Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.13/2007
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{T 1/2}
1C_13/2007 /biz

Sentenza del 23 marzo 2007
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Aemisegger, Aeschlimann, Reeb, Eusebio
cancelliere Crameri.

Giorgio Ghiringhelli,
ricorrente,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato
del 1° aprile 2007 per il periodo 2007-2011 (procedura
di spoglio),

ricorso in materia di diritto pubblico contro la decisione emanata il 16
gennaio 2007 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 15 dicembre 2006 è stato pubblicato nel Foglio ufficiale del n. 100/2006
il decreto di convocazione dei Comuni del Cantone Ticino per l'elezione del
Gran Consiglio e del Consiglio di Stato del 1° aprile 2007 per il periodo
2007-2011. Avverso gli atti preparatori in esso contenuti, e in particolare
contro l'impossibilità per i gruppi aventi delle liste depositate di inviare
un delegato e un delegato supplente ad assistere alle operazioni di ogni
ufficio cantonale di spoglio, Giorgio Ghiringhelli ha inoltrato un ricorso e
una petizione al Consiglio di Stato. Con decisione del 16 gennaio 2007
l'Esecutivo cantonale ha respinto il ricorso ed evaso al senso dei
considerandi la petizione.

B.
Contro questa decisione il 24 febbraio 2007 Giorgio Ghiringhelli presenta un
ricorso in materia di diritto pubblico per violazione del diritto di voto dei
cittadini. Chiede di invitare il Consiglio di Stato a voler indicare i rimedi
giuridici nelle proprie decisioni, di annullare la decisione impugnata e di
rinviare la causa al Governo cantonale per nuovo giudizio. Il ricorrente
presenta inoltre un'istanza distinta tendente alla concessione dell'effetto
sospensivo e all'adozione di misure cautelari, nel senso di sospendere lo
spoglio fino all'evasione del ricorso e di ordinare alle autorità cantonali
di non distruggere le schede delle elezioni e di conservarle in un luogo
sicuro. Dei motivi del gravame si dirà, in quanto necessario, nei
considerandi.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.
1.1 La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il
1° gennaio 2007 (RU 2006 I 1205), della legge federale sul Tribunale
federale, del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Il ricorso è quindi
disciplinato dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF).

1.2 Presentato da un cittadino che ha diritto di voto nell'affare in causa
(art. 89 cpv. 3 LTF), il ricorso concernente il diritto di voto dei cittadini
nonché le elezioni e votazioni popolari è ammissibile (art. 82 lett. c LTF),
poiché interposto in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) e nella forma prevista
dalla legge (art. 42 LTF).

1.3 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, in
particolare delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei
cittadini e di elezioni e votazioni popolari, conformemente a quanto
stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il
diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Esso né è vincolato dagli argomenti sollevati
nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore; può quindi
accogliere un ricorso per motivi diversi da quelli invocati e respingerlo
sulla base di una motivazione differente da quella posta a fondamento del
giudizio impugnato (cfr. DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140). Secondo
l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente.
Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure
sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima
istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non
sono più presentate nella sede federale.

1.4 Il ricorrente chiede dapprima di ammonire il Consiglio di Stato e di
invitarlo, in futuro, a osservare la LTF, indicando segnatamente l'omessa
indicazione dei rimedi giuridici, come disposto dall'art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF. Egli rinuncia tuttavia espressamente a postulare l'annullamento della
decisione impugnata per questa carenza, dalla quale non ha subito alcun
pregiudizio. D'altra parte, il Tribunale federale non deve esprimersi su
cause future non sottoposte al suo giudizio, ricordato nondimeno che una
siffatta omissione potrebbe comportare, all'occorrenza, secondo le
circostanze del caso concreto, l'adozione delle misure previste dalla
giurisprudenza.

1.4.1 Il ricorrente rileva, in via subordinata, che si potrebbe trattare di
un ricorso al Gran Consiglio del Cantone Ticino ai sensi dell'art. 165 della
legge ticinese sull'esercizio dei diritti politici, del 7 ottobre 1998
(LEDP), secondo cui i ricorsi contro le votazioni o elezioni cantonali devono
essere inoltrati al Parlamento cantonale entro quindici giorni dalla
pubblicazione dei risultati (cpv. 1). Egli si diffonde poi sulla questione di
sapere se la decisione impugnata sia una decisione pregiudiziale secondo
l'art. 92 LTF sulla ricusazione, rilevando nondimeno in tale ambito, in
maniera contraddittoria, ch'egli "non pretende che gli uffici cantonali di
spoglio non siano indipendenti" (ricorso n. 7 pag. 8) o di un'altra decisione
incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF.

Questi quesiti non devono essere esaminati oltre, ritenuto che gli atti
preparatori, che potrebbero falsare l'esercizio della volontà popolare,
devono essere impugnati immediatamente, senza attendere l'esito dello
scrutinio quando, come nella fattispecie, sussistono seri dubbi riguardo
all'ammissibilità di un rimedio di diritto cantonale (DTF 121 I 357 consid.
2c; 118 Ia 415 consid. 2a).
Il ricorrente si dilunga pure sul concetto di decisione, adducendo che "nel
caso di specie non esiste alcuna decisione a monte", essendo contestata la
"circostanza" che le liste depositate non possano inviare delegati: precisa
che non è criticata la convocazione delle assemblee dei Comuni quanto un
aspetto della procedura di spoglio e insiste sull'adempimento, nella
fattispecie, del requisito di un interesse pratico e attuale al gravame. In
tali circostanze appare superfluo attendere il mancato invito ad assistere
allo spoglio o la reiezione di una siffatta richiesta presentata in occasione
dello stesso.
Del resto, il ricorrente è insorto dinanzi al Consiglio di Stato contro un
atto della procedura preparatoria delle elezioni in discussione con un
ricorso ai sensi dell'art. 163 LEDP. Ritenuto che la decisione governativa
impugnata, che ha in sostanza respinto la richiesta per i  gruppi aventi
liste depositate di inviare delegati ad assistere alle operazioni di spoglio,
non concerne la pubblicazione dei risultati, il ricorso al Gran Consiglio
secondo l'art. 165 LEDP non è dato, come peraltro espressamente ammesso in
seguito dal ricorrente. Il ricorso, diretto contro la menzionata decisione
governativa, emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 88 cpv.
1 lett. a LTF), può pertanto essere esaminato nel merito. Il ricorrente non
contesta l'esito dell'esame della petizione.

1.4.2 Il ricorrente chiede di chiamare in causa l'ufficio cantonale di
accertamento: la richiesta dev'essere respinta già per il fatto che non si è
proceduto a uno scambio di scritti, non necessario nella fattispecie (art.
102 cpv. 1 LTF). Egli si diffonde poi sulla desiderata composizione della
Corte giudicante e sull'eventuale pubblicazione della sentenza. Non occorre
esprimersi oltre su queste richieste, ritenuto che, come noto al ricorrente,
il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF) e in
particolare le norme di procedura della LTF (in particolare sulla
composizione del collegio giudicante vedi l'art. 40 del regolamento del
Tribunale federale, del 20 novembre 2006; RU 2006 5635).

1.4.3 Il ricorrente critica il fatto che, come risulta dalla contestata
decisione, il Cancelliere dello Stato si è astenuto nell'ambito della
delibera dell'impugnata risoluzione, ma l'ha poi nondimeno firmata. Ritiene
strano che vi abbia partecipato, invece di ricusarsi, anche il Presidente del
Consiglio di Stato, visto che il suo dipartimento aveva chiesto di respingere
il ricorso. Egli precisa tuttavia che l'accertamento di queste irregolarità
comporterebbe un inutile rinvio della causa, ragione per cui ritiene che la
questione possa rimanere aperta. Egli accenna inoltre a una "certa
diffidenza" nei confronti del giudice federale Eusebio, che oltre vent'anni
or sono era stato candidato al Consiglio di Stato e nel 2001 membro di un
ufficio cantonale di accertamento, per cui avrebbe accettato, per lo meno
implicitamente, il sistema di spoglio attuale. Questo assunto non costituisce
chiaramente un motivo di ricusazione (art. 34 LTF), istanza peraltro non
presentata dal ricorrente.

2.
2.1 Nella decisione impugnata si rileva che, secondo le osservazioni del
Cancelliere dello Stato, il sistema particolare di spoglio vigente nel
Cantone Ticino è stato introdotto per preservare il principio costituzionale
dell'inviolabilità del segreto di voto, che in materia di elezioni politiche
con spoglio presso gli uffici elettorali comunali era stato oggetto, in
passato, di continue contestazioni. Per combattere i rischi di manipolazioni
e corruzione il legislatore ha quindi previsto un'organizzazione specifica
delle operazioni, delegando il controllo dello spoglio a magistrati,
affiancati da funzionari dell'amministrazione cantonale presieduti dal
Cancelliere dello Stato, precisata anche da direttive emanate dal Governo in
applicazione dell'art. 41 cpv. 4 LEDP.

Il Governo cantonale ha poi precisato che per garantire l'inviolabilità del
segreto di voto e l'indipendenza delle operazioni di spoglio è stato
introdotto un sistema particolare secondo il quale, nelle elezioni con il
sistema proporzionale come quelle in discussione, lo spoglio avviene a
livello cantonale (art. 38 cpv. 1 LEDP), ricordato che per tutte le votazioni
ed elezioni, terminate le operazioni di voto, lo spoglio procede a porte
chiuse (cpv. 4). Dette operazioni sottostanno a un controllo della
magistratura, per il tramite dell'Ufficio cantonale di accertamento, composto
di tre giudici del Tribunale d'appello, designati da quest'ultimo (art. 53
LEDP), e dagli uffici cantonali di spoglio, composti di tre membri, di cui il
presidente dev'essere un magistrato dell'ordine giudiziario (art. 41 cpv. 1
LEDP). L'Esecutivo cantonale ha aggiunto che, per prassi costante, gli altri
due membri sono assessori giurati: ricordato che i magistrati sono eletti dal
popolo (giudici di pace) o dal Gran Consiglio (tutti gli altri giudici)
sostiene che, come tali, sono indipendenti. La garanzia dei diritti politici,
ne ha concluso il Governo, è pertanto rispettata, visto che ogni competenza
decisionale nell'ambito delle operazioni di spoglio è delegata a persone
esterne e indipendenti rispetto all'apparato statale e organizzativo delle
elezioni. Ha aggiunto che nel quadro delle singole operazioni di spoglio la
presenza di delegati dei singoli gruppi non è a priori esclusa laddove le
operazioni non siano condotte da autorità o da persone indipendenti,
richiamando in tale ambito l'organizzazione degli uffici elettorali comunali
(art. 23 e 39 LEDP). Il Governo cantonale ha poi precisato che è garantita la
presenza di delegati dei gruppi al momento delle deliberazioni dell'ufficio
cantonale di accertamento, come pure il loro diritto di rilevare eventuali
irregolarità e di chiedere rimedio all'ufficio elettorale (cfr. art. 23 cpv.
3 LEDP), ricordato che i cittadini possono infine impugnare i risultati dello
scrutinio con ricorso al Gran Consiglio (art. 165 LEDP).

2.2 Il ricorrente contesta la costituzionalità del sistema di spoglio
previsto dalla LEDP e in particolare dell'art. 38 cpv. 4, secondo cui per
tutte le votazioni ed elezioni, terminate le operazioni di voto, lo spoglio
procede a porte chiuse. Egli adduce che la vecchia legge sulle elezioni
politiche, del 30 ottobre 1958, disponeva che i lavori si svolgevano a porte
chiuse e che non erano ammessi i delegati dei gruppi. Ne deduce che, sebbene
la LEDP non riprenda più questo divieto, dallo spirito della legge in vigore
si comprenderebbe ch'esso rimane sottinteso. Ne conclude che la combinazione
dell'art. 38 cpv. 4 LEDP (porte chiuse dello spoglio) e 23 cpv. 1 LEDP,
secondo cui in caso di elezioni i gruppi che hanno depositato una lista hanno
diritto di essere rappresentati presso gli uffici elettorali,
sottintenderebbe il divieto di inviare delegati alle operazioni degli uffici
cantonali di spoglio. Ciò sarebbe confermato anche dall'art. 54 LEDP, che
prevede la possibilità di partecipare alle deliberazioni dell'ufficio
cantonale di accertamento anche di un delegato per ogni lista o gruppo.

2.2.1 Il ricorrente sostiene, a torto come si vedrà, che in tale ambito la
giurisprudenza del Tribunale federale sarebbe per lo meno ambigua. Al
riguardo richiama la sentenza 1P.369/2004 del 13 giugno 2005 che lo
interessava nella quale il Tribunale federale aveva rilevato che ci si
sarebbe potuto chiedere se il mantenimento del sistema ticinese dello spoglio
cantonale nell'ambito di votazioni politiche comunali, metodo sconosciuto
negli altri Cantoni, sia effettivamente ancora giustificato (consid. 2.5.5,
apparsa in RtiD II-2005 n. 2).

Il ricorrente accenna poi alla DTF 131 I 442, nella quale, esprimendosi
sull'accertamento di irregolarità insolite nel quadro del conteggio delle
schede di voto sotto il profilo dell'art. 34 cpv. 2 Cost., il Tribunale
federale ha rilevato che anche nell'ambito di eventuali riconteggi non si
giunge quasi mai al medesimo risultato. È stato ricordato che in una certa
misura siffatte imprecisioni devono essere accettate, non possono essere
evitate nella Landsgemeinde e nelle assemblee comunali, e dovrebbero essere
limitate tramite regole rigorose e semplici, nonché mediante la
partecipazione delle forze politiche nell'ambito del conteggio. Il Tribunale
federale ha riconosciuto che una determinata insicurezza del conteggio è
inerente al sistema democratico di elezioni e votazioni ed entro certi limiti
dev'essere ammessa (consid. 3.6). In questo passaggio, il Tribunale federale
ha richiamato, per confronto, la dottrina (Stephan Widmer, Wahl- und
Abstimmungsfreiheit, tesi, Zurigo 1989, pag. 168; Jörg Paul Müller,
Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 369, dove l'autore
rileva che il conteggio dev'essere eseguito in maniera corretta, accennando
poi alla circostanza che il Comitato UNO dei diritti umani, al commento
all'art. 25 Patto ONU II, propone che i candidati a un'elezione dovrebbero
assistere allo spoglio). Da questo passaggio il ricorrente deduce che
sembrerebbe quasi evidente che lo spoglio dovrebbe aver luogo alla presenza
dei delegati delle liste o dei loro rappresentanti e che ciò confermerebbe
quanto esposto nella citata sentenza del 13 giugno 2005.

2.2.2 L'assunto è impreciso. Ciò è infatti chiaramente il caso soltanto
quando detta presenza è ammessa dalla normativa o dalla prassi cantonale. In
effetti, né il citato passaggio della DTF 131 I 442, rettamente interpretato,
né quello della richiamata sentenza ticinese stabiliscono che - in assenza di
una normativa cantonale - l'art. 34 Cost. imporrebbe un controllo delle
operazioni di spoglio da parte di rappresentanti dei partiti o dei gruppi
politici. Ciò è stato espressamente ricordato nella sentenza 1P.786/2005
dell'8 maggio 2006, alla quale accenna anche il ricorrente senza tuttavia
confrontarsi oltre con gli argomenti posti a suo fondamento. Del resto la
critica ricorsuale rivolta a quest'ultima sentenza, inerente allo spoglio
centralizzato in occasione dell'elezione del Gran Consiglio ginevrino, nella
quale al dire del ricorrente la questione sarebbe stata risolta in modo
lapidario e in sole due righe, è superficiale e non pertinente.

2.2.3 Secondo l'art. 34 cpv. 2 Cost. la garanzia dei diritti politici
protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto.
Le elezioni e votazioni devono essere organizzate in maniera tale che la
volontà degli elettori possa esercitarsi liberamente, segnatamente senza
pressioni né influenze esterne (DTF 131 I 126 consid. 5.1 pag. 132), e che
siano riconosciuti solo i risultati elettorali corrispondenti in modo
affidabile e non falsato alla volontà dell'elettore liberamente espressa (DTF
130 I 290 consid. 3.1; 129 I 232 consid. 4.2; 125 I 441 consid. 2a). Il
cittadino può quindi pretendere, ciò che è decisivo per il caso in esame, che
l'autorità incaricata dello spoglio conti in maniera regolare e corretta, e
conformemente alle norme applicabili, i suffragi espressi (DTF 131 I 442
consid. 3.1; 98 Ia 73 consid. 4; sentenze 13 giugno 2005 consid. 1.3.2 e 4,
citata, e 1P.363/1994 del 15 dicembre 1994, consid. 1c, apparsa in Plädoyer
2/1995 pag. 53 seg.). Spetta in primo luogo al diritto cantonale stabilire i
casi nei quali un elettore può eventualmente esigere un riconteggio,
ricordato che ove da una votazione risulti una maggioranza esigua e un
elettore invochi indizi concreti di un conteggio erroneo dei suffragi e di un
comportamento illecito degli organi incaricati di dirigere la votazione, le
autorità sono comunque tenute, sulla base del diritto costituzionale
federale, a esaminare in modo approfondito le censure sollevate contro il
risultato della votazione (DTF 131 I 126 consid. 5 e 5.1; 442 consid. 3.2;
114 Ia 42 consid. 4 e 5; 98 Ia 73 consid. 4 pag. 85).

2.2.4 Nella sentenza dell'8 maggio 2006 richiamata dal ricorrente è stato
ricordato che l'art. 34 Cost. impone un obbligo di accertamento affidabile,
riguardo all'esattezza dello scrutinio, ma ch'esso non prescrive alcuna
procedura particolare per le operazioni di spoglio. Spetta infatti in primo
luogo al diritto cantonale definire la natura e la portata delle verifiche da
effettuare in tale ambito. Resta riservata l'ipotesi in cui il diritto
cantonale non offra regole sufficienti per garantire la regolarità del
risultato proclamato. Così, nella misura in cui l'affidabilità del conteggio
non è minacciata, lo spoglio può aver luogo nei circondari elettorali o in
maniera centralizzata. È stato poi ricordato che l'art. 34 Cost. non impone
un controllo delle operazioni da parte dei rappresentanti del popolo o dei
partiti politici. Il Tribunale federale ha inoltre rilevato che l'insieme
delle norme invocate dai ricorrenti non riguardava il contenuto intrinseco
dei diritti politici, ma che si trattava di norme di procedura e organiche,
esaminate quindi, in applicazione dell'OG, sotto il profilo dell'arbitrio: la
stessa conclusione valeva per le censure relative all'attività dei
controllori, rette da disposizioni anch'esse di natura organizzativa (consid.
3.1). Di massima, queste considerazioni valgono anche per il caso in esame,
trattandosi dell'interpretazione di altre norme cantonali (cfr. Michel
Besson, Die Beschwerde in Stimmrechtssachen, in: Bernhard Ehrenzeller/Rainer
J. Schweizer [editori], Die Reorganisation der Bundesrechtspflege -
Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, San Gallo 2006, pag. 416 seg.). In
effetti, di per sé, le operazioni di spoglio non sono in stretta relazione
con il diritto di voto, né ne precisano il contenuto o la portata (DTF 131 I
126 consid. 4; 129 I 185 consid. 2). Già in quella causa il Tribunale
federale ha respinto la critica ricorsuale di istituire un controllo
permanente sull'insieme delle operazioni centralizzate, poiché una siffatta
presenza non è per nulla imposta dal diritto costituzionale federale (consid.
3.4). Le analoghe critiche addotte dal ricorrente sono quindi infondate.

2.2.5 Certo, in una sentenza dell'8 giugno 1977 il Tribunale federale ha
rilevato che (contrariamente a quella ticinese) la prassi del Consiglio di
Stato di Basilea Città di tener conto dei gruppi politici nel quadro della
costituzione dell'ufficio elettorale è corretta sotto il profilo di
considerazioni di ordine politico-istituzionale: ha comunque stabilito
ch'essa non fondava un obbligo giuridico di prevedere la stessa
partecipazione democratica anche nell'ambito del riconteggio, effettuato solo
da funzionari (consid. 2c, apparsa in ZBl 78/1977 451).

2.2.6 Ritenuto che la normativa e la prassi cantonale non impongono la
partecipazione di delegati dei gruppi (sulle ragioni storiche che hanno
portato all'adozione del sistema ticinese v. Giuseppe Lepori, Diritto
costituzionale ticinese, Bellinzona 1988, pag. 475 e segg., 482) e che un
tale obbligo, come si è visto, non sgorga dal diritto costituzionale
federale, essendo sufficiente che lo spoglio avvenga in maniera regolare e
corretta, le critiche ricorsuali non reggono. Non occorre poi scordare che
alle citate condizioni l'elettore potrà se del caso chiedere una verifica del
risultato delle elezioni o un riconteggio delle schede (DTF 131 I 442;
sentenza del 13 giugno 2005).

2.3 Certo, il ricorrente insiste sull'asserita carenza di indipendenza degli
uffici cantonali di spoglio e dell'ufficio cantonale di accertamento. Al suo
dire, determinante non sarebbe in effetti la circostanza astratta che
l'autorità è composta di magistrati, ma la verifica della loro indipendenza
nel caso concreto. Ammesso che la competenza degli uffici cantonali di
spoglio nominati di volta in volta dal Consiglio di Stato è stabilita dalla
legge, il ricorrente rileva che per contro ciò non è il caso per la loro
organizzazione, disciplinata da direttive emesse dal Governo, e per la
designazione del cancelliere dello Stato quale direttore dei lavori di
spoglio. Le stesse conclusioni varrebbero pure per l'ufficio cantonale di
accertamento, composto di magistrati, ma sottoposto alla vigilanza del
Consiglio di Stato.

2.3.1 Anche questa tesi non regge. Il ricorrente pare infatti disconoscere
che le garanzie di indipendenza, da lui invocate, si riferiscono ai principi
di un equo processo nell'ambito delle procedure rette dall'art. 6 CEDU (cfr.
al riguardo DTF 133 I 1 consid. 5.2 e 5.3.1; 132 I 229 consid. 9.2 pag. 241),
norma che, come a lui noto, non contiene alcuna garanzia riguardo alla tutela
dei diritti politici (sentenza del 13 giugno 2005 consid. 2.5.2). Ora, tranne
i citati accenni meramente teorici, il ricorrente non indica alcun motivo che
in concreto potrebbe far dubitare della correttezza dell'operato svolto dai
magistrati chiamati a effettuare e a sorvegliare lo spoglio, ricordata
altresì la punibilità della frode elettorale (art. 282 CP; DTF 101 Ia 238
consid. 4c pag. 247), o idoneo a rendere verosimili irregolarità insite nel
criticato sistema di spoglio. Per di più, nella decisione impugnata il
Consiglio di Stato precisa espressamente, e rettamente, che la presenza di
delegati dei singoli gruppi non è a priori esclusa laddove le operazioni di
spoglio non siano condotte da autorità o persone indipendenti.

2.3.2 Egli misconosce pure che il diritto costituzionale federale impone
soltanto che nel quadro di uno spoglio l'autorità incaricata di procedervi
deve contare con cura e diligenza i suffragi, garantire la regolarità del
conteggio, nonché la corretta determinazione dei risultati dello scrutinio
(DTF 131 I 442 consid. 3.1 pag. 447 e rinvii, consid. 3.3; 100 Ia 362 consid.
3c pag. 365). Il contestato sistema cantonale non viola la Costituzione,
visto che offre sufficienti garanzie per un accertamento diligente e corretto
dei risultati delle elezioni. Del resto, con la DTF 131 I 442 era stato
ordinato un riconteggio non perché il sistema di spoglio era stato ritenuto
incostituzionale, ma poiché, in particolare, era stato applicato anche un
sistema di spoglio contrario al regolamento (consid. 3.8 pag. 453).

3.
3.1 Infine, il ricorrente richiama in maniera generica l'art. 25 del Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici, concluso il 16 dicembre
1966 (Patto ONU II, RS 0.103.2), secondo cui ogni cittadino ha il diritto,
segnatamente senza restrizioni irragionevoli, di votare e di essere eletto,
nel corso di elezioni periodiche, veritiere, effettuate a suffragio
universale ed eguale, e a voto segreto, che garantiscano la libera
espressione della volontà degli elettori (lett. b). In questo Patto, i
diritti politici sono espressamente concepiti come un minimo comune
denominatore, per consentirne l'accettazione anche da parte di Stati meno
democratici, per cui la tutela da esso offerta non avrebbe di massima una
portata più ampia di quella offerta dal diritto federale e cantonale (DTF 129
I 185 consid. 5 pag. 193; 125 I 289 consid. 7d; sentenza del 13 giugno 2005
consid. 2.5.1; Piermarco Zen-Ruffinen, L'expression fidèle et sûre de la
volonté du corps électoral, in: Thürer/ Aubert/Müller [editori],
Verfassungsrecht der Schweiz, Zurigo 2001, § 21 n. 2 e segg.). Ora, come si è
visto, il criticato sistema garantisce, contrariamente all'assunto
ricorsuale, una corretta procedura di spoglio.

3.2 Il ricorrente accenna al fatto che al punto 20 dell'osservazione generale
del Comitato ONU sui diritti umani si propone che lo spoglio dei voti
dovrebbe avvenire alla presenza dei candidati o dei loro rappresentanti (v.
al riguardo Walter Kälin/Giorgio Malinverni/Manfred Nowak, Die Schweiz und
die UNO-Menschenrechtspakte, 2a ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1997,
pag. 545). Decisiva al proposito è tuttavia la circostanza che, come
precisato dal ricorrente, la Svizzera non ha ratificato il primo protocollo
facoltativo sui ricorsi individuali.

3.3 Certo, l'argomento della segretezza e dell'inviolabilità del voto addotto
nella decisione impugnata è ininfluente, visto che mal si comprende come
questi principi potrebbero essere lesi dalla presenza di delegati dei partiti
e dei gruppi, a maggior ragione se meramente passiva e senza funzioni
decisionali. Né il Consiglio di Stato adduce motivi organizzativi, peraltro
non decisivi, che osterebbero a una siffatta partecipazione. Detta presenza
aumenterebbe d'altra parte la trasparenza, la credibilità e l'attendibilità
delle operazioni di spoglio. Decisiva è comunque la circostanza che la
criticata prassi governativa non è insostenibile e quindi arbitraria.
L'arbitrio non risulta in effetti già dal semplice fatto che un'altra
soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura
preferibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii). Del resto, l'introduzione
della lettura ottica delle schede tramite scansione e la ripresa manuale solo
delle poche schede che non potranno essere elaborate elettronicamente,
diminuirà notevolmente i margini di errore (cfr. al riguardo le direttive sul
flusso delle operazioni di spoglio per le elezioni cantonali 2007).

4.
4.1 Nell'ambito dei ricorsi per violazione del diritto di voto dei cittadini
secondo l'art. 85 lett. a OG, la giurisprudenza rinunciava a prelevare una
tassa di giustizia (DTF 129 I 185 consid. 9 pag. 206; 113 Ia 43 consid. 3).
Pure nel quadro della legge federale sui diritti politici, del 17 dicembre
1976 (LDP; RS 161.1) la giurisprudenza rinunciava a riscuotere spese
processuali, riferendosi anche alla prassi sviluppata nel quadro dei ricorsi
di diritto pubblico per violazione dei diritti politici secondo l'art. 85
lett. a OG (DTF 131 II 449 consid. 4). Ora, l'art. 66 cpv. 1 LTF prevede che
di regola le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Il
Consiglio federale nel messaggio concernente la revisione totale
dell'organizzazione giudiziaria federale, del 28 febbraio 2001 (FF 2001 IV
3862 seg.) ha rilevato che i casi in cui il diritto previgente prevedeva la
gratuità del procedimento dinanzi al Tribunale federale sono stati
abbandonati. Oggi questi sono pertanto retti dalla normativa ordinaria: ciò
vale segnatamente anche per i ricorsi in materia di diritti politici (art. 86
cpv. 2 LDP, nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2007, secondo cui, nei
procedimenti dinanzi al Tribunale federale, l'onere delle spese è
disciplinato dalla LTF). Certo, come rileva il ricorrente, il messaggio si
riferisce alla LDP e non alle votazioni o elezioni cantonali, dove la
gratuità era stata istituita dalla prassi.

La LTF ha nondimeno in particolare soppresso la gratuità di determinate
procedure sostituendola con una clausola volta a garantire che le spese per
le cause a carattere sociale siano contenute (art. 65 cpv. 4 LTF). Anche in
tale ottica si giustifica di abbandonare la prassi inerente alla gratuità dei
ricorsi in materia di diritti politici, sia a livello federale che cantonale,
come peraltro sostenuto da gran parte della dottrina (Hansjörg Seiler/Nicolas
von Werdt/Andreas Güngerich, Bundesgerichtsgesetz (BGG), Berna 2007, n. 3
all'art. 65 e, in particolare, n. 32 all'art. 66; Peter Karlen, Das neue
Bundesgerichtsgesetz: Die wesentlichen Neuerungen und was sie bedeuten,
Basilea 2006, pag. 31 in alto; Karl Spühler/Annette Dolge/Dominik Vock,
Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz (BGG), Zurigo 2006, n. 3 all'art. 65).
Del resto, come noto al ricorrente, nel Cantone Ticino non si rinuncia
sistematicamente a prelevare spese processuali in tale ambito (cfr. sentenze
del 13 giugno 2005 consid. 5, citata, e 1P.535/2005 del 6 febbraio 2006,
consid. 5, apparsa in RtiD I-2006 n. 2). Si può nondimeno tener conto della
particolare natura dei ricorsi in materia di diritti politici nella
determinazione dell'importo delle spese giudiziarie.

4.2 Il ricorrente è stato invitato a fornire un anticipo per le spese
giudiziarie presunte e si è espresso sul possibile, da lui contestato
cambiamento di prassi (cfr. DTF 122 I 57 consid. 3d). Si giustifica quindi di
applicare la nuova giurisprudenza al caso in esame, addossando le spese
giudiziarie al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Nella fattispecie l'esito del
ricorso era prevedibile alla luce della sentenza dell'8 maggio 2006. Non vi
sono quindi circostanze eccezionali e del tutto particolari che potrebbero
giustificare una rinuncia al loro prelievo (art. 66 cpv. 1 secondo periodo
LTF; su questo tema: Besson, loc. cit., pag. 419; Ivo Eusebio/Tiziano
Crameri, L'attuale tutela giuridica dei diritti politici, con particolare
riferimento a cause ticinesi, e quella prevista dalla legge sul Tribunale
federale, in: Diritto senza devianza, Studi in onore di Marco Borghi, Basilea
2006, pag. 371 e segg., 405 seg.). In considerazione di tutte le circostanze
della fattispecie, in concreto una tassa di giustizia di fr. 1'000.-- appare
adeguata.

4.3 L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto l'istanza
d'effetto sospensivo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Losanna, 23 marzo 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: