Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.46/2007
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


1C_46/2007 /biz

Sentenza del 14 settembre 2007
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

Farmacia A.________SA,
ricorrente,
patrocinata dall'avv. Attilio Rampini,

contro

Stato del Cantone del Ticino, rappresentato dal Dipartimento del territorio,
Amministrazione immobiliare
e delle strade nazionali, via C. Ghiringhelli 19,
6502 Bellinzona,
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino,
via Bossi 3, 6901 Lugano,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

espropriazione formale (indennità),

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il
19 febbraio 2007 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
B. ________, C.________ e D.________ sono proprietarie del fondo part. n. 216
di Vira Gambarogno, inserito nella zona R3, di una superficie complessiva di
307 m2. Sulla particella, ubicata lungo la strada cantonale del Gambarogno,
sorge un edificio il cui piano terreno è locato alla Farmacia A.________SA.
Tra lo stabile e la strada trovano spazio, parallelamente alle vetrine della
farmacia, due posteggi laterali, autorizzati nel 1985, soggetti tra l'altro
alla condizione che fossero chiaramente delimitati sull'area privata.

B.
Nell'ambito della procedura di approvazione dei progetti definitivi
concernenti la correzione della strada cantonale Quartino-Dirinella, lo Stato
ha promosso l'esproprio definitivo di una striscia di circa 20 m2 della
particella n. 216 a confine con la carreggiata. Qualificando tale scorporo
come terreno complementare, l'espropriante ha offerto un'indennità di fr.
175.-- il m2. Le proprietarie del fondo e titolari della farmacia si sono
opposte al progetto stradale, prospettando a seguito dell'asserita
soppressione di un posteggio un risarcimento di fr. 1'500'000.-- per la
perdita della clientela della farmacia, o subordinatamente, nel caso di
cessazione dell'attività, di almeno fr. 2'500'000.--. Con sentenza del 22
marzo 2002 il Tribunale di espropriazione ha respinto l'opposizione e
approvato i progetti definitivi relativi alle opere di sistemazione della
strada cantonale nel tratto tra Magadino e Vira Gambarogno. Con decisione del
9 febbraio 2004 è inoltre stata accordata allo Stato l'anticipata immissione
in possesso.

C.
Con giudizio del 29 luglio 2005 il Tribunale di espropriazione ha
riconosciuto alle proprietarie un'indennità di fr. 230.-- il m2 per la
superficie di circa 20 m2 espropriata formalmente, qualificata come terreno
complementare, nonché fr. 15'677.-- per la soppressione di un posteggio,
oltre agli interessi.

D.
Sia le proprietarie e la Farmacia A.________SA sia l'espropriante hanno adito
il Tribunale cantonale amministrativo, che, con sentenza del 19 febbraio
2007, ha parzialmente accolto il gravame delle prime, aumentando a fr. 300.--
il m2 l'indennità per l'espropriazione definitiva dei circa 20 m2, e accolto
interamente quello del secondo, annullando l'indennizzo per la soppressione
del posteggio. La Corte cantonale ha sostanzialmente ritenuto che il minor
valore derivante dalla complementarità del terreno poteva ritenersi
compensato dalla plusvalenza dovuta alla sovraedificazione del fondo, sicché
si giustificava di riconoscere per lo scorporo espropriato il suo valore
edilizio pieno. Ha inoltre rilevato che l'espropriazione non aveva privato la
particella dei due posteggi secondo le modalità autorizzate nel 1985, per cui
non si giustificava un risarcimento supplementare per la perdita, mai
avvenuta, di un posto auto. La Corte cantonale ha infine stabilito in fr.
5'000.-- la tassa di giustizia e l'ha posta a carico dei ricorrenti nella
misura di fr. 4'500.--, imponendo altresì allo Stato di versare loro fr.
500.-- a titolo di ripetibili.

E.
La Farmacia A.________SA impugna questo giudizio con un ricorso in materia di
diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale. Chiede,
in via principale, di condannare l'espropriante a versarle un'indennità di
fr. 1'147'343.--, oltre interessi, per la diminuzione degli incassi della
farmacia in seguito all'intervento espropriativo. In via subordinata, postula
l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti alla Corte
cantonale, affinché disponga l'assunzione di una perizia contabile e si
pronunci nuovamente sulla causa. La ricorrente fa valere l'applicazione
arbitraria del diritto cantonale e la violazione del diritto di essere
sentito. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.

F.
La Corte cantonale si riconferma nella sua sentenza, sottolineando in
particolare che l'istruttoria ha chiaramente dimostrato che l'espropriazione
non ha privato la proprietà di un posteggio, sicché, in mancanza di un
rapporto di causalità tra l'intervento espropriativo e le minori vendite
lamentate dalla farmacia, la perizia contabile richiesta dagli espropriati
non doveva essere assunta. Il Tribunale di espropriazione rinuncia a
formulare osservazioni, mentre l'espropriante contesta le argomentazioni
ricorsuali, postulando la reiezione dei gravami nella misura della loro
ricevibilità.

Diritto:

1.
1.1
Il giudizio impugnato è stato pronunciato dopo l'entrata in vigore, il
1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005 (LTF;
RS 173.110). La procedura ricorsuale è quindi disciplinata dal nuovo diritto
(art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 133 I 185 consid. 1).

1.2  La ricorrente presenta, qualora non fosse dato il rimedio ordinario del
ricorso in materia di diritto pubblico, anche un ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Nella fattispecie è tuttavia
manifestamente aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico ai
sensi dell'art. 82 segg. LTF, visto che non si è in presenza di una delle
eccezioni previste dall'art. 83 LTF (cfr. Heinz Aemisegger, Der
Beschwerdegang in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in: Bernhard
Ehrenzeller/Rainer J. Schweizer [ed.], Die Reorganisation der
Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, San Gallo
2006, pag. 143).

1.3 Presentato da una parte che ha partecipato al procedimento dinanzi
all'autorità inferiore, direttamente toccata dalla decisione e avente un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art.
89 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF),
tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art.
90 LTF), resa in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) da
un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), è di
massima ammissibile.

2.
2.1 Quando, come in concreto, la ricorrente invoca la violazione di diritti
costituzionali, a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale
esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e
motivate in modo chiaro e preciso, conformemente alla prassi in vigore in
materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 133 III 393 consid. 6;
sentenza 1C_64/2007 del 2 luglio 2007, consid. 3 e riferimenti). Il Tribunale
federale statuisce di principio sulla base dei fatti accertati dall'autorità
precedente (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF), riservati i casi previsti dall'art.
105 cpv. 2 LTF. Questa disposizione gli conferisce la possibilità di
rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti della decisione
impugnata nella misura in cui lacune o errori dovessero apparire d'acchito
come manifesti. I ricorrenti possono quindi contestare l'accertamento dei
fatti determinanti per il giudizio solo se siano stati stabiliti in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in maniera manifestamente
inesatta (art. 97 cpv. 1 LTF), vale a dire arbitraria, ciò che essi devono
dimostrare con una motivazione conforme alle esigenze poste dagli art. 42
cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Inoltre, l'esistenza di fatti accertati in modo
inesatto o lesivo del diritto non è di per sé una condizione sufficiente per
condurre all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata,
occorrendo pure che sia suscettibile di avere un'influenza determinante
sull'esito del procedimento (cfr. art. 97 cpv. 1 in fine LTF). I ricorrenti
devono quindi rendere verosimile che la decisione finale sarebbe stata
diversa se i fatti fossero stati accertati conformemente al diritto (cfr.
sentenza 1C_64/2007 citata, consid. 5.1 e riferimenti).

2.2 Il gravame in esame ha natura essenzialmente appellatoria e non adempie,
per la maggior parte, le citate esigenze di motivazione. In effetti, laddove
la ricorrente invoca l'applicazione arbitraria del diritto cantonale, in
particolare dell'art. 11 lett. c LEspr/TI, le spettava dimostrare per quali
ragioni la decisione impugnata sarebbe manifestamente insostenibile, in
contraddizione manifesta con una norma invocata o con un principio giuridico
indiscusso o chiaramente lesiva del sentimento di giustizia e dell'equità
(DTF 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 273 consid. 2.1 e
rinvii). La ricorrente si limita per contro, in sostanza, ad addurre una sua
diversa opinione rispetto alle considerazioni, invero accurate e pertinenti,
contenute nel giudizio impugnato. Insiste per lo più sul calo delle vendite
della farmacia, presentando dati contabili che attesterebbero una diminuzione
della cifra d'affari, soprattutto a partire dall'inizio dei lavori di
sistemazione stradale nel febbraio 2004. Sostiene di non avere una
spiegazione ragionevole al riguardo, segnatamente se si considera che le
condizioni del mercato, con il miglioramento del turismo e l'aumento dei
pernottamenti nella regione del Lago Maggiore e Valli, sarebbero ora
favorevoli. Ritiene quindi che la diminuzione degli incassi della farmacia
possa essere riconducibile solo all'intervento espropriativo, che avrebbe
comportato un peggioramento della possibilità di parcheggio per i clienti.

2.3 Ora, la Corte cantonale ha accertato che già l'autorizzazione del
4 aprile 1985, segnatamente la planimetria annessa alla stessa, indicava che
i due posteggi al servizio della farmacia dovevano essere delimitati
sull'area privata, parallelamente alla facciata dell'immobile. Ha poi
rilevato che l'espropriazione della striscia di 20 m2 a confine con la strada
cantonale non ha privato la particella dei due posteggi laterali secondo le
modalità autorizzate nel 1985: i parcheggi tuttora esistenti permettono
infatti di ospitare due veicoli e l'unica differenza rispetto alla situazione
precedente è costituita dalla distanza ridotta ora al minimo tra gli stalli
di posteggio e le vetrine della farmacia. I giudici cantonali hanno altresì
rilevato che a una distanza di 35 m dalla farmacia, sul fondo part. n. 214 di
Vira Gambarogno, sorge un posteggio pubblico utilizzabile anche dai suoi
clienti. Premesso che, come visto, con le sue argomentazioni ricorsuali la
ricorrente non sostanzia l'arbitrarietà di questi accertamenti né spiega per
quali ragioni essi sarebbero avvenuti in violazione del diritto, risulta che
lo stato di fatto stabilito nella decisione impugnata e posto a fondamento
della stessa è del tutto conforme agli atti e pertanto vincolante per il
Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; cfr. DTF 130 III 136 consid. 1.4).
In tali circostanze, poiché le possibilità di parcheggio per due veicoli non
risultano essere state pregiudicate dall'esproprio litigioso, è senza
eccedere o abusare del proprio potere d'apprezzamento che la Corte cantonale
ha escluso che la pretesa diminuzione delle vendite lamentata dalla farmacia
fosse riconducibile all'intervento espropriativo (cfr. Pierre Moor, Droit
administratif, vol. III, Berna 1992, pag. 419). Il semplice fatto che le
manovre di stazionamento sarebbero ora meno agevoli, per la maggiore
vicinanza dei posteggi alla facciata dell'edificio, non basta di per sé,
secondo l'andamento normale delle cose e l'esperienza generale della vita, a
giustificare la diminuzione degli incassi riscontrati dalla farmacia. Negando
alla ricorrente un'indennità per le minori vendite, siccome non è dato in
concreto un rapporto di causalità con l'intervento espropriativo, i giudici
cantonali non hanno quindi nemmeno applicato in modo arbitrario l'art. 11
lett. c LEspr/TI, che prevede l'indennizzo di tutti i pregiudizi subiti
dall'espropriato, in quanto siano prevedibili, nel corso ordinario delle
cose, come conseguenza dell'espropriazione. Visto l'esito della causa, essi
potevano inoltre, sulla base di un apprezzamento anticipato dell'irrilevanza
della prova richiesta, senza violare il diritto di essere sentito della
ricorrente, rifiutarsi di assumere una perizia contabile concernente gli
incassi della farmacia (cfr., sull'apprezzamento anticipato delle prove, DTF
130 II 425 consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc, 417 consid. 7b, 124 I 208
consid. 4a e rinvii).

3.
3.1 La ricorrente contesta infine la ripartizione delle spese processuali
eseguita dalla Corte cantonale, che le ha accollato la tassa di giustizia
nella misura di fr. 4'500.-- e le ha riconosciuto ripetibili ridotte,
commisurate al successo assai limitato del gravame. Sostiene che l'art. 73
cpv. 1 LEspr/TI, secondo cui le spese processuali sono interamente a carico
dell'espropriante il quale è inoltre tenuto a versare all'espropriato un'equa
indennità a titolo di ripetibili, sarebbe applicabile non soltanto in prima
istanza, ma anche nella procedura ricorsuale dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo.

3.2 Questa Corte ha tuttavia già avuto modo di rilevare che l'interpretazione
della normativa cantonale data dalla prassi dell'ultima istanza cantonale,
secondo cui l'art. 73 LEspr/TI si riferisce unicamente alla regolamentazione
delle spese processuali in prima istanza, cioè davanti al Tribunale di
espropriazione, mentre nella procedura di ricorso fanno stato, per il rinvio
dell'art. 50 cpv. 3 LEspr/TI, le norme della legge di procedura per le cause
amministrative e in particolare l'art. 31, non appare manifestamente
insostenibile e quindi arbitraria (cfr. sentenza inedita 1P.323/1996 del 9
giugno 1997, consid. 5; cfr. per la prassi delle autorità cantonali: RDAT
II-1992 n. 44 pag. 99, RDAT I-1991 n. 53 pag. 127 e riferimenti). La critica
dei ricorrenti è dunque infondata.

4.
Ne segue che il ricorso in materia di diritto pubblico deve essere respinto
in quanto ammissibile, mentre il ricorso sussidiario in materia
costituzionale deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie
seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente (art.
66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili allo Stato del Cantone Ticino
(art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico
è respinto.

2.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

3.
Le spese giudiziarie di complessivi fr. 3'000.-- sono poste a carico della
ricorrente.

4.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, all'Amministrazione
immobiliare e delle strade nazionali, al Tribunale di espropriazione e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 14 settembre 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: