Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.247/2007
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1C_247/2007 /biz

Sentenza dell'11 marzo 2008
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

A. ________,
ricorrente,
patrocinato dall'avv. Curzio Fontana,

contro

Comunione ereditaria fu B.B.________,
composta da C.B.________, D.B.________, E.B.________, F.B.________,
patrocinati dall'avv. Gianfrancesco Beltrami,
Municipio di Locarno, piazza Grande 18,
casella postale, 6601 Locarno,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Servizi generali, Ufficio
delle domande di costruzione,
viale Stefano Franscini 17, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona,

licenza edilizia,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il
19 giugno 2007 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:

A.
Il 12 dicembre 2005 l'arch. A.________ ha presentato al Municipio di Locarno
una domanda di costruzione per ristrutturare e innalzare di tre piani lo
stabile di appartamenti che sorge sul fondo part. n. 4781, lungo via
Vallemaggia, e per costruire una nuova palazzina dalle caratteristiche simili
sul fondo confinante part. n. 5793. Alla domanda si è tra l'altro opposto
B.B.________, proprietario della particella confinante n. 2481. L'istante ha
successivamente presentato, nella procedura della notifica, una variante che
modificava il progetto sui punti contestati dal vicino: questi si è però
nuovamente opposto.
L'11 ottobre 2006 il Municipio di Locarno, acquisito il preavviso favorevole
dell'autorità cantonale, ha rilasciato all'istante la licenza edilizia,
subordinandola ad alcune condizioni ed evadendo ai sensi dei considerandi le
opposizioni. Questa decisione è stata confermata il 13 marzo 2007 dal
Consiglio di Stato del Cantone Ticino su ricorso dell'opponente, che nel
frattempo (il 19 febbraio 2007) era deceduto.

B.
Contro la risoluzione governativa, la comunione ereditaria B.________ ha
presentato il 19 aprile 2007 un ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo. Il 23 aprile 2007 l'istante ha chiesto la reiezione in ordine
del gravame, siccome non vi figuravano tutti gli eredi. Il 7 maggio 2007 il
patrocinatore della comunione ereditaria ne ha ribadito la legittimazione
attiva, specificandone i componenti. Con sentenza del 19 giugno 2007 la Corte
cantonale ha parzialmente accolto il ricorso, confermando la licenza edilizia
solo per la sopraelevazione dello stabile esistente sul fondo part. n. 4781 e
annullandola per il resto. Ha in particolare rilevato che non era rispettata
la superficie verde minima prescritta dalle norme di attuazione del piano
regolatore comunale e ritenuto, con riferimento al principio di
proporzionalità, che il difetto poteva essere facilmente eliminato solo
rinunciando all'edificazione del nuovo stabile e all'autorimessa coperta
prevista tra i due edifici.

C.
L'arch. A.________ impugna con un "ricorso in materia di diritto pubblico e
contestuale ricorso sussidiario in materia costituzionale" al Tribunale
federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo e di confermare
integralmente la licenza edilizia rilasciatagli dal Municipio. In via
subordinata chiede di rinviare gli atti alla precedente istanza, affinché
confermi la validità della licenza e disponga eventualmente determinate
clausole accessorie volte a garantire il rispetto dell'area verde minima. Il
ricorrente fa valere la violazione del diritto di essere sentito, siccome la
Corte cantonale non ha esplicitamente statuito sulla contestazione della
carente capacità processuale della comunione ereditaria. Lamenta inoltre la
violazione del divieto dell'arbitrio e dell'autonomia comunale con
riferimento al mancato rispetto del requisito dell'area verde minima.

D.
Nella risposta al gravame, la Corte cantonale precisa di avere, per prassi,
sempre ammesso le comunioni ereditarie quali comparenti in giudizio,
chiedendo semmai in un secondo tempo la specificazione dei componenti. Rileva
inoltre di non essersi ritenuta in grado di apportare gli emendamenti che
avrebbero permesso di correggere il progetto. Il Consiglio di Stato si
rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre l'Ufficio delle domande di
costruzione del Dipartimento del territorio non formula osservazioni. Il
Municipio di Locarno si rimette pure al giudizio di questa Corte, precisando
che la superficie destinata ai parcheggi lungo via Vallemaggia non può essere
considerata quale area verde e che il numero totale di parcheggi previsti nel
progetto approvato (25 stalli) corrisponde al fabbisogno effettivo. La
comunione ereditaria opponente postula la reiezione del gravame. Con
osservazioni del 10 dicembre 2007 il ricorrente si è espresso sulle risposte
della Corte cantonale e del Municipio.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 III 462
consid. 2, 489 consid. 3).

1.2 Con il giudizio impugnato, il Tribunale cantonale amministrativo ha
parzialmente annullato la licenza edilizia rilasciata all'istante dal
Municipio di Locarno. Giusta l'art. 82 lett. a LTF il Tribunale federale
giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in cause di diritto
pubblico. Questo rimedio è dato anche nel campo del diritto edilizio e della
pianificazione del territorio, come è qui il caso. La LTF non prevede infatti
un'eccezione al riguardo e l'art. 34 cpv. 1 LPT, nella versione in vigore dal
1° gennaio 2007, stabilisce che i rimedi giuridici proponibili dinanzi alle
autorità federali sono retti dalle disposizioni generali sull'amministrazione
della giustizia federale (cfr. DTF 133 II 353 consid. 2 e 3.3, 409 consid.
1.1; sentenza 1C_153/2007 del 6 dicembre 2007, consid. 1.1 e 1.2).
1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore (art. 89 cpv. 1 lett. a LTF). Quale comproprietario dei fondi
dedotti in edificazione e istante nella procedura edilizia è direttamente
toccato dalla decisione impugnata, che gli nega la possibilità di realizzare
una parte del progetto, e ha quindi un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF). Il ricorso
in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF), tempestivo (art. 100 cpv. 1 in
relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) e diretto contro una decisione
finale (art. 90 LTF), resa da un'autorità cantonale di ultima istanza (art.
86 cpv. 1 lett. d LTF), è di massima ammissibile. Il ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), semplicemente indicato dal
ricorrente nel titolo del gravame, è di conseguenza inammissibile.

2.
2.1 Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale una violazione del suo
diritto di essere sentito per non avere formalmente statuito sulla censurata
carenza di capacità della comunione ereditaria di essere parte in giudizio.
Sostiene, richiamando al riguardo l'art. 602 CC e il diritto procedurale
cantonale, che il ricorso dinanzi alla precedente istanza avrebbe dovuto
essere dichiarato inammissibile poiché non menzionava tutti gli eredi.

2.2 Secondo l'art. 602 CC gli eredi sono proprietari in comune dei beni
facenti parte della successione e solo in comune possono disporne, fatte
salve le facoltà di rappresentazione e amministrazione previste per contratto
o per legge. Una comunione ereditaria non ha veste di persona giuridica e
pertanto non possiede neppure la capacità giuridica. A parte la possibilità
che un rappresentante comune di tutti gli eredi agisca per conto della
comunione ereditaria e riservati altri casi che non entrano qui in
considerazione, singoli eredi non sono legittimati ad agire in nome e per
conto della comunione; soltanto l'insieme dei proprietari in comune, quali
litisconsorti necessari, è infatti abilitato a far valere i diritti della
comunione ereditaria (DTF 125 III 219 consid. 1a, 119 Ib 56 consid. 1a;
sentenza 1P.345/1994 del 14 dicembre 1994, consid. 2, apparsa in: RDAT
II-1995, n. 56, pag. 149 segg.). Questa disciplina trova conferma, a livello
processuale, nella procedura civile cantonale (cfr. art. 41 CPC/TI; cfr.
Bruno Cocchi/Francesco Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 16 all'art. 38 e n. 4 all'art. 41
CPC/TI). Richiamata dal ricorrente, questa regolamentazione troverebbe
applicazione per il rinvio della legge ticinese di procedura per le cause
amministrative, del 19 aprile 1966 (cfr. art. 24 LPamm).

2.3 In realtà, nell'ambito del procedimento amministrativo ticinese, la
giurisprudenza cantonale non pone esigenze severe riguardo alla
legittimazione ricorsuale dei membri di una comunione ereditaria (cfr.
risposta del 1° ottobre 2007 della Corte cantonale; Marco Borghi/Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 11 all'art.
43 LPamm). Nelle fattispecie, a prescindere da questa circostanza, le esposte
esigenze in tema di legittimazione a ricorrere possono comunque essere
considerate soddisfatte. Il ricorso del 19 aprile 2007 dinanzi alla
precedente istanza è invero stato presentato dalla "Comunione ereditaria fu
B.B.________, rappr. dalla signora C.B.________". Con un atto del 23 aprile
2007 l'istante ha lamentato la mancata indicazione di tutti gli eredi,
chiedendo sostanzialmente di dichiarare irricevibile il gravame. Invitato
dalla Corte cantonale a pronunciarsi al riguardo, il patrocinatore della
comunione ereditaria ha specificato il 7 maggio 2007 i nominativi di tutti
gli eredi e ribadito che C.B.________ li rappresentava. La Corte cantonale ha
intimato all'istante queste osservazioni, assegnandogli contestualmente un
termine per presentare la risposta di merito: egli l'ha poi inoltrata senza
più esprimersi sulla questione della legittimazione ricorsuale. Risulta
quindi che il patrocinatore della comunione ereditaria ha indicato entro il
termine assegnatogli i nominativi di tutti gli eredi e la procedura ha
garantito all'istante la facoltà di esprimersi al riguardo. Nella misura in
cui prestasse il fianco alle critiche dell'istante riguardo alla mancata
indicazione di tutti i componenti della comunione ereditaria, il ricorso
dinanzi alla Corte cantonale è stato tempestivamente completato con
l'indicazione degli eredi mancanti, sicché è senza incorrere nell'arbitrio o
eccedere nel proprio potere d'apprezzamento che la precedente istanza è
entrata nel merito del gravame. Essa non ha per finire nemmeno disatteso il
diritto di essere sentito dell'istante, poiché, esaminando nel merito le
censure ricorsuali, ha implicitamente respinto l'obiezione della carenza di
capacità processuale.

3.
3.1 Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe escluso a torto dal
computo dell'area verde talune parti dei manufatti, negando poi la licenza
edilizia per tutto il nuovo stabile e l'autorimessa. Al fine di garantire la
conformità dell'intero progetto, avrebbe invece dovuto ricercare semplici
correttivi che avrebbero consentito di recuperare i circa 30 m2 di area verde
mancante. Adduce che si sarebbe segnatamente potuto sopprimere il locale
deposito del nuovo stabile e ripristinare le aiuole verso via Vallemaggia,
previste nella domanda di costruzione originaria. Lamenta al riguardo una
violazione dell'autonomia comunale, del divieto dell'arbitrio e del principio
della proporzionalità.

3.2 Secondo la giurisprudenza resa nell'ambito del previgente rimedio del
ricorso di diritto pubblico (art. 84 segg. OG), il Tribunale federale
riconosce ai privati la facoltà di invocare l'autonomia comunale a titolo
ausiliario, a sostegno di altre censure (DTF 119 Ia 214 consid. 2c, 116 Ia
221 consid. 1e e rinvio). Ciò tuttavia solo quando il Comune non abbia
espressamente o per atti concludenti rinunciato ad avvalersene (DTF 107 Ia 96
consid. 1c; sentenza 1P.319/2002 del 25 novembre 2002, consid. 1.2, apparsa
in: RDAT I-2003, n. 59, pag. 211). Non vi è motivo di scostarsi da questa
prassi nel contesto del ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art.
82 segg. LTF.
In concreto, è quantomeno dubbio che il ricorrente possa validamente invocare
una pretesa violazione dell'autonomia comunale poiché dalla risposta
presentata dal Municipio di Locarno in questa sede, risulta che l'autorità
comunale accetta la decisione dell'ultima istanza cantonale sulla questione
della superficie verde e contesta le argomentazioni del ricorrente. Visto
l'esito del ricorso, il quesito non deve comunque essere ulteriormente
approfondito.

3.3 Nell'ambito del ricorso in materia di diritto pubblico per violazione
dell'autonomia comunale, il Tribunale federale esamina sotto il profilo
ristretto dell'arbitrio sia l'applicazione del diritto edilizio cantonale e
comunale sia l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti (DTF 132
I 68 consid. 1.1, 131 I 91 consid. 1 e rinvii). Nella misura in cui il
ricorrente prospetta in questa sede possibili soluzioni che permetterebbero
di raggiungere la quota minima di area verde prevista dal diritto comunale,
il gravame è inammissibile. Egli disattende infatti, che il ricorso in
materia di diritto pubblico è dato unicamente per fare valere la violazione
del diritto (art. 95 LTF), sicché il Tribunale federale non è abilitato a
stabilire la soluzione più adeguata per correggere le carenze della domanda
di costruzione.

3.4 Giusta l'art. 13 lett. a cpv. 4 delle norme di attuazione del piano
regolatore di Locarno (settore 2), il 40 % della superficie edificabile deve
essere mantenuta libera da costruzioni e per almeno la metà sistemata a
verde. Limitandosi ad addurre genericamente che la Corte cantonale non
avrebbe potuto decidere in luogo del Comune ciò che non andava considerato
quale "area verde", il ricorrente non fa valere, con una motivazione conforme
agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, l'applicazione manifestamente
insostenibile di questa disposizione, né sostanzia un accertamento dei fatti
arbitrario (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 133 II 249 consid. 1.4).
Gli accertamenti contenuti nel giudizio impugnato riguardo alle superfici
verdi non sono comunque in contrasto con gli atti, ma sono del tutto conformi
ai piani di costruzione (cfr. piani n. 50 e 51). Fondandosi in modo
sostenibile sulle caratteristiche dei manufatti, e senza quindi abusare del
proprio potere di apprezzamento, la Corte cantonale ha inoltre stralciato dal
computo dell'area verde le fioriere al piano seminterrato e l'aiuola sul
tetto del deposito, non trattandosi di superfici libere da costruzioni ma di
settori edificati arredati a verde. Pure l'esclusione delle aiuole lungo via
Vallemaggia non presta il fianco a critiche, visto ch'esse non figurano sulla
versione dei piani approvata, essendo state soppresse per fare posto a
ulteriori posteggi (cfr. piano posteggi n. 60, revisione del 28 luglio 2006).
Premesso che la Corte cantonale ha ritenuto a ragione che la sola
eliminazione del deposito sul lato est della nuova palazzina non era
sufficiente per rispettare la quota minima di area verde, non incombe come
visto al Tribunale federale stabilire quale sia la soluzione più adeguata per
raggiungerla. Le correzioni prospettate dal ricorrente comportano d'altra
parte la modifica delle caratteristiche di alcuni posteggi e la loro
eventuale soppressione, rimettendo in discussione il fabbisogno complessivo
di posti auto stabilito dal Comune ed accettato dallo stesso ricorrente in
sede di procedura edilizia. Esse presuppongono poi un ulteriore esame di
aspetti tecnici e l'eventuale concessione di deroghe, le quali rientrano però
innanzitutto nelle competenze dell'autorità comunale (cfr. art. 32 delle
norme di attuazione del piano regolatore; sentenza 1P.776/2001 del 18 aprile
2002, consid. 4, apparsa in: RDAT II-2002 n. 1 pag. 3 segg.). In tali
circostanze è quindi senza abusare del proprio potere di apprezzamento che la
Corte cantonale ha confermato la licenza edilizia limitatamente alla
sopraelevazione dello stabile esistente sul fondo part. n. 4781; questo
intervento potendo anche avere una portata distinta nel contesto del progetto
edilizio globale.

4.
Ne segue che il ricorso in materia di diritto pubblico deve essere respinto
nella misura della sua ammissibilità, mentre il ricorso sussidiario in
materia costituzionale deve essere dichiarato inammissibile. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Egli dovrà inoltre rifondere ai resistenti,
patrocinati da un legale, un'equa indennità per ripetibili della sede
federale (art. 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico
è respinto.

2.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che
rifonderà ai resistenti un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili
della sede federale.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Locarno,
all'Ufficio delle domande di costruzione del Dipartimento del territorio, al
Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 11 marzo 2008

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Gadoni