Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.291/2007
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


1C_291/2007 /biz

Sentenza del 19 dicembre 2007
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

A. ________SA,
ricorrente,
patrocinata dall'avv. dott. Arnaldo Bolla,

contro

Comune di Porza, 6948 Porza,
rappresentato dal Municipio, 6948 Porza,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Sezione forestale, 6501
Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, 6901 Lugano.

accertamento del carattere forestale,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il
10 agosto 2007 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
La A.________SA è proprietaria del fondo part. n. 425 di Porza, di
complessivi 2'771 m2, su cui sorgono un'abitazione ed alcune costruzioni
accessorie. La società ha chiesto il 16 ottobre 2001 alla Sezione forestale
del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino di accertare la natura
forestale o meno del terreno. Pendente tale domanda, con risoluzione del 6
novembre 2001, il Consiglio di Stato ha approvato, nell'ambito della
revisione del piano regolatore comunale, il limite del bosco a confine con la
zona edificabile per l'intero comprensorio comunale, includendo nell'area
forestale in particolare anche due porzioni della particella n. 425 ubicate
lungo il suo confine a nord-ovest, adiacenti a via San Rocco. Questa
decisione di accertamento non è stata impugnata dalla A.________SA. Il 10
dicembre 2001, la Sezione forestale le ha quindi comunicato che la domanda di
accertamento doveva ritenersi evasa a seguito dell'emanazione della
risoluzione governativa, rilevando comunque di avere verificato tale limite e
di ritenerlo corretto.

B.
Il 2 aprile 2004 la proprietaria ha chiesto alla Sezione forestale di volere
formalmente evadere la sua domanda di accertamento del 16 ottobre 2001 o, in
via subordinata, di riesaminare la decisione di accertamento generale del
Consiglio di Stato. Trattata come istanza di riesame, la richiesta è stata
respinta con decisione del 10 marzo 2005 dall'autorità cantonale, che ha
conseguentemente confermato per la particella n. 425 la delimitazione
dell'area boschiva stabilita con la decisione del 6 novembre 2001. Questa
decisione è stata confermata il 22 agosto 2006 dal Consiglio di Stato su
ricorso della proprietaria.

C.
Con sentenza del 10 agosto 2007 il Tribunale cantonale amministrativo ha
respinto un ricorso della proprietaria contro la risoluzione governativa. La
Corte cantonale ha ritenuto discutibile la circostanza che l'autorità
cantonale avesse riesaminato un accertamento forestale relativamente recente.
Ha nondimeno rilevato che, vista la preesistenza del bosco e considerata la
mancanza di autorizzazioni di dissodamento, la natura forestale dell'area in
discussione doveva essere ammessa nonostante la scarsa vegetazione
attualmente esistente.

D.
La A.________SA impugna con un ricorso in materia di diritto pubblico del 18
settembre 2007 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo in via
principale di annullarlo e di accertare l'assenza di carattere forestale del
fondo. In via subordinata postula di rinviare gli atti all'istanza inferiore
per una nuova decisione dopo l'assunzione delle prove richieste. La
ricorrente lamenta sostanzialmente la violazione del diritto di essere
sentito e della legge federale sulle foreste. Con un ulteriore scritto
dell'11 ottobre 2007 ha inoltre prodotto una fotografia aerea scattata nel
1967.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 III 462
consid. 2, 489 consid. 3).

1.2 Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima
istanza cantonale che ha confermato l'accertamento del carattere forestale di
una parte del fondo, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima
ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e
100 cpv. 1 LTF. La ricorrente ha partecipato al procedimento in sede
cantonale e, quale proprietaria del fondo oggetto dell'accertamento
litigioso, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica. Essa è
pertanto legittimata a ricorrere secondo l'art. 89 cpv. 1 LTF.

1.3
1.3.1 Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF) può essere
presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli
art. 95 e 96 LTF. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere
motivato in modo sufficiente. Il Tribunale federale esamina in linea di
principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo
farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si
pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 133 II
249 consid. 1.4.1). Il Tribunale federale statuisce di principio sulla base
dei fatti accertati dall'autorità precedente (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF),
riservati i casi previsti dall'art. 105 cpv. 2 LTF. Questa disposizione gli
conferisce la possibilità di rettificare o completare d'ufficio
l'accertamento dei fatti della decisione impugnata nella misura in cui lacune
o errori dovessero apparire d'acchito come manifesti. La ricorrente può
quindi contestare l'accertamento dei fatti determinanti per il giudizio solo
se siano stati stabiliti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF
o in maniera manifestamente inesatta (art. 97 cpv. 1 LTF), vale a dire
arbitraria, ciò che deve dimostrare con una motivazione conforme alle
esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF, analogamente alla prassi in vigore
in materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.2
e 1.4.3). Inoltre, l'esistenza di fatti accertati in modo inesatto o lesivo
del diritto non è di per sé una condizione sufficiente per condurre
all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata, occorrendo
pure che sia suscettibile di avere un'influenza determinante sull'esito del
procedimento (cfr. art. 97 cpv. 1 in fine LTF).

1.3.2 Nella misura in cui la ricorrente si limita ad addurre una sua diversa
opinione rispetto alle considerazioni contenute nel giudizio impugnato, senza
spiegare per quali ragioni esse violerebbero specifiche disposizioni della
legge federale sulle foreste, del 4 ottobre 1991 (LFo), il gravame non
adempie le citate esigenze di motivazione e non può quindi essere esaminato
nel merito. In particolare, laddove la ricorrente sostiene di non condividere
l'argomentazione della Corte cantonale secondo cui la superficie alberata
esistente in passato sul fondo era parte integrante della vasta area boschiva
che si sviluppa a nord-ovest, oltre la strada, le spettava pure di addurre
per quali ragioni gli accertamenti posti a fondamento del giudizio impugnato
sarebbero stati manifestamente insostenibili o chiaramente in contrasto con
gli atti (cfr., sulla nozione di arbitrio nell'accertamento dei fatti, DTF
129 I 8 consid. 2.1).

2.
2.1 La legge federale sulle foreste si fonda sul concetto dinamico di foresta,
in cui rientra ogni superficie ricoperta da alberi o arbusti forestali, che
possa svolgere funzioni forestali, non essendo per contro determinanti
l'origine, il genere di sfruttamento o la designazione nel registro fondiario
(cfr. art. 2 cpv. 1 LFo; Messaggio del Consiglio federale concernente la LFo,
del 29 giugno 1988, FF 1988 III 153). L'art. 10 cpv. 2 LFo prevede che al
momento dell'emanazione e della revisione dei piani di utilizzazione ai sensi
della LPT, deve essere ordinato un accertamento del carattere forestale
laddove le zone edificabili confinano o confineranno con la foresta. In base
a questi accertamenti, i margini della foresta sono inscritti nelle zone
edificabili giusta la LPT (cfr. art. 13 cpv. 1 LFo). Eventuali nuovi
popolamenti al di fuori di tali margini forestali non sono considerati
foreste (cfr. art. 13 cpv. 2 LFo). Questa regolamentazione è destinata ad
assicurare la coordinazione della legge forestale con il diritto della
pianificazione territoriale e, a tale scopo, limita quindi il concetto
dinamico di foresta (cfr. sentenza 1P.482/1999 del 9 giugno 2000, consid. 2a;
Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 4a ed., Berna
2002, pag. 187). La nozione riprende per contro efficacia qualora i fondi
siano rimossi dalla zona edificabile nell'ambito di una revisione del piano
di utilizzazione, i margini della foresta dovendo in tal caso essere
nuovamente verificati, sottoponendoli a una procedura di accertamento del
carattere forestale (cfr. art. 13 cpv. 3 LFo).

2.2 Nelle esposte circostanze, l'accertamento del limite del bosco a confine
con la zona edificabile approvato dal Consiglio di Stato il 6 novembre 2001 è
quindi di principio determinante e vincolante, sicché la Corte cantonale a
ragione ha ritenuto perlomeno discutibile il fatto che l'autorità lo abbia
riesaminato dopo un periodo tutto sommato breve. Ciò, in particolare, ove si
consideri che la giurisprudenza pone esigenze severe al rimedio del riesame,
segnatamente in materia forestale, ove, in considerazione dell'importanza
degli interessi pubblici che la legislazione forestale mira a salvaguardare,
occorre garantire la sicurezza dei rapporti giuridici anche riguardo ai
provvedimenti di conservazione e di manutenzione del bosco (cfr. sentenza
1A.136/2006 del 6 dicembre 2007, consid. 3.1; sentenza 1A.116/1998 del 3
settembre 1998, consid. 2a, apparsa in: RDAF 1999 I pag. 245 segg.; cfr. in
generale, sull'istituto del riesame, DTF 127 I 133 consid. 6, 120 Ib 42
consid. 2b; sentenza 1P.513/2004 del 14 luglio 2005, consid. 2.1 e 3.3,
apparsa in: RDAT I-2006, n. 4, pag. 11 segg.). Tanto più che, nella
fattispecie, la ricorrente aveva chiesto soltanto il 2 aprile 2004 alla
Sezione forestale di pronunciarsi formalmente sulla sua istanza del 16
ottobre 2001 e, subordinatamente, di riesaminare la decisione governativa di
accertamento generale. Formulata oltre due anni dopo che l'autorità cantonale
le aveva già comunicato, il 10 dicembre 2001, di considerare evasa l'istanza,
la richiesta della ricorrente poteva infatti anche apparire intempestiva
sotto il profilo della buona fede processuale (cfr. sentenza 1A.59/2003 del
17 marzo 2004, consid. 2.6, apparsa in: RDAT II-2004, n. 32, pag. 117 segg.).
La questione non deve tuttavia essere ulteriormente approfondita poiché la
precedente istanza ha comunque esaminato nel merito il gravame, sicché questa
Corte è tenuta a vagliare le censure sollevate (cfr. DTF 129 III 225 consid.
3 inedito).

3.
3.1 La ricorrente nega che la sua particella possa essere considerata
parzialmente forestale. Accenna al riguardo alla situazione esistente al
momento dell'accertamento, corrispondente a quella attuale, ove la presenza
di una recinzione e di un parco ne escluderebbero il carattere boschivo.
Sostiene che le considerazioni espresse dalla Corte cantonale sul carattere
boschivo sarebbero valide unicamente per la vasta area boschiva che si
sviluppa a nord-ovest del fondo, oltre la via San Rocco. Adduce che questa
strada, destinata ad assicurare l'accesso veicolare alle proprietà edificate
a valle, avrebbe nel tempo determinato il margine della foresta. Rileva
altresì che la superficie alberata della particella non raggiungerebbe
l'estensione minima per potere essere considerata foresta ai sensi della LFo
e che l'accertamento litigioso non poggerebbe su una sufficiente ponderazione
dei contrapposti interessi, trascurando in particolare l'interesse privato
della ricorrente a qualificare l'area quale parco o giardino.

3.2 L'accertamento della natura boschiva di un fondo (o di una parte di esso)
si fonda essenzialmente sulla situazione effettiva dei luoghi in esame
(vegetazione, densità, età, dimensione e funzione della superficie coperta da
alberi, come pure la sua connessione con le superfici vicine), sulla nozione
di foresta del diritto federale (cfr. art. 2 LFo) ed eventualmente sui
criteri previsti dal diritto cantonale di applicazione conformemente all'art.
2 cpv. 4 LFo (cfr. DTF 124 II 85 consid. 3e, 113 Ib 357 consid. 2a). Una
ponderazione con gli interessi privati o con altri interessi pubblici toccati
non deve per contro essere eseguita, sicché l'interesse della ricorrente ad
utilizzare la superficie litigiosa quale parco o giardino è irrilevante al
riguardo (cfr. DTF 124 II 85 consid. 3e, 118 Ib 433 consid. 3a). Né è
determinante la presenza di una recinzione, siccome l'obbligo legale di
conservazione della foresta sussiste indipendentemente dalla volontà del
proprietario di negarne il carattere boschivo (DTF 124 II 85 consid. 4d pag.
92).
Di regola, la situazione di fatto al momento dell'emanazione della decisione
di prima istanza è determinante per l'accertamento forestale. Tuttavia, anche
una superficie parzialmente o totalmente priva di alberi può essere
considerata boschiva se, come in concreto, è stata dissodata senza
autorizzazione (DTF 124 II 85 consid. 4d pag. 92, 113 Ib 357 consid. 2b, 108
Ib 509 consid. 6). Contrariamente al parere della ricorrente, l'entrata in
vigore, il 1° gennaio 1993, della LFo non è determinante al riguardo,
ritenuto che l'obbligo di conservazione della foresta e la necessità di
un'autorizzazione per procedere a un eventuale dissodamento sussistevano
anche sotto l'egida della previgente legge federale dell'11 ottobre 1902
concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste
(cfr. art. 31 LVPF; DTF 108 Ib 509 consid. 3).

3.3 La Corte cantonale ha confermato, come constatato dal Consiglio di Stato
sulla base della documentazione fotografica agli atti, la preesistenza,
perlomeno fino al 1995, sul settore nord-ovest del fondo part. n. 425, di
superficie boschiva di estensione corrispondente all'originaria decisione di
accertamento. I giudici cantonali hanno segnatamente rilevato che tale
superficie era costituita da specie vegetali tipicamente forestali e che, pur
essendo di dimensioni di per sé piuttosto ridotte, doveva ritenersi parte
integrante della vasta foresta che si estende sull'altro lato di via San
Rocco ricoprendo gran parte della collina. Essi hanno ritenuto che questa
strada, adiacente al lato nord-ovest della particella, non può essere
considerata come un elemento di separazione, risultando per contro
determinante la continuità del suolo boschivo legata alla prossimità tra le
chiome degli alberi situati lungo entrambi i lati di via San Rocco in
corrispondenza del fondo della ricorrente e di quello confinante (part. n.
424). La Corte cantonale ha inoltre riconosciuto una funzione protettiva e
sociale al complesso del comparto boschivo, che costituisce sotto il profilo
paesaggistico ed ambientale un'importante superficie verde a monte della zona
edificabile posta sulle pendici del monte San Rocco, destinata a prevenire
l'erosione del terreno collinare ed a permettere agli abitanti del
comprensorio di fruire di un'area rigenerante e di facile accesso.
Questi accertamenti non sono manifestamente inesatti o eseguiti in violazione
del diritto e le deduzioni tratte dai giudici cantonali non risultano
manifestamente insostenibili. La stessa ricorrente riconosce d'altra parte il
carattere forestale del comparto, ma solo per quanto concerne l'ampia area
boschiva che si sviluppa a nord-ovest del fondo, sul lato opposto della
strada. Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, risulta tuttavia
dalla documentazione fotografica agli atti una connessione sotto il profilo
spaziale e funzionale tra la vegetazione lungo entrambi i lati della strada,
segnatamente all'altezza del fondo della ricorrente. La superficie arborea
esistente in passato, come illustrato dalle fotografie aeree, appare infatti
rilevante e assai fitta anche sul lato a valle della strada, ove una porzione
boschiva della proprietà della ricorrente, adiacente a via San Rocco, era
pure contigua a quella presente sulla confinante part. n. 424, caratterizzata
da una vegetazione analoga. Nonostante la breve interruzione costituita dalla
strada, tale superficie formava, con il bosco collinare a nord-ovest,
un'ampia area boschiva unitaria. La conclusione dei giudici cantonali secondo
cui esisteva una continuità del suolo boschivo è quindi corretta e, a
prescindere dall'inammissibilità della prova (art. 99 cpv. 1 LTF), appare
avvalorata anche dalla fotografia aerea prodotta dal patrocinatore della
ricorrente in questa sede.

3.4 Nelle esposte circostanze, poiché la precedente istanza ha rettamente
riconosciuto sulla base della documentazione agli atti il parziale carattere
forestale del fondo, è senza violare il diritto di essere sentito che ha
rinunciato ad assumere ulteriori prove sulla base di un apprezzamento
anticipato della loro irrilevanza (cfr., sull'apprezzamento anticipato delle
prove, DTF 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc, 417 consid. 7b,
124 I 208 consid. 4a e rinvii).

4.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua
ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico
della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Comune di Porza, alla
Sezione forestale del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, al
Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 19 dicembre 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere:

Féraud  Gadoni