Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.181/2007
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1C_181/2007 /viz

Sentenza del 9 agosto 2007
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Aeschlimann, Eusebio,
cancelliere Crameri.

1.  Paolo Silvagni,
2. Marco Continati,
3. Duilio Capponi,
4. Franco Gambarasi,
5. Gian Marino Martinaglia,
6. Francesca Quarti,
7. Franco Zanetti,
8. Antonio Rossini,
ricorrenti,
patrocinati dagli avvocati Gardo Petrini e Attilio Rampini,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona.

avvio della procedura di aggregazione dei Comuni di Lugano e Cadro (votazione
consultiva),

ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia
costituzionale contro le risoluzioni del
22 e del 29 maggio 2007 del Consiglio di Stato
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 12 aprile 2007 il Municipio di Lugano ha inoltrato al Consiglio di Stato
del Cantone Ticino un'istanza di aggregazione fra il Comune di Lugano e
quelli di Barbengo, Villa Luganese, Carabbia e Cadro sulla base dell'art. 4
della legge del 16 dicembre 2003 sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni
(LASC).

B.
L'Esecutivo cantonale ha in seguito preso atto della posizione contraria del
Municipio di Cadro e della spaccatura della popolazione locale, sfociata in
due raccolte di firme consegnate al Governo, segnatamente l'istanza-petizione
del 16 marzo 2007 "Per l'avvio di un progetto di aggregazione del Comune di
Cadro con Lugano", sottoscritta da 338 cittadini (oltre il 25% dei 1335
iscritti nel catalogo elettorale) e della "Petizione di dissenso al progetto
di aggregazione fra Cadro e Lugano", del 16 maggio 2007, firmata da 577
cittadini (circa il 43% degli iscritti nel catalogo elettorale). Il Governo,
ritenuto necessario conoscere l'opinione della cittadinanza di Cadro, con
risoluzioni distinte del 22 maggio 2007 ha comunicato ai Comuni interessati
di accogliere l'istanza di aggregazione, autorizzando il Dipartimento delle
istituzioni a perfezionare la procedura nel senso di raccogliere i preavvisi
comunali, in particolare a redigere e a trasmettere il rapporto del Consiglio
di Stato alla popolazione e a organizzare la votazione popolare consultiva.
Con risoluzione del 29 maggio 2007, il Consiglio di Stato ha poi fissato la
data delle votazioni consultive al 30 settembre 2007.

C.
Avverso queste decisioni Paolo Silvagni, Marco Continati, Duilio Capponi,
Franco Gambarasi, Gian Marino Martinaglia, Francesca Quarti, Franco Zanetti e
Antonio Rossini, cittadini di Cadro, sono insorti dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo. La Corte cantonale, con giudizio del 19 giugno
2007, accertata la sua incompetenza (e non per carenza di legittimazione
attiva come sostenuto dagli insorgenti), ha dichiarato inammissibile il
ricorso.

D.
I cittadini appena menzionati impugnano le decisioni governative del 22
maggio 2007 con un ricorso in materia di diritto pubblico, subordinatamente
con un "ricorso in materia costituzionale". Chiedono, in via principale, di
accogliere il primo gravame e di annullare le risoluzioni impugnate e, in via
subordinata, di accogliere il secondo rimedio esperito e di annullare le
citate risoluzioni. Postulano inoltre di concedere l'effetto sospensivo alle
impugnative. Fanno valere, in sostanza, che il Governo cantonale non poteva
indire la votazione consultiva prima di nominare una commissione che avrebbe
dovuto allestire uno studio preliminare di aggregazione.
Il Consiglio di Stato propone di dichiarare irricevibili i ricorsi,
subordinatamente di respingerli in quanto ricevibili.

Diritto:

1.
1.1 Le risoluzioni impugnate sono state pronunciate dopo l'entrata in vigore,
il 1° gennaio 2007, della legge federale sul Tribunale federale, del 17
giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Il ricorso è quindi disciplinato dal nuovo
diritto (art. 132 cpv. 1 LTF).

1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1
LTF). Esso vaglia quindi, di massima, d'ufficio se e in che misura entra nel
merito di un ricorso.

1.3 I ricorrenti sostengono, invero in maniera generica, che il litigio
concernerebbe i loro diritti politici e adducono la violazione degli art. 20,
inerente alla fusione e divisione di Comuni, e 34 Cost. /TI, secondo cui le
autorità provvedono ad informare i cittadini sugli oggetti in votazione,
norme queste da porre in relazione con gli art. 4 e 6 LASC e che sarebbero
state applicate in maniera arbitraria e pertanto lesiva dell'art. 9 Cost.
Essi fanno valere che l'Esecutivo cantonale avrebbe indetto la criticata
votazione consultiva prima di ordinare uno studio preliminare di
aggregazione, prima d'aver nominato una commissione ad hoc per lo studio
della fusione e prima d'aver trasmesso ai Comuni interessati una proposta con
uno o più scenari di aggregazione da sottoporre alle relative assemblee con
il preavviso dei relativi Municipi. Rilevato che non sono date eccezioni ai
sensi dell'art. 83 LTF al ricorso in materia di diritto pubblico, i
ricorrenti aggiungono, in maniera contraddittoria, che nella misura in cui
non fossero adempiuti gli estremi di questo rimedio, il gravame dovrebbe
essere trattato come "ricorso in materia costituzionale". Ora, poiché
nell'ambito di votazioni popolari è dato il ricorso in materia di diritto
pubblico (art. 82 lett. c LTF), il ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF) è manifestamente inammissibile.

1.3.1 In effetti, per l'attuazione di una votazione consultiva valgono, di
massima, le stesse disposizioni di procedura applicabili per le votazioni
popolari ordinarie (cfr. DTF 104 Ia 226 consid. 1a; 236 consid. 2). Inoltre,
nella fattispecie, non si tratta di una votazione consultiva che non
implicherebbe una decisione giuridicamente vincolante per i cittadini, ossia
di un semplice sondaggio d'opinione (o del sondaggio, di cui si dirà,
prospettato dal Municipio di Cadro): nel Canton Ticino l'aggregazione di
comuni non può infatti aver luogo senza previa votazione consultiva delle
assemblee comunali (art. 6 cpv. 1 LASC; il Gran Consiglio può nondimeno
decretare, in casi eccezionali, un'aggregazione anche contro l'opinione di
una parte dei cittadini: sulle cosiddette aggregazioni coattive vedi gli art.
20 cpv. 3 Cost./TI e 9 LASC e la sentenza 1P.265/2005 del 18 aprile 2006
concernente il Comune di Bignasco, apparsa in RtiD II-2006 n. 4).

1.3.2 I ricorrenti hanno inoltre un interesse pratico e attuale alla disamina
del gravame: in effetti, in linea di principio, ulteriormente essi non
avranno più la facoltà di esprimersi sulla fusione, eccetto nel caso di
riuscita di un eventuale referendum contro il decreto legislativo con il
quale il Gran Consiglio decidesse l'aggregazione. Infatti, di massima, come
cittadini, contrariamente al Comune, essi non sono legittimati ad opporsi a
un'eventuale aggregazione coatta (sentenza 1P.242/2005 del 18 aprile 2006
nella causa "Comunità di Aquila", apparsa in RtiD II-2006 n. 1).

1.3.3 Sia i ricorrenti sia il Consiglio di Stato considerano le decisioni
impugnate incidentali. A meno che riguardino la competenza o la ricusazione
(art. 92 LTF), le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente possono essere impugnate soltanto se possono causare un
pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a) o se l'accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). Seppure
nel contesto della procedura di aggregazione prevista dalla LADS le decisioni
impugnate si riferiscono a una fase intermedia, sotto l'aspetto contenzioso
esse rappresentano decisioni impugnabili ai sensi dell'art. 82 lett. c LTF. I
ricorrenti hanno il diritto a che la votazione consultiva, che di massima
rappresenta l'unica possibilità attraverso la quale essi possono esprimere la
loro volontà, rispetti il loro diritto di voto.

1.4 Nella risposta, il Consiglio di Stato, richiamate le sentenze del
Tribunale federale sulle aggregazioni coatte dei Comuni di Sala Capriasca e
di Aquila (apparse in RDAT I-2001 n. 1 e RtiD II-2006 n. 1), contesta la
legittimazione a ricorrere degli insorgenti, sostenendo che non sarebbero
particolarmente toccati dalle decisioni impugnate. L'assunto non regge. Nella
fattispecie, contrariamente alle cause invocate dall'Esecutivo cantonale, il
ricorso non è infatti fondato in primo luogo sull'autonomia comunale, ma è
diretto in sostanza contro gli atti preparatori della votazione in esame, che
potrebbero falsare l'esercizio della volontà popolare e che, di massima,
devono essere impugnati immediatamente (cfr. DTF 121 I 357 consid. 2c):
inoltre, in concreto, il Municipio di Cadro ha dichiarato al Consiglio di
Stato la sua posizione contraria alla prospettata aggregazione. D'altra
parte, in materia di diritti politici, il ricorrente non dev'essere
particolarmente toccato dalla decisione impugnata, poiché il diritto di
ricorso in tale ambito spetta a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in
causa (art. 89 cpv. 3 LTF). La questione di sapere se i cittadini siano
adeguatamente informati circa l'avversata votazione consultiva è una
questione di merito, non di legittimazione.

1.5 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, in
particolare delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei
cittadini e di elezioni e votazioni popolari, conformemente a quanto
stabilito dall'art. 95 lett. d LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio
il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Esso né è vincolato dagli argomenti
sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore; può
quindi accogliere un ricorso per motivi diversi da quelli invocati e
respingerlo sulla base di una motivazione differente da quella posta a
fondamento del giudizio impugnato (cfr. DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag.
140).
Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo
sufficiente. Nella motivazione va esposto in forma sintetica in che misura la
decisione impugnata viola il diritto (cfr. sentenza 1C_3/2007 del 20 giugno
2007 consid. 1.4.1, destinata a pubblicazione). Il Tribunale federale esamina
in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a
vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni
giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono presentate nella sede
federale. Esso non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un
diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o
intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo
preciso nell'atto di ricorso (art. 106 cpv. 2 LTF). Nella fattispecie l'atto
di ricorso adempie solo in parte queste esigenze di motivazione applicabili
anche ai ricorsi per violazione del diritto di voto, come già valeva sotto
l'egida dell'OG (cfr. DTF 130 I 26 consid. 2.1; sentenze 1P.150/2003 del 5
dicembre 2003 consid. 1.2, apparsa in RtiD I - 2004 n. 48 pag 159,
1P.145/2005 del 17 marzo 2005 consid. 1.5 e 1P.248/2005 del 27 aprile 2005
consid. 1.5, apparse in RtiD II - 2005 n. 1 pag. 3 e n. 34 pag. 175).

1.6 I ricorrenti censurano il fatto che il Consiglio di Stato ha avviato la
procedura di aggregazione accogliendo l'istanza di un solo Comune, cioè la
Città di Lugano. Ciò poiché quest'ultima nella sua domanda indicava che 338
cittadini di Cadro avevano dato il loro consenso alla prospettata fusione.
Ora, premesso che tale critica non concerne di per sé il diritto di voto ed è
quindi inammissibile, i ricorrenti disconoscono che secondo il chiaro tenore
dell'art. 4 cpv. 1 LASC è sufficiente che l'istanza sia formulata da un
Municipio, e non, come da loro sostenuto a torto, da almeno due Comuni. Del
resto, affermazioni ricorsuali secondo cui i cittadini, che avrebbero
sottoscritto la petizione a favore dell'aggregazione, l'avrebbero fatto
"senza aver ben capito il tema in oggetto riproponendosi di opporsi al
momento della votazione", così come l'assunto secondo cui i fautori della
fusione costituirebbero un gruppo esiguo "che non ha capito la portata della
decisione", sono poco rispettosi della volontà popolare e poco seri. Per di
più, queste circostanze non esercitano alcun influsso sulla votazione
litigiosa.

2.
2.1 La libertà di voto e di elezione garantisce al cittadino elettore che
siano riconosciuti solo i risultati elettorali corrispondenti in modo
affidabile e non falsato alla volontà dell'elettore liberamente espressa
(art. 34 cpv. 2 Cost.; cfr. DTF 130 I 290 consid. 3.1; 129 I 232
consid. 4.2). Una formazione e un'espressione libera della volontà degli
elettori presuppone che l'oggetto sottoposto al voto sia portato
tempestivamente e in maniera adeguata alla loro conoscenza. Le modalità in
cui deve avvenire l'informazione vengono dedotte in primo luogo dal diritto
cantonale. Le norme che disciplinano il dovere di informazione delle autorità
non sono delle semplici prescrizioni d'ordine (DTF 132 I 104 consid. 3.1 con
numerosi rinvii anche alla dottrina; DTF 130 I 290 consid. 3.2; Michel
Besson, Behördliche Information vor Volksabstimmungen, Berna, 2003, pag.164 e
230 segg.).
2.2 L'art. 4 LASC dispone che il Consiglio di Stato esamina l'istanza di
aggregazione e, se questa non è manifestamente incompatibile con gli
obiettivi di politica cantonale in tema di aggregazione, entro sei mesi vi dà
seguito avviando uno studio d'aggregazione di cui definisce il comprensorio
(cpv. 2). Di regola, esso nomina una commissione, che entro il termine
fissato allestisce lo studio e, sentiti i Municipi, lo sottopone al Governo:
sono riservate diverse modalità operative stabilite dal Consiglio di Stato
(cpv. 3).
L'art. 4 cpv. 3 LASC recita, come si è visto, che la procedura di fusione
viene avviata con lo studio d'aggregazione. Il capoverso seguente attenua
tuttavia questa esigenza, che alla semplice lettura del capoverso precedente
parrebbe imprescindibile. In effetti, il Consiglio di Stato nomina "di
regola" una commissione. Esso, usando il suo potere di apprezzamento, può
quindi anche non procedere a detta nomina. Un'eventuale mancata nomina della
stessa implica ovviamente anche la rinuncia a far allestire lo studio
d'aggregazione da parte di detta commissione. Certo non pare escluso che un
siffatto studio possa essere redatto direttamente dal Consiglio di Stato: nel
messaggio n. 5355 del 14 gennaio 2003 sulla LASC si indica che, per esempio,
non appare necessario costituire una commissione di studio quando i Municipi,
in collaborazione fra loro, sottopongono uno studio al Governo. La facoltà
per il Consiglio di Stato di scegliere modalità operative diverse è del resto
espressamente riservata dalla citata norma.

2.3 In siffatte circostanze, il perentorio assunto ricorsuale, secondo cui
uno studio di aggregazione sarebbe obbligatorio per legge, è per lo meno
impreciso e generico. Certo, è vero che in concreto le schede modulari non
sono state allestite dal Consiglio di Stato, ma dalla Città di Lugano senza
il concorso attivo del Municipio di Cadro. I ricorrenti insistono tuttavia a
torto sulla circostanza che il Gran Consiglio, che potrebbe essere chiamato a
esprimersi sull'aggregazione qualora il Consiglio di Stato dovesse
sottoporgli la sua proposta (art. 7 LASC), dovrebbe procedervi senza uno
studio serio e soltanto sulla base di dette schede. Con questa argomentazione
essi disattendono che questo quesito, non attinente al loro diritto di voto,
esula dall'oggetto del litigio e che, d'altra parte, essi non sono
legittimati a far valere un'eventuale lesione dei diritti spettanti al
Parlamento.

2.3.1 È inoltre a torto ch'essi sostengono che la popolazione di Cadro non
potrebbe recarsi alle urne senza aver avuto la possibilità di conoscere il
preavviso del suo Municipio e del Consiglio di Stato. Essi non indicano alcun
elemento concreto secondo cui il Municipio non sottoporrebbe, come richiesto
dall'art. 6 cpv. 1 LASC, il suo preavviso ai cittadini. Il Comune, con
scritto del 6 giugno 2007 ha del resto ribadito al Governo cantonale la sua
opposizione al progetto di aggregazione e sottolineato di non accettare le
citate schede modulari, ritenendole redatte in maniera unilaterale. La sua
volontà, e il suo compito, di informare compiutamente la popolazione risulta
evidente dalla sua presa di posizione del 22 gennaio 2007 e dalla sua
informazione del 14 marzo successivo, nella quale precisava di aver
contattato anche il Municipio di Sonvico.

2.3.2 I ricorrenti parrebbero disattendere che nella risoluzione del
22 maggio 2007 il Consiglio di Stato ha autorizzato il Dipartimento delle
istituzioni, chiaramente prima della votazione in esame, in particolare a
redigere e a trasmettere il rapporto del Consiglio di Stato alla popolazione.
Certo, occorre dare atto ai ricorrenti che mal si comprende perché nella
fattispecie non è stato allestito uno specifico studio di aggregazione,
considerato anche l'obbligo del Governo cantonale di dirigere la collettività
spiegando compiutamente i suoi obiettivi (cfr. DTF 132 I 104 consid. 4.1):
ciò a maggior ragione ritenuta la spaccatura della popolazione di Cadro
sull'argomento e ricordato che la volontà popolare costituisce un elemento
fondamentale per valutare l'opportunità di un progetto di fusione. La
formazione di tale volontà può essere confortata attraverso uno studio che
illustri in maniera chiara e oggettiva i vantaggi e gli svantaggi di una tale
operazione. In effetti, come rilevato dal Consiglio di Stato, in concreto
l'istanza di aggregazione tra i Comuni di Lugano e Villa Luganese è
sottoscritta da entrambi i loro Municipi, ma il comprensorio coinvolto non
costituisce un'entità territoriale coerente, interponendosi il territorio del
Comune di Cadro.

2.3.3 Certo, nella risposta 19 giugno 2007 alla lettera del 6 giugno
precedente del Comune di Cadro, il Consiglio di Stato precisa d'aver
rinunciato a creare una commissione ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 LASC, poiché
il Municipio di Cadro ha chiaramente espresso la sua contrarietà al progetto
di aggregazione in esame. Esso ha sottolineato che, vista la particolarità
della situazione, intende indicare chiaramente nel rapporto alla popolazione
l'opinione del Comune e riportare il contenuto delle petizioni presentate in
proposito, precisando che il Municipio avrà la possibilità di inviare alla
popolazione, congiuntamente a detto rapporto, la propria presa di posizione.
Dopo aver valutato l'esito della votazione litigiosa, il Governo deciderà se
proporre al Gran Consiglio di formalizzare l'aggregazione tra il Comune di
Lugano e quello di Cadro, oppure chiederne l'abbandono.

2.3.4 Infine, anche l'accenno ricorsuale al fatto che non sarebbero state
esaminate altre varianti è impreciso. In effetti, in data 22 gennaio 2007, il
Municipio di Cadro aveva informato la popolazione di aver comunicato alla
Città di Lugano la propria decisione di rinunciare, senza escluderla per il
momento, all'avvio di una procedura di aggregazione, intendendo esaminare
eventuali soluzioni alternative. Prospettava quindi di farsi promotore di un
sondaggio, in contemporanea alle elezioni cantonali di aprile, offrendo alla
popolazione la possibilità di esprimersi sulla fusione dopo un ampio
dibattito informativo. Allo scopo di favorire la conoscenza della materia, il
Municipio ha distribuito alle forze politiche il dossier a schede modulari
realizzato come da lui comunicato - invero contraddicendo altre sue
affermazioni - in collaborazione con la Città di Lugano. Con nota informativa
del 14 marzo 2007, il Municipio, volendo approfondire ulteriormente il tema,
ha poi posticipato a data da definire l'annunciato sondaggio. Con scritto del
24 aprile 2007, in risposta a una richiesta di chiarimenti sottopostagli dai
Municipi di Cadro e Sonvico, il Consiglio di Stato si è pure espresso
sull'eventualità di essere confrontato a domande contrapposte di aggregazione
nello stesso comprensorio, in particolare riguardo a un'eventuale istanza da
parte di quest'ultimi tendente all'avvio di una procedura di fusione tra i
due Comuni.

2.3.5 In siffatte circostanze si può ritenere che la popolazione in parte è
già stata e ancora potrà essere informata compiutamente o per lo meno in
maniera sufficiente e oggettiva sulla votazione litigiosa. In questo contesto
va pure tenuto conto del fatto che nel Cantone Ticino il tema delle
aggregazioni è da anni all'ordine del giorno e che i cittadini sono quindi a
conoscenza dei contrapposti interessi in gioco e sensibilizzati su questa
delicata tematica. Giova nondimeno osservare che nella fattispecie,
considerate anche le vive reazioni che l'aggregazione in esame ha suscitato
nella popolazione, l'allestimento di uno studio d'aggregazione, ricordato che
secondo il messaggio della LASC questo ha lo scopo di chiarire la fattibilità
e l'opportunità del progetto di aggregazione mettendone a fuoco tutti gli
elementi determinanti, poteva apparire opportuno, anche se la sua assenza non
integra ancora, seppure di poco, gli estremi di una violazione del diritto di
voto. Certo, il Consiglio di Stato può applicare modalità operative diverse:
in tal caso occorre tuttavia spiegarne chiaramente i motivi e illustrare il
modo di procedere alternativo. La conoscenza della volontà popolare, per il
tramite di una votazione consultiva imposta dalla legge, non costituisce
infatti un'alternativa allo studio d'aggregazione. La semplice conoscenza
della volontà popolare avrebbe potuto essere se del caso indagata attraverso
il sondaggio informale prospettato dal Comune di Cadro. Di fronte a un
eventuale esito negativo della consultazione popolare, appare di conseguenza
assai dubbio che il Gran Consiglio possa decidere un'aggregazione coattiva
del Comune di Cadro senza potersi fondare su uno specifico studio
d'aggregazione.

3.
3.1 Ne segue che il ricorso in materia di diritto pubblico, in quanto
ammissibile, dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza
(art. 66 cpv. 1 LTF; DTF 133 I 141).

3.2 L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto l'istanza di
effetto sospensivo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico
è respinto.

2.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in
solido.

4.
Comunicazione ai patrocinatori dei ricorrenti e al Consiglio di Stato del
Cantone Ticino.

Losanna, 9 agosto 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: