Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.413/2007
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1C_413/2007 /biz

Sentenza 11 febbraio 2008
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Crameri.

A. A.________ e B.A.________,
ricorrenti, patrocinati dall'avv. Federica De Rossa Gisimundo,

contro

Comune di Sonvico,
rappresentato dal Municipio,
Presidente del Consiglio comunale di Sonvico,
C.________,
patrocinati dall'avv. Amos Pagnamenta,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Pianificazione territoriale,

ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia
costituzionale contro la sentenza emanata il 16 ottobre 2007 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il piano regolatore del Comune di Sonvico, istituisce in località D.________
un'ampia zona attrezzature pubbliche/edifici pubblici destinata a
infrastrutture private d'interesse pubblico. A questa zona sono attribuite,
in particolare, le particelle www e xxx, appartenenti a una fondazione che vi
gestisce una casa per anziani. I due fondi sono separati da una striscia di
terreno destinata alla realizzazione del tratto di strada di servizio ancora
mancante per completare il collegamento tra la strada E.________ (particella
yyy) e la strada cantonale.

B.
Il 30 maggio 2006 il Consiglio comunale di Sonvico ha adottato alcune
varianti di piano regolatore presentate dal Municipio. Una prevede di
rinunciare alla realizzazione del tratto di strada di servizio che attraversa
la proprietà della fondazione, sostituendolo con un percorso pedonale che
dev'essere coordinato con il previsto ampliamento della casa per anziani.
Contro questa variante A.A.________ e B.A.________, proprietari di una casa
di abitazione (particella zzz) situata a monte dei fondi della casa anziani,
sono insorti al Consiglio di Stato del Cantone Ticino. Il ricorso è ancora
pendente.

C.
Il 21 agosto 2006 il Municipio di Sonvico ha deciso la dismissione da bene
amministrativo in bene patrimoniale della striscia di terreno che separa i
fondi della fondazione (697 m2 della particella yyy). Il 28 agosto seguente,
ha poi proposto al Consiglio comunale di autorizzare la vendita della citata
striscia di terreno alla fondazione e di approvare una convenzione tra questa
e il Comune volta a disciplinare il progetto edificatorio e la costruzione
del menzionato percorso pedonale. Il 4 ottobre 2006 il Consiglio comunale ha
approvato con talune modifiche le proposte di decisioni accompagnanti il
relativo messaggio. Avverso questa decisione del legislativo comunale e
contro la precedente decisione del Municipio di togliere la demanialità al
terreno da cedere alla fondazione, A.A.________ e B.A.________ sono insorti
dinanzi al Consiglio di Stato. L'Esecutivo cantonale, con decisione del 21
agosto 2007, ha accolto il ricorso, ha dichiarato nulla la decisione del
Municipio e ha annullato quella del Consiglio comunale. Esso ha in
particolare ritenuto che la decisione municipale di declassare il terreno da
cedere alla fondazione è nulla, poiché resa da un organo incompetente.

D.
Il Comune di Sonvico e il presidente del Consiglio comunale si sono allora
rivolti al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Con giudizio del 16
ottobre 2007, questo ha parzialmente accolto, in quanto ricevibile, il
ricorso, annullando la decisione governativa e rinviando gli atti al
Consiglio di Stato, affinché esamini nel merito l'impugnativa dei citati
proprietari, coordinando la nuova decisione con quella che dovrà emanare sul
ricorso inoltrato dagli stessi proprietari contro la variante di piano
regolatore.

E.
Avverso questa sentenza A.A.________ e B.A.________ presentano un ricorso in
materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale. Chiedono di accogliere il gravame e di
rinviare gli atti alla Corte cantonale affinchè si pronunci sul merito della
vertenza e sulle ripetibili a carico del presidente del Consiglio comunale.

Non sono state chieste osservazioni, ma è stato richiamato l'incarto
cantonale.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1
della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF; RS
173.110). Esso vaglia quindi d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 133 II 353 consid. 1, 249 consid. 1.1).
1.2 In concreto è manifestamente dato il ricorso in materia di diritto
pubblico ai sensi dell'art. 82 lett. a LTF, visto che non si è in presenza di
una delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1,
353 consid. 2). I ricorrenti, tranne che per un generico accenno, non tentano
neppure di spiegare  perché in concreto sarebbe dato il ricorso sussidiario
in materia costituzionale ai sensi dell'art. 113 LTF: quest'ultimo rimedio è
quindi manifestamente inammissibile.

1.3 Presentato da parti che hanno partecipato al procedimento dinanzi
all'autorità inferiore, direttamente toccate dalla decisione e avente un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art.
89 cpv. 1 LTF; sulla legittimazione vedi DTF 133 II 409 consid. 1.3, 253
consid. 3), il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo (art. 100
cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione resa da un'autorità cantonale di
ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF) è, sotto questi aspetti,
ammissibile.

2.
2.1 Secondo l'art. 90 LTF il ricorso al Tribunale federale è ammissibile
contro le decisioni che pongono fine al procedimento. Giusta l'art. 91 LTF,
il ricorso è inoltre ammissibile contro le decisioni che concernono soltanto
talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente
dalle altre (lett. a) o che pongono fine al procedimento solo per una parte
dei litisconsorti (lett. b). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF,
il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali, notificate
separatamente, è ammissibile unicamente se possono causare un pregiudizio
irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante
o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF).

2.2 Il Tribunale amministrativo, negata la legittimazione a ricorrere al
presidente del Consiglio comunale, ha ritenuto che la classificazione dei
beni comunali nelle due categorie dei beni amministrativi e patrimoniali
compete di massima al legislativo comunale, mentre al Municipio spetta il
compito di conservarli e amministrarli. Secondo la Corte cantonale, la
conversione di beni amministrativi in beni patrimoniali compete al
legislativo comunale. Essa ha poi stabilito che la citata striscia di
terreno, che serve per collegare due strade e quindi all'adempimento di un
compito pubblico, rientra tra i beni amministrativi. Mediante l'adozione
della variante di piano regolatore, il Consiglio comunale ha tuttavia
rinunciato alla realizzazione di quest'opera, riconoscendo in tal modo,
implicitamente, che il terreno non serviva più all'adempimento di un compito
pubblico. A partire da questo momento, in assenza di un'esplicita pronuncia
dell'organo competente circa la definizione della destinazione del terreno in
questione, la sua classificazione era per lo meno divenuta incerta: la Corte
cantonale ha nondimeno lasciato aperta questa questione. Il 21 agosto 2006 il
Municipio ha infatti classificato la citata striscia fra i beni patrimoniali.
Il Consiglio di Stato ha dichiarato nullo il provvedimento per difetto di
competenza, decisione non contestata, su questo punto, dal Comune.

Oggetto di giudizio davanti alla Corte cantonale erano quindi la decisione
del Consiglio comunale di vendere il menzionato terreno alla fondazione e
quella di approvare una convenzione volta a realizzare un passaggio pedonale.
Il Tribunale amministrativo ha stabilito che la decisione governativa di
annullarle, ritenendo nulla la decisione municipale di modificare la
qualifica giuridica del terreno, è manifestamente errata. Ha ritenuto che
pregiudiziale per le decisioni del Consiglio comunale non era la decisione
municipale di modificare la classificazione dello stesso, bensì la precedente
decisione del 30 maggio 2006 del legislativo di adottare la variante di piano
regolatore. Questa decisione, di natura pianificatoria, destinata a esplicare
effetti anche sulla qualifica del bene comunale in discussione, è stata
impugnata dai vicini A.A.________ e B.A.________ dinanzi al Consiglio di
Stato: il ricorso era ancora pendente al momento del giudizio della Corte
cantonale. Quest'ultima ha ritenuto che la pronunzia sulla legittimità della
decisione del Consiglio comunale di vendere la striscia di terreno non può
prescindere dall'esito del ricorso presentato dai vicini contro la variante
di piano regolatore, che sopprime la strada di servizio in contestazione. Se
la variante non fosse approvata, hanno aggiunto i giudici cantonali, mal si
comprenderebbe infatti come potrebbe essere confermata la decisione di
convertire il bene amministrativo in bene patrimoniale. Ne hanno concluso che
la risoluzione governativa dev'essere annullata, poiché la decisione
municipale di classificazione, sebbene nulla, non è comunque atta a
invalidare le controverse decisioni del legislativo comunale. Essi hanno
quindi ordinato il rinvio degli atti al Consiglio di Stato, affinchè
coordini il nuovo giudizio con quello sul gravame presentato dai vicini, qui
ricorrenti, contro la variante di piano regolatore.

2.3 È quindi chiaro che la decisione della Corte cantonale non pone termine
alla lite: essa costituisce infatti una decisione incidentale, segnatamente
una decisione di rinvio. Nemmeno costituisce, né i ricorrenti lo sostengono,
una decisione parziale ai sensi dell'art. 91 LTF, suscettibile di essere
contestata direttamente dinanzi al Tribunale federale.

2.4 La pronuncia con cui un'autorità cantonale di ricorso rinvia la causa
alle istanze inferiori per nuovo giudizio costituisce, di regola, una
decisione incidentale, che non comporta per gli interessati alcun pregiudizio
irreparabile (DTF 133 II 409 consid. 1.2 e rinvii; 133 V 477 consid. 4.2;
sentenza 1C_109/2007 del 30 agosto 2007, consid. 2.5.2; Messaggio del
Consiglio federale del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale
dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 pag. 3889; cfr. anche DTF
129 I 313 consid. 3.2; 122 I 39 consid. 1a/bb).

3.
3.1 I ricorrenti ammettono che si è in presenza di una decisione di rinvio,
ma asseriscono che la fattispecie presenterebbe alcune particolarità.
Sostengono ch'essi, con ricorso del 19 ottobre 2006, avevano chiesto al
Consiglio di Stato di annullare la decisione del legislativo comunale
relativa alla cessione alla fondazione della citata striscia di terreno e la
precedente risoluzione municipale mediante la quale la particella yyy era
stata trasformata da bene amministrativo in bene patrimoniale. L'Esecutivo
cantonale ha accolto il ricorso, ritenendo nulla quest'ultima decisione
poiché emanata da un'autorità incompetente. Aggiungono che, parallelamente, è
in corso una procedura separata inerente all'approvazione della variante di
piano regolatore. Essi sostengono, richiamando la dottrina sull'art. 65 della
legge ticinese per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano
1997, n. 2 all'art. 65), che il contestato rinvio sarebbe ingiustificato,
poiché la decisione governativa verterebbe su una questione giuridica, ossia
la validità o meno della classificazione del noto terreno e come tale finale.
La critica non regge già per il fatto che le premesse dell'art. 93 LTF non
sono identiche a quelle previste dall'art. 65 cpv. 2 LPamm. D'altra parte, il
predetto richiamo è incompleto, ritenuto che i citati autori, ricordato che
il Tribunale amministrativo dispone di una concreta libertà di scelta in tale
ambito, precisano che il rinvio appare opportuno quando la decisione
necessita, come nella fattispecie, di ulteriori accertamenti di fatto.

In effetti, la conclusione dei giudici cantonali, secondo cui il giudizio
sulla legittimità della decisione del Consiglio comunale di vendere il
terreno in questione, per la costruzione della strada di servizio, non può
prescindere dall'esito del gravame presentato contro la variante del piano
regolatore che sopprime quest'opera, è corretta. Infatti, in caso di mancata
approvazione, la conferma della decisione di convertire il bene
amministrativo in bene patrimoniale non sarebbe comprensibile. La criticata
imposta coordinazione dei giudizi governativi, che ne segue, è quindi
opportuna e giustificata.

3.2 Certo, i ricorrenti aggiungono che la contestata decisione di rinvio
implicherebbe, per loro, un pregiudizio irreparabile, poiché non
comporterebbe soltanto un prolungamento della procedura, ma escluderebbe la
possibilità di contestare in futuro la validità della criticata
classificazione e le decisioni relative alla validità della cessione. Ora,
impregiudicata l'applicabilità dell'art. 93 cpv. 3 LTF, mal si comprende
l'interesse pratico e attuale (cfr. DTF 131 I 153 consid. 1.2), né i
ricorrenti lo spiegano, a una siffatta disamina, qualora la variante di piano
regolatore non fosse approvata.

3.3 D'altra parte, l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF riprende la regola dell'art.
87 cpv. 2 OG applicabile in materia di ricorso di diritto pubblico (Messaggio
concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale del
28 febbraio 2001, FF 2001 pag. 3890). Secondo la giurisprudenza relativa
all'art. 87 cpv. 2 OG, un pregiudizio era irreparabile quando era
suscettibile di provocare un danno di natura giuridica che una decisione
favorevole nel merito non avrebbe permesso di eliminare completamente,
segnatamente con il giudizio finale (DTF 131 I 57 consid. 1 pag. 59; 118 II
369 consid. 1 pag. 371; 117 Ia 396 consid. 1 pag. 398; 116 Ia 442 consid. 1c
pag. 446 e riferimenti). Per contro, nell'ambito del ricorso di diritto
amministrativo, l'impugnazione di una decisione incidentale o pregiudiziale
non richiedeva l'esistenza di un danno di natura giuridica (art. 45 vPA in
relazione con gli art. 97 OG e 5 PA; cfr. DTF 130 II 149 consid. 1.1 pag.
153; 120 Ib 97 consid. 1c pag. 100 e rinvii): non era nondimeno sufficiente
che il ricorrente intendesse solo evitare il prolungamento della procedura o
un aumento delle relative spese (DTF 120 Ib 97 consid. 1c pag. 100; 116 Ib
344 consid. 1c).

In giudizi resi in materia civile e penale il Tribunale federale ha
considerato che il pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1
lett. a LTF dev'essere di carattere giuridico, come sotto l'egida dell'art.
87 cpv. 2 OG (DTF 133 III 629 consid. 2.1 pag. 632; 133 IV 288 consid. 3.1
pag 291 e rinvii). Ciò premesso, taluni autori sostengono che in materia
amministrativa un pregiudizio di fatto sarebbe sufficiente (in questo senso:
Felix Uhlmann in: Basler Kommentar - Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 4
all'art. 93; Heinz Aemisegger, Der Beschwerdegang in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten, in Bernhard Ehrenzeller/Rainer J. Schweizer (ed.), Die
Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der
Praxis, San Gallo 2006, pag. 126; cfr. DTF 133 V 477 consid. 5.2 pag. 483).
La questione non deve comunque essere ulteriormente approfondita, poiché in
concreto i ricorrenti non subiscono nemmeno un danno di natura fattuale ai
sensi della giurisprudenza relativa al previgente ricorso di diritto
amministrativo.

3.4 Del resto i ricorrenti si limitano ad affermare che la Corte cantonale
avrebbe soltanto inteso sanare atti del Comune, che sarebbero nulli. Se il
Tribunale amministrativo avesse reso una decisione di merito, e non di
rinvio, la decisione governativa sarebbe stata, al loro dire, verosimilmente
confermata ed essi avrebbero ottenuto ragione. Sotto il profilo teorico, il
contestato rinvio permetterebbe ai Comuni di adottare atti nulli e
consentirebbe loro di sanarli a posteriori. Con quest'argomentazione i
ricorrenti disattendono che il Tribunale federale, come già sotto l'egida
dell'OG, non deve occuparsi di questioni meramente teoriche (cfr. DTF 131 I
153 consid. 1.2).
3.5 I ricorrenti sostengono infine, pure a torto, che il ricorso sarebbe
eccezionalmente ammissibile, poiché la decisione di rinvio non lascerebbe
alcuna libertà di azione al Consiglio di Stato (vedi al riguardo DTF 133 II
409 consid. 1.2 pag. 412 e rinvii; 128 I 3 consid. 1b). È manifesto che il
Consiglio di Stato potrà decidere liberamente i ricorsi sottopostigli. Esso
dovrà infatti emanare nuove decisioni, che potranno se del caso ancora essere
contestate dinanzi alla Corte cantonale. Il giudizio dell'ultima istanza
cantonale potrà a sua volta essere oggetto di un'impugnativa al Tribunale
federale (art. 93 cpv. 3 LTF). Ne segue che il ricorso non può essere
esaminato nel merito.

3.6 Questa conclusione si giustifica anche in considerazione delle finalità
perseguite dall'art. 93 LTF, che i ricorrenti parrebbero misconoscere,
adottato, come il previgente 87 OG, per esigenze di economia processuale e
che mira a evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della
medesima procedura (DTF 133 IV 139 consid. 4; 128 I 177 consid. 1.1).
3.7 Visto l'esito del ricorso, la conclusione ricorsuale di invitare la Corte
cantonale a pronunciarsi sulle ripetibili a carico del presidente del
Consiglio comunale non può essere esaminata, né, non essendo stata modificata
la decisione impugnata, il Tribunale federale può pronunciarsi al riguardo
(art. 68 cpv. 5 LTF). I ricorrenti potranno semmai riproporre questa tematica
davanti al Tribunale amministrativo cantonale.

4.
Ne segue che i ricorsi sono inammissibili. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
I ricorsi sono inammissibili.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3.
Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, al Municipio e al
presidente del Consiglio comunale di Sonvico, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 11 febbraio 2008

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Crameri