Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.24/2007
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{T 0/2}
1C_24/2007 /biz

Sentenza del 15 marzo 2007
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Crameri.

A. ________,
ricorrente,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
casella postale, 6901 Lugano.

disdetta del rapporto d'impiego,

ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia
costituzionale contro la sentenza emanata il 24 gennaio 2007 dal Tribunale
cantonale amministrativo.

Fatti:

A.
A. ________, nata nel 1962, ha iniziato a lavorare per lo Stato del Cantone
Ticino nel novembre del 1982 quale impiegata d'ufficio. Il 24 gennaio 1984 il
Consiglio di Stato l'ha nominata funzionaria amministrativa. È poi stata più
volte trasferita presso diversi uffici. Considerate le numerose, ripetute e
in parte prolungate assenze per malattia, nonché la dimostrata inidoneità a
inserirsi in un lavoro di gruppo, il 18 maggio 2004 il Consiglio di Stato ha
prospettato all'interessata l'intenzione di rescindere il rapporto d'impiego.
Fallito il tentativo di conciliazione, con decisione del 17 agosto 2004 il
Governo cantonale ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto al 28
febbraio 2005, riconoscendole un'indennità d'uscita di fr. 65'708.30.

Avverso questa decisione l'interessata è insorta dinanzi al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino che, statuendo il 24 gennaio 2007, ha
respinto il ricorso.

B.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia di diritto
pubblico e, in via subordinata, con un ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale. Chiede di annullarla per grave
violazione dei diritti costituzionali e di ordinare che in futuro la
procedura di conciliazione debba essere impugnata dinanzi al Pretore. Postula
inoltre di rinviare la causa al Consiglio di Stato per nuova istruzione,
escludendo il potere decisionale della Commissione paritetica e dei
sindacati.

Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1.
1.1 La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il
1° gennaio 2007 (RU 2006 I 1205), della legge federale sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Il ricorso, anche se la ricorrente
richiama l'art. 88 OG riguardo alla sua legittimazione, è quindi disciplinato
dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF).

1.2 La ricorrente, patrocinata da un legale di fiducia nella sede cantonale,
rileva, senza tuttavia formulare un'esplicita richiesta, che il Tribunale
federale, viste le sue condizioni economiche, potrebbe concederle il gratuito
patrocinio (art. 41 e 64 cpv. 2 e 3 LTF). La domanda, contenuta nel gravame
impostato il giorno prima della scadenza del termine ricorsuale (art. 100
cpv. 1 LTF), è priva di interesse pratico e attuale, poiché il ricorso non
poteva più essere tempestivamente completato. L'istanza non può pertanto
essere accolta.

1.3 Presentato da una parte che ha partecipato al procedimento, direttamente
toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 LTF), il ricorso, tempestivo
(art. 100 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF)
resa in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) da un'autorità
cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), è di massima
ammissibile.

1.4 Nella fattispecie, anche se la ricorrente non si esprime del tutto al
riguardo, è manifestamente raggiunto il valore litigioso minimo previsto
dall'art. 85 cpv. 1 lett. b LTF. In siffatte circostanze, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli art. 113 e segg. LTF,
presentato in via subordinata, ma privo di una qualsiasi motivazione circa
una lesione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), neppure indicati dalla
ricorrente, è inammissibile.

1.5 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto,
conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Secondo l'art. 42
cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente. Il
Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate;
esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza,
tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono
presentate nella sede federale.

1.6 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo
accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o
in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). La
parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità
inferiore deve quindi spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo
ritiene che le condizioni di una delle citate eccezioni previste dall'art.
105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tener conto
di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione
impugnata (cfr. DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140).

2.
2.1 Nella decisione impugnata, esposti i numerosi trasferimenti della
ricorrente presso i diversi uffici dell'Ammnistrazione cantonale, è stato
stabilito che sulla base degli atti di causa, almeno all'inizio, il suo
rapporto d'impiego è stato caratterizzato da notevoli turbolenze nei rapporti
con i superiori e con i colleghi, rispettivamente da frequenti assenze di
breve durata, riconducibili all'ambiente di lavoro. Secondo i giudici
cantonali, i referti del medico cantonale evidenziano l'esistenza di un nesso
tra il particolare carattere della ricorrente e le situazioni di conflitto
che ne sono scaturite sul posto di lavoro da un lato e le assenze di breve
durata dall'altro. In particolare, un atto di aperta insubordinazione, dalla
quale la ricorrente non è receduta, è degenerato in una situazione di
conflitto, che ha indotto l'autorità a trasferirla ad altre funzioni. Dopo
oltre un anno e mezzo di assenza, pressoché ininterrotta, la ricorrente ha
poi messo in atto uno sciopero della fame. Secondo l'accertamento della Corte
cantonale, in quelle circostanze erano dati i presupposti per disdire il
rapporto d'impiego con una dipendente riottosa, incapace di integrarsi nelle
funzioni alternative, comunque adeguate alla sua preparazione professionale,
offertele per porre rimedio a una situazione conflittuale creata dalla
ricorrente con il suo comportamento indisciplinato.

2.2 La ricorrente, limitandosi a richiamare un rapporto redatto dal
responsabile dell'ufficio del governo elettronico e ignorando completamente
tutti gli altri a suo sfavore, si limita a sostenere d'aver svolto il proprio
lavoro con molto impegno e serietà. Con questo accenno, ella si basa tuttavia
su un accertamento dei fatti diverso da quello posto a fondamento del
giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF), senza minimamente censurare
quello esposto nella criticata sentenza (art. 97 cpv. 1 LTF). In tale misura
il ricorso è quindi manifestamente inammissibile.

2.3 La ricorrente sostiene poi che i diversi cambiamenti e trasferimenti
farebbero parte di una non meglio precisata strategia di mobbing. Al riguardo
ella si limita tuttavia a meri accenni teorici su questo fenomeno e a
rilevare che da un'analisi, ch'ella tralascia tuttavia di esporrre,
risulterebbe che l'ipotesi della messa in atto di questa strategia sarebbe
attendibile. Ora, anche riguardo a questa censura la ricorrente non si
confronta del tutto con i motivi posti a fondamento della criticata
decisione, secondo la quale, anche sulla base dell'esame di un certificato
medico, è stato accertato che non si poteva in nessun caso ravvisare una
siffatta fattispecie. Su questo punto si può rimandare ai motivi della
decisione impugnata (art. 109 cpv. 3 LTF). Neppure gli accenni di critica
alla procedura dinanzi alla Commissione paritetica e alla pretesa
deferibilità del contenzioso davanti alla Pretura, non adempiono
manifestamente le citate esigenze di motivazione ed essendo inoltre nuovi
(art. 99 LTF), sono inammissibili.

3.
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, dev'essere respinto in
quanto ammissibile (art. 109 cpv. 2 lett. a LTF). Si può eccezionalmente
rinunciare, tenuto conto anche della situazione finanziaria esposta dalla
ricorrente, a prelevare una tassa di giustizia (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico
è respinto.

2.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

3.
Non si prelevano spese giudiziarie.

4.
Comunicazione alla ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 15 marzo 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: