Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.319/2007
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1C_319/2007 /viz

Sentenza dell'8 gennaio 2008
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Aemisegger, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

A. ________,
ricorrente,
rappresentata dalla lic. iur. Enrica Pesciallo-Bianchi,

contro

Municipio di Lugano, Piazza Riforma, 6900 Lugano,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Sezione forestale, 6501
Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.

accertamento del carattere forestale,

ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia
costituzionale contro la sentenza emanata il 28 agosto 2007 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A. ________ è proprietaria del fondo part. n. 864 di Lugano (sezione di
Breganzona), di complessivi 1'341 m2, su cui sorgono un'abitazione ed alcune
costruzioni accessorie. Su istanza di accertamento della proprietaria, il
Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha stabilito con decisione dell'8
maggio 2001 che una porzione di terreno di circa 450 m2 situata nella parte
nord del fondo era di natura forestale. La proprietaria ha impugnato la
decisione di accertamento con un ricorso del 25 maggio 2001 al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che il fondo fosse liberato dal vincolo
forestale. In occasione del sopralluogo dinanzi al giudice delegato, le parti
hanno convenuto di sospendere la procedura ricorsuale.

B.
Frattanto, con decisione del 31 gennaio 2006, la Sezione forestale del
Dipartimento del territorio ha approvato, nell'ambito della revisione del
piano regolatore comunale, il limite del bosco a confine con la zona
edificabile, confermando in particolare, per quanto concerne il fondo part.
n. 864, l'accertamento puntuale dell'8 maggio 2001 e respingendo nel contempo
l'opposizione interposta dalla proprietaria. Adito da quest'ultima, il
Consiglio di Stato ha confermato con risoluzione del 23 gennaio 2007 tale
accertamento.

C.
Contro la risoluzione governativa, la proprietaria si è aggravata dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo con un ricorso del 7 febbraio 2007,
chiedendo che fosse evaso anche il gravame oggetto di sospensione. Con
un'unica sentenza del 28 agosto 2007, la Corte cantonale ha respinto entrambi
i ricorsi, rilevando che la preesistenza del bosco e il mancato rilascio di
autorizzazioni di dissodamento imponevano di riconoscere la natura forestale
dell'area in discussione nonostante la scarsa vegetazione attualmente
esistente. La Corte cantonale ha inoltre ritenuto che i principi della buona
fede e della parità di trattamento non giustificavano in concreto di
considerare come non boschiva l'area in contestazione, che adempiva tutte le
condizioni previste dalla legge per essere qualificata tale.

D.
A.________ impugna questo giudizio con un ricorso in materia di diritto
pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale. Chiede con entrambi i rimedi di annullare sia la decisione
impugnata sia quelle emanate l'8 maggio 2001 e il 23 gennaio 2007 dal
Consiglio di Stato e di accertare il carattere non boschivo dell'intera
particella. In via subordinata chiede con il ricorso in materia di diritto
pubblico di rinviare la causa all'istanza inferiore per un nuovo giudizio nel
senso dei considerandi. La ricorrente fa essenzialmente valere la violazione
del diritto forestale, del divieto dell'arbitrio, della garanzia della
proprietà, del diritto di essere sentita e del principio della parità di
trattamento.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 III 462
consid. 2, 489 consid. 3).

1.2 La ricorrente presenta, oltre al rimedio ordinario del ricorso in materia
di diritto pubblico, anche un ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF). Nella fattispecie è tuttavia manifestamente aperta la
via del ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi dell'art. 82 segg.
LTF, visto che non si è in presenza di una delle eccezioni previste dall'art.
83 LTF.

1.3 Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima
istanza cantonale che ha confermato l'accertamento del carattere forestale di
una parte del fondo, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima
ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e
100 cpv. 1 LTF. La ricorrente ha partecipato al procedimento in sede
cantonale e, quale proprietaria del fondo oggetto dell'accertamento
litigioso, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica. Essa è
pertanto legittimata a ricorrere secondo l'art. 89 cpv. 1 LTF.

1.4
1.4.1 Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF) può essere
presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli
art. 95 e 96 LTF. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere
motivato in modo sufficiente. Il Tribunale federale esamina in linea di
principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo
farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si
pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 133 II
249 consid. 1.4.1). Inoltre, quando, come in concreto, la ricorrente invoca
la violazione di diritti costituzionali, a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il
Tribunale federale esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente
sollevate e motivate in modo chiaro e preciso, conformemente alla prassi in
vigore in materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 133 II 249 consid.
1.4.2 e rinvii, 133 III 393 consid. 6). Il Tribunale federale statuisce di
principio sulla base dei fatti accertati dall'autorità precedente (cfr. art.
105 cpv. 1 LTF), riservati i casi previsti dall'art. 105 cpv. 2 LTF. Questa
disposizione gli conferisce la possibilità di rettificare o completare
d'ufficio l'accertamento dei fatti della decisione impugnata nella misura in
cui lacune o errori dovessero apparire d'acchito come manifesti (DTF 133 IV
286 consid. 6.2).
1.4.2 Nella misura in cui la ricorrente si limita ad addurre un suo diverso
parere rispetto alle considerazioni contenute nel giudizio impugnato, senza
spiegare per quali ragioni esse violerebbero specifiche disposizioni della
legge federale sulle foreste, del 4 ottobre 1991 (LFo), il gravame non
adempie le citate esigenze di motivazione e non può quindi essere esaminato
nel merito. Inoltre, poiché un eventuale ordine di rimboschimento non è per
il momento in discussione, le censure ricorsuali relative alla difficile
fattibilità di un simile ordine esulano dall'oggetto del litigio, limitato
alla questione dell'accertamento del carattere forestale, e sono quindi
parimenti inammissibili.
Nel giudizio qui impugnato la Corte cantonale ha ritenuto in particolare
decisiva la situazione esistente in passato, prima che numerosi alberi
fossero abbattuti senza autorizzazione, ed ha addotto con chiarezza e
precisione le ragioni per cui l'area in questione adempiva, sotto il profilo
quantitativo e qualitativo, le condizioni per essere considerata di natura
boschiva. Spettava quindi alla ricorrente confrontarsi con gli argomenti
esposti al riguardo dai giudici cantonali, spiegando in particolare per quali
motivi gli accertamenti posti a fondamento del giudizio impugnato sarebbero
stati manifestamente insostenibili o chiaramente in contrasto con gli atti
(cfr., sulla nozione di arbitrio nell'accertamento dei fatti, DTF 129 I 8
consid. 2.1). Nella misura in cui si limita ad addurre l'intervenuta perdita
di interesse forestale sulla base della situazione attuale del terreno, la
ricorrente perde di vista il tema del litigio.

2.
2.1 Richiamando l'art. 10 LFo, la ricorrente lamenta innanzitutto la mancata
presa in considerazione dei suoi interessi personali nello stabilire il
limite dell'area boschiva.

2.2 Secondo l'art. 10 LFo, chi comprova un interesse degno di protezione può
far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo (cpv. 1). Al
momento dell'emanazione e della revisione dei piani di utilizzazione ai sensi
della LPT, deve essere ordinato un accertamento del carattere forestale
laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta
(cpv. 2). L'interesse degno di protezione ai sensi di questa disposizione
riguarda, evidentemente, solo la facoltà di chiedere l'accertamento della
natura boschiva di un fondo (o di una parte di esso). L'accertamento in
quanto tale si basa su criteri oggettivi e non dipende dalla volontà della
proprietaria. Esso si fonda infatti essenzialmente sulla situazione effettiva
dei luoghi in esame (vegetazione, densità, età, dimensione e funzione della
superficie coperta da alberi, come pure la sua connessione con le superfici
vicine), sulla nozione di foresta del diritto federale (cfr. art. 2 LFo) ed
eventualmente sui criteri previsti dal diritto cantonale di applicazione
conformemente all'art. 2 cpv. 4 LFo (cfr. DTF 124 II 85 consid. 3e, 113 Ib
357 consid. 2a). Una ponderazione con gli interessi privati o con altri
interessi pubblici toccati non deve per contro essere eseguita, sicché
l'interesse personale della ricorrente ad esercitare liberamente il proprio
diritto di proprietà è irrilevante al riguardo (cfr. DTF 124 II 85 consid. 3e
e 4d, 122 II 274 consid. 2b, 118 Ib 433 consid. 3a).

3.
3.1 La ricorrente ammette esplicitamente che la superficie in questione fino a
una trentina di anni fa era boschiva. Sostiene tuttavia, da un canto, che
dissodamenti eseguiti successivamente sarebbero stati leciti, siccome
antecedenti l'entrata in vigore della LFo, il 1° gennaio 1993, e, dall'altro,
che l'area non svolgerebbe ormai più funzioni forestali.

3.2 Determinante per l'accertamento forestale è, di regola, la situazione di
fatto al momento dell'emanazione della decisione di prima istanza. Tuttavia,
anche una superficie parzialmente o totalmente priva di alberi può essere
considerata boschiva se, come in concreto, è stata dissodata senza
autorizzazione (DTF 124 II 85 consid. 4d pag. 92, 113 Ib 357 consid. 2b, 108
Ib 509 consid. 6). Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, la
circostanza che gli alberi preesistenti su quella porzione del fondo siano
stati tagliati prima dell'entrata in vigore della LFo non è decisiva,
ritenuto che l'obbligo di conservazione della foresta e la necessità di
ottenere un'autorizzazione per procedere a un dissodamento sussistevano anche
sotto l'egida della previgente legge federale dell'11 ottobre 1902
concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste
(cfr. art. 31 LVPF; DTF 108 Ib 509 consid. 3).
D'altra parte, accennando semplicemente a un consenso tacito delle autorità
comunali, che avrebbero tollerato i tagli, la ricorrente non dimostra di
avere ricevuto un'assicurazione concreta, in base alla quale poteva in buona
fede ritenere il suo fondo interamente escluso dall'area forestale (cfr., sul
principio della buona fede, DTF 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1
e rispettivi rinvii). È quindi senza incorrere nell'arbitrio né violare il
diritto di essere sentito della ricorrente che la Corte cantonale ha ritenuto
non sufficientemente sostanziata l'invocazione del principio della buona
fede.

3.3 Per il resto, negando alla superficie litigiosa lo svolgimento di
funzioni forestali, la ricorrente si poggia sulla situazione di fatto
attualmente esistente che, come già rilevato, non è però decisiva nella
fattispecie, visto che è stata determinata da dissodamenti non autorizzati.
In considerazione delle caratteristiche del luogo, contraddistinto da un
pendio assai scosceso, è comunque a ragione che la Corte cantonale ha
riconosciuto al bosco una funzione protettiva legata alla prevenzione
dell'erosione del terreno. Nulla muta al riguardo la circostanza, asserita
dalla ricorrente, secondo cui il comparto non sarebbe inserito in una zona
soggetta a pericoli naturali né sarebbe particolarmente esposto a
scoscendimenti (cfr. DTF 113 Ib 357 consid. 2c; sentenza 1A.224/2002 del 7
aprile 2003, consid. 2.2, apparsa in: RDAT II-2003, n. 74, pag. 315 segg.).

4.
Adducendo infine che altre particelle vicine sarebbero libere da vincoli
forestali pur essendo state in realtà boschive, la ricorrente non dimostra
che la loro situazione sarebbe analoga per conformazione e caratteristiche a
quella della sua proprietà. Comunque, quand'anche i fondi vicini fossero
stati considerati a torto come non boschivi o fossero stati dissodati
illegalmente, le condizioni poste dalla giurisprudenza per ammettere
eccezionalmente una parità di trattamento nell'illegalità non sono invocate
dalla ricorrente né risultano realizzate nella fattispecie (cfr. DTF 127 I 1
consid. 3a, 125 II 152 consid. 5 pag. 166, 122 II 446 consid. 4a).

5.
Ne segue che il ricorso in materia di diritto pubblico deve essere respinto
nella misura della sua ammissibilità, mentre il ricorso sussidiario in
materia costituzionale deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono
la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico
è respinto.

2.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

3.
Le spese giudiziarie di complessivi fr. 2'000.-- sono poste a carico della
ricorrente.

4.
Comunicazione alla rappresentante della ricorrente, al Municipio di Lugano,
alla Sezione forestale del Dipartimento del territorio, al Consiglio di Stato
e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Lausanne, 8 gennaio 2008

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Gadoni