Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.333/2007
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1C_333/2007 /biz

Sentenza del 5 novembre 2007
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, Presidente,
Aemisegger, Eusebio,
cancelliere Crameri.

A. ________SA,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Daniele Fumagalli,

contro

B.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Claudio Cereghetti,
Municipio di Paradiso, 6900 Paradiso,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
Servizi generali, via Ghiringhelli 17/19, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
casella postale, 6901 Lugano.

licenza edilizia,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il
28 agosto 2007 dal Tribunale cantonale amministrativo.

Fatti:

A.
Con distinte decisioni del 14 giugno 2006 il Municipio di Paradiso ha
rilasciato alla A.________SA il permesso di demolire un albergo e la licenza
edilizia per costruire, sul medesimo terreno, un nuovo edificio a uso
alberghiero e residenziale. Contro queste due decisioni il vicino B.________
è insorto al Consiglio di Stato del Cantone Ticino che, con un'unica
decisione del 20 marzo 2007, ha parzialmente accolto l'impugnativa,
riformando l'autorizzazione a demolire l'albergo e annullando il permesso di
costruzione.

B.
Avverso questa decisione sia B.________ sia la A.________SA hanno adito il
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. La Corte cantonale, statuendo il
28 agosto 2007, ha parzialmente accolto il ricorso del vicino e respinto
quello dell'istante (dispositivo n. 1): ha quindi annullato la decisione
governativa nella misura in cui conferma il permesso di demolizione alle
condizioni poste dal Dipartimento del territorio con le osservazioni al
ricorso (dispositivo n. 1.1) e ha rinviato gli atti al Consiglio di Stato
affinchè si pronunci nuovamente sul ricorso del vicino inoltrato contro il
permesso di demolizione (dispositivo n. 1.2).

C.
Contro questa sentenza la A.________SA presenta un "ricorso ordinario di
diritto pubblico" e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullare il giudizio
impugnato e di confermare il rilascio della licenza edilizia; in via
subordinata, di confermarla con gli emendamenti proposti dinanzi alla Corte
cantonale; più subordinatamente ancora, di riformarla con ulteriori
emendamenti o di rinviare gli atti affinchè la Corte cantonale si pronunci
nuovamente sul suo ricorso.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.
1.1
La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1°
gennaio 2007, della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF; RS 173.110). Il ricorso è quindi disciplinato dal nuovo diritto (art.
132 cpv. 1 LTF).

1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
I'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli, senza essere vincolato, in tale
ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 133 II 248 consid. 1.1).
1.3 In concreto è manifestamente dato il ricorso in materia di diritto
pubblico ai sensi dell'art. 82 lett. a LTF, visto che non si è in presenza di
una delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF (DTF 133 II 248 consid. 1.2).
Del resto, la ricorrente, che non si esprime al riguardo, nemmeno tenta di
spiegare perché in concreto sarebbe dato il ricorso sussidiario in materia
costituzionale ai sensi dell'art. 113 LTF: quest'ultimo rimedio è quindi
manifestamente inammissibile.

1.4 Presentato da una parte che ha partecipato al procedimento dinanzi
all'autorità inferiore, direttamente toccata dalla decisione e avente un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art.
89 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo (art.
100 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione resa in una causa di diritto
pubblico (art. 82 lett. a LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza
(art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), è sotto questi aspetti, di massima ammissibile.

2.
2.1 Secondo l'art. 90 LTF il ricorso al Tribunale federale è ammissibile
contro le decisioni che pongono fine al procedimento. Giusta l'art. 91 LTF,
il ricorso è inoltre ammissibile contro le decisioni che concernono soltanto
talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente
dalle altre (lett. a) o che pongono fine al procedimento solo per una parte
dei litisconsorti (lett. b). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF,
il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali, notificate
separatamente, è ammissibile unicamente se possono causare un pregiudizio
irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante
o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF).

La ricorrente non si esprime del tutto su queste questioni, decisive.

2.2 La ricorrente chiede in primo luogo, in via principale e nelle tre
domande subordinate, l'annullamento della sentenza impugnata e il rilascio,
se del caso a determinate condizioni, della negata licenza edilizia (riguardo
alla formulazione delle conclusioni secondo l'art. 42 cpv. 1 LTF cfr. la
sentenza 1C_86/2007 del 31 ottobre 2007 consid. 1.4.2). Essa non chiede
tuttavia soltanto l'annullamento del dispositivo n. 1 nella misura in cui
respinge il suo ricorso, ma l'annullamento puro e semplice di tutta la
decisione impugnata. Ora, sia il dispositivo n. 1.1 che il n. 1.2 di detto
giudizio concernono ambedue espressamente l'annullamento del permesso di
demolizione. La ricorrente, patrocinata da un legale, non sostiene che il
gravame sarebbe diretto unicamente contro il diniego della licenza edilizia e
non anche contro l'annullamento del permesso di demolizione, indispensabile
per l'attuazione del contestato progetto edilizio, anche se esprimendosi
senza nessuna distinzione in fatto e in diritto, non insiste su quest'ultima
fattispecie, chiaramente connessa alla susseguente procedura del rilascio
della licenza edilizia.

Ora, riguardo al permesso di demolizione, la Corte cantonale ha stabilito che
il Consiglio di Stato non poteva limitarsi a recepire, senza neppure
acquisire agli atti l'incarto del Dipartimento del territorio, le condizioni
indicate da quest'ultimo nella risposta al ricorso, dovendo verificarle per
rapporto alle singole censure addotte dal vicino. Ha quindi rinviato gli atti
al Governo cantonale affinché esamini nel merito le censure sollevate dal
vicino e si pronunci nuovamente sulla sua impugnativa. Riguardo alla licenza
edilizia, in particolare circa la variante proposta dalla ricorrente soltanto
dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, tendente essenzialmente a
rimuovere i difetti rilevati nella decisione governativa, la Corte cantonale
ha stabilito ch'essa non può essere approvata, nemmeno subordinandola a
condizioni volte a correggere la tematica dell'altezza del camino. Esso ha
quindi confermato anche l'annullamento della licenza edilizia.

2.3 È quindi chiaro che la decisione della Corte cantonale non pone termine
alla lite: essa costituisce infatti, almeno in parte, una decisione
incidentale, segnatamente una decisione di rinvio che concerne solo una fase
della procedura tendente al rilascio definitivo della licenza edilizia. Essa
non costituisce nemmeno una decisione parziale ai sensi dell'art. 91 LTF,
suscettibile di essere contestata direttamente dinanzi al Tribunale federale,
ritenuta la stretta connessione esistente tra le due procedure e le
conclusioni principali formulate dalla ricorrente. D'altra parte, anche
riguardo alla licenza edilizia, il Tribunale amministrativo ha stabilito che
spetta al Consiglio comunale e non al Municipio emendare una variante di
piano regolatore, che stabilisca in modo coerente per tutti i comparti gli
ingombri verticali degli edifici, ricordato inoltre che la Corte cantonale
non ha approvato la variante del progetto edilizio proposta dalla ricorrente.
Essa non si è d'altra parte espressa sul principio della buona fede e della
tutela dell'affidamento, questioni sulle quali è incentrato il gravame, e
che, di massima, non devono essere esaminate dal Tribunale federale quale
prima e ultima istanza. Né la ricorrente sostiene che sia il Comune sia
l'opponente si sarebbero già espressi compiutamente su questo tema, decisivo.
Si giustifica quindi, anche per i motivi di cui ancora si dirà, di non
esaminare il diniego della licenza edilizia.

2.4 La pronuncia con cui un'autorità cantonale di ricorso rinvia la causa
alle istanze inferiori per nuovo giudizio costituisce, di regola, una
decisione incidentale, che non comporta per gli interessati alcun pregiudizio
irreparabile (cfr. sentenze 1C_109/2007 del 30 agosto 2007, consid. 2.5.2;
9C_15/2007 del 25 luglio 2007, consid. 4.2, destinata a pubblicazione in DTF
133 V xxx; Messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001 concernente
la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 pag.
3889; cfr. anche DTF 129 I 313 consid. 3.2; 122 I 39 consid. 1a/bb).
Un'eccezione è data laddove la decisione di rinvio non lascia alcuna
latitudine di giudizio all'autorità inferiore.

2.4.1 Questa eccezione non è adempiuta in concreto, sia riguardo alla domanda
di demolizione sia riguardo alla nuova procedura tendente al rilascio della
licenza edilizia: su queste tematiche il Consiglio di Stato beneficia infatti
di un ampio potere d'apprezzamento e potrà scegliere, tra le possibili
soluzioni, quella più idonea (DTF 128 I 3 consid. 1b e richiami; cfr.
Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 49 e segg.
all'art. 34). Esso dovrà infatti emanare una nuova decisione che potrà, se
del caso, ancora essere contestata dinanzi alla Corte cantonale. Il giudizio
dell'ultima istanza cantonale potrà a sua volta essere oggetto di
un'impugnativa al Tribunale federale (art. 93 cpv. 3 LTF).

2.4.2 La sentenza impugnata non cagiona alla ricorrente, né essa lo sostiene,
un pregiudizio irreparabile secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, disciplina
ripresa in sostanza dal previgente art. 87 cpv. 2 OG (DTF 133 IV 139). Un
siffatto pregiudizio è infatti dato quando è suscettibile di provocare un
danno che una decisione favorevole nel merito non permetterebbe di eliminare
completamente. Tale danno deve inoltre essere di carattere giuridico. Il
prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo non
rappresentano un danno di natura irreparabile, poiché non si tratta di
pregiudizi di natura giuridica (DTF 131 I 57 consid. 1; 127 I 92 consid. 1c).
Nella fattispecie, viste anche le particolarità del caso, non sono infine
date le condizioni previste dall'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, per cui nemmeno
il ricorso in materia di diritto pubblico può essere esaminato nel merito.

2.5 Questa conclusione si giustifica anche in considerazione delle finalità
perseguite dall'art. 93 LTF, adottato, come il previgente 87 OG, per esigenze
di economia processuale e che mira a evitare che il Tribunale federale debba
occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 133 IV 139 consid. 4; 128 I
177 consid. 1.1). In effetti, anche la questione di sapere se la variante
litigiosa, presentata soltanto dinanzi al Tribunale amministrativo, comporti
solo differenze che non soggiacciono a nessuna formalità o comporti la
ripetizione della procedura di pubblicazione (art. 16 della legge edilizia
cantonale, del 13 marzo 1991; LE) a tutela di eventuali diritti di
opposizione di terze persone (art. 8 LE) non è manifesta, per cui il
Tribunale federale potrebbe essere chiamato a occuparsi più volte della
contestata licenza edilizia.

3.
Ne segue che i ricorsi sono inammissibili. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
I ricorsi sono inammissibili.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Paradiso, al
Dipartimento del territorio, Servizi generali, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 5 novembre 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: