Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.217/2007
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


1C_217/2007 /col

Sentenza del 13 settembre 2007
I Corte di diritto pubblico

Giudice federale Eusebio, giudice delegato,
cancelliere Crameri.

A. ________,
ricorrente,

contro

Comune di Stampa, 7605 Stampa, patrocinato dall'avv. Fabrizio Visinoni,
Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni,
4a Camera, Obere Plessurstrasse 1, 7000 Coira.

tasse di polizia edilizia,

ricorso (in materia di diritto pubblico) contro la sentenza emanata il 22
maggio 2007 dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni.

Considerando:

che il Comune di Stampa ha rilasciato una licenza edilizia per la costruzione
di tre case di vacanza con autorimessa, poi suddivise in unità per piani e
vendute, tra l'altro, a A.________;
che in seguito è stato effettuato, da parte di uno studio di architettura, un
nuovo calcolo dell'indice di sfruttamento e che il Comune, con decisione del
19 dicembre 2006, ha ripartito le spese dell'architetto, accollandole a
carico dei proprietari per piani per 1/3;
che con sentenza del 22 maggio 2007 il Tribunale amministrativo del Cantone
dei Grigioni, in parziale accoglimento di un ricorso, ha annullato la
decisione comunale limitatamente alla quantificazione dei costi causati dal
nuovo calcolo, rinviando gli atti al Comune affinchè li ricalcoli e proceda
al loro accollamento nel senso dei considerandi;
che avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso, completato in
seguito, al Tribunale federale, chiedendo di esaminare la questione del
collaudo della rampa d'accesso all'autorimessa sotterranea;
che la Corte cantonale e il Comune propongono di respingere il ricorso;
che di massima il procedimento si svolge nella lingua della decisione
impugnata, nella fattispecie quella italiana (art. 54 cpv. 1 della legge sul
Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110): non vi sono motivi
per scostarsi da questa regola, né il ricorrente lo chiede espressamente;
che, trattandosi di una decisione in una causa di diritto pubblico (art. 82
lett. a LTF) pronunciata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86
cpv. 1 lett. d LTF) è dato di massima il ricorso in materia di diritto
pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF;
che, visto l'esito del gravame, la questione di sapere se la decisione
impugnata, di rinvio, costituisca una decisione parziale o incidentale contro
la quale il ricorso è ammissibile soltanto a determinate condizioni (vedi
art. 91-93 LTF), non dev'essere esaminata oltre;
che con questo rimedio si può fare valere, conformemente agli art. 95 e 96
LTF, la violazione del diritto;
che secondo l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi
e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; sentenza 1C_3/2007 del 20 giugno 2007, consid. 1.4.1, destinata a
pubblicazione in DTF 133 II 249);
che il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure
sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima
istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non
sono presentate nella sede federale;
che l'atto di ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di
motivazione: il ricorrente non fa infatti valere la violazione del diritto,
in particolare riguardo alla ripartizione dei citati costi, unica questione
esaminata dalla Corte cantonale, la quale ha espressamente precisato che
altre censure estranee a tale aspetto, segnatamente quella dell'accesso
all'autorimessa, non potevano essere vagliate, ritenuto che al riguardo non
era ancora stata emanata alcuna decisione;
che il ricorrente, il quale non contesta del tutto questa conclusione, si
limita ad accennare al collaudo della rampa d'accesso, quesito che esulava
manifestamente dall'oggetto del litigio, la causa essendo chiaramente
circoscritta al solo quesito della quantificazione e ripartizione dei costi
dell'architetto, per cui spettava al ricorrente addurre, conformemente
all'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali motivi la Corte cantonale avrebbe violato
il diritto omettendo di pronunciarsi sulla citata rampa;
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere
deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b e
cpv. 2 LTF e non può quindi essere esaminato nel merito;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e che
non si attribuiscono ripetibili della sede federale al Comune (art. 68 cpv. 3
LTF; sentenza 1C_122/2007 del 24 luglio 2007 consid. 6).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore del Comune di Stampa e al
Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 4a Camera.

Losanna, 13 settembre 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il giudice delegato:  Il cancelliere: