Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.51/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
1C_51/2007 /biz

Sentenza del 22 maggio 2008
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Parti
Giorgio Ghiringhelli,
ricorrente,

contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona

Oggetto
ammissione delle candidature per le elezioni
cantonali del 1° aprile 2007 (presentazione
dell'estratto del casellario giudiziale),

ricorso contro la decisione emanata il 28 febbraio 2007 dal Consiglio di Stato
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con decreto pubblicato nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 100/2006 del
15 dicembre 2006 il Consiglio di Stato ha convocato per il 1° aprile 2007 le
assemblee dei Comuni ticinesi per l'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio
di Stato per il periodo amministrativo 2007-2011. Il decreto indicava che le
proposte dei candidati dovevano essere depositate presso la Cancelleria dello
Stato a Bellinzona entro le ore 18.00 di lunedì 12 febbraio 2007.

L'art. 60 cpv. 3 della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre
1998 (LEDP), entrato in vigore il 1° gennaio 2007, prescrive che alla proposta
devono essere unite la dichiarazione di accettazione firmata dal candidato e
l'estratto del casellario giudiziale: i dettagli sono disciplinati dal
regolamento, segnatamente dall'art. 24, e illustrati nelle direttive emanate
dalla Divisione della giustizia.

B.
Per quanto qui interessa, alla scadenza del termine di presentazione delle
candidature, il Consiglio di Stato ha accertato che una quarantina di candidati
non avevano ancora depositato l'estratto del casellario giudiziale. Con
decisioni separate del 14 febbraio 2007, emanate in applicazione dell'art. 62
cpv. 1 LEDP, il Governo cantonale ha assegnato ai rappresentanti delle singole
liste interessate un termine di tre giorni, scadente lunedì 19 febbraio 2007
alle ore 18.00, per presentare il menzionato documento dei singoli candidati.

Mediante decisione del 20 febbraio 2007, l'Esecutivo cantonale ha poi ammesso
anche le candidature di nove candidati che non avevano presentato l'estratto
entro il citato termine, ritenuto ch'essi avevano inoltrato la domanda per il
suo rilascio all'Ufficio federale di giustizia (UFG) prima del termine di
deposito.

C.
Avverso questa decisione Giorgio Ghiringhelli è insorto al Consiglio di Stato,
chiedendone l'annullamento. In quella sede il ricorso tendeva a sanare
un'asserita disparità di trattamento tra la mancata ammissione di una
candidatura sulla lista dell'insorgente e a criticare la circostanza che la sua
lista figurava sul retro della scheda di voto. Egli chiedeva inoltre
l'annullamento della decisione governativa, con conseguente stralcio dalle
liste dei nove candidati che non avevano depositato l'estratto del casellario
giudiziario entro il citato termine. L'Esecutivo cantonale, con decisione del
28 febbraio 2007, ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussisteva una
sufficiente base legale per procedere allo stralcio delle candidature.

D.
Giorgio Ghiringhelli impugna questa decisione con un ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di rinviare la
causa al Consiglio di Stato per nuovo giudizio. Sostiene che, interpretando
correttamente l'art. 62 cpv. 3 LEDP, il Governo cantonale avrebbe potuto
stralciare i nove candidati.

Il Consiglio di Stato, precisata la portata del regolamento e le modalità delle
elezioni in esame, si rimette al giudizio del Tribunale federale.

Diritto:

1.
1.1 Il ricorso concernente il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni
e votazioni popolari (art. 82 lett. c LTF) è ammissibile. La legittimazione del
ricorrente è pacifica (art. 89 cpv. 3 LTF). Giova già ora rilevare che secondo
l'art. 88 cpv. 2 LTF i Cantoni devono prevedere un rimedio giuridico contro gli
atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in
materia cantonale, obbligo che non si estende tuttavia agli atti del Parlamento
e del Governo. Entro due anni dall'entrata in vigore della LTF i Cantoni devono
quindi emanare le relative disposizioni di esecuzione (art. 130 cpv. 3 LTF). In
materia di diritto di voto a livello comunale sarà senz'altro richiesta
un'istanza giudiziaria di ricorso (sentenza 1C_185/2007 del 6 novembre 2007,
consid. 1.2). La questione di sapere se questa conclusione debba valere anche
per le elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, quando
quest'ultimo agisce come autorità di ricorso, non dev'essere esaminata oltre
nel quadro della causa in esame.

1.2 Il ricorso è tempestivo: in effetti il criticato atto preparatorio, che
concerne il diritto di voto dei cittadini e che avrebbe potuto falsare
l'esercizio della volontà popolare, è stato impugnato immediatamente, senza
attendere l'esito dello scrutinio (sentenza 1C_185/2007, citata, consid. 1.1;
DTF 121 I 357 consid. 2c; 118 Ia 415 consid. 2a).

1.3 Secondo l'art. 95 LTF, il ricorso può essere presentato per violazione del
diritto federale (lett. a) e, in particolare, delle disposizioni cantonali in
materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari
(lett. d): vi rientrano le garanzie dell'art. 34 Cost., come pure le
disposizioni della LEDP, norme che il Tribunale federale esamina con piena
cognizione (sentenza 1C_185/2007, citata, consid. 1.1; cfr. DTF 129 I 185
consid. 2; 123 I 175 consid 2 d/cc). Il Tribunale federale applica d'ufficio il
diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Esso né è vincolato dagli argomenti sollevati
nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore; può quindi
accogliere un ricorso per motivi diversi da quelli invocati e respingerlo sulla
base di una motivazione differente da quella posta a fondamento del giudizio
impugnato. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure
sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima
istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non
sono più presentate nella sede federale (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1; 130 III
136 consid. 1.4 pag. 140).

1.4 Il ricorrente chiede, preliminarmente, di invitare il Consiglio di Stato a
osservare la LTF, nel senso che le sue decisioni contengano l'omessa
indicazione dei rimedi giuridici, come imposto dall'art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF, senza tuttavia chiedere l'annullamento della decisione impugnata e il suo
rinvio all'autorità cantonale affinché la completi (art. 112 cpv. 3 LTF).
D'altra parte, poiché il lamentato vizio non ha comportato e non può comportare
alcun pregiudizio per il ricorrente (vedi art. 49 LTF), che del resto ha
impugnato tempestivamente la criticata decisione, egli non ha alcun interesse
all'accoglimento del ricorso su questo punto (sentenza 4A_85/2007 dell'11
giugno 2007 consid. 5). Giova nondimeno rilevare che il Tribunale si è già
espresso sulla questione (DTF 133 I 141 consid. 1.4 inedito), ragione per cui
il Consiglio di Stato è invitato a rispettare l'art. 112 cpv. 1 lett. d LTF e a
indicare nelle sue decisioni, impugnabili mediante ricorso al Tribunale
federale, i rimedi giuridici.

2.
2.1 Secondo la giurisprudenza relativa all'art. 85 lett. a OG (DTF 116 Ia 359
consid. 2a; 114 Ia 427 consid. 1c), prassi applicabile anche nel quadro della
LTF (sentenza 1C_161/2007 del 18 febbraio 2008 consid. 1.2; cfr. Gerold
Steinmann, in Basler Kommentar, zum Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 74
all'art. 89), il Tribunale federale esamina le censure sollevate unicamente se
il ricorrente ha un interesse pratico e attuale alla loro disamina,
rispettivamente all'annullamento del giudizio impugnato (DTF 116 Ia 359 consid.
2a e b). Quest'esigenza assicura che il Tribunale federale statuisca,
nell'interesse dell'economia processuale, su questioni concrete e non soltanto
teoriche (DTF 125 I 394 consid. 4a). Esso può tuttavia rinunciare
eccezionalmente all'esigenza di un interesse pratico e attuale, ed esaminare
comunque il ricorso, allorché i quesiti sollevati si potrebbero ripetere in
qualsiasi momento nelle stesse o in analoghe circostanze e un tempestivo esame
da parte del giudice costituzionale sarebbe pressoché impossibile; occorre
inoltre che esista un interesse pubblico sufficientemente importante per
risolverli (DTF 127 I 164 consid. 1a; 127 III 429 consid. 1b pag. 432).
2.1.1 Il ricorrente, richiamata questa prassi, rileva che il gravame sarà
verosimilmente deciso dopo lo svolgimento delle elezioni cantonali in esame:
sostiene che sussisterebbe nondimeno un interesse pratico e attuale alla sua
disamina. Ciò poiché, anche nell'ipotesi in cui i nove candidati, che non hanno
presentato entro il termine fissato loro l'estratto litigioso, non sarebbero
eletti, essi potrebbero eventualmente rivestire il ruolo di subentranti.
2.1.2 Secondo la giurisprudenza, quando il ricorso non può essere trattato
prima dello svolgimento dell'elezione, esso è considerato implicitamente
diretto anche contro il risultato dello scrutinio, per cui di massima non è
necessario inoltrare un secondo ricorso contro lo scrutinio (DTF 118 Ia 415
consid. 2a; 113 Ia 46 consid. 1c; sentenza 1P.582/2005 del 20 aprile 2006
consid. 1.2; Steinmann, loc. cit., n. 74 all'art. 89).
2.1.3 Nel gravame presentato al Consiglio di Stato, il ricorrente ventilava la
possibilità di ricorrere contro la proclamazione dei risultati dello scrutinio,
qualora uno dei nove candidati in questione fosse stato eletto, ciò che egli
non ha fatto. Ora, sebbene l'inoltro di un nuovo gravame al Tribunale federale
non era necessario, nulla impediva al ricorrente di completare il ricorso,
indicando se effettivamente i nove citati candidati (peraltro non
nominativamente indicati e quindi non individuabili) sono stati eletti o se
essi hanno effettivamente qualche possibilità concreta di subentrare (cfr. DTF
130 IV 43 consid. 1.4; 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165). Gli spettava quindi
di rendere perlomeno verosimile che, anche in seguito alla pubblicazione nel
Foglio ufficiale degli estratti dei nove candidati in questione e dei risultati
da loro ottenuti ad elezioni avvenute, sussisterebbe sempre ancora un interesse
pratico e attuale all'annullamento della decisione impugnata e, semmai, delle
elezioni in questione (sentenza 1P.507/2004 del 21 giugno 2005 consid. 1.3.2).

Non spetta infatti al Tribunale federale esaminare d'ufficio questi quesiti. Ne
segue che, già per questi motivi, e per altri di cui ancora si dirà (vedi
consid. 4.6-4.7 e 5.2), il ricorso, privo di interesse pratico e attuale,
dev'essere dichiarato inammissibile e non dev'essere esaminato nel merito.

3.
3.1 Certo, il ricorrente sostiene che si sarebbe comunque in presenza di
un'eccezione al requisito di un interesse pratico e attuale, visto che la
questione sollevata, alla cui soluzione sussisterebbe un interesse pubblico
sufficientemente importante, potrebbe ripetersi in occasione delle prossime
elezioni cantonali e un tempestivo esame da parte del Tribunale federale non
sarebbe possibile (DTF 127 I 164 consid. 1a; sentenza 1P.435/2006 del 14
dicembre 2006 consid. 2).

3.2 Queste condizioni non sono tuttavia più adempiute. In effetti, come ancora
si vedrà, nel frattempo, in seguito alla presentazione di un'iniziativa
parlamentare presentata nella forma elaborata del 25 giugno 2007 concernente la
modifica degli art. 60 e 62 LEDP, con decreto del 24 ottobre 2007 il Gran
Consiglio ha modificato, tra l'altro, il capoverso 1 lett. e, nonché il
capoverso 3 dell'art. 62 LEDP. La prima modifica prevede il termine di tre
giorni per produrre ogni documento prescritto dalla legge, la seconda che il
mancato deposito dei documenti riguardanti un candidato nei tempi e nella forma
prescritti dalla legge, tra i quali figura segnatamente l'estratto del
casellario giudiziale, comporta lo stralcio del candidato dalla proposta
(Foglio ufficiale n. 87/2007 del 30 ottobre 2007, pag. 8356 seg.; Bollettino
ufficiale n. 66 del 28 dicembre 2007 pag. 756 seg., modifiche entrate in vigore
il 1° gennaio 2008).

3.3 Con la citata iniziativa parlamentare si proponeva di rinunciare
all'obbligo di produrre l'estratto del casellario giudiziale per i candidati
alle elezioni comunali, subordinatamente per lo meno al Consiglio comunale. Si
rilevava inoltre, accennando anche al gravame in esame, che la situazione
vigente all'epoca, a causa dell'insicurezza giuridica sulla facoltà o meno di
decidere lo stralcio delle candidature nel caso di mancata presentazione
dell'estratto, non era soddisfacente: si proponeva quindi di stralciare le
candidature sprovviste dell'estratto per risolvere il problema,
indipendentemente dall'esito della decisione del Tribunale federale. Nel
rapporto dell'11 luglio 2007 (n. 5955) e in quello 27 settembre 2007 della
Commissione speciale Costituzione e diritti politici, quest'ultima proposta è
stata condivisa senza particolari considerazioni.

3.4 La questione sollevata dal ricorrente è stata quindi risolta a livello
legislativo, peraltro nel modo da lui auspicato. Al riguardo giova nondimeno
rilevare che il Parlamento cantonale, modificando l'art. 62 cpv. 3 LEDP, ha
ritenuto che lo stralcio del candidato necessitava di una base legale formale.
Visto il grave pregiudizio che ne deriva sia al candidato interessato sia agli
elettori che intendono eleggerlo, esso ha implicitamente ammesso che tale
competenza non rientrava nella delega conferita al Consiglio di Stato dall'art.
60 cpv. 3 LEDP. La criticata tesi governativa, secondo cui non sussisteva una
base legale sufficiente per effettuare lo stralcio dei nove candidati, è quindi
stata avallata dal Legislativo cantonale. Ricordata la carenza di un interesse
pratico alla sua disamina, tale questione non dev'essere comunque vagliata
oltre.

4.
4.1 Si può nondimeno rilevare, a titolo meramente abbondanziale, che il ricorso
sarebbe stato infondato anche nel merito.

4.2 Secondo l'art. 60 cpv. 3 LEDP, alla proposta devono essere unite la
dichiarazione di accettazione firmata dal candidato e l'estratto del casellario
giudiziale; i dettagli sono disciplinati dal regolamento. Il ricorrente insiste
sul fatto che la presentazione dell'estratto costituisce un obbligo, ciò che è
pacifico, come risulta chiaramente sia dal testo legale sia dal relativo
messaggio governativo. Litigiosa è unicamente la conseguenza dell'inosservanza
di tale obbligo e più precisamente la tempestività del suo adempimento. Al
riguardo, il ricorrente sostiene che secondo l'art. 62 cpv. 1 lett. e LEDP il
termine per sanare vizi formali è di tre giorni, per cui il Consiglio di Stato
non poteva ammettere le candidature dei nove candidati, che non avevano
consegnato l'estratto entro il termine fissato loro dal Governo, rilevando
ch'essi l'avevano chiesto all'UFG entro la sua scadenza. Al suo dire, il vizio
da sanare era la consegna dell'estratto e non la sua richiesta all'UFG.

4.3 Nella fattispecie, il Consiglio di Stato, dopo aver accertato che una
quarantina di candidati non avevano ancora presentato l'estratto, con decisioni
separate del 14 febbraio 2007, aveva assegnato ai rappresentanti delle liste
interessate un termine di tre giorni, scadente il 19 febbraio successivo, per
depositarlo. Con decisione del 20 febbraio seguente, il Governo ha poi ammesso
le candidature di nove candidati che non l'avevano ancora prodotto, considerato
ch'essi avevano inoltrato la domanda per il suo rilascio prima del termine di
deposito.

Nella decisione impugnata il Consiglio di Stato ha rilevato che dai materiali
legislativi (messaggio n. 5405 del 10 luglio 2003 e relativo rapporto) risulta
che la delega prevista dall'art. 60 cpv. 3 LEDP riguarda soltanto le modalità
di presentazione e di pubblicazione dell'estratto: essa non disciplina tuttavia
le conseguenze nel caso di mancato deposito del documento, né le conseguenze
sono ordinate dall'art. 24 del regolamento alla LEDP. Ne ha concluso, come già
visto, che non sussiste una base legale sufficiente per effettuare lo stralcio
delle candidature litigiose. Esso ha poi rilevato che l'art. 62 cpv. 3 LEDP
prevede unicamente lo stralcio della proposta non corretta in tempo utile o lo
stralcio di un candidato per la sua mancata adesione o per l'imperfetta
designazione della proposta. In concreto non si sarebbe tuttavia in presenza di
un vizio della proposta nel suo insieme, né la mancata produzione dell'estratto
in esame rientrerebbe, sempre secondo l'Esecutivo cantonale, nel secondo caso
di stralcio. Né infine il ritardo nella presentazione dell'estratto poteva
essere sanato sulla base delle direttive emanate dalla Direzione della
giustizia, che non costituiscono una base legale formale: l'indicazione ivi
contenuta, secondo cui la mancata presentazione dell'estratto avrebbe
comportato lo stralcio della candidatura, non sarebbe quindi determinante.

4.4 Il ricorrente adduce che in una risposta formulata dal Consiglio di Stato
nel contesto di un'altra vertenza, lo stesso rilevava che lo scopo dell'art. 62
cpv. 1 lett. e LEDP sarebbe di evitare un formalismo eccessivo e non quello di
rimediare a errori più gravi (sentenza 1P.208/2003 del 14 luglio 2003 consid.
2.2 in fine, apparsa in RtiD I-2004 n. 2). Egli ne deduce che, per il Consiglio
di Stato, errori eccedenti semplici vizi formali non potrebbero essere sanati:
al suo dire, la mancata produzione dell'estratto costituirebbe un vizio grave e
quindi insanabile. Permettendo ai nuovi candidati, che nemmeno avevano
presentato l'estratto entro il termine prorogato di tre giorni, di partecipare
nondimeno alle elezioni, l'Esecutivo cantonale avrebbe pertanto "mal applicato"
l'art. 62 LEDP.

4.5 Certo, bisogna dare atto al ricorrente che le modalità di applicazione
dell'obbligo di produrre l'estratto in discussione hanno comportato incertezze
procedurali e che il modo di procedere del Consiglio di Stato non è esente da
critiche.

L'assunto ricorsuale, secondo cui il vizio da sanare era la consegna tempestiva
dell'estratto e non la sua richiesta all'UFG, non è infatti privo di
consistenza, decisivo essendo l'inoltro dell'estratto entro il termine
stabilito dal Consiglio di Stato e non la sua richiesta all'UFG, poiché un
candidato potrebbe poi comunque tralasciare di trasmetterlo al Governo. La
circostanza addotta dall'Esecutivo nella risposta al gravame, secondo cui si
avrebbero avute informazioni "dirette" che gli estratti stavano arrivando, non
è quindi, sotto questo profilo, determinante. D'altra parte, come rilevato dal
ricorrente, le proposte di candidati devono essere definitivamente stabilite
entro le ore 18.00 del lunedì successivo a quello di deposito (art. 66 cpv. 1
LEDP): nell'ipotesi in cui un candidato non avesse trasmesso l'estratto dopo
questo termine, egli avrebbe partecipato alle elezioni pur non adempiendone i
requisiti, creando inoltre una disparità di trattamento con gli altri
candidati, che avrebbero visto pubblicato nel Foglio ufficiale soltanto il
contenuto dei loro estratti.

4.6 Con questa argomentazione, di per sé corretta, il ricorrente dimentica
tuttavia che il Tribunale federale, anche nell'ipotesi in cui accerti errori di
procedura, annulla la votazione o l'elezione soltanto quando le criticate
irregolarità siano rilevanti e abbiano potuto influenzare l'esito dello
scrutinio. In questi casi, il ricorrente non deve dimostrare che l'invocato
vizio ha avuto ripercussioni importanti sull'esito dell'elezione, essendo
sufficiente che una siffatta conseguenza sia possibile, ciò che viene esaminato
liberamente tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie (DTF 132 I
104 consid. 3.3, 5.3 e 6; 130 I 290 consid. 3.4 e 6; sentenza 1P.369/2004 del
13 giugno 2005 consid. 1.3.3, nei confronti del ricorrente, apparsa in RtiD
II-2005 n. 2; Steinmann, loc. cit., n. 98 all'art. 82).

4.7 Ora, come si è visto, nulla impediva al ricorrente, cognito di questa
giurisprudenza e come da lui peraltro già ventilato nell'ambito del ricorso
presentato nella sede cantonale, di completare il gravame a elezioni avvenute e
di indicare perché la presentazione al suo dire intempestiva dei nove estratti
avrebbe influenzato concretamente l'esito dello scrutinio. Egli, disattendendo
le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF, vi ha tuttavia poi
rinunciato (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 e 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4).

Come rilevato dal Consiglio di Stato nella risposta al ricorso, la Cancelleria
dello Stato ha pubblicato nel Foglio ufficiale l'elenco dei candidati alle
elezioni cantonali con l'indicazione, per ognuno di loro, di quanto riportato
nel casellario giudiziale (FU del 23 febbraio 2007 n. 16 pag. 1521 e segg. e n.
18/2007 del 2 marzo 2007 pag. 1750). Decisiva è quindi la circostanza che tutti
i candidati, e in particolare anche i nove che avevano presentato l'estratto
dopo il menzionato termine, sono stati trattati in maniera identica riguardo
alla pubblicazione del contenuto di questi documenti e che gli elettori hanno
pertanto potuto esprimere la loro volontà liberamente e con cognizione di causa
su tutti i candidati.

5.
5.1 Ora, come risulta chiaramente dai materiali legislativi, scopo dell'obbligo
di presentare l'estratto del casellario giudiziale, proposto con iniziativa
legata al tema della cosiddetta "questione morale", è di tutelare
l'"onorabilità" della carica e di informare meglio l'elettore sui candidati che
lo dovranno rappresentare nelle istituzioni cantonali e comunali (cfr. rapporto
di maggioranza del 13 febbraio 2003 sull'iniziativa parlamentare 9 ottobre 2000
presentata nella forma generica da Werner Carobbio e cofirmatari per il gruppo
PS per la protezione delle istituzioni politiche). Il Consiglio di Stato ha poi
proposto di introdurre l'obbligo di presentare l'estratto del casellario
giudiziale, accessibile a tutti, ma non l'ineleggibilità per candidati con
determinati precedenti penali (messaggio n. 5405 del 13 febbraio 2003).

5.2 Nella fattispecie, le criticate modalità relative all'inoltro degli
estratti non hanno comportato alcun pregiudizio sia per gli elettori sia per i
candidati, che avevano presentato entro il primo termine i loro estratti, né il
ricorrente sostiene o dimostra il contrario. In effetti gli elettori hanno
potuto esprimere il loro voto dopo aver preso conoscenza del contenuto degli
estratti del casellario giudiziale di tutti i candidati, compresi i nove di cui
si è detto.

6.
6.1 Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

6.2 Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Il
ricorrente si diffonde, riproponendo le censure già addotte in un suo
precedente gravame, contro l'accollamento di spese giudiziarie alla parte
soccombente nell'ambito dei ricorsi per violazione del diritto di voto fondati
sulla LTF, critiche già respinte dal Tribunale federale (DTF 133 I 141 consid.
4.1). Non v'è quindi motivo di esprimersi nuovamente su questo cambiamento di
giurisprudenza, più volte applicato in seguito (sentenze 1C_5/2007 del 30
agosto 2007 consid. 3, 1C_185/2007 del 6 novembre 2007 consid. 3, 1C_154/2008
del 14 aprile 2008). L'accenno ricorsuale agli interessi ideali perseguiti con
il gravame non costituisce un motivo sufficiente per rinunciare a prelevare
spese (sentenza 1C_393/2007 del 18 febbraio 2008 consid. 7).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Losanna, 22 maggio 2008
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Crameri