Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.137/2007
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1C_137/2007 /viz

Sentenza del 23 gennaio 2008
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Aeschlimann, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

A. A.________ e B.A.________,
ricorrenti, patrocinati dall'avv. Tiziano Bernaschina,

contro

C.________,
patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni,
Comune di Camorino, rappresentato dal Municipio, casella postale 257, 6528
Camorino,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
Servizi generali, Ufficio delle domande di costruzione, viale Stefano
Franscini 17, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6900 Lugano.

licenza edilizia,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il
27 aprile 2007 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 28 agosto 2006 C.________ ha presentato al Municipio di Camorino una
domanda di costruzione per una casa di abitazione sul fondo part. n. 1083,
incluso nella zona del nucleo vecchio di Vigana (NV2). La particella, di
complessivi 133 m2, è situata ai margini del nucleo, all'intersezione tra la
strada cantonale e quella comunale che sale verso l'abitato. Secondo il
progetto, la facciata nord-est dell'edificio sorgerebbe a confine con il
fondo part. n. 1082 di proprietà di A.A.________, che si è opposta alla
domanda congiuntamente al marito B.A.________, proprietario di un altro fondo
posto nelle immediate vicinanze.
Il 20 dicembre 2006 il Municipio di Camorino, acquisito il preavviso
favorevole dell'autorità cantonale, ha rilasciato all'istante la licenza
edilizia, respingendo nel contempo l'opposizione dei vicini. Questa decisione
è stata confermata il 6 marzo 2007 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino
su ricorso degli opponenti.

B.
Con sentenza del 27 aprile 2007 il Tribunale cantonale amministrativo ha
parzialmente accolto il ricorso degli opponenti contro la risoluzione
governativa, confermando la licenza edilizia alle condizioni che l'avancorpo
adibito ad atrio d'ingresso, sporgente dalla facciata sud-est, fosse ridotto
in modo da rispettare la distanza di 4 m dalla stalla sul fondo part. n. 1084
e che la fascia in vetrocemento prevista sulla facciata nord-est fosse
intonacata. La Corte cantonale, ammessa l'edificabilità della particella
oggetto dell'intervento edilizio, ha ritenuto che la nuova costruzione poteva
sorgere a confine con il fondo part. n. 1082 e che la distanza, di 4 m,
dall'edificio esistente su questo fondo era rispettata. Ha inoltre
considerato sufficiente l'accesso previsto e ritenuto che la perdita di
insolazione del fondo part. n. 1082 non fosse tale da giustificare
l'imposizione di vincoli più incisivi di quelli sanciti dalle norme di
attuazione del piano regolatore.

C.
I coniugi A.________ impugnano con un ricorso in materia di diritto pubblico
al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Fanno valere
la violazione del diritto di essere sentito e della garanzia della proprietà,
nonché l'applicazione arbitraria del diritto comunale e cantonale.

D.
La Corte cantonale si riconferma nella sua sentenza. Il Consiglio di Stato si
rimette al giudizio del Tribunale federale. L'Ufficio delle domande di
costruzione del Dipartimento del territorio non formula osservazioni mentre
il Municipio di Camorino e l'istante in licenza postulano la reiezione del
gravame nella misura della sua ricevibilità. I ricorrenti e l'istante si sono
riconfermati nelle loro richieste con allegati di replica del 21 agosto 2007
e di duplica del 3 settembre 2007.

E.
Con decreto presidenziale del 27 giugno 2007 è stata respinta la domanda di
effetto sospensivo contenuta nel gravame.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 III 462
consid. 2, 489 consid. 3).

1.2 Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima
istanza cantonale, che ha sostanzialmente confermato il rilascio di una
licenza edilizia fondata sul diritto pubblico, il ricorso in materia di
diritto pubblico è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82
lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF.

1.3
1.3.1 Secondo l'art. 89 cpv. 1 LTF ha diritto di interporre ricorso in materia
di diritto pubblico chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata
(lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla
modifica della stessa (lett. c). Questa disposizione si riallaccia alle
esigenze poste per il ricorso di diritto amministrativo sotto l'egida della
previgente legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) (cfr. art. 103
lett. a OG; Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione totale
dell'organizzazione giudiziaria, del 28 febbraio 2001, FF 2001 pag. 3885). Il
ricorrente deve quindi avere con l'oggetto litigioso un rapporto stretto,
particolare e degno di protezione. La sola prossimità con l'oggetto della
contestazione non basta però a conferire al vicino la legittimazione a
ricorrere contro il rilascio di una licenza edilizia. Egli deve infatti anche
conseguire un vantaggio pratico dall'annullamento o dalla modifica della
decisione contestata, che consenta di riconoscere che è toccato in un
interesse personale chiaramente distinto dall'interesse generale degli altri
abitanti (DTF 133 II 400 consid. 2.2, 133 II 249 consid. 1.3; cfr. inoltre
DTF 120 Ib 48 consid. 2a). Le norme edilizie cantonali o comunali di cui il
ricorrente invoca la violazione non devono necessariamente essere destinate,
almeno a titolo accessorio, alla protezione dei suoi interessi quale
proprietario vicino (cfr., sulla prassi previgente in materia di ricorso di
diritto pubblico, DTF 127 I 44 consid. 2c). Egli non è tuttavia libero di
fare valere qualsiasi censura, poiché può prevalersi di un interesse degno di
protezione a invocare delle disposizioni emanate nell'interesse generale o di
terzi solo se possono influire sulla sua situazione di fatto o di diritto.
Questa esigenza non è adempiuta quando il vicino fa valere l'applicazione
arbitraria di disposizioni edilizie che non hanno alcuna influenza sulla sua
situazione di vicino, come è per esempio il caso delle norme riguardanti la
conformazione interna, l'aerazione o l'illuminazione dei locali di abitazione
in un edificio vicino (DTF 133 II 249 consid. 1.3.2; sentenza 1C_64/2007 del
2 luglio 2007, consid. 2).

1.3.2 In concreto, i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi
all'autorità inferiore (art. 89 cpv. 1 lett. a LTF) e, quali proprietari di
un fondo confinante (e di uno vicino) con quello dedotto in edificazione,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata, che conferma il
rilascio della licenza edilizia (art. 89 cpv. 1 lett. b LTF). Essi criticano
la costruzione progettata sotto il profilo dell'edificabilità della
particella su cui dovrebbe sorgere e della distanza, che reputano
insufficiente segnatamente dal fondo confinante part. n. 1082. Sotto questi
aspetti, essi possono quindi prevalersi di un interesse personale chiaramente
distinto dall'interesse generale degli altri abitanti del Comune, degno di
protezione ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 lett. c LTF. Ci si può per contro
chiedere se i ricorrenti sono legittimati a fare valere l'insufficienza
dell'accesso al fondo dedotto in edificazione limitandosi ad invocare,
peraltro genericamente, un'asserita pericolosità per la circolazione
stradale. Nell'atto di ricorso essi non adducono infatti un interesse
personale al riguardo, ma invocano in generale carenze sotto il profilo della
sicurezza della circolazione. Visto l'esito del gravame, la questione non
deve tuttavia essere ulteriormente approfondita (cfr. consid. 4).

1.3.3 Quali parti nella procedura cantonale, i ricorrenti sono inoltre
legittimati a fare valere una pretesa violazione dei loro diritti di parte e
quindi dell'invocata garanzia di essere sentiti dinanzi alla precedente
istanza (DTF 133 II 249 consid. 1.3.2 e 1.3.3, 129 I 337 consid. 1.3 pag. 341
e rinvii). Questa censura viene esaminata prioritariamente, siccome il
diritto di essere sentito ha natura formale e la sua lesione comporta di
regola la cassazione della decisione impugnata indipendentemente dalla
fondatezza del gravame nel merito (DTF 122 II 464 consid. 4a e rinvii).

2.
2.1 I ricorrenti lamentano una violazione del diritto di essere sentiti,
siccome la Corte cantonale avrebbe negato sulla base di un arbitrario
apprezzamento anticipato delle prove l'esperimento del sopralluogo richiesto.
Richiamando l'art. 38.4 cifra 11 delle norme di attuazione del piano
regolatore del Comune di Camorino (NAPR), secondo cui all'interno del nucleo
vecchio di Vigana e negli spazi immediatamente circostanti devono essere
salvaguardati i piccoli spazi ancora liberi, quali corti, orti e giardini, i
ricorrenti sostengono che un sopralluogo avrebbe consentito di accertare che
il fondo dedotto in edificazione sarebbe l'ultimo ancora sostanzialmente
inedificato all'interno del nucleo e che, per ubicazione, esigua estensione e
morfologia, si giustificherebbe di negarne l'edificabilità. Adducono che
l'assunzione di questa prova avrebbe altresì consentito di accertare che,
contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, la proprietà
A.________ (part. n. 1082) non costituirebbe un "fondo aperto", tale
qualifica essendo decisiva ai fini della determinazione delle distanze.

2.2 Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2
Cost., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di
offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di
partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative
risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF
131 I 153 consid. 3, 126 I 15 consid. 2a/aa, 124 I 49 consid. 3a, 241 consid.
2). Tale diritto non impedisce tuttavia all'autorità di procedere a un
apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che non
potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 124 I 208 consid. 4a,
122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224 consid. 2b). Nell'ambito di questa
valutazione, all'autorità compete un vasto margine di apprezzamento e il
Tribunale federale interviene soltanto in caso d'arbitrio (DTF 131 I 153
consid. 3, 124 I 208 consid. 4a).

2.3 Richiamando essenzialmente l'art. 38.4 cifra 11 NAPR, che impone la
salvaguardia dei piccoli spazi ancora liberi quali corti, orti e giardini
all'interno del nucleo e nelle immediate vicinanze, i ricorrenti disattendono
che la Corte cantonale ha pure considerato l'art. 38.3 lett. c NAPR secondo
cui, nella zona NV2, sono ammesse anche le nuove costruzioni, quali
completazioni del tessuto edificato esistente, limitatamente agli spazi
liberi non altrimenti vincolati. Al riguardo, la precedente istanza ha
accertato che il terreno dedotto in edificazione non era assoggettato dal
piano regolatore a particolari vincoli di inedificabilità ed era situato al
margine del nucleo, all'intersezione di due strade che lo delimitano. La
situazione di fatto risulta d'altra parte con sufficiente chiarezza dalla
documentazione agli atti, segnatamente dai piani e dalle fotografie della
domanda di costruzione. Del resto, i ricorrenti non fanno valere l'arbitrio
dei citati accertamenti, insistendo piuttosto, ai fini dell'applicazione
dell'art. 38.4 cifra 11 NAPR, sulle dimensioni ridotte della particella
dedotta in edificazione (133 m2), sul fatto che, ad eccezione di un
ripostiglio di 10 m2, essa è censita quale corte e orto, nonché sulla
mancanza di ulteriori spazi liberi nel comparto del nucleo. La decisione
della Corte cantonale di ritenere che il fondo poteva sostenibilmente essere
qualificato come spazio libero, di principio edificabile con una nuova
costruzione destinata in concreto a completare il tessuto edilizio esistente,
tiene tuttavia rettamente conto della latitudine di giudizio che spettava al
Municipio nell'applicazione del proprio diritto comunale e risulta
sostenibile ove si consideri l'ubicazione del fondo, ai margini del nucleo, e
le sue dimensioni, certo limitate, ma non minime. Confermando l'opinione
municipale di considerare la particella litigiosa quale "spazio libero non
altrimenti vincolato" giusta l'art. 38.3 lett. c NAPR, la Corte cantonale ha
quindi contestualmente escluso che si trattasse di un "piccolo spazio libero"
da salvaguardare ai sensi dell'art. 38.4 cifra 11 NAPR, per cui poteva, senza
abusare del proprio potere d'apprezzamento, non attribuire un peso decisivo
all'eventuale mancanza di altri spazi liberi all'interno del nucleo e
rinunciare quindi all'esperimento di un sopralluogo. Né occorreva assumere
questa prova allo scopo di determinare se la particella n. 1082 della
ricorrente costituisse un "fondo aperto" visto che, come si vedrà
(cfr. consid. 3.2), nemmeno tale questione è determinante per l'esito della
causa.

3.
3.1 I ricorrenti sostengono che la Corte cantonale avrebbe qualificato in modo
arbitrario la particella n. 1082 quale "fondo aperto" e avrebbe quindi
applicato a torto l'art. 38.4 cifra 3 lett. a NAPR, che consente di edificare
a confine verso un simile fondo. Secondo i ricorrenti, in mancanza di una
specifica regolamentazione della distanza dal confine verso un fondo non
aperto nella zona NV2, sarebbe occorso applicare la norma generale dell'art.
9.2 NAPR. Riguardo alla distanza tra edifici, poiché l'edificio sulla
particella n. 1082 risalirebbe all'inizio del Novecento, i ricorrenti
sostengono che si applicherebbe l'art. 9.1.1 NAPR, secondo cui la distanza
verso un edificio principale sorto prima dell'adozione del piano regolatore
(19 agosto 1970) deve essere di almeno 6 m.

3.2 Nella sentenza 1P.598/1992 del 26 ottobre 1994, consid. 4d (apparsa in:
RDAT I-1995, n. 25, pag. 51 segg.), questa Corte ha avuto modo di precisare
che è arbitrario attribuire il carattere di "fondo aperto" ad ogni striscia
di terreno priva di costruzioni, per stretta che sia, e in particolare ai
giardini attigui a una costruzione. Questa decisione, che ha dato lo spunto
al Tribunale cantonale amministrativo di precisare la propria giurisprudenza,
è stata criticata dalla dottrina (cfr. Adelio Scolari, Commentario,
Bellinzona 1996, n. 1440, pag. 643). In concreto, non occorre tuttavia
approfondire oltre se la Corte cantonale ha considerato a ragione la
particella n. 1082 quale "fondo aperto". L'art. 38.4 cifra 3 NAPR prevede
infatti che nella zona NV2 valgano le seguenti distanze: a confine o a 1,50 m
verso un fondo aperto o un muro di edificio senza aperture (lett. a), 3 m
verso un muro di edificio con finestre o aperture a semplice luce (lett. b),
4 m verso un muro di edificio con porte, finestre o altre aperture a
prospetto (lett. c). Poiché questa disposizione disciplina le distanze dal
confine e tra gli edifici specificatamente per la zona del nucleo di Vigana,
la mancata applicazione delle norme generali sulle distanze sancite dall'art.
9 NAPR, tenendo conto delle particolarità edificatorie della zona del nucleo,
non conduce a un risultato manifestamente insostenibile (cfr., sulla nozione
di arbitrio, DTF 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178). La
norma speciale non regola d'altra parte in modo diverso la fattispecie in cui
un fondo dovesse essere qualificato come "non aperto", vietando
esplicitamente l'edificazione a confine. Il progetto litigioso può pertanto
sostenibilmente essere ritenuto conforme alla normativa comunale, siccome
rispetta la distanza, in concreto determinante, di 4 m dagli edifici che
sorgono sui fondi confinanti (art. 38.4 cifra 3 lett. c NAPR).

4.
4.1 I ricorrenti lamentano l'insufficienza dell'accesso al fondo dedotto in
edificazione poiché la costruzione progettata ostacolerebbe la visibilità
all'intersezione della strada comunale con quella cantonale, pregiudicando la
sicurezza della circolazione stradale.

4.2 La nozione di urbanizzazione, in cui rientra il requisito dell'accesso
sufficiente, attiene al diritto federale (art. 19 cpv. 1 LPT), che dispone
tuttavia unicamente principi generali. Spetta infatti al diritto cantonale e
comunale regolare i requisiti di dettaglio delle vie di accesso secondo la
loro funzione (DTF 123 II 337 consid. 5b, 117 Ib 308 consid. 4a; André Jomini
in: Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch/, editori, Kommentar zum Bundesgesetz über
die Raumplanung, Zurigo 1999, n. 2, 10 e 19 all'art. 19). La sufficienza
dell'accesso deve essere valutata tenendo conto dell'utilizzazione prevista,
segnatamente delle possibilità edificatorie nel comparto interessato e delle
circostanze concrete. Nell'interpretazione e nell'applicazione della nozione,
il Tribunale federale lascia alle autorità cantonali un certo margine di
apprezzamento, in particolare quando occorra valutare situazioni locali da
queste meglio conosciute (DTF 121 I 65 consid. 3a; sentenza 1P.319/2002 del
25 novembre 2002, consid. 3 e riferimenti, apparsa in: RDAT I-2003, n. 59,
pag. 211 segg.).
4.3 Invocando genericamente una mancanza di visibilità all'intersezione tra
la strada comunale e quella cantonale, i ricorrenti non fanno valere, con una
motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, la violazione di
norme cantonali sull'arretramento dalle strade e sulle caratteristiche degli
accessi stradali (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 133 II 249 consid.
1.4, 133 IV 286 consid. 1.4). Essi disattendono d'altra parte che,
all'altezza dell'intersezione, l'edificio litigioso è arretrato di 3 m dal
confine del fondo con la strada cantonale e che tale distanza è ancora
maggiore lungo il resto della facciata di fronte alla carreggiata. Né i
ricorrenti fanno valere che l'altezza del muro di cinta (di 1 m) adiacente
alla carreggiata non sarebbe conforme al diritto edilizio. Premesso che
nell'ambito di un ricorso in materia di diritto pubblico, con il quale si può
invocare solo la violazione del diritto (art. 95 LTF) o l'accertamento
manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF), non spetta al
Tribunale federale stabilire quale sia la modalità di accesso più adeguata al
fondo dedotto in edificazione, nelle esposte circostanze non può essere
rimproverato alla precedente istanza di avere abusato del proprio potere di
apprezzamento per avere ritenuto che il progetto non ostacolava la sicurezza
della circolazione.

5.
5.1 I ricorrenti lamentano una violazione della garanzia della proprietà,
perché il nuovo edificio provocherebbe una perdita di insolazione che
occorrerebbe accertare ed approfondire mediante un sopralluogo e una perizia.
Richiamano al riguardo le sentenze pubblicate in DTF 99 Ia 126 e, in
particolare, in DTF 100 Ia 334, sottolineando che diversamente da
quest'ultimo caso non vi sarebbero in concreto interessi pubblici
preponderanti da salvaguardare.

5.2 Le sentenze citate riguardano tuttavia due fattispecie specifiche,
concernenti peraltro edifici elevati, diverse da quella oggetto di questa
causa. In DTF 99 Ia 126 consid. 8, il Tribunale federale ha in effetti
considerato il problema dell'ombra provocata dalle costruzioni nel contesto
della costituzionalità della concessione di una deroga alle norme legali
sull'altezza degli stabili. Esso si è in particolare pronunciato sulla
prevalenza dell'interesse privato (l'insolazione del fondo vicino) su quello
pubblico (la costruzione di posteggi), menzionando al riguardo normative
precise in vigore in altri Cantoni. Nella sentenza successiva (DTF 100 Ia 334
consid. 8 e 9) il Tribunale federale ha ritenuto che la costruzione di cinque
stabili-torre di 20/21 piani, destinati ad alloggi con pigioni moderate e ad
alloggi accessibili alla classe media della popolazione ginevrina, rispondeva
ad un interesse generale. In tale ambito ha ripreso e relativizzato
l'argomento della perdita d'insolazione, passando in rassegna le diverse
normative e direttive cantonali, per giungere alla conclusione che esse non
possono essere considerate vincolanti per i Cantoni che non hanno stabilito
limiti precisi, ma devono servire unicamente a titolo di raffronto o come
elemento di apprezzamento. Nella valutazione si deve poi tenere conto del
fatto che le legislazioni cantonali hanno stabilito limiti per il caso in cui
la totalità di un immobile sia colpita dall'ombra e che tali limiti si
riferiscono solo alle autorizzazioni ad edificare costruzioni elevate, in
genere stabili con più di sei o otto piani. Sapere se un'immissione d'ombra è
eccessiva o meno, ossia se renda impossibile l'uso conforme alla destinazione
della zona, è d'altra parte una questione giuridica imprecisa, per cui il
Tribunale federale interviene solo con riserbo (cfr. DTF 100 Ia 334 consid.
9b-d; sentenza del 2 dicembre 1986 in re D., apparsa in: RDAT 1987, n. 39,
pag. 89 segg.).
5.3 Premesso che nel diritto edilizio ticinese fanno difetto specifiche norme
volte a prevenire immissioni d'ombra eccessiva (cfr. sentenza 1P.134/1994 del
21 luglio 1994, consid. 2d, apparsa in: RDAT I-1995 n. 20, pag. 40 segg.;
Scolari, Commentario, op. cit., n. 258, pag. 157), le esposte precisazioni
consentono comunque di escludere che la questione della perdita d'insolazione
debba essere presa puntualmente in considerazione in una situazione di
ombreggiamento ordinario, come è il caso nella fattispecie in esame. Il
progetto litigioso rispetta infatti sia le distanze sia l'altezza massima
applicabili alla zona NV2, destinate di principio a tutelare anche gli
interessi del vicino quanto a salubrità e insolazione della sua abitazione
(cfr. DTF 129 III 161 consid. 2.6, 127 II 44 consid. 2c-d e riferimenti).
Sviluppandosi soltanto su due piani, l'edificio non costituisce una
costruzione elevata e presenta caratteristiche e ingombri compatibili con la
zona del nucleo. Si può quindi sostenibilmente ritenere che la prevedibile
perdita di insolazione non pregiudicherà l'abitazione conforme alla
destinazione della zona del nucleo e in particolare la salubrità
dell'insediamento. In queste circostanze, ritenendo che non si giustificavano
condizioni più restrittive rispetto ai parametri edificatori delle NAPR e
rinunciando di conseguenza ad eseguire ulteriori accertamenti riguardo
all'ombra provocata dalla costruzione, la Corte cantonale non ha abusato del
proprio potere di apprezzamento né ha altrimenti violato la Costituzione.

6.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua
ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). I
ricorrenti dovranno inoltre rifondere al resistente, patrocinato da un
legale, un'equa indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti
in  solido, che rifonderanno in solido al resistente un'indennità di
fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Camorino, al
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Servizi generali, Ufficio
delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 23 gennaio 2008

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Gadoni