Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.145/2007
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1C_145/2007 /biz

Sentenza del 6 giugno 2007
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Aemisegger, Eusebio,
cancelliere Crameri.

A. ________Ltd.,
ricorrente, patrocinata dagli avv.ti Francesco Naef e Claudio Simonetti,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, casella
postale 2720, 6501 Bellinzona.

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia (consegna
di mezzi di prova e sequestro),

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 21
maggio 2007 della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Fatti:

A.
Il 17 ottobre 2005 il Tribunale di Monza ha dichiarato il fallimento di una
società italiana. In tale ambito, le indagini penali esperite avrebbero
evidenziato un'ipotesi di bancarotta fraudolenta. Il 9 febbraio 2006
l'Ufficio federale svizzero di comunicazione in materia di riciclaggio di
denaro comunicava all'Ufficio Italiano dei Cambi l'esistenza di un conto
intestato alla A.________Ltd., il cui beneficiario economico è l'inquisito
B.________. In relazione a questi fatti, il 9 febbraio 2006 il Ministero
pubblico del Cantone Ticino ha avviato un procedimento penale per riciclaggio
e ha presentato una rogatoria all'Italia tendente a verificare la connessione
tra gli averi patrimoniali pervenuti in Svizzera e i fatti oggetto
d'inchiesta all'estero.

B.
L'8 novembre 2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza ha
inoltrato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria volta alla
trasmissione degli atti del procedimento elvetico e al sequestro degli averi
patrimoniali della citata relazione.

C.
Il 22 gennaio 2007 l'autorità svizzera ha accolto la domanda e ordinato la
trasmissione all'Italia, tra l'altro, della documentazione bancaria del
menzionato conto, di cui è stato ordinato il sequestro. Con decisione del 21
maggio 2007, la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha
respinto un ricorso inoltrato dalla citata società.

D.
Avverso questo giudizio la A.________Ltd. presenta un ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di
annullarlo unitamente alla decisione di chiusura, in via subordinata, di
rinviare l'incarto all'autorità precedente per nuovo giudizio e, in via ancor
più subordinata, di trasmettere unicamente gli estratti del conto a partire
dal 1° gennaio 2005.

Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1.
1.1 Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo
dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso in
materia di diritto pubblico è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro,
la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di
un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di
un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati
elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta
gravi lacune (cpv. 2).

1.2 Conformemente all'art. 109 cpv. 1 in relazione con l'art. 107 cpv. 3 LTF,
la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel
merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell'art. 84 LTF (sentenza
1C_125/2007 del 30 maggio 2007). La decisione è motivata sommariamente (art.
109 cpv. 3 LTF).

1.3 La decisione impugnata concerne la consegna di informazioni inerenti alla
sfera segreta, ma non si tratta di un caso particolarmente importante. Al
riguardo, la ricorrente si limita ad accennare al fatto che la causa concerne
un dissesto finanziario con un passivo di circa 100 milioni di euro, ossia
una somma fuori del comune, atta a fondare la competenza del Tribunale
federale. Essa insiste tuttavia soltanto sull'argomento che l'applicazione
del principio della proporzionalità costituirebbe un quesito giuridico di
importanza fondamentale. La questione non dev'essere esaminata oltre, visto
che, contrariamente all'assunto ricorsuale, la decisione impugnata non
disattende la relativa giurisprudenza del Tribunale federale, correttamente
interpretata, e applicata tenendo conto delle specificità del caso concreto.
L'argomentazione proposta in via subordinata, secondo cui la prassi
dell'utilità potenziale sulla quale si fonda il contestato giudizio dovrebbe
essere riesaminata a seguito delle critiche mossele da una parte della
dottrina, pareri peraltro già noti al Tribunale federale, non significa che
il ricorso verte su una questione di principio. Neppure le critiche di merito
sull'asserita carenza di una relazione sufficiente tra i fatti perseguiti
all'estero e gli accrediti effettuati sul suo conto rivestono un'importanza
fondamentale, il Tribunale penale federale non essendosi scostato in tale
ambito dalla costante giurisprudenza.

2.
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori della ricorrente, al Ministero pubblico del
Cantone Ticino, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza
giudiziaria internazionale.

Losanna, 6 giugno 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: