Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.287/2007
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


1C_287/2007 /biz

Sentenza del 17 marzo 2008
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Aeschlimann, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

A. ________AG,
Comunione ereditaria B.________,
ricorrenti,
patrocinati dalla dott. iur. Matea Pessina,

contro

C.________,
patrocinato dall'avv. Stefano Ferrari,
D.________SA e litisconsorti,
patrocinati dall'avv. Matteo Rossi,

E.________,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Comune di Mendrisio, rappresentato dal Municipio, 6850 Mendrisio.

piano di quartiere,

ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia
costituzionale contro la sentenza emanata il 9 luglio 2007 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 23 novembre 1998 il Consiglio comunale di Mendrisio ha adottato la
revisione del piano regolatore, che prevedeva tra l'altro la facoltà di
allestire piani di quartiere alle condizioni disciplinate dall'art. 15 cpv. 2
delle sue norme di attuazione (NAPR). Con risoluzione del 2 novembre 2000 il
Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha approvato la revisione, come nelle
considerazioni di merito e nella decisione dei ricorsi. Nei considerandi
della decisione, ha ordinato al Comune di precisare, secondo quanto esposto
nella decisione stessa, l'art. 15 cpv. 2 NAPR mediante una variante.
Quest'ultima è in seguito stata elaborata dal Comune e sottoposta nel giugno
del 2003 al Dipartimento del territorio per l'esame preliminare.

B.
Il 4 aprile 2006 la comunione ereditaria B.________, quale proprietaria, e la
A.________AG, quale istante, hanno presentato due domande di costruzione per
un piano di quartiere concernente i fondi part. n. 602, 603 e 604 di
Mendrisio e per la relativa edificazione con due blocchi di condomini.
Numerosi vicini, segnatamente le parti qui resistenti, si sono opposti alla
domanda. Con decisioni del 2 ottobre 2006, il Municipio, acquisito il
preavviso favorevole dell'autorità cantonale, ha rilasciato le licenze
edilizie con cui ha approvato sia il piano di quartiere sia la sua
realizzazione, respingendo nel contempo le opposizioni. Gli opponenti hanno
allora adito il Consiglio di Stato, che, con risoluzione del 6 marzo 2007, ha
accolto i gravami e annullato le licenze edilizie. Il Governo ha
essenzialmente rilevato che l'art. 15 cpv. 2 NAPR non era in vigore siccome
non era stato approvato, la variante del giugno 2003 essendo peraltro stata
oggetto unicamente dell'esame preliminare. Con risoluzione del 22 marzo 2007,
in accoglimento di un'istanza di revisione della A.________AG e della
comunione ereditaria B.________, il Governo ha rilevato che la mancata
indicazione della comunione ereditaria quale parte soccombente nella
decisione del 6 marzo 2007 costituiva un'inavvertenza, correggendo quindi il
vizio.

C.
Con sentenza del 9 luglio 2007 il Tribunale cantonale amministrativo ha
respinto i ricorsi presentati dalla comunione ereditaria B.________ e dalla
A.________AG, nonché dal Comune di Mendrisio, contro le risoluzioni
governative. La Corte cantonale ha ritenuto che non sussistesse alcun dubbio
circa l'inapplicabilità dell'art. 15 cpv. 2 NAPR per la mancata approvazione
da parte del Consiglio di Stato.

D.
La comunione ereditaria B.________ e la A.________AG impugnano con un ricorso
in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di
annullarlo. Fanno valere la violazione del diritto di essere sentiti, del
divieto dell'arbitrio, della garanzia della proprietà e della libertà
economica.

E.
La Corte cantonale si conferma nella sua sentenza, mentre il Consiglio di
Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale. Pure il Comune di
Mendrisio si rimette al giudizio di questa Corte, ribadendo nondimeno di
ritenere l'art. 15 cpv. 2 NAPR approvato. Gli opponenti postulano
sostanzialmente la reiezione del gravame.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 III 462
consid. 2, 489 consid. 3).

1.1 Con il giudizio impugnato, il Tribunale cantonale amministrativo ha in
sostanza confermato il diniego delle licenze edilizie pronunciato dal
Governo. Giusta l'art. 82 lett. a LTF il Tribunale federale giudica i ricorsi
contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico. Questo rimedio
è dato anche nel campo del diritto edilizio e della pianificazione del
territorio, come è qui il caso. La LTF non prevede infatti un'eccezione al
riguardo e l'art. 34 cpv. 1 LPT, nella versione in vigore dal 1° gennaio
2007, stabilisce che i rimedi giuridici proponibili dinanzi alle autorità
federali sono retti dalle disposizioni generali sull'amministrazione della
giustizia federale (cfr. DTF 133 II 353 consid. 2 e 3.3, 409 consid. 1.1;
sentenza 1C_153/2007 del 6 dicembre 2007, consid. 1.1 e 1.2).
1.2 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore (art. 89 cpv. 1 lett. a LTF). Quali proprietari dei fondi dedotti
in edificazione ed istanti nella procedura edilizia, essi sono direttamente
toccati dalla decisione impugnata, che nega loro la possibilità di realizzare
il progetto edilizio, ed hanno quindi un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF). Il ricorso
in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF), tempestivo (art. 100 cpv. 1 in
relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) e diretto contro una decisione
finale (art. 90 LTF), resa da un'autorità cantonale di ultima istanza (art.
86 cpv. 1 lett. d LTF), è quindi di massima ammissibile. Il ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), semplicemente
indicato dai ricorrenti nel titolo del gravame, è di conseguenza
inammissibile.

1.3 Quando, come in concreto, è invocata la violazione di diritti
costituzionali, a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale
esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e
motivate in modo chiaro e preciso, conformemente alla prassi in vigore in
materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 e
rinvii, 133 III 393 consid. 6). Laddove i ricorrenti accennano semplicemente
a una pretesa violazione della garanzia della proprietà e della libertà
economica senza spiegare per quali ragioni e in che misura tali garanzie
sarebbero state disattese dalla Corte cantonale, il gravame è inammissibile
per carenza di motivazione. Questa conclusione si impone anche quando essi
invocano genericamente il divieto dell'arbitrio senza sostanziare perché il
giudizio impugnato sarebbe manifestamente insostenibile, in contraddizione
manifesta con una norma o un principio giuridico indiscusso o chiaramente
lesivo del sentimento di giustizia e dell'equità (cfr., sul divieto
dell'arbitrio, DTF 131 I 57 consid. 2, 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 273 consid.
2.1 e rinvii).

2.
2.1 I ricorrenti lamentano una violazione del diritto di essere sentito,
poiché la Corte cantonale avrebbe motivato soltanto brevemente il suo
giudizio, senza confrontarsi con tutti gli argomenti sollevati riguardo alla
pretesa validità dell'art. 15 cpv. 2 NAPR.

2.2 Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la
giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di
ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze troppo severe
all'obbligo di motivazione: l'autorità giudicante è tenuta a esprimersi
unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche
maniera sul giudizio di merito, e non su ogni asserzione delle parti. La
garanzia ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli
interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di
impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di
esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 129 I 232 consid. 3.2,
126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa in fine).

2.3 La criticata decisione adempie chiaramente queste esigenze. I giudici
cantonali si sono confrontati con il contenuto della risoluzione governativa
del 2 novembre 2000 ed hanno spiegato per quali ragioni la disposizione
comunale litigiosa non poteva essere ritenuta approvata. Essi hanno dato atto
che il diniego dell'approvazione non era invero stato espresso in modo
esplicito dal Consiglio di Stato, che si era limitato a rinviare gli atti al
Comune affinché elaborasse una variante. Hanno tuttavia parimenti addotto
perché nella fattispecie non poteva essere attribuita una rilevanza decisiva
a questa circostanza. Il fatto che la precedente istanza non abbia
formalmente ripreso ogni singola argomentazione ricorsuale, respingendola
esplicitamente, non è determinante. Sotto il profilo del diritto di essere
sentito è infatti determinante ch'essa si sia pronunciata sui punti rilevanti
per il giudizio, respingendo implicitamente le censure manifestamente
infondate sollevate dai ricorrenti e consentendo loro, per finire, di
afferrare la portata della sentenza e di impugnarla in questa sede con
cognizione di causa.

3.
3.1 I ricorrenti reputano violato il divieto dell'arbitrio, poiché la Corte
cantonale, pur riconoscendo che il rifiuto di approvare l'art. 15 cpv. 2 NAPR
non era stato formulato in modo esplicito dal Governo, non si sarebbe
addentrata nelle loro argomentazioni ricorsuali, approfondendo ulteriormente
la questione.

3.2 Come visto, la censura di arbitrio è inammissibile per carenza di
motivazione e, così come formulata, si confonde con quella, infondata, di
violazione del diritto di essere sentito. È comunque in modo tutt'altro che
arbitrario che la Corte cantonale, esaminati i considerandi della risoluzione
governativa del 2 novembre 2000 e valutata la portata della norma litigiosa e
delle precisazioni imposte al Comune riguardo alla sua formulazione, ne ha
confermato la mancata approvazione e la conseguente inapplicabilità. D'altra
parte, il rinvio degli atti disposto dal Consiglio di Stato con l'esplicito
ordine al Comune di precisare l'art. 15 cpv. 2 NAPR mediante una variante,
implicava di principio la ripetizione della procedura di approvazione ed
escludeva quindi l'immediata entrata in vigore della disposizione (cfr. art.
37 della legge cantonale di applicazione della LPT, del 23 maggio 1990).

4.
4.1 Richiamando il principio della buona fede, i ricorrenti chiedono di
essere tutelati nella fiducia che avrebbero riposto nell'avvenuta
approvazione della norma comunale. Sostengono che il Governo sarebbe incorso
in un comportamento contraddittorio, opponendo loro la mancata approvazione
della disposizione solamente in sede di ricorso contro le licenze edilizie.
Sottolineano che pure il Comune riteneva valido l'art. 15 cpv. 2 NAPR e che,
preavvisando favorevolmente le domande di costruzione, anche il Dipartimento
del territorio ha rafforzato la loro convinzione che la norma fosse stata
approvata.

4.2 Il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost., tutela
innanzitutto la fiducia riposta dal cittadino in un'assicurazione ricevuta
dall'autorità nell'ambito di una situazione concreta (DTF 131 II 627 consid.
6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii). I ricorrenti
non invocano la tutela dell'affidamento sulla base di assicurazioni
rilasciate loro dall'autorità, ma lamentano essenzialmente un preteso
comportamento contraddittorio del Consiglio di Stato. Annullando le licenze
edilizie rilasciate dal Municipio, il Consiglio di Stato ha tuttavia
semplicemente rilevato la mancata approvazione della disposizione
pianificatoria sulla scorta della sua precedente risoluzione del 2 novembre
2000. Il Governo non è quindi incorso in alcuna contraddizione, ma ha
sostanzialmente ribadito, nel caso specifico, l'inapplicabilità della norma.
Per quanto ammissibile, anche questa censura è pertanto infondata.

5.
Ne segue che il ricorso in materia di diritto pubblico, nella misura della
sua ammissibilità, deve essere respinto, mentre il ricorso sussidiario in
materia costituzionale deve essere dichiarato inammissibile. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei
ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF), che rifonderanno ai resistenti patrocinati
da un legale un'equa indennità per ripetibili della sede federale (art. 68
cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico
è respinto.

2.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in
solido. Essi rifonderanno in solido ai resistenti D.________SA e
litisconsorti un'indennità complessiva di fr. 2'000.-- ed al resistente
C.________ un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede
federale.

4.
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Municipio
di Mendrisio, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone
Ticino.

Losanna, 17 marzo 2008

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Gadoni