, chiede di accertare la nullità e in ogni caso l'inopponibilità
nei suoi confronti della decisione governativa del 20 maggio 1998. A sostegno
delle proprie allegazioni produce alcuni estratti del Foglio ufficiale ticinese
inerenti alle procedure in questione.
3.2 La ricorrente, che fa valere per la prima volta in sede federale queste
specifiche circostanze, non dimostra né spiega perché non avrebbe potuto
allegarle già dinanzi alle precedenti istanze. Ora, secondo l'art. 99 cpv. 1
LTF, possono essere addotti fatti nuovi e nuovi mezzi di prova soltanto se ne
dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Ciò non si avvera tuttavia nel
caso di specie. La ricorrente, anche per quanto esposto nel ricorso in esame,
avrebbe infatti sostanzialmente potuto (e dovuto) allegare i fatti invocati già
in occasione della presentazione della domanda di riesame dell'11 novembre
2002. Il fatto che in quella sede non vi abbia minimamente accennato e si sia
limitata a censurare l'inesattezza materiale dell'accertamento approvato nel
1998, facendo valere una "disattenzione della situazione fattuale", non
permette - anche per considerazioni legate al principio della buona fede (v.
Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, pag. 568
seg.) - di rimettere in discussione, per la prima volta in questa sede, la
legittimità di tale accertamento sotto l'aspetto meramente formale (v. per
analogia la sentenza 2P.53/2006 del 17 agosto 2006, consid. 2.2). Né risulta
del resto dagli atti che l'insorgente abbia adeguatamente sostanziato questo
stato di cose in sede ricorsuale cantonale, malgrado chiaramente ne avesse
avuto la possibilità. Ne discende che questi fatti e i relativi mezzi di prova,
nuovi, sono inammissibili. Pertanto non si può tener conto di uno stato di
fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata.
3.3 A prescindere dall'inammissibilità delle nuove allegazioni, la decisione
governativa cantonale del 20 maggio 1998 nemmeno potrebbe inoltre dirsi nulla
per avere gravemente violato norme di procedura essenziali. Secondo dottrina e
giurisprudenza, l'inefficacia assoluta di una decisione amministrativa,
rilevabile d'ufficio e sempre invocabile, può essere ammessa in casi
eccezionali, soltanto se l'atto presenta un vizio (formale o materiale)
particolarmente grave e evidente o perlomeno facilmente individuabile e,
inoltre, se il suo annullamento non ha quale conseguenza di mettere seriamente
in pericolo la sicurezza del diritto (DTF 132 II 21 consid. 3.1; 129 I 361
consid. 2.1 e riferimenti; Ulrich Häfelin, Georg Müller, Felix Uhlmann,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, pag. 200, n. 955). Ora, nel
caso di specie, queste condizioni non si realizzano. Invero, per quanto è dato
di vedere, il provvedimento in questione è stato adottato al termine di una
procedura di pubblicazione condotta in conformità alle prescrizioni in materia.
3.3.1 Giusta l'art. 10 cpv. 2 della legge federale sulle foreste del 4 ottobre
1991 (LFo; RS 921.0), al momento dell'emanazione e della revisione dei piani di
utilizzazione ai sensi della LPT, deve essere ordinato un accertamento del
carattere forestale laddove le zone edificabili confinano o confineranno in
futuro con la foresta. Per l'art. 13 LFo, in base ad accertamenti del carattere
forestale cresciuti in giudicato secondo l'articolo 10 LFo, i margini della
foresta sono iscritti nelle zone edificabili giusta la LPT (cpv. 1), mentre i
nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati
foreste (cpv. 2).

Per parte sua, l'art. 4 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998
(LCFo; RL 8.4.1.1), in attuazione dell'art. 10 LFo, dispone che il Consiglio di
Stato decide sulla domanda di accertamento del carattere forestale di un fondo
e ne definisce la procedura (cpv. 1). Prevede inoltre che nell'ambito della
procedura di adozione e revisione dei piani regolatori il Municipio fa rilevare
il limite del bosco a contatto con la zona edificabile e lo riporta nel piano
regolatore (cpv. 3). Salvo diverse disposizioni dell'autorità di
pianificazione, la zona edificabile a contatto con il bosco si estende o si
riduce in conformità dell'accertamento (cpv. 4).

Quanto al regolamento della legge cantonale sulle foreste, del 22 ottobre 2002
(RLCFo; RL 8.4.1.1.1), esso stabilisce al suo art. 5 ("Delimitazione bosco-zona
edificabile"), tra l'altro, che il Municipio fa accertare il limite del bosco
che confina o confinerà in futuro con la zona edificabile provvedendo al
coordinamento della procedura (cpv. 1) e che la Sezione (forestale) verifica il
limite del bosco accertato e lo trasmette al Municipio (cpv. 2). Al suo
capoverso 3 precisa che, previo annuncio sul Foglio ufficiale ed agli albi
comunali, il Municipio pubblica il risultato dell'accertamento ed espone i
piani per un periodo di 30 giorni presso la Cancelleria comunale, prevedendo
che chi è legittimato a ricorrere contro la decisione di accertamento può
presentare opposizione entro 15 giorni dal termine della pubblicazione alla
Sezione tramite il Municipio. Il capoverso 4 RLCFo dispone quindi che la
Sezione istruisce la pratica, evade le opposizioni e accerta il limite del
bosco, mentre a norma del suo capoverso 5 il Municipio tiene conto del limite
del bosco accertato nell'ambito del piano regolatore. Il capoverso 6 statuisce
quindi che il Municipio pubblica il limite del bosco accertato in concomitanza
con la pubblicazione dell'adozione della revisione o della variante del piano
regolatore ai sensi dell'art. 34 della Legge cantonale di applicazione della
legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT) e
che il Consiglio di Stato approva il piano regolatore con il limite del bosco.
Infine, secondo il capoverso 7, la decisione di accertamento può essere
impugnata al Consiglio di Stato conformemente all'articolo 42 LCFo.
3.3.2 Da quanto esposto risulta che le norme in questione esigono, di massima,
semplicemente la pubblicazione dei piani e del risultato dell'accertamento.
Esse non impongono per contro l'obbligo di informazione e di notifica personale
dei proprietari fondiari della loro adozione. Agli stessi incombe infatti il
compito di informarsi costantemente riguardo alla situazione giuridica dei loro
fondi, persino se non risiedono nel territorio comunale dove questi sono
situati (DTF 127 II 227 consid. 1b, 106 Ia 310 consid. 1a; sentenze 1C_222/2007
del 17 dicembre 2007, consid. 2.2.3, 1P.329/1998 del 18 febbraio 1999, consid.
6, apparsa in RDAT II-1999, n. 9, pag. 35 segg., 1A.168/1997 del 3 settembre
1998, consid. 4b, apparsa in RDAT I-1999 n. 64, pag. 232 segg.; più in generale
sulle situazioni che giustificano di fare capo alle notifiche per via edittale
cfr. inoltre Donzallaz, op. cit., pag. 244 segg.). D'altra parte, nemmeno una
particolare gravità della misura derivante dall'adozione del piano giustifica
in via di massima una notificazione personale, perlomeno nella misura in cui
non venga commessa una disparità di trattamento (DTF 106 Ia 310 consid. 1a,
pag. 313; sentenze citate 1P.329/1998, consid. 6c, 1C_222/2007, consid. 2.2.3).

La giurisprudenza ha del resto stabilito che, nell'ambito dell'adozione o della
modifica dei piani di utilizzazione, pur avendo i proprietari il diritto di
essere sentiti individualmente in maniera appropriata prima che l'attribuzione
dei loro fondi a una determinata zona venga decisa in modo definitivo ciò non
significa che la possibilità di esprimersi debba necessariamente sussistere già
prima delle deliberazioni sul piano; secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale è infatti sufficiente che le obiezioni possano essere presentate
nell'ambito della procedura di opposizione o di ricorso (DTF 119 Ia 141 consid.
5c/bb e riferimenti). Lo stesso deve valere, mutatis mutandis, anche per la
procedura di accertamento forestale in esame, che deve quantomeno garantire -
ed è quanto prevede il diritto cantonale - adeguate possibilità di
partecipazione e di opposizione (Stefan M. Jaissle, Der dynamische Waldbegriff
und die Raumplanung, tesi, Zurigo 1994, pag. 103, nota 410). In tali
condizioni, la decisione originaria di accertamento del limite del bosco a
confine con la zona edificabile non può di certo ritenersi nulla (cfr. pure DTF
116 Ia 215 consid. 2b e c).
3.3.3 Né la nullità dell'atto potrebbe altrimenti dedursi dall'asserito mancato
coordinamento delle procedure e più specialmente dal fatto che gli atti di
accertamento del limite del bosco confinante con la zona edificabile non
sarebbero stati pubblicati in concomitanza con la pubblicazione dell'adozione
della revisione del piano regolatore, bensì sei anni prima. Il Tribunale
federale ha già avuto modo di esprimersi al proposito, ritenendo sufficiente il
nesso esistente tra le due procedure nel caso di una procedura di delimitazione
dell'area forestale conclusa cinque anni e mezzo prima della ancora mancante -
al momento del giudizio - approvazione definitiva del piano di utilizzazione
(sentenza 1P.482/1999 del 9 giugno 2000, consid. 2c).
4.
4.1 La Corte cantonale ha osservato che la Sezione forestale avrebbe anche
potuto rifiutarsi di dar seguito alla domanda di riesame dopo che, per quanto
accertato in maniera vincolante e incontestata, la situazione dei luoghi era
rimasta immutata e che la ricorrente non aveva invocato fatti o prove che essa
stessa o i suoi predecessori in diritto non avessero potuto addurre in
precedenza (cfr. DTF 127 I 133 consid. 6 e riferimenti). A tal proposito
occorre precisare che, in tali circostanze, la questione della natura
parzialmente forestale del fondo, stabilita in ambito pianificatorio, in realtà
né avrebbe potuto né dovuto essere rimessa in discussione dall'autorità
forestale. Ciò in particolare se si ricorda che la giurisprudenza pone esigenze
severe al rimedio del riesame, segnatamente in materia forestale, ove in
considerazione dell'importanza degli interessi pubblici che la legislazione
forestale mira a salvaguardare occorre garantire la sicurezza dei rapporti
giuridici anche riguardo ai provvedimenti di conservazione e di manutenzione
del bosco (cfr. sentenze 1A.136/2006 del 6 dicembre 2007, consid. 3.1, 1A.116/
1998 del 3 settembre 1998, consid. 2a, apparsa in RDAF 1999 I pag. 245; cfr. in
generale, sull'istituto del riesame, DTF 127 I 133 consid. 6, 120 Ib 42 consid.
2b; sentenza 1P.513/2004 del 14 luglio 2005, consid. 2.1 e 3.3, apparsa in RtiD
I-2006 n. 4, pag. 11 segg.).
4.2 In ogni modo, anche prescindendo da queste considerazioni, l'autorità
amministrativa non avrebbe nemmeno potuto rettificare, sotto forma di revoca
parziale, la decisione governativa cantonale del 20 maggio 1998 (v. Blaise
Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., Basilea/Francoforte 1991, n.
1274, che ricorda come la modifica o la soppressione d'ufficio, su domanda di
riesame, di una decisione originariamente viziata configuri una revoca).
4.2.1 In assenza, come si avvera nel caso di specie, di una norma specifica che
regoli la questione, secondo i principi generali del diritto amministrativo
costantemente applicati dal Tribunale federale, la revocabilità di un atto
amministrativo dipende dall'esito del confronto di due antitetici interessi
pubblici: quello dell'attuazione del diritto e quello della sicurezza
giuridica. Il secondo prevale sul primo e impedisce quindi la revoca se l'atto
amministrativo in questione ha creato diritti soggettivi a favore del
destinatario, se è stato preceduto da una procedura di accertamento e di
opposizione destinata a esaminare e a soppesare gli opposti interessi in gioco,
oppure se l'interessato ha già fatto uso della facoltà conferitagli, in
particolare, trattandosi di un permesso di costruzione, se ha in buona fede
iniziato i lavori o investito somme ragguardevoli in vista degli stessi.
Tuttavia, il Tribunale federale ha precisato che il postulato della sicurezza
giuridica può prevalere in determinate circostanze particolari, anche laddove
solo una o nemmeno una delle tre ipotesi menzionate è realizzata (DTF 103 Ib
241 consid. 3b; cfr. pure DTF 121 II 273 consid. 1a; Annette Guckelberger, Der
Widerruf von Verfügungen im schweizerischen Verwaltungsrecht, in: ZBl 108/2007,
pag. 300 seg.).
4.2.2 Ora, sebbene l'accertamento della natura forestale non implichi di per sé
una ponderazione degli interessi in gioco (v. sentenza citata 1P.482/1999,
consid. 2c con riferimenti; cfr. pure DTF 118 Ib 433 consid. 3a; Jaissle, op.
cit., pag. 83 seg.; Markus Bossard, Der Begriff des Waldes und das kantonale
Waldfeststellungsverfahren, PBG aktuell 4/1997, pag. 18), la decisione in
questione è comunque stata adottata al termine di una procedura completa atta a
chiarire le specifiche questioni di fatto e di diritto (cfr. Pierre Moor, Droit
administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2a ed.,
Berna 2002, pag. 336). L'autorità preposta è infatti chiamata a chiarire,
nell'ambito di tale procedura, se a un determinato stato di fatto debba o meno
essere riconosciuta la qualifica di foresta ai sensi della legislazione in
materia (v. Jaissle, op. cit., pag. 83). Già questa sola circostanza porta a
concludere per una prevalenza dell'interesse alla sicurezza giuridica. A ciò si
aggiunge la già menzionata necessità di garantire la sicurezza dei rapporti
giuridici in relazione a concrete misure che assicurano la conservazione e il
mantenimento dell'area boschiva (sentenza 1A.116/1998, citata, consid. 2a, in:
RDAF 1999 I pag. 245). Al fine di evitare i delicati problemi giuridici che si
pongono nella delimitazione della foresta dalla zona edificabile,
l'accertamento del limite dell'area boschiva confinante con questa zona deve
pertanto beneficiare nell'interesse di tutti i proprietari interessati di una
certa stabilità, soprattutto se è stato effettuato di recente, come nel caso di
specie (cfr. per analogia, per quanto concerne la sicurezza giuridica e
l'interesse alla stabilità dei piani di utilizzazione, sentenza 1A.217/2006 del
9 agosto 2007, consid. 3.1 con riferimenti). Anche per questi motivi, nella
valutazione complessiva della situazione in esame l'interesse alla sicurezza
giuridica dev'essere ritenuto preponderante rispetto all'interesse della
ricorrente a una rettifica dei limiti del bosco in attuazione del diritto -
comunque ancora tutto da verificare - oggettivo.
5.
Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso va pertanto respinto. Le spese
seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66
cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Municipio di Orselina, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 4 marzo 2008
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il giudice presidente: Il cancelliere:

Aemisegger Grisanti